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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4560/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/06/2024 la signora IA IZ con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239028423200000 di euro
691,74, relativa a tassa auto anni 2011,2012,2013 e 2014.
Eccepiva:
Intervenuta prescrizione della pretesa, citava giurisprudenza di legittimità. Precisava che in materia di prescrizione, nel momento in cui viene annullata o dichiarata inefficace la violazione principale, le sanzioni accessorie e gli interessi seguono la stessa sorte e, pertanto, non potranno essere legittimamente pretesi. Ciò comporta, dunque, che anche la pretesa creditoria relativa alle sanzioni è oggi prescritta.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore all'esazione dei tributi oggetto di impugnazione.
Rilevava, inoltre, che nel caso in esame è esclusa l'ipotesi della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; • inapplicabilità della scissione della notifica;
• inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c, per avere lo stesso anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Allegava: 1) Procura speciale. 2) intimazione di pagamento n. 29320239028423200000.
Faceva riserva di articolare prove e produrre documenti in relazione alle difese di controparte.
In data 2/1/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva rilevando:
AVVENUTA NOTIFICA DELLE CARTELLE - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PERCHÉ
TARDIVA - INCONTESTABILITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO. Precisava che a differentemente da quanto ex adverso dichiarato, le Cartelle sottese all'Intimazione, sono state regolarmente notificate e di ciò si fornisce evidenza documentale nel presente procedimento (cfr. Doc da 4 a 7). Pertanto, appare assolutamente priva di pregio ogni contestazione in merito alla nullità dell'Intimazione di pagamento per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento che non essendo mai state oggetto di tempestiva impugnazione sono divenute ormai irretrattabili e non è possibile far valere eventuali fatti estintivi precedenti la loro emissione.
SULLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO, rilevava che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, le cartelle sono state regolarmente notificate, e non essendo state tempestivamente impugnate, sono divenute ormai irretrattabili e inoppugnabili. Successivamente a tali cartelle, venivano notificati alla ricorrente atti interruttivi (cfr. Doc 8 e 9). Inoltre, rilevava che i termini di prescrizione sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. 3 Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL
n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.(1) […]”. Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004;
Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che
- nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare il ricorso inammissibile per Violazione art. 14, D.Lgs.
546/1992 modificato dal D.Lgs. 220/2023 - nel merito, rigettare il ricorso perché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
Allegava:
1. Ricorso notificato;
2. Copia avviso di intimazione 29320239028423200000 3. Relata avviso di intimazione 29320239028423200000 4. relata Cartella 29320160049288182000 5. relata Cartella
29320170003812074000 6. relata Cartella 29320170031901920000 7. relata Cartella 29320180003275788000 8. Copia avviso di intimazione 29320189020119403000 9. Relata avviso di intimazione 29320189020119403000.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla violazione dell'art. 14 del D. lgs. 516/92, posto che la ricorrente ha contestato la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, imputabile solo ed esclusivamente al concessionario;
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale la stessa ha rilevato la tempestività della notifica dell'atto impugnato e l'inibizione del decorso di ogni termine pregiudizievole in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid. 19. Invero, la notifica di tutte le cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato è avvenuta nell'anno 2017, per cui ai sensi dell'art. ex art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il termine di prescrizione viene spostato al 31/12/2020;
che per ciò che qui interessa, L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L.
17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartelle esattoriali notificate nell'anno 2017; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione, stante che l'intimazione di pagamento è stata tardivamente notificata in data 01/03/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario, avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4560/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028423200000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/06/2024 la signora IA IZ con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239028423200000 di euro
691,74, relativa a tassa auto anni 2011,2012,2013 e 2014.
Eccepiva:
Intervenuta prescrizione della pretesa, citava giurisprudenza di legittimità. Precisava che in materia di prescrizione, nel momento in cui viene annullata o dichiarata inefficace la violazione principale, le sanzioni accessorie e gli interessi seguono la stessa sorte e, pertanto, non potranno essere legittimamente pretesi. Ciò comporta, dunque, che anche la pretesa creditoria relativa alle sanzioni è oggi prescritta.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore all'esazione dei tributi oggetto di impugnazione.
Rilevava, inoltre, che nel caso in esame è esclusa l'ipotesi della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; • inapplicabilità della scissione della notifica;
• inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c, per avere lo stesso anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Allegava: 1) Procura speciale. 2) intimazione di pagamento n. 29320239028423200000.
Faceva riserva di articolare prove e produrre documenti in relazione alle difese di controparte.
In data 2/1/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva rilevando:
AVVENUTA NOTIFICA DELLE CARTELLE - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PERCHÉ
TARDIVA - INCONTESTABILITA' DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO. Precisava che a differentemente da quanto ex adverso dichiarato, le Cartelle sottese all'Intimazione, sono state regolarmente notificate e di ciò si fornisce evidenza documentale nel presente procedimento (cfr. Doc da 4 a 7). Pertanto, appare assolutamente priva di pregio ogni contestazione in merito alla nullità dell'Intimazione di pagamento per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento che non essendo mai state oggetto di tempestiva impugnazione sono divenute ormai irretrattabili e non è possibile far valere eventuali fatti estintivi precedenti la loro emissione.
SULLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO, rilevava che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, le cartelle sono state regolarmente notificate, e non essendo state tempestivamente impugnate, sono divenute ormai irretrattabili e inoppugnabili. Successivamente a tali cartelle, venivano notificati alla ricorrente atti interruttivi (cfr. Doc 8 e 9). Inoltre, rilevava che i termini di prescrizione sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. 3 Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL
n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.(1) […]”. Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004;
Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che
- nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare il ricorso inammissibile per Violazione art. 14, D.Lgs.
546/1992 modificato dal D.Lgs. 220/2023 - nel merito, rigettare il ricorso perché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
Allegava:
1. Ricorso notificato;
2. Copia avviso di intimazione 29320239028423200000 3. Relata avviso di intimazione 29320239028423200000 4. relata Cartella 29320160049288182000 5. relata Cartella
29320170003812074000 6. relata Cartella 29320170031901920000 7. relata Cartella 29320180003275788000 8. Copia avviso di intimazione 29320189020119403000 9. Relata avviso di intimazione 29320189020119403000.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla violazione dell'art. 14 del D. lgs. 516/92, posto che la ricorrente ha contestato la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, imputabile solo ed esclusivamente al concessionario;
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale la stessa ha rilevato la tempestività della notifica dell'atto impugnato e l'inibizione del decorso di ogni termine pregiudizievole in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid. 19. Invero, la notifica di tutte le cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato è avvenuta nell'anno 2017, per cui ai sensi dell'art. ex art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il termine di prescrizione viene spostato al 31/12/2020;
che per ciò che qui interessa, L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L.
17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartelle esattoriali notificate nell'anno 2017; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione, stante che l'intimazione di pagamento è stata tardivamente notificata in data 01/03/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario, avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES