Articolo 15 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 novembre 1974
Art. 15.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validita' della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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