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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2/2025 avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Graziella Serra presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Controparte_1 C.F._2
Sau presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 1 di 3 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate nel verbale di udienza del 10/04/2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale).
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3,
n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 02/01/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO (SS), Anno 1992, N. 130, Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 10/04/2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale), da intendersi qui richiamate
3) Spese di lite al definitivo pagina 2 di 3 4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 14.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2/2025 avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Graziella Serra presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Controparte_1 C.F._2
Sau presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 1 di 3 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate nel verbale di udienza del 10/04/2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale).
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3,
n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 02/01/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO (SS), Anno 1992, N. 130, Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 10/04/2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale), da intendersi qui richiamate
3) Spese di lite al definitivo pagina 2 di 3 4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 14.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3