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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 598/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. MARTIN LAURA e BRANDIMARTE STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio TR C.F._2
dell'avv.to PIVETTA LOREDANA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “così come espresse sub C) delle precedenti note scritte datate
1 18.01.2024 come di seguito trascritte. C) Istanze e conclusioni Il signor rinnova pertanto la richiesta di accoglimento delle istanze Parte_1
istruttorie formulate in ricorso e nella successiva memoria così come di seguito testualmente riprodotte (incluse quelle pacifiche o documentali):
Volersi ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto da intendersi precedute da “Vero che 1) La signora è TR
titolare di un rapporto di lavoro dipendente con Arrital S.r.l., con sede in via
Casut n. 103, in Fontanafredda (PN)? ( e ). 2) Parte_2 Parte_3
La signora ha cessato la coabitazione con la signora Parte_2 [...]
e vive, con il proprio compagno, in Tiezzo, via Giuseppe Mazzini CP_1
n. 45 i. 9 (testimoni , residente in [...], IM
e ). 3) La signora è titolare di un rapporto di Parte_3 Parte_2
lavoro dipendente con BAUMIT SPA, Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I.
Ponte Rosso, San Vito al Tagliamento (PN)? (testimoni e ). 4) Parte_3
La signora ha cessato la coabitazione con la signora Parte_3 [...]
e vive autonomamente in un appartamento concessole in CP_1
locazione dal padre in Pordenone, via Giovanni Battisti Morgagni n. 11,
(testimoni , residente in [...], e IM [...]
). 5) La signora è titolare di un rapporto di lavoro Parte_2 Parte_3
dipendente con Easypress s.r.l. di piazza Libertà n. 8/2 in Azzano Decimo?
(testimoni ). Disporsi inoltre interpello formale della signora Parte_2
su tutte le circostanze di fatto sopra capitolate sub 1) TR
usque 5) per cui sono state formulate le relative istanze istruttorie nonché, in caso di contestazione avversaria sulle circostanze dedotte in narrativa riguardanti la condizione di autonomia economica della signora CP_1
, di ordinare all'INPS l'esibizione dell'estratto contributivo delle
[...]
predetta nonché all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi della signora in relazione agli ultimi tre anni. 6) Il signor TR
, dopo la separazione, ha sempre tenuto con sé le figlie a fine Parte_1
2 settimana alterni quando ciò gli è stato concesso anche corrispondendo loro piccoli importi correlati alle esigenze adolescenziali? (testimoni: Parte_2
, , e ) 7) Il signor
[...] Parte_3 Testimone_2 IM
, dopo la separazione, ha sempre mantenuto un rapporto costante Parte_1
(telematico o telefonico) con le figlie anche quando non gli era possibile incontrarle? (testimoni: Parte_2 Parte_3 Tes_2
e ) 8) Il signor , dopo la separazione, ha
[...] IM Parte_1
provveduto frequentemente ad effettuare acquisti (abbigliamento, articoli scolastici, accessori ecc.) per le proprie figlie indipendentemente dagli obblighi di legge? (testimoni: , , e Parte_2 Parte_3 Testimone_2
) Volersi disporre interrogatorio formale della signora IM [...]
sulle seguenti circostanza di fatto: 9) “Vero che, in costanza di CP_1
matrimonio con il signor , Lei ha sempre fruito di un reddito da Parte_1
lavoro dipendente?” 10) “Vero che il signor ha sempre corrisposto Parte_1
direttamente a Lei i due importi di euro 450,00 stabiliti dall'AG quale contributo per il mantenimento delle figlie e ”. Nel merito, si Pt_2 Pt_3
ribadiscono le conclusioni tutte di cui al ricorso introduttivo come di seguito rimodulate. Voglia il Tribunale di Pordenone: - pronunciare ai sensi dell'art. 3,
n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sesto al Reghena tra il sig. e la Parte_1
Sig.ra il giorno 12.05.1990 e trascritto negli Atti di TR
Matrimonio del Comune di Sesto al Reghena dell'anno 1990, parte 2, Serie A,
numero 5. - Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e, per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza TR
ex art. 473- bis.22 cpc “Provvedimenti del Giudice temporanei ed urgenti” di assegnazione dell'assegno mensile di euro 350,00 posto a carico del ricorrente,
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della predetta, tenuto conto delle modificate condizioni economiche del signor
(collocato in quiescenza con effetto 01.08.2024 con un importo Parte_1
3 mensile di euro 1.841,60 - doc. 22 che si allega - a fronte del pregresso reddito da lavoro dipendente di circa 2.200,00 euro mensili, sulla cui entità
controparte ha proporzionalmente quantificato la propria richiesta del contestato assegno divorzile. - Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati autonomi da parte delle figlie e nonché la Pt_2 Parte_3
cessazione della loro convivenza con la madre e, per l'effetto, dichiarare che nessun assegno è dovuto alla signora quest'ultima a TR
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e - Spese di lite Pt_2 Pt_3
rifuse, attesa la mancata accettazione da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal Giudice, invece accettata, sia pur solo pro bono pacis, dal ricorrente. In quest'ottica si osserva che, integrando il contenuto precettivo del 1° co. dell'art. 91, la L. 18.6.2009, n. 69 ha inserito, al 2° comma,
un'ulteriore deroga al principio della soccombenza, con l'esplicita previsione,
in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, della condanna della parte che abbia senza giustificato motivo rifiutato la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Più precisamente, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta. Si configura pertanto una peculiare ipotesi di condanna alla refusione delle spese pronunciata in danno della parte vittoriosa, che si aggiunge a quella già prevista dal 1° co. dell'art. 92 (condanna alle spese per trasgressione al dovere di lealtà e probità); trattasi di fattispecie eccezionale, e quindi da interpretare in maniera rigorosa e non estensiva. In via istruttoria, si reitera l'opposizione all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte nei propri atti in quanto - sub 1)
– vertenti su circostanze già documentate in atti e - sub 2) e 3) – irrilevanti alla luce delle considerazioni svolte dall'esponente circa la natura dell'assegno divorzile da intendersi qui di seguito integralmente trascritte con richiesta di
4 essere, in ogni caso, ammessi a fornire prova diretta e contraria su tutti i capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi. Si dimette: doc. 22
Comunicazione INPS di liquidazione della pensione n. 001.9300MOD77728
CAT VO – euro 1.841,60 – decorrenza 01.08.2024”;
per parte convenuta “1. Aderisce alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi alla richiesta di pronuncia sullo stato;
2. Richiede il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile da quantificare nell'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00)
ovvero, subordinatamente, di € 275,00 (duecentosettantacinque/00), o nel diverso, maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i precedenti provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in corso di causa, attinendo essi all'assegno di mantenimento per il tempo precedente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con applicazione di criteri propri ed autonomi, disponendosi la rivalutazione annuale ed automatica secondo indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
3. Chiede venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva o l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti della resistente con riguardo alle richieste paterne relative all'assegno a suo tempo riconosciuto alle figlie, con reiezione di ogni ulteriore domanda spiegata nei confronti della evocata in giudizio;
4.
Chiede la rifusione delle spese e compensi processuali, stante l'avvenuta prosecuzione del giudizio per l'opposizione del ricorrente alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
5. In via istruttoria: per scrupolo difensivo e per l'occorrenza: - giusta le argomentazioni svolte nelle note ex artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/01/2024: chiede, ex art. 118 e 210 c.p.c., che: -
venga ordinato al ricorrente l'esibizione di tutti i conti correnti a lui intestati o cointestati, depositi, polizze di investimento e valori mobiliari e, in difetto, che il medesimo ordine venga compiuto nei confronti degli Istituti di Credito
5 aventi filiali in Azzano Decimo nonché alle;
- venga ordinato Controparte_2
al ricorrente l'esibizione con deposito dei fogli retribuzione dell'ultimo anno,
CUD 2023 e dichiarazioni dei redditi anno 2023 alla presentazione della stessa;
- venga ordinata al ricorrente l'esibizione delle buste paga relative all'ultimo decennio lavorativo (istanza introdotta nella memoria di replica ex art. 473 bis,
17 comma 2° c.p.c. del 26/05/23 e depositata il 26/5/23). - Eccepisce
l'inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie di prova testimoniale avanzate nel ricorso avversario. - Ribadisce tutte le eccezioni formulate nella memoria di replica ex art. 473 bis-17, comma 2° c.p.c. del 26/05/23 depositata il
26/5/23 nonché nelle note per l'udienza del 24/05/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che ha chiesto che il Tribunale Parte_1
pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/05/1990, con , la quale non si è opposta a tale TR
domanda, all'esito del processo risulta pacifico che le figlie maggiorenni delle parti siano economicamente autonome, motivo per cui, in modifica dei provvedimenti della separazione, va revocato il mantenimento dovuto dal padre a favore delle figlie, con decorrenza dal mese di giugno 2023, essendo incontrovertibile che legittimata passiva rispetto alla domanda di revoca sia la convenuta, in forza del provvedimento della corte d'appello di Trieste del 16
aprile 2014, regolarmente eseguito dall'attore. Ciò assodato, gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla convenuta, volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore.
6
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 12.11.2002; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.2. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
7 quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
8 coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
9 coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Rispetto al tempo della separazione consensuale del 2002, la situazione economica della convenuta è certamente cambiata e si è determinato un divario economico tra i coniugi: infatti, in sede di separazione le parti si dichiaravano autosufficienti e non avevano nulla a pretendere l'uno dell'altra;
il marito si obbligava a versare euro 15.000 in caso di rilascio della moglie della casa familiare ed ha sostenuto di aver versato tale somma;
la moglie, per contro ha contestato e negato di aver ricevuto tale importo;
dinanzi a tale contestazione parte attrice ha offerto di provare la circostanza per mezzo di testimoni, ma tale mezzo di prova è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 2726 c.c. Non può ritenersi dimostrato, pertanto, che la moglie abbia ricevuto tale somma a titolo di una sorta di compensazione per il contributo dato nel corso del matrimonio.
Successivamente alla separazione consensuale la moglie chiedeva, nel 2012, la modifica delle condizioni della separazione, in ragione dell'avvenuto rilascio della casa familiare e della precarietà della sua situazione lavorativa: veniva,
pertanto, revocata l'assegnazione della casa familiare alla moglie e stabilito a suo favore un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad euro 350,00,
rideterminato in sede di reclamo in euro 100,00.
Nell'odierno processo, il marito ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto (proveniente sia da lavoro dipendente sia da reddito dominicale) medio pari ad euro 2.285,08 (distribuito su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
le buste paga depositate a seguito di ordine di esibizione confermano tale media;
è proprietario esclusivo dell'immobile ove vive;
è comproprietario di altro bene immobile per
10 successione ereditaria, immobile oggi dato in comodato alla figlia è Pt_3
comproprietario per successione ereditaria di terreni;
è proprietario di autovettura;
è titolare di deposito titoli per complessivi euro 10.000,00. In
corso di causa, a seguito di ordine di esibizione, ha depositato, altresì, la movimentazione del conto corrente bancario a lui intestato, dal 2020 all'ultimo trimestre disponibile al tempo del deposito;
tale incombente può dirsi sufficiente a dimostrare la complessiva capacità economica del ricorrente, e cioè quella derivante non solo dal salario, ma anche da investimenti: si nota,
infatti, la registrazione di dividendi e cedole di importi modestissimi, come anche, nel 2021, certificato di deposito pari ad euro 10.000,00 circa, nel 2022
rimborso fondi comuni pari ad euro 4.400,00 circa, nel 2023 vendita di titoli per un controvalore di euro 4.812,64; nel 2023 si registra anche la ricezione di un prestito infruttifero di euro 9.000,00, somma subito destinata a terzi, ma non è chiara la causale, se per pagamento o investimento. Infine, con i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa, non è più obbligato per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, pacificamente autosufficienti.
La moglie ha documentato di aver percepito nel 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.300,00 circa (distribuito su base dodici); nel 2020 risulta aver lavorato solo sei mesi circa, nel 2021 risulta anche la prestazione di altra attività lavorativa come dipendente per circa tre mesi, con stipendio di circa
500/600 mensili;
ha documentato di essere onerata per la ripetizione di un finanziamento contratto per acquisto di autovettura, con esborso mensile pari ad euro 200,00 ed ha documentato di essersi obbligata per il versamento di un canone di locazione, per l'immobile ove vive, pari ad euro 510,00 mensili, oltre circa 40,00 euro di spese condominiali.
Rispetto a tale scenario delineatosi in corso di causa, da cui si evince inequivocabilmente l'insorgere, rispetto al tempo della separazione, di uno squilibrio economico tra i coniugi, a discapito della moglie, il cui reddito
11 mensile netto è gravato da importanti esborsi per garantirsi un'abitazione e un'autovettura (scendendo così ad un netto disponibile che può arrivare ad ammontare sino ad euro 1.000,00/1.100,00, se svolge anche la seconda attività
lavorativa) e non parendo suscettibile di significativo miglioramento, data l'età anagrafica della moglie, di anni 62.
Tale divario, tuttavia, risulta diminuito a seguito della sopravvenienza in corso di causa del pensionamento del ricorrente, il quale ha documentato –
con documentazione ammissibile in quanto di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni, di aver diritto, a decorrere dal mese di agosto 2024,
di un rateo pensionistico netto pari ad euro 1.841,00 (con tredicesima mensilità).
Da tutto quanto sopra esposto, emerge che sussiste indubbiamente la componente assistenziale dell'assegno divorzile (non essendo stata coltivata la domanda sotto il profilo perequativo-compensativo, che comunque sarebbe da escludersi alla luce di quanto dichiarato la convenuta in udienza, e cioè di aver sempre svolto attività lavorativa e di averla sospesa per cause riconducibili al fallimento del datore di lavoro e non per la famiglia), in quanto le disponibilità che residuano alla convenuta ogni mese sono prossime alla soglia di povertà, intesa come il paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento (ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., in base all'ultima rilevazione dell'Istat, pari a circa euro 900,00 per una persona sessantenne nel Friuli Venezia Giulia).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto, tuttavia, del recente pensionamento dell'obbligato e, dunque, della riduzione delle sue entrate nette mensili di circa un 20% (da circa 2.285,08 euro mensili a circa 1.840,00
mensili), ferma la restante patrimonialità sopra descritta;
appare equo,
pertanto, determinare in euro 250,00 l'assegno divorzile dovuto dal marito a favore della moglie.
12
2.3. Spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite, occorre osservare quanto segue.
Certamente vi è reciproca soccombenza tra le parti, in quanto il marito ha sin dal ricorso chiesto di non riconoscere alcun assegno divorzile a favore della moglie, mentre quest'ultima ha domandato l'assegno, precisato in sede di conclusioni in euro 350,00, ovvero in subordine in euro 275,00, mentre in questa sede è stato liquidato nella minore somma di euro 250,00.
La reciproca soccombenza giustificherebbe, pertanto, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, tuttavia, ha chiesto la rifusione, anche parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91, primo comma, seconda parte, c.p.c., attesa la mancata accettazione da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, invece accettata, sia pur solo pro bono pacis, dal ricorrente.
Tuttavia, nel caso di specie, deve osservarsi quanto segue.
È vero che la domanda è stata accolta in misura inferiore (euro 250,00) alla proposta conciliativa (euro 275,00), ma è altrettanto vero che: - tra la proposta conciliativa e la decisione è intervenuta la sopravvenienza del pensionamento del ricorrente, motivo per cui il thema probandum in sede conciliativa era diverso da quello a disposizione in sede decisoria;
- parte convenuta ha motivato la mancata adesione alla proposta conciliativa, adducendo la ritenuta carenza di legittimazione passiva della sua assistita rispetto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie e la non condivisione della compensazione delle spese di lite, in ragione del riconoscimento dell'assegno divorzile, il cui diritto era negato dal convenuto.
A prescindere dalla condivisione o meno di tali ragioni nella stesura della motivazione, deve ritenersi, in ogni caso, che la mancata adesione sia stata accompagnata da giustificati motivi.
Per tali ragioni non appare trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 91,
primo comma, seconda parte, c.p.c.,
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in SESTO AL Parte_1 TR
REGHENA (PN), in data 12/05/1990;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESTO AL REGHENA
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto 5, parte II, serie A);
dispone che, con decorrenza dal mese di giugno 2023, sia revocato l'obbligo in capo a di corrispondere a la Parte_1 TR
somma di euro 900,00, quale mantenimento delle figlie, nonché l'obbligo di rimborsare le spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
determina in 250,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di e per l'effetto Persona_1 TR
condanna ai relativi pagamenti, da corrispondersi presso il Persona_1
domicilio di , in forma tracciabile, entro il giorno 25 di ogni Persona_1
mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 598/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. MARTIN LAURA e BRANDIMARTE STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio TR C.F._2
dell'avv.to PIVETTA LOREDANA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “così come espresse sub C) delle precedenti note scritte datate
1 18.01.2024 come di seguito trascritte. C) Istanze e conclusioni Il signor rinnova pertanto la richiesta di accoglimento delle istanze Parte_1
istruttorie formulate in ricorso e nella successiva memoria così come di seguito testualmente riprodotte (incluse quelle pacifiche o documentali):
Volersi ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto da intendersi precedute da “Vero che 1) La signora è TR
titolare di un rapporto di lavoro dipendente con Arrital S.r.l., con sede in via
Casut n. 103, in Fontanafredda (PN)? ( e ). 2) Parte_2 Parte_3
La signora ha cessato la coabitazione con la signora Parte_2 [...]
e vive, con il proprio compagno, in Tiezzo, via Giuseppe Mazzini CP_1
n. 45 i. 9 (testimoni , residente in [...], IM
e ). 3) La signora è titolare di un rapporto di Parte_3 Parte_2
lavoro dipendente con BAUMIT SPA, Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I.
Ponte Rosso, San Vito al Tagliamento (PN)? (testimoni e ). 4) Parte_3
La signora ha cessato la coabitazione con la signora Parte_3 [...]
e vive autonomamente in un appartamento concessole in CP_1
locazione dal padre in Pordenone, via Giovanni Battisti Morgagni n. 11,
(testimoni , residente in [...], e IM [...]
). 5) La signora è titolare di un rapporto di lavoro Parte_2 Parte_3
dipendente con Easypress s.r.l. di piazza Libertà n. 8/2 in Azzano Decimo?
(testimoni ). Disporsi inoltre interpello formale della signora Parte_2
su tutte le circostanze di fatto sopra capitolate sub 1) TR
usque 5) per cui sono state formulate le relative istanze istruttorie nonché, in caso di contestazione avversaria sulle circostanze dedotte in narrativa riguardanti la condizione di autonomia economica della signora CP_1
, di ordinare all'INPS l'esibizione dell'estratto contributivo delle
[...]
predetta nonché all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi della signora in relazione agli ultimi tre anni. 6) Il signor TR
, dopo la separazione, ha sempre tenuto con sé le figlie a fine Parte_1
2 settimana alterni quando ciò gli è stato concesso anche corrispondendo loro piccoli importi correlati alle esigenze adolescenziali? (testimoni: Parte_2
, , e ) 7) Il signor
[...] Parte_3 Testimone_2 IM
, dopo la separazione, ha sempre mantenuto un rapporto costante Parte_1
(telematico o telefonico) con le figlie anche quando non gli era possibile incontrarle? (testimoni: Parte_2 Parte_3 Tes_2
e ) 8) Il signor , dopo la separazione, ha
[...] IM Parte_1
provveduto frequentemente ad effettuare acquisti (abbigliamento, articoli scolastici, accessori ecc.) per le proprie figlie indipendentemente dagli obblighi di legge? (testimoni: , , e Parte_2 Parte_3 Testimone_2
) Volersi disporre interrogatorio formale della signora IM [...]
sulle seguenti circostanza di fatto: 9) “Vero che, in costanza di CP_1
matrimonio con il signor , Lei ha sempre fruito di un reddito da Parte_1
lavoro dipendente?” 10) “Vero che il signor ha sempre corrisposto Parte_1
direttamente a Lei i due importi di euro 450,00 stabiliti dall'AG quale contributo per il mantenimento delle figlie e ”. Nel merito, si Pt_2 Pt_3
ribadiscono le conclusioni tutte di cui al ricorso introduttivo come di seguito rimodulate. Voglia il Tribunale di Pordenone: - pronunciare ai sensi dell'art. 3,
n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sesto al Reghena tra il sig. e la Parte_1
Sig.ra il giorno 12.05.1990 e trascritto negli Atti di TR
Matrimonio del Comune di Sesto al Reghena dell'anno 1990, parte 2, Serie A,
numero 5. - Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e, per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza TR
ex art. 473- bis.22 cpc “Provvedimenti del Giudice temporanei ed urgenti” di assegnazione dell'assegno mensile di euro 350,00 posto a carico del ricorrente,
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della predetta, tenuto conto delle modificate condizioni economiche del signor
(collocato in quiescenza con effetto 01.08.2024 con un importo Parte_1
3 mensile di euro 1.841,60 - doc. 22 che si allega - a fronte del pregresso reddito da lavoro dipendente di circa 2.200,00 euro mensili, sulla cui entità
controparte ha proporzionalmente quantificato la propria richiesta del contestato assegno divorzile. - Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati autonomi da parte delle figlie e nonché la Pt_2 Parte_3
cessazione della loro convivenza con la madre e, per l'effetto, dichiarare che nessun assegno è dovuto alla signora quest'ultima a TR
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e - Spese di lite Pt_2 Pt_3
rifuse, attesa la mancata accettazione da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal Giudice, invece accettata, sia pur solo pro bono pacis, dal ricorrente. In quest'ottica si osserva che, integrando il contenuto precettivo del 1° co. dell'art. 91, la L. 18.6.2009, n. 69 ha inserito, al 2° comma,
un'ulteriore deroga al principio della soccombenza, con l'esplicita previsione,
in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, della condanna della parte che abbia senza giustificato motivo rifiutato la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Più precisamente, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta. Si configura pertanto una peculiare ipotesi di condanna alla refusione delle spese pronunciata in danno della parte vittoriosa, che si aggiunge a quella già prevista dal 1° co. dell'art. 92 (condanna alle spese per trasgressione al dovere di lealtà e probità); trattasi di fattispecie eccezionale, e quindi da interpretare in maniera rigorosa e non estensiva. In via istruttoria, si reitera l'opposizione all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte nei propri atti in quanto - sub 1)
– vertenti su circostanze già documentate in atti e - sub 2) e 3) – irrilevanti alla luce delle considerazioni svolte dall'esponente circa la natura dell'assegno divorzile da intendersi qui di seguito integralmente trascritte con richiesta di
4 essere, in ogni caso, ammessi a fornire prova diretta e contraria su tutti i capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi. Si dimette: doc. 22
Comunicazione INPS di liquidazione della pensione n. 001.9300MOD77728
CAT VO – euro 1.841,60 – decorrenza 01.08.2024”;
per parte convenuta “1. Aderisce alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi alla richiesta di pronuncia sullo stato;
2. Richiede il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile da quantificare nell'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00)
ovvero, subordinatamente, di € 275,00 (duecentosettantacinque/00), o nel diverso, maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i precedenti provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in corso di causa, attinendo essi all'assegno di mantenimento per il tempo precedente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con applicazione di criteri propri ed autonomi, disponendosi la rivalutazione annuale ed automatica secondo indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
3. Chiede venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva o l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti della resistente con riguardo alle richieste paterne relative all'assegno a suo tempo riconosciuto alle figlie, con reiezione di ogni ulteriore domanda spiegata nei confronti della evocata in giudizio;
4.
Chiede la rifusione delle spese e compensi processuali, stante l'avvenuta prosecuzione del giudizio per l'opposizione del ricorrente alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
5. In via istruttoria: per scrupolo difensivo e per l'occorrenza: - giusta le argomentazioni svolte nelle note ex artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/01/2024: chiede, ex art. 118 e 210 c.p.c., che: -
venga ordinato al ricorrente l'esibizione di tutti i conti correnti a lui intestati o cointestati, depositi, polizze di investimento e valori mobiliari e, in difetto, che il medesimo ordine venga compiuto nei confronti degli Istituti di Credito
5 aventi filiali in Azzano Decimo nonché alle;
- venga ordinato Controparte_2
al ricorrente l'esibizione con deposito dei fogli retribuzione dell'ultimo anno,
CUD 2023 e dichiarazioni dei redditi anno 2023 alla presentazione della stessa;
- venga ordinata al ricorrente l'esibizione delle buste paga relative all'ultimo decennio lavorativo (istanza introdotta nella memoria di replica ex art. 473 bis,
17 comma 2° c.p.c. del 26/05/23 e depositata il 26/5/23). - Eccepisce
l'inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie di prova testimoniale avanzate nel ricorso avversario. - Ribadisce tutte le eccezioni formulate nella memoria di replica ex art. 473 bis-17, comma 2° c.p.c. del 26/05/23 depositata il
26/5/23 nonché nelle note per l'udienza del 24/05/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che ha chiesto che il Tribunale Parte_1
pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/05/1990, con , la quale non si è opposta a tale TR
domanda, all'esito del processo risulta pacifico che le figlie maggiorenni delle parti siano economicamente autonome, motivo per cui, in modifica dei provvedimenti della separazione, va revocato il mantenimento dovuto dal padre a favore delle figlie, con decorrenza dal mese di giugno 2023, essendo incontrovertibile che legittimata passiva rispetto alla domanda di revoca sia la convenuta, in forza del provvedimento della corte d'appello di Trieste del 16
aprile 2014, regolarmente eseguito dall'attore. Ciò assodato, gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla convenuta, volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore.
6
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 12.11.2002; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.2. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
7 quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
8 coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
9 coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Rispetto al tempo della separazione consensuale del 2002, la situazione economica della convenuta è certamente cambiata e si è determinato un divario economico tra i coniugi: infatti, in sede di separazione le parti si dichiaravano autosufficienti e non avevano nulla a pretendere l'uno dell'altra;
il marito si obbligava a versare euro 15.000 in caso di rilascio della moglie della casa familiare ed ha sostenuto di aver versato tale somma;
la moglie, per contro ha contestato e negato di aver ricevuto tale importo;
dinanzi a tale contestazione parte attrice ha offerto di provare la circostanza per mezzo di testimoni, ma tale mezzo di prova è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 2726 c.c. Non può ritenersi dimostrato, pertanto, che la moglie abbia ricevuto tale somma a titolo di una sorta di compensazione per il contributo dato nel corso del matrimonio.
Successivamente alla separazione consensuale la moglie chiedeva, nel 2012, la modifica delle condizioni della separazione, in ragione dell'avvenuto rilascio della casa familiare e della precarietà della sua situazione lavorativa: veniva,
pertanto, revocata l'assegnazione della casa familiare alla moglie e stabilito a suo favore un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad euro 350,00,
rideterminato in sede di reclamo in euro 100,00.
Nell'odierno processo, il marito ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto (proveniente sia da lavoro dipendente sia da reddito dominicale) medio pari ad euro 2.285,08 (distribuito su base dodici), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
le buste paga depositate a seguito di ordine di esibizione confermano tale media;
è proprietario esclusivo dell'immobile ove vive;
è comproprietario di altro bene immobile per
10 successione ereditaria, immobile oggi dato in comodato alla figlia è Pt_3
comproprietario per successione ereditaria di terreni;
è proprietario di autovettura;
è titolare di deposito titoli per complessivi euro 10.000,00. In
corso di causa, a seguito di ordine di esibizione, ha depositato, altresì, la movimentazione del conto corrente bancario a lui intestato, dal 2020 all'ultimo trimestre disponibile al tempo del deposito;
tale incombente può dirsi sufficiente a dimostrare la complessiva capacità economica del ricorrente, e cioè quella derivante non solo dal salario, ma anche da investimenti: si nota,
infatti, la registrazione di dividendi e cedole di importi modestissimi, come anche, nel 2021, certificato di deposito pari ad euro 10.000,00 circa, nel 2022
rimborso fondi comuni pari ad euro 4.400,00 circa, nel 2023 vendita di titoli per un controvalore di euro 4.812,64; nel 2023 si registra anche la ricezione di un prestito infruttifero di euro 9.000,00, somma subito destinata a terzi, ma non è chiara la causale, se per pagamento o investimento. Infine, con i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa, non è più obbligato per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, pacificamente autosufficienti.
La moglie ha documentato di aver percepito nel 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.300,00 circa (distribuito su base dodici); nel 2020 risulta aver lavorato solo sei mesi circa, nel 2021 risulta anche la prestazione di altra attività lavorativa come dipendente per circa tre mesi, con stipendio di circa
500/600 mensili;
ha documentato di essere onerata per la ripetizione di un finanziamento contratto per acquisto di autovettura, con esborso mensile pari ad euro 200,00 ed ha documentato di essersi obbligata per il versamento di un canone di locazione, per l'immobile ove vive, pari ad euro 510,00 mensili, oltre circa 40,00 euro di spese condominiali.
Rispetto a tale scenario delineatosi in corso di causa, da cui si evince inequivocabilmente l'insorgere, rispetto al tempo della separazione, di uno squilibrio economico tra i coniugi, a discapito della moglie, il cui reddito
11 mensile netto è gravato da importanti esborsi per garantirsi un'abitazione e un'autovettura (scendendo così ad un netto disponibile che può arrivare ad ammontare sino ad euro 1.000,00/1.100,00, se svolge anche la seconda attività
lavorativa) e non parendo suscettibile di significativo miglioramento, data l'età anagrafica della moglie, di anni 62.
Tale divario, tuttavia, risulta diminuito a seguito della sopravvenienza in corso di causa del pensionamento del ricorrente, il quale ha documentato –
con documentazione ammissibile in quanto di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni, di aver diritto, a decorrere dal mese di agosto 2024,
di un rateo pensionistico netto pari ad euro 1.841,00 (con tredicesima mensilità).
Da tutto quanto sopra esposto, emerge che sussiste indubbiamente la componente assistenziale dell'assegno divorzile (non essendo stata coltivata la domanda sotto il profilo perequativo-compensativo, che comunque sarebbe da escludersi alla luce di quanto dichiarato la convenuta in udienza, e cioè di aver sempre svolto attività lavorativa e di averla sospesa per cause riconducibili al fallimento del datore di lavoro e non per la famiglia), in quanto le disponibilità che residuano alla convenuta ogni mese sono prossime alla soglia di povertà, intesa come il paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento (ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., in base all'ultima rilevazione dell'Istat, pari a circa euro 900,00 per una persona sessantenne nel Friuli Venezia Giulia).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto, tuttavia, del recente pensionamento dell'obbligato e, dunque, della riduzione delle sue entrate nette mensili di circa un 20% (da circa 2.285,08 euro mensili a circa 1.840,00
mensili), ferma la restante patrimonialità sopra descritta;
appare equo,
pertanto, determinare in euro 250,00 l'assegno divorzile dovuto dal marito a favore della moglie.
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2.3. Spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite, occorre osservare quanto segue.
Certamente vi è reciproca soccombenza tra le parti, in quanto il marito ha sin dal ricorso chiesto di non riconoscere alcun assegno divorzile a favore della moglie, mentre quest'ultima ha domandato l'assegno, precisato in sede di conclusioni in euro 350,00, ovvero in subordine in euro 275,00, mentre in questa sede è stato liquidato nella minore somma di euro 250,00.
La reciproca soccombenza giustificherebbe, pertanto, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, tuttavia, ha chiesto la rifusione, anche parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91, primo comma, seconda parte, c.p.c., attesa la mancata accettazione da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, invece accettata, sia pur solo pro bono pacis, dal ricorrente.
Tuttavia, nel caso di specie, deve osservarsi quanto segue.
È vero che la domanda è stata accolta in misura inferiore (euro 250,00) alla proposta conciliativa (euro 275,00), ma è altrettanto vero che: - tra la proposta conciliativa e la decisione è intervenuta la sopravvenienza del pensionamento del ricorrente, motivo per cui il thema probandum in sede conciliativa era diverso da quello a disposizione in sede decisoria;
- parte convenuta ha motivato la mancata adesione alla proposta conciliativa, adducendo la ritenuta carenza di legittimazione passiva della sua assistita rispetto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie e la non condivisione della compensazione delle spese di lite, in ragione del riconoscimento dell'assegno divorzile, il cui diritto era negato dal convenuto.
A prescindere dalla condivisione o meno di tali ragioni nella stesura della motivazione, deve ritenersi, in ogni caso, che la mancata adesione sia stata accompagnata da giustificati motivi.
Per tali ragioni non appare trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 91,
primo comma, seconda parte, c.p.c.,
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in SESTO AL Parte_1 TR
REGHENA (PN), in data 12/05/1990;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESTO AL REGHENA
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto 5, parte II, serie A);
dispone che, con decorrenza dal mese di giugno 2023, sia revocato l'obbligo in capo a di corrispondere a la Parte_1 TR
somma di euro 900,00, quale mantenimento delle figlie, nonché l'obbligo di rimborsare le spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
determina in 250,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di e per l'effetto Persona_1 TR
condanna ai relativi pagamenti, da corrispondersi presso il Persona_1
domicilio di , in forma tracciabile, entro il giorno 25 di ogni Persona_1
mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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