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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5050/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
18.10.2024
da
, con gli avv.ti BEDIN GIORGIA e MIZZON SILVIA, come da Parte_1
procura in atti;
- Ricorrente- nei confronti di con l'avv. CAPUZZO MARA, come da procura in atti;
Controparte_1
- Convenuta-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
09.05.25:
“chiede che la causa venga decisa conformemente all'accordo di cui alla proposta del
Giudice formulata all'udienza del 14.03.2025, integrato con l'assegnazione della casa familiare di – Via Commezzare 25 alla madre sig.ra ; Parte_2 CP_1 2
conclusioni di cui alla alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c. 14.03.2025 con richiesta di assegnazione della casa familiare alla madre:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.08.2008 in RQ ET (PD) (atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 17 dello stesso Comune, parte II, Serie A, anno 2008) tra i sigg.ri e ordinando all'ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di RQ ET (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza tra i coniugi come in premessa generalizzati;
2. confermare l'affidamento condiviso dei tre minori, , e , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione prevalente presso quest'ultima;
3. il padre potrà tenere con sé i minori:
- a W.E. alterni dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante la settimana il martedì dalle 18:00 alle 21:30 ed il mercoledì dalle 18:00 con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- conferma delle altre condizioni concordate in sede di separazione con aggiunta di una settimana per ciascun genitore nel periodo estivo;
- ferma la possibilità delle parti di concordare delle modifiche nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei minori;
4. il ricorrente verserà alla convenuta, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20
di ogni mese, la somma di € 175,00 per ogni figlio (tot. 525,00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento dei minori con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
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5. le spese straordinarie sostenute per i minori definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, saranno divise al 50% tra i genitori con le seguenti specificazioni:
- saranno divise al 50% tra le parti le spese relative alla mensa scolastica, ai trasporti per recarsi a scuola ed ai centri estivi per due mesi durante l'estate;
- quanto alle spese per il dentista, si attiverà la polizza del ricorrente e la franchigia o scoperto sarà diviso al 50% tra le parti;
6. spese compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Il P.M. dichiara di intervenir, riservandosi le conclusioni all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
18.10.2024 conveniva in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1
seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
In via principale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.08.2008 in RQ ET (PD) (atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 17 dello stesso Comune, parte II, Serie A, anno 2008) tra i sigg.ri e ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1
di RQ ET (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza tra i coniugi come in premessa generalizzati;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei tre minori, , e , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
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3. Disporre il collocamento paritario a settimane alternate presso la madre ed il padre,
compatibilmente con le esigenze degli stessi e gli impegni ed attività scolastiche ed extrascolastiche, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in
RQ ET (PD), Via Commezzare n. 25, di proprietà di entrambi i coniugi,
disposta in sede di separazione in favore della sig.ra in virtù del suo ruolo CP_1
di genitore collocatario prevalente;
4. Confermare le condizioni di separazione quanto alle vacanze estive, vacanze di
Natale, vacanze di Pasqua e lunedì dell'Angelo, altre festività, ponti scolastici;
5. Disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario dei tre figli nelle settimane di permanenza presso di sé, con conseguente revoca dell'obbligo a carico del padre di provvedere al versamento mensile di un assegno di mantenimento come stabilito in sede di separazione;
6. Disporre che le spese straordinarie siano poste a carico dal sig. con Parte_1
obbligo in capo alla sig.ra di rimborsarle al genitore anticipatario nella CP_1
misura del 50% secondo il regime del protocollo d'intesa del Tribunale di Padova;
7. Confermare in ordine all'assegno unico famigliare, detrazione straordinaria ai fini
IRPEF, detrazione per i figli a carico, eventuali rimborsi o sussidi relativi ai figli quanto già disposto in sede di separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In subordine:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.08.2008 in RQ ET (PD) (atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 17 dello stesso Comune, parte II, Serie A, anno 2008) tra i sigg.ri e ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1
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di RQ ET (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza tra i coniugi come in premessa generalizzati;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei tre minori, , e , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale già
assegnata alla madre;
3. Confermare, in ordine al diritto di visita del padre, nonché
alle vacanze estive, vacanze di Natale, vacanze di Pasqua e lunedì dell'Angelo, altre festività, ponti scolastici quanto già disposto in sede di separazione, disponendo, in aggiunta, che i figli restino con il padre anche con pernottamento nella sera del mercoledì;
4. Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di € 350,00=, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo il regime del protocollo d'intesa del Tribunale di Padova;
5. Confermare in ordine all'assegno unico famigliare, detrazione straordinaria ai fini irpef, detrazione per i figli a carico, eventuali rimborsi o sussidi relativi ai figli quanto già disposto in sede di separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In via istruttoria:
- ove il Giudicante lo ritenesse opportuno/necessario si chiede l'ascolto dei minori e come previsto dall'art. 473 bis 4 e bis 5; Per_1 Per_2
- in caso di contestazioni formulate da controparte sui fatti esposti in narrativa, anche quanto all'attuale gestione dei figli, si indicano come persone informate sui fatti i nonni paterni, con riserva di indicarne altri e con riserva di integrare, modificare, precisare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese avversarie.”.
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Con memoria di costituzione, depositata in data 12.02.2025, si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1. Assegnarsi la casa coniugale sita in RQ ET (PD) Via Commezzare 25, in comproprietà tra le parti, alla sig.ra affinchè vi abiti con i figli che Controparte_1
avranno con la madre la residenza;
2. Affidare i figli , e ad entrambi i genitori in via condivisa con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre e visite col padre secondo il seguente calendario: - tutti i martedì dalle 18:00 alle 21:30 e tutti i mercoledì dalle 18:00 fino alla mattina del giovedì quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola;
- week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 22:00 (ed in periodo non scolastico dalle 17:00 del venerdì alle 22:00 della domenica). Come concordato in sede di separazione disporsi che nei pomeriggi e nei week end nei quali i figli saranno con il padre, questi debba occuparsi dei compiti per il giorno scolastico successivo;
Sempre come concordato in sede di separazione disporsi che: - a Natale i figli staranno con il padre sette giorni alternando Natale e Vigilia e alternando Capodanno ed
Epifania; - a Pasqua e lunedì dell'Angelo i figli staranno con il padre due giorni alternando Pasqua e Pasquetta;
3. Stabilire che durante le vacanze estive i figli possano trascorrere sia con il padre che con la madre tre (anziché due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente, se possibile entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Con riferimento al mantenimento ordinario dei figli, dichiarare il padre tenuto a contribuire con la somma di € 250,00= per ciascun figlio, complessivamente €
750,00=, da corrispondere entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese a mezzo
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bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici istat.
5. Dichiarare il sig. tenuto a contribuire al 50% delle spese straordinarie di Pt_1
ciascun figlio, come da protocollo del Tribunale di Padova.
6. Autorizzare la sig.ra ad iscrivere anche le figlie e ad uno CP_1 Per_1 Per_2
sport a loro scelta, con obbligo per il sig. di corrispondere la quota parte di Pt_1
spesa.
7. Confermare quanto già previsto in sede di separazione con riferimento alle polizze sanitarie e stabilire quindi che in caso di operatività di una polizza assicurativa i coniugi ripartiscano al 50% solo l'eccedenza da pagare e/o la franchigia da saldare;
8. Disporsi la divisione a metà dell'assegno unico, e porsi le detrazioni per i figli a carico a favore di ciascun genitore nella misura del 50%, con obbligo per ciascuno di far avere all'altro la documentazione necessaria allo scopo.
9. Autorizzare i coniugi a provvedere alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità validi per l'espatrio per i figli, disponendo che in caso di viaggi all'estero vi debba essere un preavviso di almeno 30 giorni, così come previsto in sede di separazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata ogni ulteriore istanza si chiede che venga ordinata la produzione degli estratti conto del sig. relativi all'anno 2024. Qualora ritenuta dal Giudice la Pt_1
necessità di approfondire l'organizzazione dei figli, disporsi l'audizione dei nonni materni e .” Controparte_2 Controparte_3
All'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.21,
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comma 3, c.p.c., e concordemente chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo raggiunto;
All'udienza del 09.05.2025 preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e indicate in epigrafe, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c., il Giudice delegato si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
*** ***
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
Concordatario il 30.08.2008 ad RQ ET (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2008, Numero 17, Parte II, Serie A.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 15.11.2022 e il superiore procedimento si è definito con decreto di omologa n. cronol. 7701/2022, depositato in data 16.11.2022.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 15.11.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
In merito alle ulteriori domande proposte, va osservato che le conclusioni riportate in epigrafe, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-
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bis.21, comma 3, c.p.c.; sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la condizione della prole minorenne, in quanto rispettose dell'art. 337-septies c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 30.08.2008 ad RQ
[...] Controparte_1
ET (PD) e trascritto nel registro del suddetto Comune, parte II, serie A,
n. 17, anno 2008.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti riportate in epigrafe;
4. 4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
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