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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/08/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1472/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1472/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.2.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da:
(p.iva: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TO LL (CF: ), elettivamente domiciliata in Atina C.F._1
(FR) alla Via G. Visocchi 6 giusta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F.
[...]
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. C.F._2 pagina 1 di 8 (C.F. ) e presso lo studio del Controparte_2 C.F._3
medesimo elettivamente domiciliato in Roccasecca FR alla Via Casilina Nord 21
PARTE CONVENUTA - APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “- rilevati ed accertati i denunziati vizi della sentenza appellata,
come puntualmente specificati sub par A) e B) del presente atto, per l'effetto, in
accoglimento dell'avanzata impugnativa ed in riforma della gravata sentenza
- dichiarare la legittimità della ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20.11.2018
emessa da nel pieno rispetto della procedura di cui al R.D. 639 del Parte_1
14.10.1910 e dell'autorizzazione ricevuta giusta D.M. del 22.02.2016, pubblicato il in
G.U. 10.03.2016 atteso il carattere certo, liquido ed esigibile del credito dalla
medesima vantato;
- rigettare l'opposizione alla ingiunzione di pagamento avanzata in primo grado dalla
parte appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- condannare il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio.
Infine e conclusivamente, ci si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute
negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente
riportate e trascritte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13 febbraio 2019, ritualmente notificato in data 22 febbraio pagina 2 di 8 2019, conveniva in giudizio dinanzi al GDP di Cassino la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir Parte_1
dichiarare l'illegittimità e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell' ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20 novembre 2018, notificatagli a mezzo posta in data 6 dicembre
2018, con la quale la chiedeva il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di €. 160,03 in forza di fattura n. 3018011000122555 emessa in data
01.03.2018 con scadenza 31.03.2018 dell'importo di E. 139,56 per fornitura del servizio idrico.
La nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa domanda Parte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria il Giudice di Pace di Cassino con la sentenza di primo grado n.
2197/2020 del 28.10.2020 accoglieva l'opposizione ed annullava la fattura di cui sopra.
In particolare il Giudice di prime cure affermava quanto segue: “le società, anche a
partecipazione pubblica come l'odierna convenuta, le quali gestiscono il servizio idrico
integrato, non possono avvalersi del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal
R.D. n. 639/1910, a causa della loro natura privatistica, a nulla rilevando
l'autorizzazione a ricorrere al suddetto procedimento di ingiunzione rilasciata loro con
l'invocato D.M. del 22 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. (V.
riga 12 pag. 2 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure ancora riteneva: “l'art. 2 del R.D. 639/1910 è una norma
eccezionale che, in quanto tale, non può essere applicata ai soggetti diversi ed ulteriori pagina 3 di 8 rispetto a quelli specificatamente individuati dalla norma stessa, cioè lo Stato e alcuni
Fondi ed Enti Territoriali, od altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in
leggi speciali con esclusione delle società anche a partecipazione pubblica) a causa
della loro natura privatistica” (V. riga 4 pag. 3 della sentenza impugnata).
Con successivo atto di appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo
[...] Controparte_1
Tribunale per sentire riformare la sentenza di primo grado n. 2197/2020 del
28.10.2020 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “- rilevati ed accertati i
denunziati vizi della sentenza appellata, come puntualmente specificati sub par A) e B)
del presente atto, per l'effetto, in accoglimento dell'avanzata impugnativa ed in riforma
della gravata sentenza;
- dichiarare la legittimità della ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20.11.2018
emessa da nel pieno rispetto della procedura di cui al R.D. 639 del Parte_1
14.10.1910 e dell'autorizzazione ricevuta giusta D.M. del 22.02.2016, pubblicato il in
G.U. 10.03.2016 atteso il carattere certo, liquido ed esigibile del credito dalla
medesima vantato;
- rigettare l'opposizione alla ingiunzione di pagamento avanzata in
primo grado dalla parte appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- condannare il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio.
Infine e conclusivamente, ci si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute
negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente pagina 4 di 8 riportate e trascritte.”
A sostegno dell'impugnazione, la società appellante esponeva quanto segue:
- non condivisibile era l'orientamento del giudice di prime cure secondo cui l non era legittimata a far valere le proprie pretese con lo strumento Pt_1
dell'ingiunzione fiscale;
- nemmeno era condivisibile la tesi del giudice di primo grado secondo cui il credito non era provato in quanto documentato sulla base delle sole fatture.
In virtù di tanto l'appellante chiedeva di accogliere le surriportate conclusioni.
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto.
Infatti, ritiene questo giudice che la prima argomentazione sostenuta dal primo giudice circa l'illegittima uso da parte di dello strumento della ingiunzione Pt_1
fiscale per il recupero del credito derivante da una fornitura idrica.
Infatti, lo scrivente osserva ai sensi dell'art. 17 comma 3 bis del D. Lgs. 46/99,
come modificato dal comma 151 della legge n. 244/07 che “il Ministro
dell'economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante
ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione
pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
Ai sensi del comma 3 ter del medesimo articolo, invece, “in caso di emanazione
dell'autorizzazione di cui al comma 3 bis, la società interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione pagina 5 di 8 conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639”.
Il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs 46/99 dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del
D.Lgs n. 152/06.
Orbene, premesso tale quadro normativo si osserva che con D.M. 22.02.2016
pubblicato in Gazzetta ufficiale 10.03.2016 n. 58 Acea è stata autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti da essa vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio
meridionale – Frosinone. Il decreto risulta reso in attuazione del disposto del richiamato art. 17 comma 3 bis del D.Lgs 46/99.
Ne consegue che, dimostrata l' autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo cui la notificazione dell'avversata ingiunzione è strumentale, nessun dubbio residua sulla legittimazione della odierna appellante e sul suo potere di emettere siffatto titolo.
La conclusione peraltro si conforma all'orientamento giurisprudenziale di merito di Tribunali della Regione Lazio (cfr. ex multis, Trib. Frosinone, 15.09.2020, n.
615; Tribunale di Frosinone, dott.ssa Di Nicola, Sentenza n. 299 del 15.03.2021).
Quanto ala doglianza in ordine alla ritenuta carenza di prova del credito vantato pagina 6 di 8 da il motivo appare ugualmente fondato. Pt_1
Infatti, in primo grado contesta il credito in Controparte_1
quanto sarebbe basato unicamente su documentazione, quale la fattura, che costituendo atto unilaterale, sarebbe inidoneo a comprovare il credito stesso.
Invero, si osserva che parte attrice in primo grado non contestato il rapporto di fornitura idrica e nemmeno che nel periodo preso in considerazione dalla fattura abbia usufruito del servizio. Nemmeno contesta l'eccessività dei consumi registrati rispetto a quelli usuali. Ne consegue che a fronte di tale contestazione solo generica del credito nella sua quantificazione , il credito vantato da Pt_1
debba ritenersi provato.
La sentenza va quindi riformata in toto con rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di parte del e CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 2197/2020 del 28.10.2020
emessa dal giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione proposta dal pagina 7 di 8 in primo grado con conferma dell'ingiunzione Controparte_1
opposta;
- condanna altresì la a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
5 le spese di lite di primo grado che si liquidano in € 173,00, per compenso Pt_1
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì la a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
5 le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € Pt_1
332,00, per compenso professionale ed euro 91,50 per esborsi , oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 27/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1472/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.2.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da:
(p.iva: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TO LL (CF: ), elettivamente domiciliata in Atina C.F._1
(FR) alla Via G. Visocchi 6 giusta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F.
[...]
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. C.F._2 pagina 1 di 8 (C.F. ) e presso lo studio del Controparte_2 C.F._3
medesimo elettivamente domiciliato in Roccasecca FR alla Via Casilina Nord 21
PARTE CONVENUTA - APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “- rilevati ed accertati i denunziati vizi della sentenza appellata,
come puntualmente specificati sub par A) e B) del presente atto, per l'effetto, in
accoglimento dell'avanzata impugnativa ed in riforma della gravata sentenza
- dichiarare la legittimità della ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20.11.2018
emessa da nel pieno rispetto della procedura di cui al R.D. 639 del Parte_1
14.10.1910 e dell'autorizzazione ricevuta giusta D.M. del 22.02.2016, pubblicato il in
G.U. 10.03.2016 atteso il carattere certo, liquido ed esigibile del credito dalla
medesima vantato;
- rigettare l'opposizione alla ingiunzione di pagamento avanzata in primo grado dalla
parte appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- condannare il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio.
Infine e conclusivamente, ci si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute
negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente
riportate e trascritte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13 febbraio 2019, ritualmente notificato in data 22 febbraio pagina 2 di 8 2019, conveniva in giudizio dinanzi al GDP di Cassino la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir Parte_1
dichiarare l'illegittimità e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell' ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20 novembre 2018, notificatagli a mezzo posta in data 6 dicembre
2018, con la quale la chiedeva il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di €. 160,03 in forza di fattura n. 3018011000122555 emessa in data
01.03.2018 con scadenza 31.03.2018 dell'importo di E. 139,56 per fornitura del servizio idrico.
La nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa domanda Parte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria il Giudice di Pace di Cassino con la sentenza di primo grado n.
2197/2020 del 28.10.2020 accoglieva l'opposizione ed annullava la fattura di cui sopra.
In particolare il Giudice di prime cure affermava quanto segue: “le società, anche a
partecipazione pubblica come l'odierna convenuta, le quali gestiscono il servizio idrico
integrato, non possono avvalersi del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal
R.D. n. 639/1910, a causa della loro natura privatistica, a nulla rilevando
l'autorizzazione a ricorrere al suddetto procedimento di ingiunzione rilasciata loro con
l'invocato D.M. del 22 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. (V.
riga 12 pag. 2 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure ancora riteneva: “l'art. 2 del R.D. 639/1910 è una norma
eccezionale che, in quanto tale, non può essere applicata ai soggetti diversi ed ulteriori pagina 3 di 8 rispetto a quelli specificatamente individuati dalla norma stessa, cioè lo Stato e alcuni
Fondi ed Enti Territoriali, od altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in
leggi speciali con esclusione delle società anche a partecipazione pubblica) a causa
della loro natura privatistica” (V. riga 4 pag. 3 della sentenza impugnata).
Con successivo atto di appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo
[...] Controparte_1
Tribunale per sentire riformare la sentenza di primo grado n. 2197/2020 del
28.10.2020 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “- rilevati ed accertati i
denunziati vizi della sentenza appellata, come puntualmente specificati sub par A) e B)
del presente atto, per l'effetto, in accoglimento dell'avanzata impugnativa ed in riforma
della gravata sentenza;
- dichiarare la legittimità della ingiunzione di pagamento n. 032601/18 del 20.11.2018
emessa da nel pieno rispetto della procedura di cui al R.D. 639 del Parte_1
14.10.1910 e dell'autorizzazione ricevuta giusta D.M. del 22.02.2016, pubblicato il in
G.U. 10.03.2016 atteso il carattere certo, liquido ed esigibile del credito dalla
medesima vantato;
- rigettare l'opposizione alla ingiunzione di pagamento avanzata in
primo grado dalla parte appellata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- condannare il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio.
Infine e conclusivamente, ci si riporta alle motivazioni in fatto ed in diritto contenute
negli atti processuali e nel fascicolo di primo grado, da ritenersi qui integralmente pagina 4 di 8 riportate e trascritte.”
A sostegno dell'impugnazione, la società appellante esponeva quanto segue:
- non condivisibile era l'orientamento del giudice di prime cure secondo cui l non era legittimata a far valere le proprie pretese con lo strumento Pt_1
dell'ingiunzione fiscale;
- nemmeno era condivisibile la tesi del giudice di primo grado secondo cui il credito non era provato in quanto documentato sulla base delle sole fatture.
In virtù di tanto l'appellante chiedeva di accogliere le surriportate conclusioni.
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto.
Infatti, ritiene questo giudice che la prima argomentazione sostenuta dal primo giudice circa l'illegittima uso da parte di dello strumento della ingiunzione Pt_1
fiscale per il recupero del credito derivante da una fornitura idrica.
Infatti, lo scrivente osserva ai sensi dell'art. 17 comma 3 bis del D. Lgs. 46/99,
come modificato dal comma 151 della legge n. 244/07 che “il Ministro
dell'economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante
ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione
pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
Ai sensi del comma 3 ter del medesimo articolo, invece, “in caso di emanazione
dell'autorizzazione di cui al comma 3 bis, la società interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione pagina 5 di 8 conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639”.
Il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs 46/99 dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del
D.Lgs n. 152/06.
Orbene, premesso tale quadro normativo si osserva che con D.M. 22.02.2016
pubblicato in Gazzetta ufficiale 10.03.2016 n. 58 Acea è stata autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti da essa vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio
meridionale – Frosinone. Il decreto risulta reso in attuazione del disposto del richiamato art. 17 comma 3 bis del D.Lgs 46/99.
Ne consegue che, dimostrata l' autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo cui la notificazione dell'avversata ingiunzione è strumentale, nessun dubbio residua sulla legittimazione della odierna appellante e sul suo potere di emettere siffatto titolo.
La conclusione peraltro si conforma all'orientamento giurisprudenziale di merito di Tribunali della Regione Lazio (cfr. ex multis, Trib. Frosinone, 15.09.2020, n.
615; Tribunale di Frosinone, dott.ssa Di Nicola, Sentenza n. 299 del 15.03.2021).
Quanto ala doglianza in ordine alla ritenuta carenza di prova del credito vantato pagina 6 di 8 da il motivo appare ugualmente fondato. Pt_1
Infatti, in primo grado contesta il credito in Controparte_1
quanto sarebbe basato unicamente su documentazione, quale la fattura, che costituendo atto unilaterale, sarebbe inidoneo a comprovare il credito stesso.
Invero, si osserva che parte attrice in primo grado non contestato il rapporto di fornitura idrica e nemmeno che nel periodo preso in considerazione dalla fattura abbia usufruito del servizio. Nemmeno contesta l'eccessività dei consumi registrati rispetto a quelli usuali. Ne consegue che a fronte di tale contestazione solo generica del credito nella sua quantificazione , il credito vantato da Pt_1
debba ritenersi provato.
La sentenza va quindi riformata in toto con rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di parte del e CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 2197/2020 del 28.10.2020
emessa dal giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione proposta dal pagina 7 di 8 in primo grado con conferma dell'ingiunzione Controparte_1
opposta;
- condanna altresì la a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
5 le spese di lite di primo grado che si liquidano in € 173,00, per compenso Pt_1
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì la a rimborsare ad Controparte_1 Pt_1
5 le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € Pt_1
332,00, per compenso professionale ed euro 91,50 per esborsi , oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 27/08/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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