Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2025, proposto dal signor TI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ayas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
lo Sportello unico degli Enti locali della Valle d’Aosta e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta, non costituiti in giudizio;
la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 596 del 10 dicembre 2024, adottato dal SUEL per il Comune di Ayas, con cui è stata disposta “la conclusione in senso negativo del procedimento unico e il diniego alla realizzazione di interventi edilizi” relativo alla “Domanda titolo abilitativo edilizio ”, avente ad oggetto “ Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso ”, interessante gli immobili ubicati in AYAS (AO), Champoluc Route Ramey n. 105 (foglio n. 30 mappale n. 97 subalterno n. 3 del Catasto Fabbricati);
- dell’annesso verbale della conferenza di servizi semplificata per l’esame delle osservazioni ai motivi ostativi (rif. fascicolo n. 16602/2024);
- della determinazione del Comune di Ayas del 20 novembre 2024, registrata agli atti del SUEL al prot. n. 39411;
- delle determinazioni del 13 marzo 2019 prot. n. 2848, del 18 giugno 2024 prot. n. 6028, del 15 ottobre 2024 prot. n. 9305 e del 19 novembre 2024 prot. n. 10294 del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente della Regione;
- dell’autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Soprintendenza regionale il 10 ottobre 2024 nell’ambito della suddetta conferenza di servizi, limitatamente alle prescrizioni imposte relativamente al manufatto temporaneo;
- della nota di trasmissione della determinazione negativa della conferenza di servizi e comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
- del verbale allegato della conferenza di servizi e dell’allegato parere positivo con prescrizioni della Soprintendenza del 22 agosto 2024, limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo;
- del parere della Soprintendenza del 10 ottobre 2024, positivo con prescrizioni, limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 31 il signor TI LL ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con cui il Comune di Ayas ha inibito e denegato l’intervento di “ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso” relativo all’immobile sito in Ayas, Champoluc, Route Ramey n. 105 (foglio 30, mappale 97 sub 3), presentato il 15 maggio 2024.
L’intervento proposto prevede l’ampliamento e il mutamento di destinazione d’uso di un’autorimessa/deposito in esercizio commerciale.
Il diniego è stato espresso sui seguenti rilievi:
a) la mancata dimostrazione che l’ampliamento è inferiore al limite del 20% ex delibera della Giunta regionale n. 378/2021;
b) l’assenza della dichiarazione attestante l’inesistenza di vincoli pertinenziali;
c) l’impossibilità di un autonomo mutamento della destinazione d’uso della pertinenza dall’edifico principale, sito sul mappale 97 del foglio 30 del catasto terreni (civile abitazione), pena l’elusione delle previsioni della delibera della Giunta regionale n. 2939/20008;
d) il contrasto dell’intervento con la delibera della Giunta regionale n. 2939/2008, in quanto la trasformazione da superficie accessoria (SNR) a superficie utile commerciale (SU) determinerebbe un aumento del rischio idrogeologico in un’area a media pericolosità (sia per rischio frane sia per rischio inondazione)
2. Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Col primo motivo ha contestato le motivazioni di rigetto alla base della determinazione del Comune di Ayas ( sub lett. a) “mancata dimostrazione che l’ampliamento è inferiore al limite del 20% ex d.G.R. n. 378/2021” e sub lett. b) “l’assenza della dichiarazione attestante l’inesistenza di vincoli pertinenziali”) e poi, per mero scrupolo difensivo, ha contestato anche gli ulteriori motivi di diniego non confermati dal Comune nel proprio provvedimento negativo, ma segnalati nella determinazione del 20 novembre 2024 (computo metrico estimativo non leggibile per “file danneggiato”; la questione dell’autorizzazione all’allacciamento all’acquedotto comunale; la prescrizione della rimozione del manufatto temporaneo).
Col secondo motivo ha censurato le ragioni di diniego fondate sulle valutazioni (negative) dell’Assessorato regionale opere pubbliche, territorio e ambiente, Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.
Col terzo motivo ha infine mosso rilievi, in parte qua , ai pareri della Soprintendenza indicati in epigrafe con riferimento alla prescrizione, condizionante l’assenso espresso, della rimozione del c.d. manufatto temporaneo installato sulla proprietà.
3. Il Comune e la Regione si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Conviene partire dall’esame del secondo motivo di doglianza.
7. Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 2939/2008, nelle aree classificate a media pericolosità del rischio frane (cap. II, par. C, punto C.2 - Aree a media pericolosità ai sensi dell’art. 35, comma 1 – F2) e del rischio inondazione (cap. IV, par. C), punto C.2) - Fascia B) come quella oggetto di causa, è previsto un regime normativo improntato a una forte limitazione delle trasformazioni edilizie, in ragione dell’esigenza primaria di prevenire l’aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico.
In tale prospettiva si stabilisce anzitutto una regola generale di divieto, prevedendo che nelle aree in questione non sono consentiti:
a) interventi di nuova costruzione di edifici e infrastrutture;
b) interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo sugli edifici esistenti;
c) mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 73, comma 2, della legge regionale n. 11/1998.
7.1. A questa regola generale si affianca tuttavia una disciplina derogatoria, che individua alcuni interventi specificamente consentiti nelle aree a media pericolosità. Tra questi rientrano:
a) determinati interventi sugli edifici esistenti, tra cui il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché i mutamenti di destinazione d’uso previsti dall’art. 73, comma 2, della legge regionale n. 11/1998 e gli eventuali ampliamenti volumetrici consentiti dal PRG o dalle normative vigenti, se ricorrono le condizioni di seguito specificate;
b) la realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti (quali autorimesse, parcheggi a raso e posti auto all’aperto), purché tali strutture siano prive di autonomia funzionale e destinate esclusivamente al servizio degli edifici principali.
La possibilità di eseguire tali interventi e, quindi, di beneficiare del relativo regime derogatorio rispetto al generale divieto, è espressamente subordinata a precise condizioni e soggiace, appunto per la sua natura derogatoria, all’interpretazione restrittiva.
7.2. In particolare, per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti per il rischio frane, si prevede che l’intervento è ammissibile solo a condizione che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.
Come già chiarito da questo T.A.R. con la sentenza n. 76/2012, ancora più restrittiva è la disciplina della modifica della destinazione d’uso con riferimento al rischio di inondazione che ammette i mutamenti della destinazione d’uso e gli ampliamenti di volume alla duplice condizione che gli stessi
a) siano “finalizzati all’ammodernamento e alla razionalizzazione delle attività in atto”;
b) “siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste”.
Le anzidette disposizioni consentono quindi nelle fasce di rischio medio alcuni interventi che altrimenti sarebbero vietati, ma li rendono ammissibili solo quando essi contribuiscano a ridurre la vulnerabilità dell’edificio rispetto ai rischi presenti nell’area (sia per il rischio frane sia per il rischio inondazione) e, per il solo rischio inondazione, all’ulteriore condizione che gli stessi interventi siano finalizzati all’ammodernamento e alla razionalizzazione delle attività in atto.
Ne deriva, in linea generale, che la disciplina non mira a consentire indiscriminatamente trasformazioni d’uso dell’esistente, bensì a permetterle solo quando esse risultino compatibili con l’obiettivo di riduzione del rischio.
Come correttamente ritenuto dalla Regione, allora, proprio perché – come detto - la normativa regionale consente il mutamento di destinazione d’uso solo se l’intervento comporti una riduzione delle condizioni di vulnerabilità, un intervento che, al contrario, accresca il valore e l’intensità di esposizione dell’immobile al rischio, peraltro senza nemmeno ridurne “a compensazione” la vulnerabilità, non può essere ritenuto compatibile con la ratio della disposizione.
7.3. L’interpretazione accolta dall’Amministrazione trova ulteriore conferma nei criteri ispiratori della stessa delibera della Giunta regionale n. 2939/2008.
Dalle premesse dell’atto emerge infatti che la disciplina delle attività ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico, per quanto orientata a consentire una generale fruizione del patrimonio edilizio esistente, è pur sempre finalizzata al rispetto della prioritaria esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità. Ne consegue che, nell’interpretazione delle norme urbanistiche applicabili alle aree a rischio, non è mai possibile prescindere dalla loro finalità sostanziale di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. In questa prospettiva, la stessa deliberazione precisa testualmente che qualsiasi intervento, anche se non espressamente vietato, non deve
- comportare un aumento della pericolosità o del rischio connesso;
- aggravare situazioni di dissesto in atto o potenziali;
- presentare un grado di vulnerabilità incompatibile con la funzione dell’opera.
Tali principi costituiscono dunque la chiave interpretativa dell’intero impianto normativo e impongono di valutare caso per caso la compatibilità degli interventi con le condizioni di rischio presenti nell’area.
7.4. Alla luce di queste coordinate - si anticipa - vanno pure lette le citate disposizioni che ammettono la realizzazione di strutture pertinenziali/accessorie (autorimesse, parcheggi a raso e posti auto all’aperto).
Le stesse sono ammissibili perché, in ragione della loro natura accessoria e della funzione servente che svolgono rispetto all’immobile principale, sono ritenute – secondo una valutazione preventiva ( ex ante ) non irragionevole – inidonee ad aumentare in modo significativo l’esposizione al rischio idrogeologico.
Il ragionamento si fonda sull’idea che tali opere non costituiscono nuovi spazi autonomamente destinati alla presenza stabile e continuativa di persone o allo svolgimento di attività produttive o commerciali. Strutture come garage, depositi, autorimesse o parcheggi all’aperto sono infatti funzionalmente collegate (non necessariamente in senso strettamente fisico) all’edificio principale e servono esclusivamente a soddisfare esigenze accessorie di quest’ultimo, quali il ricovero dei veicoli o il deposito di beni: proprio per questa ragione esse non determinano un incremento stabile della presenza umana né un’intensificazione delle attività svolte nell’area.
Sotto il profilo urbanistico-edilizio, tali opere sono qualificate come superfici accessorie (SNR) e, proprio per questa loro natura, non concorrono alla formazione della superficie utile (SU) dell’edificio. Ne deriva che la loro realizzazione non comporta un aumento della superficie destinata ad usi abitativi o comunque alla permanenza stabile delle persone; in altri termini, non si determina un ampliamento effettivo degli spazi di vita o di lavoro che potrebbero tradursi in una maggiore esposizione al rischio idrogeologico.
È per questo che il legislatore regionale presume ragionevolmente che la realizzazione di una pertinenza non modifichi in modo sostanziale il carico urbanistico dell’immobile principale né introduca nuove modalità di utilizzo del territorio tali da aggravare le condizioni di pericolo già esistenti. Pertanto, proprio in ragione di questa stretta relazione di accessorietà, della loro qualificazione come SNR e della conseguente mancata incidenza sulla SU, la realizzazione di tali strutture è ritenuta compatibile anche in contesti in cui sarebbero invece preclusi interventi edilizi idonei ad aumentare la superficie utile, la presenza stabile di persone e, conseguentemente, l’aggravata esposizione al rischio idro-geologico.
8. Ciò posto in diritto e applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta che l’intervento proposto dal ricorrente - consistente, si ripete, nel mutamento della destinazione d’uso del fabbricato da garage/autorimessa, indubitabilmente qualificato in termini superficie accessoria, in autonomo locale commerciale — non soddisfa la condizione dell’essere orientato alla diminuzione dell’esposizione a rischio.
8.1. Come osservato dalla Regione e, indi, dal Comune, infatti, la trasformazione di un’autorimessa in esercizio commerciale, attraverso la trasformazione di superficie accessoria (SNR) in superficie utile (SU), comporta inevitabilmente una maggiore, concreta ed effettiva intensità di utilizzo dell’immobile e una più elevata presenza di persone, con la conseguenza – nella prospettiva più sopra indicata - di aumentare il valore dell’elemento esposto al pericolo sia sotto il profilo economico sia sotto quello del rischio per la sicurezza delle persone.
È perciò del tutto condivisibile la motivazione del provvedimento comunale nella parte in cui si afferma, richiamando le considerazioni regionali, che “l’esposizione di un garage ai predetti fenomeni comporta un certo livello di rischio e di danno che è inferiore al livello di rischio e di danno atteso di un esercizio commerciale […] pertanto, dal punto di vista della tutela dei rischio, si evidenzia che il cambio di destinazione d’uso ancorché valutato o meno urbanisticamente ammissibile, comporta in realtà un aumento del rischio proprio per i maggiori danni che ne possono derivare, a parità di vulnerabilità e di pericolosità del sito”.
8.2. A conferma della correttezza dell’impostazione dell’Amministrazione locale, deve pure rilevarsi che, seguendo la tesi prospettata dal ricorrente - secondo cui sarebbe comunque ammissibile il mutamento di destinazione d’uso del locale accessorio in autonomo locale commerciale -, si perverrebbe a esiti elusivi della normativa di riferimento.
Infatti, come s’è visto, la delibera della Giunta regionale n. 2939/2008 consente nelle aree a pericolosità media, sempre in via derogatoria e nei limiti previsti dal PRG, la realizzazione ex novo di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, comprese le autorimesse. Tale possibilità, si ripete, è giustificata proprio dal fatto che queste strutture, in quanto pertinenziali, non hanno autonomia funzionale, ma sono destinate esclusivamente a servire l’edificio principale.
Se si ammettesse, come proposto con la tesi attorea, che tali strutture possano successivamente acquisire autonomia funzionale e, poi, un mutamento di destinazione d’uso, si determinerebbe una evidente elusione del divieto generale di realizzare nuove costruzioni nelle aree a media pericolosità.
In pratica, il proprietario potrebbe prima realizzare legittimamente una struttura pertinenziale (ad esempio, un garage), poiché tale intervento è consentito dalla normativa; poi successivamente “spezzare” il vincolo di accessorietà/pertinenzialità; e, infine, modificarne la destinazione d’uso e ottenere così, in via indiretta, ciò che la norma vieta in modo espresso, ossia la creazione di un nuovo edificio destinato ad attività autonome.
Una simile interpretazione svuoterebbe di contenuto il divieto posto dalla disciplina regionale e risulterebbe manifestamente incompatibile con la finalità di contenimento del rischio che ispira l’intero sistema normativo. Ne consegue che, quando si tratta di una pertinenza/accessorio ricadente in zona di rischio idrogeologico medio, non può esserne ammessa la modifica della destinazione d’uso in via autonoma dall’edificio principale perché ciò si presterebbe all’elusione del divieto di elevazione del rischio che la disciplina regionale tende a scongiurare.
8.3. A tale ultimo riguardo occorre puntualizzare che la Regione non ha affermato in via generale che è impossibile e in assoluto vietato un cambio di destinazione d’uso della sola pertinenza; lo ha correttamente ritenuto solo nelle zone soggette a rischio idrogeologico medio proprio perché “spezzare” il vincolo di accessorietà comporta il passaggio da superficie accessoria a superficie utile e, a cascata, l’aggravamento del rischio.
In altre parole, se è vero che l’eventuale qualificazione come accessorio civilistico o urbanistico è irrilevante rispetto al mutamento della destinazione d’uso, che può verificarsi (ed essere autorizzato) anche su una singola parte di un immobile, tuttavia, tale intervento – nelle aree a rischio medio - non deve comportare l’aggravamento del pericolo nel senso che non può comportare l’aumento della superficie utile esposta a rischio.
La disciplina di riferimento, come a questo punto correttamente rilevato dall’Amministrazione, consente il mutamento di destinazione d’uso solo nell’ambito di una trasformazione complessiva dell’assetto funzionale dell’edificio principale e, insieme ad esso, dell’accessorio, mantenendo però la natura pertinenziale delle strutture accessorie e quindi stabile e immutata la dimensione della superficie utile. Diversamente si introdurrebbe un rischio nuovo e maggiorato, in violazione del relativo divieto desumibile dalla delibera della Giunta regionale n. 2939/2008.
8.4. Nel provvedimento impugnato viene poi correttamente ulteriormente precisato che, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, l’intervento concretamente proposto dal ricorrente non prevede effettivi elementi migliorativi con riguardo alla vulnerabilità dell’edificio, idonei a “compensare” il nuovo rischio aggiuntivo insito nel cambio di destinazione d’uso. Quindi esso non rispetterebbe la condizionalità, prevista dalla delibera della Giunta regionale più volte citata, “che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste”. Anzi - ivi si rileva ragionevolmente - la presenza di aperture vetrate (in sostituzione dell’attuale chiusura dell’autorimessa) presenta un’accresciuta vulnerabilità dell’immobile, tale da rendere l’intervento oggettivamente inadeguato rispetto alla finalità di riduzione del rischio. Non giova al ricorrente il richiamo al fatto che il rischio di frana proviene “dalle spalle” del garage (con conseguente irrilevanza della presenza di vetrate) perché, invece, il rischio di inondazione proviene proprio dal lato in cui sono previste le vetrine del realizzando esercizio commerciale.
L’ulteriore elemento, richiamato anche all’odierna discussione dal difensore della ricorrente, che il progetto prevede l’innalzamento di appena 10 centimetri circa del piano di calpestio del garage (richiamando i documenti 9, 10 e 32) non è all’evidenza adatto a dimostrare la sua idoneità a ridurre significativamente il rischio di inondazione, né a “compensare” l’aggravio del rischio introdotto dal cambio di destinazione d’uso (e dalla connessa maggiorazione di impiego del locale) e la vulnerabilità dell’immobile derivante dalla prevista presenza delle vetrate.
È quindi rimasto ampiamente indimostrato, da parte dell'interessato, che la misura proposta per ridurre la vulnerabilità dell’immobile (innalzamento di 10 centimetri del piano di calpestio) sia idonea ad elidere o a compensare l’aumento del rischio idrogeologico intrinseco alla natura dell’intervento proposto.
8.5. In aggiunta, il fatto che il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile in questione sia previsto dal PRG con una norma ad hoc , che riguarda specificamente la possibilità di mutamento di destinazione d’uso degli edifici destinati a garage situati sul tratto di Route Ramey ricadente in sottozona Ba27, non è di per sé sufficiente a superare le ragioni ostative opposte dall’Amministrazione. L’ammissibilità dell’intervento in base al PRG è pre-condizione - necessaria ma non sufficiente - per l’assentibilità del progetto che, però, deve essere pure rispettoso dei vincoli e della disciplina relativi alla gestione dei rischi idrogeologici.
8.6. È poi irrilevante la considerazione del ricorrente che “in concreto, è esclusa la sussistenza di un rischio frane ed è estremamente limitata l’eventualità che si verifichino eventi alluvionali che coinvolgano l’immobile ” . L’assoggettamento ai vincoli e limitazioni del cambio di destinazione d’uso va verificata in funzione alla precisa indicazione del livello di rischio, risultante dalla classificazione di piano, e non – di volta in volta – in base al rischio concreto soggettivamente accertato dai tecnici, eventualmente in difformità dai rischi valutati dalla pianificazione.
8.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
9. Il primo motivo di riscorso, relativo alle considerazioni di stretta competenza comunale resta assorbito.
Invero, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, come nel caso in esame, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto – come nel caso di specie - da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (cfr., ex multis , T.A.R. Valle d’Aosta, n.1/2026).
10. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla contestazione del parere (positivo con prescrizioni) della Soprintendenza è inammissibile per carenza d’interesse perché l’intervento così come proposto non potrà essere realizzato con la conseguenza che l’eventuale accoglimento delle contestazioni circa le condizionalità apposte non gioverebbero all’interesse fatto valere con la presente impugnativa.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, per la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AD, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
NI BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI BU | NA AD |
IL SEGRETARIO