Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1970, n. 1295
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27 febbraio 1971
Art. 1. Articolo unico.

L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , si applica anche per l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano gia' esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi, sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.
La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.
L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite, e sempreche' siano ritenuti giustificati, dal punto di vista tecnico-economico, da una apposita commissione interministeriale composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1971