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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 662/24 R.G.L., promossa in grado di appello D A
Pt_1
Rappresentato e difeso dall' Avvocato Luigi La Valle, domiciliato nell'ufficio legale in viale del Fante n. 58/D, Palermo
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
Rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Venezia e Calogero Santangelo domiciliato l'Avvocato Maria Rita Stassi in via Siracusa n. 10, Palermo
- Appellato – All'udienza del giorno 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Fatto e motivi della decisione Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il giorno 6/6/2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza n 149/24 del Giudice del Pt_1 lavoro del Tribunale di Sciacca, che l'aveva condannato a liquidare a
1 l'indennizzo del 22% per l'infortunio sul lavoro del Controparte_1
21/3/2007, e ha censurato le conclusioni del CTU recepite dal Tribunale. precisato che , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame;
CP_1
La consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espres- so rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), ha ac- certato che l'appellato è affetto da < esiti algodisfunzionali di trauma con- tusivo-distorsivo cranio-cervicale, in soggetto con anacusia destra e qua- dro di acufeni e crisi vertiginose compatibili con malattia di Meniere de- stra post-traumatica.>. Ha, poi, specificato che < L'attuale quadro clinico si connota, come meglio specificato nell'esame obiettivo, per la presenza di riduzione funzionale di oltre la metà dei movimenti del capo sul collo, con un ipertono dolente as- sociato della muscolatura paravertebrale del dorso, posto che a livello cervicale, sede di severo gibbo ipercifotico, si apprezza spianamento della muscolatura paravertebrale, con ipertono dei trapezi ed una severa insta- bilità posturale alle prove semeiologiche compatibile con esiti algodisfun- zionali di valido trauma distrattivo cervicale;
è inoltre emersa la presenza di turbe uditive con associati (riferiti) acufeni ed un quadro di polarizza- zione ansiosa sul vissuto patologico, quest'ultima compatibile con una sin- drome soggettiva del cranio-traumatizzato, anche in relazione al globale quadro clinico oggi riportato e persistente a distanza di oltre 15 anni dall'evento. Come detto, l'assenza della documentazione impedisce di fatto di entrare nel merito ulteriormente delle condizioni patologiche emerse dagli atti sa- nitari, ed in particolare di qualificare il deficit uditivo che, per stessa am- missione dell alla visita del 2010 prevedeva una percentuale invali- Pt_1 dante del 16%, quindi superiore alla sordità monolaterale (tabellata con il 12%), verosimilmente in ragione del fatto che gli esami audiometrici citati nella CTP mostravano anche una ipoacusia neurosensoriale per i toni acu- ti a sinistra, ovvero per un peso specifico ulteriore dato agli acufeni e/o al- la sindrome vestibolare documentata (definita nel 2010 in “marcato peg- gioramento” dall'Istituto)>. Quindi, ha concluso: < Nel caso in specie, l'attuale danno biologico per- manente complessivo presentato dal sig. può essere valutato con CP_1 riferimento analogico alle voci tabellari n° 310 “sordità completa unilate- rale” (valore proposto: 12%), n° 315 “Sindrome labirintica deficitaria unilaterale o bilaterale, in accettabile compenso” (valore tabellare propo- sto: fino a 5%), n° 182 “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” (valore tabellare proposto: fino a 4%) e n°199 “Esiti di distorsione del ra- chide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, di- sturbi radicolari di natura troficosensitiva” (valore tabellare proposto: fi-
2 no al 4%), parametrata in considerazione dell'odierno residuo funzionale riscontrato, addivenendo ad una percentuale complessiva del 22%.>. Le esposte conclusioni, ben argomentate sulla base della documentazione medica e dell'indagine medico-legale, vanno condivise essendo state in- fondatamente criticate dall'appellante come emerge dai puntuali chiarimen- ti del CTU ai quali si rinvia. Pertanto, l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per la stessa ragione, le spese di ctu restano a carico dell Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Sciacca. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado che liquida in euro 2906,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Pone le spese di ctu a carico dell' Pt_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Palermo 27 marzo 2025.
Il Presidente Estensore Maria G. Di Marco
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