Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 699
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, sebbene i termini di prescrizione siano stati sospesi durante il periodo emergenziale COVID-19, tale sospensione non si applichi ai carichi affidati prima del periodo di emergenza. Pertanto, il termine di prescrizione, ripreso a decorrere dal settembre 2021, sarebbe spirato nel gennaio 2023, rendendo prescritta la pretesa notificata nel marzo 2024.

  • Accolto
    Inapplicabilità della proroga dei termini per emergenza Covid-19

    La Corte ha confermato che la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis del D.L. 17/03/2020 n. 18 non è applicabile in quanto il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, essendo le cartelle esattoriali notificate nel 2017. Rimane invece applicabile la sospensione prevista dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dall'art.68, comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 699
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 699
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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