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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al 2525/2020 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , rapp. e dif. dall'avv. ERSILIO LUCA CAPONE, Persona_1 ed elett.nti dom.ti presso lo studio del difensore come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ELISA NANNUCCI, come in CP_1 atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 08/05/2020 il ricorrente deduceva di aver presentato all' domanda di pensione di vecchiaia ex L.247/2007 modificata dal D.L.201/2011 conv. in L. CP_ 201/2011 e succ. integrazioni e modificazioni, domanda rigettata dall' per l'assenza del requisito contributivo;
di aver proposto ricorso, in data 07/11/2019, al Comitato Provinciale che tuttavia non sortiva alcun esito. A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che, in quanto titolare di assegno ordinario di invalidità (n.37630878) liquidato a carico degli esercenti attività commerciali, con decorrenza dal 7/2004 al 01/06/2012, a differenza di quanto sostenuto dall'istituto nel provvedimento di reiezione, era in possesso del requisito contributivo per beneficiare della pensione di vecchiaia. Ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia (ex lege 247/2007, modificata dal d.l. 201/2011 conv. in L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) con decorrenza dal mese di gennaio 2010 ovvero da quella successiva che emergerà dagli atti processuali;
.
2) Considerare tutti i contributi accreditati dal ricorrente, , sia per lavoro Persona_1 dipendente, che per lavoro autonomo (commerciante) nonché per la contribuzione figurativa per il periodo di godimento dei benefici della L.222/1984;
3) Condannare per l'effetto il convenuto al riconoscimento in favore del ricorrente, del credito di contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto ( e non dell'importo) della pensione di vecchiaia e corrispondente ai periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, non coperti da contribuzione, ai fini del diritto, ossia al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia. 4) condannarsi in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato CP_1 presso la sede della stessa in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale CP_1 rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Nola, Strada Statale 7 bis Km 51.5 , 62 , in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le rispettive competenze alla corresponsione della pensione di vecchiaia ex lege 247/2007, modificata dal d.l. 201/2011 conv. in L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza da gennaio 2010 ovvero da quella successiva che emergerà dagli atti processuali, nonché al pagamento dei relativi ratei maturati e non riscossi, di importo pari ad euro 66.700,84( da gennaio 2010 a tutt'oggi), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, oltre al pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 55 In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 ), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari” CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. A sostegno delle proprie difese l' rilevava di non poter procedere alla liquidazione della CP_2 pensione di vecchiaia per mancanza del requisito contributivo (dal 06/11/1961 al 28/02/2005 n. 821 contributi settimanali di cui: n. 101 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 720 nella gestione autonoma dei commercianti), non essendo accreditabili i contributi per godimento dell' assegno ordinario di invalidità dal 01/2010 al 01/2014, in quanto non avendo presentato domanda di conferma la parte da luglio 2007 al giugno 2012 la parte aveva percepito indebitamente la prestazione, che difatti nel 2012 le veniva revocata. La causa assegnata alla cognizione della dott.ssa F. Naldi veniva fissata per la prima udienza al 29/09/2021, rinviata per discussione all'udienza del 14/12/2022, tenuta dal Gop dott. A. Granata e rinviata in prosieguo al 04/10/2023, udienza alla quale l GL titolare, dott.ssa Naldi, rinviava per tardivo deposito delle note di udienza all'8/11/2023, udienza a cui il giudizio veniva interrotto per decesso della parte ricorrente. A seguito di riassunzione del 31/01/2024 da parte degli eredi veniva fissata per il prosieguo l'udienza dell'11/09/2024 e alla predetta udienza la causa veniva rinviata al 05/02/2025 per deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, udienza a sua volta rinviata per carico del ruolo a quella del 22/10/2025. Infine, con decreto n. 59/2025 di variazione tabellare immediatamente esecutiva per lo smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti del secondo obiettivo del PNRR, la predetta causa veniva affidata alla cognizione della dott.ssa Francesca Fucci, che fissava dinanzi a sé l'odierna udienza, alla quale la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma c.p.c., all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di al riconoscimento Persona_1 della pensione di vecchiaia da gennaio 2010 al decesso, questione che presuppone l'accertamento del diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo dal luglio 2007 al giugno CP_ 2012, durante il quale lo stesso godeva dell'assegno ordinario ex L.222/1984, avendo l' disconosciuto per il predetto periodo il diritto a tale prestazione. Pacifica tra le parti la sussistenza del requisito anagrafico, punctum dolens è rappresentato dalla sussistenza o meno di quello contributivo, segnatamente la titolarità di 1040 settimane di CP_ contributi, atteso che l' nel caso di specie ha disconosciuto la contribuzione figurativa (pacificamente valevole ai fini che occupano) per il periodo 7/2007-6/2012. CP_ In particolare, come emerge dalla memoria dell' e dalla documentazione allegata, la ragione del disconoscimento della contribuzione figurativa per tale periodo traeva origine dalla mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'assegno ordinario ex l 222/1984 che la parte avrebbe dovuto presentare nel 2007, dal ché derivava la decadenza della parte dal diritto alla prestazione e conseguentemente alla contribuzione figurativa. Va a tal proposito rilevato che ai sensi del comma 7 art. 1 L.222/84 “l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”. A fronte di ciò si rileva come la parte nulla ha dedotto nel merito della specifica motivazione CP_ addotta dall a sostegno del disconoscimento della contribuzione figurativa per il predetto periodo, essendosi limitata ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione (assegno ordinario ex l 222/1984) ed a contestare la notifica al dante causa di un atto di revoca della stessa, circostanza che ad avviso del tribunale potrebbe al più rivestire rilievo ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dall'istituto e peraltro oggetto di un autonomo giudizio, ma non anche in questa sede dove ciò che rileva ai fini dell'accredito dei contributi figurativi è unicamente la verifica del persistente diritto del ricorrente a beneficiare alla prestazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Alla luce della dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c. resa dalla dichiara irripetibili le Pt_1 CP_ spese di lite nei rapporti tra la stessa e l' quanto alle altre parti ricorrenti, rilevata la complessità e controvertibilità delle questioni, appare opportuno compensare le spese integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
CP_ b) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e l' e le compensa nel Parte_1 resto. Si comunichi. Così deciso in Nola, 15/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al 2525/2020 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , rapp. e dif. dall'avv. ERSILIO LUCA CAPONE, Persona_1 ed elett.nti dom.ti presso lo studio del difensore come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ELISA NANNUCCI, come in CP_1 atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 08/05/2020 il ricorrente deduceva di aver presentato all' domanda di pensione di vecchiaia ex L.247/2007 modificata dal D.L.201/2011 conv. in L. CP_ 201/2011 e succ. integrazioni e modificazioni, domanda rigettata dall' per l'assenza del requisito contributivo;
di aver proposto ricorso, in data 07/11/2019, al Comitato Provinciale che tuttavia non sortiva alcun esito. A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che, in quanto titolare di assegno ordinario di invalidità (n.37630878) liquidato a carico degli esercenti attività commerciali, con decorrenza dal 7/2004 al 01/06/2012, a differenza di quanto sostenuto dall'istituto nel provvedimento di reiezione, era in possesso del requisito contributivo per beneficiare della pensione di vecchiaia. Ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia (ex lege 247/2007, modificata dal d.l. 201/2011 conv. in L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) con decorrenza dal mese di gennaio 2010 ovvero da quella successiva che emergerà dagli atti processuali;
.
2) Considerare tutti i contributi accreditati dal ricorrente, , sia per lavoro Persona_1 dipendente, che per lavoro autonomo (commerciante) nonché per la contribuzione figurativa per il periodo di godimento dei benefici della L.222/1984;
3) Condannare per l'effetto il convenuto al riconoscimento in favore del ricorrente, del credito di contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto ( e non dell'importo) della pensione di vecchiaia e corrispondente ai periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, non coperti da contribuzione, ai fini del diritto, ossia al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia. 4) condannarsi in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato CP_1 presso la sede della stessa in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale CP_1 rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, in persona del legale rappresentate P.T., elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Nola, Strada Statale 7 bis Km 51.5 , 62 , in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le rispettive competenze alla corresponsione della pensione di vecchiaia ex lege 247/2007, modificata dal d.l. 201/2011 conv. in L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza da gennaio 2010 ovvero da quella successiva che emergerà dagli atti processuali, nonché al pagamento dei relativi ratei maturati e non riscossi, di importo pari ad euro 66.700,84( da gennaio 2010 a tutt'oggi), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, oltre al pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 55 In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 ), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari” CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. A sostegno delle proprie difese l' rilevava di non poter procedere alla liquidazione della CP_2 pensione di vecchiaia per mancanza del requisito contributivo (dal 06/11/1961 al 28/02/2005 n. 821 contributi settimanali di cui: n. 101 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 720 nella gestione autonoma dei commercianti), non essendo accreditabili i contributi per godimento dell' assegno ordinario di invalidità dal 01/2010 al 01/2014, in quanto non avendo presentato domanda di conferma la parte da luglio 2007 al giugno 2012 la parte aveva percepito indebitamente la prestazione, che difatti nel 2012 le veniva revocata. La causa assegnata alla cognizione della dott.ssa F. Naldi veniva fissata per la prima udienza al 29/09/2021, rinviata per discussione all'udienza del 14/12/2022, tenuta dal Gop dott. A. Granata e rinviata in prosieguo al 04/10/2023, udienza alla quale l GL titolare, dott.ssa Naldi, rinviava per tardivo deposito delle note di udienza all'8/11/2023, udienza a cui il giudizio veniva interrotto per decesso della parte ricorrente. A seguito di riassunzione del 31/01/2024 da parte degli eredi veniva fissata per il prosieguo l'udienza dell'11/09/2024 e alla predetta udienza la causa veniva rinviata al 05/02/2025 per deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, udienza a sua volta rinviata per carico del ruolo a quella del 22/10/2025. Infine, con decreto n. 59/2025 di variazione tabellare immediatamente esecutiva per lo smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti del secondo obiettivo del PNRR, la predetta causa veniva affidata alla cognizione della dott.ssa Francesca Fucci, che fissava dinanzi a sé l'odierna udienza, alla quale la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma c.p.c., all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di al riconoscimento Persona_1 della pensione di vecchiaia da gennaio 2010 al decesso, questione che presuppone l'accertamento del diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo dal luglio 2007 al giugno CP_ 2012, durante il quale lo stesso godeva dell'assegno ordinario ex L.222/1984, avendo l' disconosciuto per il predetto periodo il diritto a tale prestazione. Pacifica tra le parti la sussistenza del requisito anagrafico, punctum dolens è rappresentato dalla sussistenza o meno di quello contributivo, segnatamente la titolarità di 1040 settimane di CP_ contributi, atteso che l' nel caso di specie ha disconosciuto la contribuzione figurativa (pacificamente valevole ai fini che occupano) per il periodo 7/2007-6/2012. CP_ In particolare, come emerge dalla memoria dell' e dalla documentazione allegata, la ragione del disconoscimento della contribuzione figurativa per tale periodo traeva origine dalla mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'assegno ordinario ex l 222/1984 che la parte avrebbe dovuto presentare nel 2007, dal ché derivava la decadenza della parte dal diritto alla prestazione e conseguentemente alla contribuzione figurativa. Va a tal proposito rilevato che ai sensi del comma 7 art. 1 L.222/84 “l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”. A fronte di ciò si rileva come la parte nulla ha dedotto nel merito della specifica motivazione CP_ addotta dall a sostegno del disconoscimento della contribuzione figurativa per il predetto periodo, essendosi limitata ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione (assegno ordinario ex l 222/1984) ed a contestare la notifica al dante causa di un atto di revoca della stessa, circostanza che ad avviso del tribunale potrebbe al più rivestire rilievo ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dall'istituto e peraltro oggetto di un autonomo giudizio, ma non anche in questa sede dove ciò che rileva ai fini dell'accredito dei contributi figurativi è unicamente la verifica del persistente diritto del ricorrente a beneficiare alla prestazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Alla luce della dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c. resa dalla dichiara irripetibili le Pt_1 CP_ spese di lite nei rapporti tra la stessa e l' quanto alle altre parti ricorrenti, rilevata la complessità e controvertibilità delle questioni, appare opportuno compensare le spese integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
CP_ b) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e l' e le compensa nel Parte_1 resto. Si comunichi. Così deciso in Nola, 15/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci