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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27960/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]14/B Parte_1
PIANEZZA, elettivamente dom.to in VIA XX SETTEMBRE 17 TORINO, presso lo studio dell'Avv.
DOTTA MARCO
Parte adottante nei confronti di: nato a [...] il [...], residente in [...]14/B 10044 Controparte_1
PIANEZZA
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1
ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. CP_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. riferiva, in particolare, che a seguito della relazione avviata con la sig.ra RC CP_1
nel 2001, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 28.05.2008, aveva instaurato con , figlio della signora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che CP_1 egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
Con memoria del 19.02.2025, il sig. padre biologico dell'adottando, ha prestato il Parte_2
suo consenso all'adozione.
All'udienza del 12.03.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso , madre dell'adottando, nonché il figlio minore Parte_3 dell'adottante, nato dall'unione con la madre dell'adottando, , con il curatore Parte_4
speciale avv. Banin.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante sig. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottando il
28.08.1998 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la sig.ra RC, madre dell'adottando, nonché il figlio minore dell'adottante, nato dall'unione con la madre dell'adottando, , assistito dal curatore speciale, e cioè Parte_4 tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Nello specifico, quanto alla necessità dell'acquisizione del consenso all'adozione da parte del figlio minore dell'adottante, occorre osservare come a mente dell'art. 291 c.c. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”.
È tuttavia intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 557/1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti e che siano consenzienti. Con specifico riferimento alla presenza di figli minori, la Corte di Cassazione ha, inoltre, rilevato come “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto
l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art.
312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto
l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006 (Rv.
586151 - 01).
Nel caso di specie si è, dunque, proceduto all'audizione del minore , figlio dell'adottante, Pt_4
nato dall'unione con la madre dell'adottando, il quale, assistito dal curatore speciale all'uopo nominato, ha prestato il suo consenso all'adozione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di ato a RIVOLI(TO) il 28/08/1998 da parte Controparte_1
di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottando assuma il cognome ”, anteposto al proprio . Parte_1 CP_1
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino all'esisto della Camera di consiglio del 18/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]14/B Parte_1
PIANEZZA, elettivamente dom.to in VIA XX SETTEMBRE 17 TORINO, presso lo studio dell'Avv.
DOTTA MARCO
Parte adottante nei confronti di: nato a [...] il [...], residente in [...]14/B 10044 Controparte_1
PIANEZZA
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1
ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. CP_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. riferiva, in particolare, che a seguito della relazione avviata con la sig.ra RC CP_1
nel 2001, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 28.05.2008, aveva instaurato con , figlio della signora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che CP_1 egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
Con memoria del 19.02.2025, il sig. padre biologico dell'adottando, ha prestato il Parte_2
suo consenso all'adozione.
All'udienza del 12.03.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso , madre dell'adottando, nonché il figlio minore Parte_3 dell'adottante, nato dall'unione con la madre dell'adottando, , con il curatore Parte_4
speciale avv. Banin.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante sig. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottando il
28.08.1998 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la sig.ra RC, madre dell'adottando, nonché il figlio minore dell'adottante, nato dall'unione con la madre dell'adottando, , assistito dal curatore speciale, e cioè Parte_4 tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Nello specifico, quanto alla necessità dell'acquisizione del consenso all'adozione da parte del figlio minore dell'adottante, occorre osservare come a mente dell'art. 291 c.c. “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”.
È tuttavia intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 557/1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti e che siano consenzienti. Con specifico riferimento alla presenza di figli minori, la Corte di Cassazione ha, inoltre, rilevato come “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto
l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art.
312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto
l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006 (Rv.
586151 - 01).
Nel caso di specie si è, dunque, proceduto all'audizione del minore , figlio dell'adottante, Pt_4
nato dall'unione con la madre dell'adottando, il quale, assistito dal curatore speciale all'uopo nominato, ha prestato il suo consenso all'adozione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di ato a RIVOLI(TO) il 28/08/1998 da parte Controparte_1
di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottando assuma il cognome ”, anteposto al proprio . Parte_1 CP_1
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino all'esisto della Camera di consiglio del 18/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo