Art. 42.
Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonche' agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonche' agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.