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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 2336/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 12.18, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per l'avv. ALESSIA VOLONTIERI in sostituzione dell'avv. ANDREA Parte_1
GIUSSANI.
Per l'avv. EMANUELA ZARDO con la parte personalmente. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti integrativi.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2336/2024 R.G. promossa: da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
GIUSSANI contro
(C.F. ), difesa dall'avv. EMANUELA ZARDO Parte_2 C.F._2
CONCLUSIONI
: Parte_1
in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato in data
19.7.2016 e registrato in data 7.2.2018 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto convalidare lo sfratto dell'unità immobiliare sita in Cittadella (PD), cap. 35013, via Rometta all'Olmo 11, individuata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cittadella al foglio 35, particella 768, sub. 2, cat. A/7, ordinandone la riconsegna ed indicando il termine per il rilascio;
in ogni caso,
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex DM n. 55/2014, IVA e CPA del presente procedimento.
2 : Parte_2
Nel merito, in via principale:
- rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte in parte narrativa ed, in particolare, per illegittimità, nullità, inefficacia del recesso manifestato dal sig. per essere il contratto di comodato stato stipulato per le Parte_1 esigenze abitative familiari della sig.ra e dei suoi familiari e per essere tutt'ora Parte_2
persistenti le predette esigenze abitative familiari.
Nel merito in via subordinata:
- rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte in parte narrativa ed, in particolare, per illegittimità, nullità, inefficacia del recesso manifestato dal sig. per essere il contratto di comodato per cui è causa un Parte_1
contratto a scadenza c.d. di lunga durata, coincidente con la morte dei coniugi
[...]
. Per_1
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
- rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte in parte narrativa ed in particolare per l'inefficacia/nullità/invalidità del recesso siccome non riferibile al sig. . Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
- Si chiede prova per interpello del sig. e prova per testi sui seguenti capitoli di Parte_1
prova:
1) Vero che la sig.ra abita nell'immobile in Cittadella, Via Rometta all'Olmo, 11 Parte_2
sin dalla celebrazione del matrimonio con nel 1997; Persona_2
2) Vero che e , vivono nell'immobile oggetto di causa fin dalla Persona_3 Persona_4
loro nascita;
3) Vero che il comodato sottoscritto in data 19 luglio 2016 tra i sigg.ri e la sig.ra Parte_1
è stato stipulato al fine di garantire le esigenze abitative familiari della sig.ra Parte_2
e delle di lei figlie;
Parte_2
4) Vero che, con raccomandata datata 19/09/2022 il sig. ha comunicato alla sig.ra Parte_1
il recesso dal contratto di comodato sottoscritto in data 19 luglio 2016; Parte_2
Si indicano come testi:
3 - , nella dimora in Cittadella (PD), Via Rometta all'Olmo, 11 sui capitoli di Persona_3
prova n. 1, 2 e 3;
- , nella dimora in Cittadella (PD), Via Rometta all'Olmo, 11, sui capitoli di Persona_4
prova n. 1, 2 e 3;
- residente in [...]1, sui capitoli di prova n. 1 Testimone_1
e 2;
- , residente in [...]1, sui capitoli di prova n. 1 e Testimone_2
2;
- , residente in [...], sul capitolo di Testimone_3
prova n. 2.
Per quanto riguarda il sig. , si chiede l'interpello dello stesso sui capitoli n. 1, 2, 3 Parte_1
e 4.
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato per la convalida dello sfratto per finito comodato Parte_1 Parte_2 relativo all'immobile sito in Cittadella, via Rometta all'Olmo 11, deducendo che il contratto del 19.7.2016, registrato il 7.2.2018, doveva ritenersi senza termine e che in data 19.9.2022 era stata comunicata formale disdetta.
1.2 si è opposta alla convalida, eccependo la natura di comodato di scopo, vista Parte_2
la destinazione ad abitazione familiare, esigenza tuttora permanente e contestando altresì la genuinità della richiesta, vista l'età e le condizioni di salute dell'intimante.
1.3 Rigettata l'istanza ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito, la causa, inutilmente tentata la conciliazione, giunge ora in decisione allo stato degli atti, stante il rigetto delle prove orali formulate da parte convenuta.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
Questi i fatti, non contestati, tale non potendosi intendere la generica affermazione di parte attrice secondo cui le vicende personali riportate sarebbero non veritiere.
ha avuto tre figli, , e Parte_1 Per_5 Per_6 Per_2
ha sposato, il 12.7.1997 (doc. 9 conv.), l'odierna convenuta, ; Persona_2 Parte_2 dall'unione sono nate (2.1.1998) ed (11.2.2003). Per_4 Per_3
e i suoi tre figli, con le rispettive famiglie, hanno sempre vissuto in Cittadella, via Parte_1
Rometta all'Olmo n. 11, in un complesso immobiliare di proprietà esclusiva del primo.
In data 8.3.2012 ha donato il compendio ai suoi tre figli, riservando a sé e alla Parte_1 moglie l'usufrutto vitalizio (doc. 10 conv.); un fabbricato comprendente due abitazioni a del valore di € 485.000,00, a un terreno produttivo artigianale del valore di € Per_5 Per_6
223.440,00, a un fabbricato comprendente due abitazioni, un garage e un laboratorio del Per_2 valore di € 226.360,00, essendosi questo già dichiarato intenzionato ad andare a vivere altrove.
Nell'effettuare tale donazione non sono però state assegnate le porzioni già abitate dai diversi nuclei familiari.
In particolare, a è stata donata la nuda proprietà dell'immobile ove vivevano i Persona_2
genitori, mentre quella dallo stesso abitata è stata donata in nuda proprietà al fratello . Per_5
5 E infatti all'art. 9 della donazione è stato precisato che e avrebbero conseguito il Per_2 Per_5
possesso legale degli immobili rispettivamente ricevuti in donazione in sede di consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, a differenza di che conseguiva il Per_6
possesso da subito.
L'occupazione dell'immobile da parte di era regolata da un comodato verbale, registrato Per_2
il 19.7.2016 (doc.14).
In pari data , quale usufruttuario, ha concesso in comodato, con separati contratti, Parte_1 al figlio (doc. 15 conv.) e alla NU odierna convenuta (doc. 4 att.), l'immobile sito in
Cittadella, via Rometta all'Olmo n. 11; tale secondo comodato, oggetto della presente causa, è stato registrato il successivo 7.2.2018.
Nel contratto all'art. 1 è stabilito che l'immobile è concesso a “perché lo utilizzi Parte_2 esclusivamente per propria abitazione e dei familiari”.
Quanto alla restituzione, l'art. 5 prevede che avvenga a semplice richiesta scritta del comodante, con preavviso di 90 giorni.
In data 6.4.2018 è deceduto a causa di grave forma tumorale diagnosticatagli nel Persona_2
2009 (doc. 16 conv.).
In data 19.9.2022 ha comunicato alla NU la volontà di rientrare in possesso Parte_1 dell'immobile (doc. 5 att.).
2.1 Così ricostruiti i fatti di causa, in diritto va richiamata, per la ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale circa il tipo contrattuale cui ricondurre, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario,
l'ordinanza della Cassazione n. 27634 del 2023, già citata nell'ordinanza 9.5.2024 e conforme alla sentenza 24618 del 2015, secondo cui “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”.
L'espresso richiamo alla destinazione ad abitazione della convenuta e dei suoi familiari, il fatto che si trattasse già dell'abitazione familiare della convenuta, unitamente ai rapporti
6 intercorrenti tra le parti e alle donazioni effettuate rendono evidente che si sia trattato di un comodato ex art. 1809 c.c., pattuito per un uso determinato ovvero la destinazione ad abitazione familiare di . Parte_2
La volontà del comodante era quella di consentire alla NU di poter continuare Parte_2
a godere dell'immobile dove da sempre aveva abitato anche dopo il decesso del marito e fino a quando, con il venir meno dell'usufrutto dei suoceri, non avrebbe conseguito la piena proprietà dell'immobile da questi occupato e a loro donato.
L'esigenza di garantire il godimento anche alla NU e alle nipoti è resa evidente dalla scelta di stipulare un contratto direttamente alla stessa intestato, probabilmente in ragione delle precarie condizioni di salute del figlio.
In tal senso depone altresì la registrazione del comodato, avvenuta due mesi prima del decesso del figlio: la registrazione appare, infatti, finalizzata a garantire la piena opponibilità del contratto.
Considerato che la destinazione è in primo luogo “per propria abitazione”, la circostanza che le figlie non convivano stabilmente con la madre è irrilevante: la volontà delle parti era quella di conservare il diritto in primis di di abitare nella sua casa di sempre fino a Parte_2
quando, deceduti i suoceri, avrebbe potuto trasferirsi nella loro abitazione, di cui era nuda proprietaria.
E depone in tal senso anche la considerazione che, all'epoca della registrazione del comodato, le figlie avevano 20 e 15 anni, quindi, era già presumibile che in tempi più o meno rapidi avrebbero potuto rendersi autonome o comunque trasferirsi anche semplicemente per ragioni di studio, ma ciò non faceva perdere all'abitazione occupata dalla madre la natura di abitazione della famiglia.
Non ricorre poi l'ipotesi del secondo comma dell'art. 1809 c.c.
Nè nella disdetta, né nel presente giudizio è stato allegato il bisogno concreto, urgente e impreveduto, all'origine della richiesta di restituzione;
anzi, non sono state allegate motivazioni di sorta alla base della richiesta di restituzione.
3.3 La domanda va quindi rigettata con condanna altresì alle spese in conformità al principio della soccombenza.
La liquidazione avviene secondo i valori medi della fase di studio e introduttiva per il procedimento di convalida, minimi per istruttoria e decisionale del procedimento post mutamento di rito, vista la decisione allo stato degli atti e la sostanziale ripetizione degli argomenti difensivi.
7 Lo scaglione è quello fino a € 26.000,00 considerata la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: rigetta la domanda attorea.
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 Parte_2 liquida in € 3.319,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 4 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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