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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DE ANGELIS IDA, la Parte_1 quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAVANTE LUIGI, il CP_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la ricorrente chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio del 16.11.2022, disporsi la collocazione paritaria dei minori, a settimane alterne, presso entrambi i genitori, l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere direttamente al mantenimento dei figli e , nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi. Per_1 Per_2
Con comparsa di risposta depositata in data 14.05.2025, il resistente si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente e chiedeva, previo accertamento della situazione economica dello stesso,
1 la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli da euro 650,00 ad euro 400,00 per l'arco temporale non inferiore a 24 mesi con decorrenza dal 20 giugno 2025.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione e ritenuto necessario disporre l'ascolto dei minori, fissava per l'ascolto l'udienza del 17.10.2025.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 31.10.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Il sig. trasferirà la proprietà della propria quota ideale ed indivisa del 50% CP_1 della casa coniugale sita in via Archivio,1 – Caserta a entro e non oltre la Parte_1 data del 31 ottobre 2025;
2) tratterrà la quota del prezzo di vendita dovuta a Parte_1 CP_1 compensando la stessa: a. con l'accollo delle restanti rate del mutuo, provvedendo a sanare mediante pagamento all'istituto bancario mutuante tutte le rate insolute non versate ad oggi da;
b. con il debito complessivo maturato fino alla data del mese 30 ottobre CP_1
2025 da a titolo di differenze per contributo al mantenimento dei comuni figli CP_1 nonché spese straordinarie non corrisposte;
c. con eventuali ulteriori spese richieste a qualunque titolo sino alla data di sottoscrizione del presente atto;
3) terrà con sé i minori durante la settimana secondo il calendario già in uso e CP_1 in vigore;
in deroga a tali accordi si prevede che nel fine settimana in cui è previsto che i minori stiano con il padre, quest'ultimo li prelevi il venerdì sera alle ore 21.30 fino all'accompagnamento a scuola del successivo lunedì mattina. Nella stessa settimana il giovedì terrà con sé i minori a partire dalle 16.00 e li accompagnerà dalla madre lo stesso giorno alle ore 21.00. Nella settimana in cui non è previsto che i minori siano con il padre nel fine settimana, il giovedì terrà con sé i minori direttamente a partire dalle ore 16.00 fino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina. Tale nuovo calendario visite sarà effettivo a partire dal mese di novembre 2025;
4) percepirà il 100% dell'Assegno Unico a partire dal mese di novembre 2025; Parte_1 se entro tale mese non fosse avvenuto l'espletamento della domanda di assegno unico al 100%
a favore di , verserà la sua quota direttamente alla a Parte_1 CP_1 Pt_1 mezzo di bonifico bancario;
5) A titolo di contributo al mantenimento mensile per entrambi i figli verserà CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 5 novembre 2025 alla Pt_1
l'importo complessivo di € 450,0 (quattrocentocinquanta) per entrambi i due figli;
6) Le spese straordinarie necessarie per i due minori a partire dal mese di novembre 2025 saranno a carico delle parti nella misura del 50%, previa comunicazione ed accettazione
2 delle stesse, conteggiate e corrisposte entro e non oltre 30 giorni dall'effettivo pagamento;
7) Il periodo estivo verrà regolamentato come da accordo pregresso così come le festività natalizie e pasquali;
8) si impegna a versare entro il 30 dicembre 2025 l'importo di € 1.000,00 (mille) CP_1 come contributo unico e a saldo per le rate di mutuo ad oggi insolute;
9) rinuncia alle azioni penali e civili formulate
contro
Parte_1 CP_1 rispettivamente mediante remissione delle denunce querele e contestuali accettazioni da parte di , con rinuncia espressa alla dichiarazione di costituzione di parte civile e CP_1 all'ottenimento del risarcimento del danno;
10) Le spese e competenze professionali maturate per il presente atto nonché per i due giudizi rispettivamente di natura civile e penale come sopra precisati, sono compensate tra esse parti;
ed i rispettivi difensori con la sottoscrizione del presente atto, autenticano le firme dei rispettivi difesi rinunciando contestualmente al vincolo della solidarietà professionale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DE ANGELIS IDA, la Parte_1 quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAVANTE LUIGI, il CP_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la ricorrente chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio del 16.11.2022, disporsi la collocazione paritaria dei minori, a settimane alterne, presso entrambi i genitori, l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere direttamente al mantenimento dei figli e , nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi. Per_1 Per_2
Con comparsa di risposta depositata in data 14.05.2025, il resistente si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente e chiedeva, previo accertamento della situazione economica dello stesso,
1 la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli da euro 650,00 ad euro 400,00 per l'arco temporale non inferiore a 24 mesi con decorrenza dal 20 giugno 2025.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione e ritenuto necessario disporre l'ascolto dei minori, fissava per l'ascolto l'udienza del 17.10.2025.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 31.10.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Il sig. trasferirà la proprietà della propria quota ideale ed indivisa del 50% CP_1 della casa coniugale sita in via Archivio,1 – Caserta a entro e non oltre la Parte_1 data del 31 ottobre 2025;
2) tratterrà la quota del prezzo di vendita dovuta a Parte_1 CP_1 compensando la stessa: a. con l'accollo delle restanti rate del mutuo, provvedendo a sanare mediante pagamento all'istituto bancario mutuante tutte le rate insolute non versate ad oggi da;
b. con il debito complessivo maturato fino alla data del mese 30 ottobre CP_1
2025 da a titolo di differenze per contributo al mantenimento dei comuni figli CP_1 nonché spese straordinarie non corrisposte;
c. con eventuali ulteriori spese richieste a qualunque titolo sino alla data di sottoscrizione del presente atto;
3) terrà con sé i minori durante la settimana secondo il calendario già in uso e CP_1 in vigore;
in deroga a tali accordi si prevede che nel fine settimana in cui è previsto che i minori stiano con il padre, quest'ultimo li prelevi il venerdì sera alle ore 21.30 fino all'accompagnamento a scuola del successivo lunedì mattina. Nella stessa settimana il giovedì terrà con sé i minori a partire dalle 16.00 e li accompagnerà dalla madre lo stesso giorno alle ore 21.00. Nella settimana in cui non è previsto che i minori siano con il padre nel fine settimana, il giovedì terrà con sé i minori direttamente a partire dalle ore 16.00 fino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina. Tale nuovo calendario visite sarà effettivo a partire dal mese di novembre 2025;
4) percepirà il 100% dell'Assegno Unico a partire dal mese di novembre 2025; Parte_1 se entro tale mese non fosse avvenuto l'espletamento della domanda di assegno unico al 100%
a favore di , verserà la sua quota direttamente alla a Parte_1 CP_1 Pt_1 mezzo di bonifico bancario;
5) A titolo di contributo al mantenimento mensile per entrambi i figli verserà CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 5 novembre 2025 alla Pt_1
l'importo complessivo di € 450,0 (quattrocentocinquanta) per entrambi i due figli;
6) Le spese straordinarie necessarie per i due minori a partire dal mese di novembre 2025 saranno a carico delle parti nella misura del 50%, previa comunicazione ed accettazione
2 delle stesse, conteggiate e corrisposte entro e non oltre 30 giorni dall'effettivo pagamento;
7) Il periodo estivo verrà regolamentato come da accordo pregresso così come le festività natalizie e pasquali;
8) si impegna a versare entro il 30 dicembre 2025 l'importo di € 1.000,00 (mille) CP_1 come contributo unico e a saldo per le rate di mutuo ad oggi insolute;
9) rinuncia alle azioni penali e civili formulate
contro
Parte_1 CP_1 rispettivamente mediante remissione delle denunce querele e contestuali accettazioni da parte di , con rinuncia espressa alla dichiarazione di costituzione di parte civile e CP_1 all'ottenimento del risarcimento del danno;
10) Le spese e competenze professionali maturate per il presente atto nonché per i due giudizi rispettivamente di natura civile e penale come sopra precisati, sono compensate tra esse parti;
ed i rispettivi difensori con la sottoscrizione del presente atto, autenticano le firme dei rispettivi difesi rinunciando contestualmente al vincolo della solidarietà professionale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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