Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
In materia di sgravi contributivi previsti per le imprese operanti nei territori delle province di Trieste e di Gorizia dall'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1996 n. 26, l'impresa che abbia effettuato il pagamento dei contributi nella misura corrispondente all'applicazione dello sgravio previsto nell'articolo suddetto su ciascuna delle due aliquote contributive, assistenziali e previdenziali, e che una volta ottenuta una pronuncia giudiziale che dichiara applicabile il più favorevole criterio dello sgravio su ciascuna delle voci componenti le suddette aliquote consegua in un primo momento dall'INPS la restituzione delle differenze fra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto della pronuncia del giudice, non può, una volta che quest'ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato (per effetto dell'applicazione dell'art. 2, comma diciassettesimo, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, che con norma di interpretazione autentica ha dichiarato applicabile lo sgravio in questione su ciascuna delle due aliquote complessive) opporre all'INPS, che agisca per riottenere le differenze dovute in conseguenza dello sgravio indebitamente goduto, la sanatoria disposta dall'art. 18, comma secondo, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451 (come autenticamente interpretato dalla successiva norma di cui all'art. 2, comma dodicesimo, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608), che si riferisce solo ai casi di esecuzione incompleta degli obblighi contributivi e non a quelli di originario adempimento in esecuzione di un precetto legislativo (poi definitivamente confermato in sede di interpretazione autentica); ne' ciò comporta dubbi di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento fra imprese che abbiano o non abbiano adempiuto (v. Corte cost. n. 143 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2004, n. 21765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21765 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIMPIAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRELLA GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 187/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 21/02/02 - R.G.N. 8/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/09/04 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la legge 29 gennaio 1986, n. 26, recante "incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia" venne concesso fra l'altro, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, a favore delle imprese, operanti nei tenitori delle province suddette, le quali fruissero di sgravi degli oneri sociali, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali (art. 4 comma 1 della legge cit.).
La MA GO s.p.a (poi incorporata dalla AS s.p.a) dopo aver versato per intero i contributi dovuti ottenne dal Pretore del lavoro di Gorizia, dinanzi al quale evocò in giudizio l'IN, l'accertamento che lo sgravio dovesse essere applicato su ciascuna delle voci componenti le due classi di contributi, previdenziali ed assistenziali, e che la sua misura andasse stabilita pertanto nel 16% dei contributi, previdenziali e assistenziali, maggiore di quella in base alla quale i contributi corrisposti erano stati calcolati. La disposizione sopraindicata venne a sua volta fatta oggetto di intervento legislativo, con l'art. 2, comma 17, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dove fu disposto che il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 dovessero essere interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto fosse concesso alle imprese che già fruivano degli sgravi degli oneri sociali e si applicasse per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.
L'IN propose appello contro la sentenza del Pretore, invocando la disposizione appena menzionata, ma il Tribunale di Gorizia, ritenendo che essa avesse natura innovativa anziché interpretativa, rigettò il gravame e confermò il diritto della società appellata a godere dello sgravio nell'entità stabilita dal Pretore.
La MA GO sulla base della sentenza di appello intimò all'IN precetto e l'istituto, il 30 settembre 1991, rimborsò alla società L.
1.220.107.715 delle quali L. 185.532.905 per interessi legali.
Contro la sentenza del Tribunale di Gorizia l'Istituto propose ricorso per Cassazione, che venne accolto da questa Corte con rinvio al Tribunale di Trieste, sulla base del principio di diritto per cui lo sgravio aggiuntivo doveva trovare applicazione nella misura del 2% sulle sole due classi di contributi. Il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, decise in conformità.
L'IN ottenne quindi dal Pretore di Gorizia nei confronti della MA GO decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 1.415.324.950, delle quali L.
1.034.574.810 per "ripetizione sgravio l. 26/86 per il periodo dal 3/86 all'11/88 e L. 380.750.140 per interessi legali maturati a tutto il 7 maggio 1993". La MA GO s.p.a., propose opposizione invocando sia la sanatoria disposta dall'art. 18 comma 2 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sia quella successiva prevista dall'art. 2, comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L'opposizione è stata accolta in primo grado ma è stata rigettata dalla Corte d'appello di Trieste, in accoglimento del gravame dell'Inps, con conferma del decreto opposto.
La Corte di merito riferisce che a fondamento dell'appello l'Inps aveva dedotto tre motivi.
Con il primo aveva contestato che le disposizioni di sanatoria intervenute nella materia (ossia i cit. articoli 18, comma 2, del decreto-legge 299/94 e 2 comma 12 del decreto-legge 510/96) fossero applicabili al caso di specie, riguardando esse le situazioni in cui vi era stato un pagamento solo parziale dei contributi, mentre la società aveva prima effettuato il pagamento totale e poi agito in ripetizione.
Con il secondo motivo, ammessa in via di ipotesi l'applicabilità della sanatoria, l'Istituto contestava che essa potesse estendersi agli interessi, i quali dovevano essere resi comunque all'ente, accedendo ad un credito inesistente quale quello dell'impresa per i maggiori sgravi.
Con il terzo motivo di appello l'Inps riproponeva l'eccezione di giudicato, osservando che la misura dello sgravio era stata ormai definitivamente fissata dalla sentenza resa in sede di rinvio dal Tribunale di Trieste.
La Corte d'appello riferisce ancora che, nel contrastare il gravame, la società aveva dedotto preliminarmente l'acquiescenza dell'Inps alla sentenza appellata, espressa in una nota redatta da un funzionario dell'ente dopo l'emissione della decisione, insistendo, nel merito, sulla tesi dell'efficacia generale della sanatoria di cui alle disposizioni in ultimo ricordate.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha escluso anzitutto che sussistesse la dedotta acquiescenza, osservando che la missiva 14 novembre 2000, indicata a tal fine dalla società non conteneva riferimenti di sorta alla sentenza stessa e non faceva alcun cenno al giudizio in essere: non se ne poteva evincere quindi l'intento dell'istituto di rinunciare a coltivare le iniziative giudiziarie intraprese. Inoltre, si trattava di un atto proveniente da un soggetto non legittimato alla pretesa acquiescenza, perché non investito del potere di disporre validamente del diritto in contesa, non trattandosi ne' di difensore munito di procura generale ne' del Presidente dell'ente.
Quanto al merito, la Corte ha disatteso la tesi del giudice di primo grado secondo cui era intervenuta di fatto tra le parti una compensazione fra credito e debito reciproco. Mancava infatti il requisito della compensazione volontaria perché la restituzione dei contributi da parte dell'Inps era avvenuta in base alla sentenza resa a suo tempo dal Tribunale di Gorizia;
non vi era palesemente stata una compensazione giudiziale, e, per la compensazione legale, mancava il requisito della certezza del credito da compensare, visto che esso era ancora oggetto di controversia sino alla sentenza del Tribunale di Trieste in sede di rinvio.
La Corte territoriale ha quindi posto in evidenza che il reale oggetto del contendere era costituito dalla valenza della sanatoria concessa con i menzionati interventi legislativi del 1994 e del 1996. In proposito essa ha osservato che il primo di tale interventi, costituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 299/94 convertito nella legge 451/94 riguardava l'ipotesi dell'omesso integrale pagamento dei contributi dovuti in pretesa corretta applicazione degli sgravi di cui alla legge 26/86, tanto da far riferimento ai pagamenti effettuati sino all'entrata in vigore del decreto-legge 338/89 convertito in legge con la legge 389/89. Esso, in sostanza concerneva i casi di pagamento parziale iniziale e, semmai, di azione di recupero da parte dell'Inps. Nella specie per contro l'impresa aveva effettuato il versamento integrale dei contributi e aveva poi agito in ripetizione per il supero: caso del tutto opposto a quello del pagamento parziale. Tali considerazioni - aggiunge la Corte d'appello - avevano del resto condotto il Tribunale di Trieste in sede di rinvio ad escludere l'applicazione della sanatoria di cui al decreto legge 299/94. Nè i termini della questione potevano considerarsi modificati per effetto del successivo intervento legislativo, rappresentato dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 510/96, convertito con la legge 608/96, poiché in questa norma si faceva riferimento al disposto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 299/94 citato, e quindi, ancora una volta,
ai soli casi di pagamento parziale iniziale. Il riferimento, ivi pure contenuto,anche ai conguagli effettuati dopo la data indicata dal decreto legge da ultimo menzionato, era da ritenere fatto ai conguagli operati dalle imprese con pagamenti all'ente e non viceversa. D'altra parte il riferimento base, il solo rilevante, ossia quello del decreto-legge 299/94, aveva ad oggetto un pagamento parziale dei contributi e non invece il totale di essi. La Corte di merito ha sottolineato inoltre la natura eccezionale della norma di sanatoria, riguardante solo le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia e non anche quelle site nel territorio della provincia di Trieste, pure destinatarie del beneficio di cui all'articolo 4 della legge 26/86, aggiungendo a sostegno di tale punto di vista, che i relativi oneri erano ben definiti e limitati sotto il profilo della spesa come era dato arguire dall'articolo 18, terzo comma, del decreto-legge 299/94 richiamato dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 510/96. Comunque - secondo la Corte territoriale che richiama al riguardo le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 143/99, - tali disposizioni nel caso di specie andavano lette alla luce del giudicato costituito dalla citata sentenza resa dal Tribunale di Trieste in sede di rinvio.
Da ultimo il giudice del merito pone rilievo che la distinzione fra imprese che avevano pagato all'inizio solo in parte e imprese che avevano pagato interamente trovava fondamento razionale nel fatto che le prime avevano una posizione ancor più gravosa in quanto soggette anche all'onere degli accessori, quali le somme aggiuntive. Quanto al motivo concernente gli interessi, la Corte territoriale lo ha giudicato fondato, dichiarandolo al tempo stesso assorbito dall'accoglimento degli altri.
Di questa sentenza la AS s.p.a chiede la cassazione sulla base di due motivi articolati.
L'istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere escluso che l'istituto, con la nota 14 novembre 2000 del dirigente dell'area aziende-recupero crediti, avesse prestato acquiescenza alla sentenza fatta oggetto di appello, considerando rilevante la mancanza, in tale nota, di riferimenti espliciti alla decisione poi impugnata e la provenienza della dichiarazione da un soggetto non legittimato ad esprimere acquiescenza, senza tener conto tuttavia che l'art. 329 c.p.c., accanto all'ipotesi di acquiescenza espressa, disciplina anche quella tacita consistente in atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, volontà chiaramente risultante dall'esplicito riconoscimento, contenuto nella lettera, dell'assenza in capo alla società di obblighi di restituzione dei contributi da questa portati in detrazione, come affermato dalla sentenza e solo da essa, con ciò significando di volersi adeguare sul punto a quanto deciso dal Tribunale, come sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che, invece, per quanto riguardava gli interessi, non dovuti sempre per quanto stabilito in sentenza, l'IN aveva confermato la volontà di ottenerne la restituzione.
La Corte di merito inoltre incorrendo in ulteriori vizi di motivazione non aveva considerato l'inesistenza di diverse ed oggettive ragioni che potessero giustificare l'invio alla ricorrente della lettera in questione;
e aveva trascurato varie circostanze quali il contenuto della lettera, inequivocabilmente riferito all'oggetto delle statuizioni della sentenza pubblicata il mese precedente;
il fatto che essa fosse stata inviata dal dirigente preposto all'ufficio competente;
la stessa consapevolezza dell'istituto della portata di tale lettera, evidenziata dalla successiva formale comunicazione di rettifica, dove si era sostenuto che la lettera 14 novembre 2000 dovesse intendersi priva di ogni effetto, rettifica non a caso sottoscritta dal legale e dallo stesso dirigente autore della missiva precedente.
Il motivo non è fondato.
Con la lettera cui la parte ricorrente fa riferimento, il contenuto della quelle è riportato nel ricorso, il Dott. Vincenzo Ronco dirigente dell'IN di Gorizia - Area Aziende - recupero crediti, ha, testualmente, comunicato alla MA GO che "nulla è dovuto da OD TA in termini di restituzione delle quote, di contributi previdenziali ed assistenziali portati in detrazione come da prospetto presentato in data 26.10.1990."
Non viene invece riconosciuto il diritto di portare in detrazione alcuna gli interessi legali...si comunica perciò che ES TA è tenuta alla restituzione delle quote di interessi legali". La Corte d'appello ha escluso che tale dichiarazione configurasse una valida manifestazione di accettazione espressa della sentenza, osservando, fra l'altro, che essa non proveniva dal soggetto abilitato a disporre del diritto in contesa. In tal modo il giudice del merito ha esattamente applicato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui per l'acquiescenza quale atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontà oltre ad essere inequivoca deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1610; 27 maggio 1996, n. 4850). Quanto alla possibilità di ricondurre la suddetta missiva nell'area della acquiescenza tacita, operazione che la ricorrente rimprovera alla sentenza di non aver compiuto, vale ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte viene costantemente ribadito che gli atti o i comportamenti rilevanti ai fini della manifestazione tacita di acquiescenza alla sentenza devono essere tali che sia possibile desumerne in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (v. pur nella diversità delle formulazioni, Cass. 1 giugno 2004, n. 10480; 12 marzo 2004, n. 5119; 27 maggio 2003, n. 8433; 10 aprile 2003, n. 5689; 19 aprile 2000, n. 0 5074; 21 novembre 1998, n. 11803, tutte nel senso della assoluta univocità della volontà abdicativa della parte quale presupposto dell'acquiescenza tacita).
Ora il giudice del merito(nell'esercizio del proprio potere, insindacabile se congruamente motivato, di valutare gli atti e i comportamenti della parte onde stabilire se da essi sia desumibile il proposito di contrastare o no gli effetti giuridici della pronuncia:
v. sul punto, fra le molte, Cass. 19 aprile 2000, n. 5074; Cass. 21 novembre 1998, n. 11803) ponendo in evidenza che la lettera inviata dall'IN alla società non conteneva alcun riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Gorizia ne' comunque al giudizio fra le parti e affermando che, di conseguenza, non emergeva alcun intento chiaro ed univoco di non voler ulteriormente coltivare il giudizio, ha fornito una motivazione di per se idonea a giustificare la conclusione che non vi fosse stata acquiescenza da parte dell'istituto. D'altra parte taluni degli elementi che a dire della ricorrente dimostrerebbero il contrario (inesistenza di ragioni, diverse dalla volontà di prestare acquiescenza;
contenuto della lettera inequivocabilmente riferito alla sentenza;
invio della stessa lettera da parte del dirigente) per un verso altro non sono che una proposta di diversa interpretazione della lettera stessa, inammissibile in questa sede, (v. per tutte Cass. 20 marzo 2001, n. 4009); per altro verso in realtà tendono a superare il dato, pacifico fra le parti, che l'autore della missiva non avrebbe potuto disporre del diritto in contesa, senza avvedersi che, in siffatta situazione, le dichiarazioni contenute nella missiva, di per se sole, non avrebbero mai potuto integrare acquiescenza tacita alla sentenza, consistendo una siffatta acquiescenza in atti o fatti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e quindi necessariamente in atti provenienti da un soggetto che della impugnazione possa avvalersi, essendo del tutto irrilevante, e, a ben vedere, neppure suscettibile di una qualificazione nel senso della compatibilità o incompatibilità, una condotta riferibile a soggetto privo del potere di impugnare.
Del resto l'infondatezza della tesi della ricorrente è palese ove si consideri che accettandola si finirebbe con l'affermare che nel caso, come quello ricorrente nella specie, di soccombenza di un ente munito di personalità giuridica una dichiarazione di acquiescenza alla sentenza, inefficace come accettazione espressa perché non proveniente da chi possa validamente disporre dei diritti spettanti all'ente, varrebbe come dichiarazione tacita se fosse comunque riferibile ad un organo dell'ente stesso ancorché non abilitato a rinunziare espressamente a coltivare l'impugnazione. Un siffatto principio tuttavia finirebbe però in tal caso con il vanificare la distinzione fra i due tipi di acquiescenza e quindi la distribuzione delle competenze e dei poteri, rilevante anche all'esterno, in contrasto con il principio secondo cui il potere di disporre dei diritti dell'ente è riservato a determinati organi preventivamente identificati.
Con il secondo motivo di ricorso denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 12 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, come pure in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata, con un primo profilo, di aver ritenuto inapplicabile la normativa di sanatoria di cui all'art. 18 comma 2 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, sostenendo che questa riguarderebbe solo le imprese che avevano integralmente omesso il pagamento dei contribuiti all'Inps, ed accogliendo l'eccezione di giudicato proposta dall'istituto, allorché invece sia la suddetta normativa sia quella successiva di cui al cit. art. 2 comma 12 della legge 608/96, pure invocata, avrebbero dovuto essere applicate tenendo conto dell'interpretazione resa sulle stesse dalla Corte Cost. con ordinanza 22 aprile 1999, n. 143, decisione inadeguatamente considerata dalla Corte triestina. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, come chiarito dalla Corte Cost., la complessa normativa introdotta dalle disposizioni citate ha natura di legislazione di sanatoria dettata per risolvere tutte le questioni derivanti dalle incertezze interpretative e applicative della legge 26 del 1986, riguardanti la provincia di Gorizia e deve quindi applicarsi a tutte le imprese che si erano avvalse dello sgravio previsto dalla legge 26 del 1986 nella misura stabilita dal Tribunale di Gorizia, risultata maggiore rispetto a quella poi indicata dalla legge 389 del 1989 di interpretazione autentica delle previsioni di cui alla legge 26 del 1986, essendo tutte le dette imprese state coinvolte dai provvedimenti giudiziali incerti e contrastanti. Quindi anche l'art. 2 comma 12 della legge 608 del 1996 invocato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere interpretato nella prospettiva di generale sanatoria indicata dal giudice delle leggi. Aveva invece errato la Corte d'appello nel ritenere che il detto art. 2, comma 12, si fosse limitato a dilatare ad un diverso e maggiore termine quanto già previsto dall'art. 18 comma 2 della precedente legge 451 del 1994. Tale lettura, infatti, si poneva in contrasto con la formulazione testuale e la "ratio" della norma. Quanto alla prima l'autonomia delle disposizioni risultava da diversi elementi, quali il riferimento, nella legge 451 del 1994 a "versamenti" operati dalle imprese e il generico riferimento nella legge 608 del 1996 ad "adempimenti" delle imprese stesse;
la previsione, nella legge 451 del 1994, di un limite temporale per i versamenti e la eliminazione di tale limite da parte della legge 608/96 che contempla altri conguagli successivi. Inoltre, e soprattutto quest'ultima legge, aveva disposto che l'obbligo contributivo si considera assolto con gli adempimenti anche se effettuati a conguaglio, così chiarendo che l'obbligo contributivo delle imprese operanti nella provincia di Gorizia doveva considerarsi comunque assolto e quindi estinto qualunque fosse stato il modo (pagamento diretto, conguaglio, compensazione) in cui le imprese stesse avevano conseguito la fruizione dello sgravio contributivo in misura maggiore di quella poi indicata come spettante, purché tale fruizione fosse intervenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 451 del 1994. Tale interpretazione secondo la ricorrente sarebbe l'unica conforme alla funzione di sanatoria della norma e risponderebbe ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, contrastando invece con essi la fruibilità della sanatoria da parte delle imprese che dopo l'emanazione della norma di interpretazione autentica avevano omesso il versamento dei contributi e l'impossibilità di goderne per le imprese che, correttamente, dopo aver pagato, avevano chiesto in via giudiziale la restituzione delle somme corrisposte in più rispetto allo sgravio cui avrebbero avuto diritto, e la cui misura era stata successivamente ridotta per effetto della norma di interpretazione autentica. Aggiunge ancora la ricorrente che nessun ostacolo a tale conclusione deriva dalla natura di norma di sanatoria, trattandosi di interpretazione estensiva e non analogica.
Con un secondo profilo del motivo la ricorrente, facendo riferimento alla lettera IN di cui al motivo precedente, addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato l'intervenuto formale riconoscimento dell'applicabilità anche ad essa ricorrente della normativa in questione, contenuto in tale missiva, contro il quale non poteva valere il successivo tentativo dell'IN, con lettera del 4 gennaio 2001, di porre nel nulla tale riconoscimento addebitandolo ai limiti del sistema informatico di gestione dei crediti. Con un terzo profilo del motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia esclusa la configurabilità di una compensazione senza considerare che "il rimborso alla ricorrente se pure effettuato dall'IN in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gorizia, poi cassata, era comunque stato disposto a seguito dell'azione di ripetizione della ricorrente che, avendo effettuato uno sgravio nella misura del 4%, aveva chiesto il rimborso di quanto versato in più rispetto ad uno sgravio del 16%, configurandosi così una vera e propria compensazione fra quanto dovuto dalla ricorrente all'Inps per contributi e quanto dovuto dall'IN alla ricorrente in virtù degli sgravi consentiti dalla legge 26/86 e successive norme interpretative.
Con gli ultimi due profili del motivo la parte ricorrente censura siccome erronee la esclusione da parte della Corte triestina di ogni ipotesi di compensazione e la positiva affermazione circa la ricorrenza del giudicato in ordine ai contributi dovuti. Il motivo è infondato in ciascuno dei suoi profili.
La questione posta alla Corte, con il primo e il terzo profilo, è, in sostanza, quella di stabilire se in materia di sgravi contributivi previsti per le imprese operanti nei territori delle province di Trieste e di Gorizia dall'art. 4 comma 1 delle legge 29 gennaio 1996, n. 26, l'impresa che abbia effettuato il pagamento dei contributi nella misura corrispondente all'applicazione dello sgravio previsto dall'art. suddetto, su ciascuna delle due aliquote contributive, assistenziali e previdenziali, e che una volta ottenuta una pronunzia giudiziale che dichiara applicabile il più favorevole criterio dello sgravio su ciascuna delle voci componenti le suddette aliquote consegua in un primo momento, dall'IN la restituzione delle differenze fra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto della pronunzia del giudice, possa, una volta che quest'ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato (per effetto dell'applicazione dell'art. 2 comma 17 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989. n. 389, che con norma di interpretazione autentica ha dichiarato applicabile lo sgravio in questione su ciascuna delle due aliquote complessiva) opporre all'IN che agisce per riottenere le differenze dovute in conseguenza dello sgravio indebitamente goduto, la sanatoria disposta dall'art. 18 comma 2 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come autenticamente interpretato dalla successiva norma di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la prima delle quali stabilisce che, per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia l'obbligo contributivo previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986 n. 26 si considera regolarmente assolto con i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 2 comma 17 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, mentre la seconda impone di interpretare la prima nel senso che l'obbligo anzidetto si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la suddetta data anche se effettuati con conguagli successivi alla stessa.
La Corte giudica che nella situazione considerata il cit. art. 18 e la norma di interpretazione autentica dello stesso non possano trovare applicazione.
Entrambe le disposizioni, in piena coerenza con la ratio di sanatoria che le ha ispirate fanno evidente riferimento alla situazione in cui prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica della norma relativa allo sgravio aggiuntivo le imprese avevano adeguato la loro condotta alla interpretazione per esse più vantaggiosa della norma istitutiva del beneficio e in sostanza considerano tale condotta, limitatamente al periodo considerato, come produttiva dei medesimi effetti liberatori di quella dovuta. Nell'art. 18 comma 2 del decreto legge n. 299 del 1994, il periodo di riferimento, corrispondente a quello nel quale si erano create incertezze interpretative, assume rilevanza se ad esso si riferiscano anche i versamenti da parte delle imprese obbligate, mentre nella successiva norma di interpretazione autentica è sufficiente che si riferiscano allo stesso periodo gli adempimenti dovuti, mentre la loro effettuazione può essere effetto di conguaglio successivo. Dovrebbe esser evidente che è nella logica stessa di una norma di sanatoria equiparare un adempimento solo parziale (o, in taluni casi un inadempimento totale) all'assolvimento dell'obbligo di cui si tratta. Quindi nei due testi in esame i termini "versamento" e gli "adempimenti", per ragioni di coerenza con la ratio delle norme che li contengono, devono esser riferiti ad una esecuzione incompleta degli obblighi contributivi, poiché solo in tal caso può aver senso intervenire con la tecnica della sanatoria. Nel caso, invece, in cui, come nella specie, la condotta dell'impresa risulti oggettivamente conforme a quanto prevede la legge ed integri l'esecuzione degli obblighi che le incombono, in aderenza al precetto legislativo, poi definitivamente confermato in sede di interpretazione autentica, l'adempimento (che - lo si ricordi - opera oggettivamente come fatto estintivo dell'obbligazione) si è verificato ne' può venir meno per effetto della iniziativa giudiziaria dello stesso debitore che, pure avendo pagato, intenda far verificare la portata delle sue obbligazioni eventualmente per ripetere il non dovuto. Ora nel caso di specie, essendo stata la condotta iniziale della MA GO quella di un debitore adempiente, manca il presupposto stesso per l'intervento delle norme di sanatoria ne' il presupposto mancante può esser recuperato può intervenire successivamente sol perché a seguito della varia vicenda giudiziaria fra le parti è avvenuto che la somma originariamente pagata dalla impresa all'IN sia stata in parte restituita alla MA GO, per effetto di pronunzia giudiziale, poi travolta. Infatti, contrariamente all'avviso della attuale ricorrente - secondo la quale in definitiva una tale situazione, siccome sostanzialmente analoga a quella del debitore che originariamente avesse versato i contributi in misura ridotta, richiederebbe la medesima tutela - si tratta di due casi completamente diversi.
Con riferimento all'ipotesi di sgravio si ha inadempimento contributivo con la fruizione indebita dello sgravio o con una fruizione in misura maggiore di quella accordata dalla legge ed un pagamento ridotto in conseguenza di tale fruizione. Si tratta come noto di una situazione che fa da premessa a conseguenze sanzionatorie e che il legislatore, con le richiamate norme di sanatoria ha preso in considerazione in quanto situazione correlata ad una condotta delle imprese. Più esattamente il legislatore ha preso in esame la condotta stessa delle imprese concretatasi in versamenti o comunque in adempimenti, non satisfattivi perché incompleti. Quel che emerge nella situazione della MA GO, dopo l'iniziale pagamento, non è una condotta in diretta relazione con l'obbligo contributivo, ossia una condotta direttamente qualificabile rispetto a tale obbligo, ma il risultato di comportamenti successivi ad un risultato temporaneamente favorevole di una iniziativa giudiziaria da essa avviata.
Quel che, sempre in sostanza, si vorrebbe con la tesi proposta nel ricorso, una volta che tale risultato si è rivelato effimero, è il valorizzarne gli indicati effetti temporanei quale presupposto per una sanatoria. Ma tale valorizzazione presupporrebbe la validità del principio secondo cui il debitore che paga il debito diviene inadempiente nel momento in cui riottenga la restituzione di ciò che ha pagato in conseguenza della esecutività di una decisione giudiziaria che riconosca non dovuto il pagamento, qualora nel prosieguo del giudizio la suddetta decisione venga travolta e la consistenza del debito resti definitivamente accertata nella misura corrispondente al pagamento effettuato. Per contro un siffatto principio non può essere approvato perché esso confonde il piano delle condotte dovute in base ad un precetto della legge sostanziale che fissa l'esatta portata della rispettive posizioni debitorie e creditorie delle parti, che è il piano rispetto al quale va verificato se vi sia stato o no adempimento, e quello delle condotte aventi ad oggetto le restituzioni conseguenti alle decisioni giudiziarie, restituzioni la cui direzione, sino a che non intervenga il giudicato, può esser soggetta a variazioni in un senso o nell'altro e che trovano base immediata nella pronunzia del giudice. Il motivo in esame pone infine la questione della disparità di trattamento fra coloro che hanno adempiuto ai loro doveri contributivi scegliendo la strada della verifica giudiziaria e coloro che invece si sono resi inadempienti. In realtà, nella situazione considerata, la presenza di una fase giudiziaria non sposta i termini della questione, e quindi il problema di disparità di trattamento si può porre in termini generali semmai fra imprese che abbiano e imprese che non abbiano adempiuto. Ma porre un siffatto problema significa negare la legittimità di qualunque norma di sanatoria. Vale ricordare al riguardo le considerazioni svolte dalla Corte Cost. con l'ordinanza 22-04-1999 n. 143, secondo la ricorrente non adeguatamente considerata dalla sentenza impugnata". Dice dunque la Corte che "le norme impugnate" che sono quelle rilevanti anche in questo giudizio (trattandosi dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)
contrariamente a quanto ritenuto dal remittente - devono essere intese, nonostante l'imperfetta formulazione, ma in conformità alla loro evidente ratio, nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del decreto legge n. 338 del 1989 (recante l'interpretazione autentica dell'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l'interpretazione più favorevole alle imprese, già oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989". Esse, "così intese non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse come norme di sanatoria, dirette a regolarizzare ex post situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalità, perseguita dal legislatore, è connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nell'intera misura dovuta (cfr. ordinanza n. 303 del 1997, nonché, in materia tributaria, sentenze n. 32 del 1976 e n. 33 del 1981, ordinanza n. 539 del 1987)". Alla luce di tali considerazioni la questione posta dalla ricorrente deve esser ritenuta priva di fondamento.
Quanto poi al secondo profilo del motivo, concernente la mancata valutazione nella missiva 14 novembre 2000 - già vagliata con riferimento al problema della acquiescenza - del riconoscimento da parte dell'IN dell'applicabilità alla ricorrente della normativa di sanatoria, si deve osservare che esso introduce nel dibattito un tema non esaminato nella sentenza di merito, dove - come detto - la lettera in questione è stata oggetto di indagine esclusivamente per il problema cennato. Vale allora ricordare che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnataci ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità1 di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Cass. 13 novembre 1996, n. 9941; 5 ottobre 1998, n. 9861; 17 maggio 2001,
n. 6766; 18 giugno 2001, n. 8208; 21 luglio 2001, n. 9946). Poiché il ricorso non offre siffatte indicazioni il profilo di censura in esame è inammissibile.
Infine, quanto agli ultimi due profili del motivo, essi appaiono assorbiti dalle ragioni del rigetto di quelli che precedono. In particolare l'esatta portata della normativa di sanatoria e le considerazioni svolte in ordine alla ininfluenza delle successive restituzioni sull'originario adempimento, renderebbero rilevante il profilo della compensazione, operata nei termini temporali cui si riferiscono le norme di sanatoria, solo se esso fosse riferibile al debito contributivo e non alle posizioni debitorie e creditorie precariamente connesse alle vicende giudiziarie. Quanto al giudicato formatosi a seguito del rinvio da parte di questa Corte, la soluzione della questione concernente l'applicabilità della sanatoria, in una vicenda all'origine della quale non vi è un inadempimento contributivo da sanare, resta del tutto insensibile all'esatta individuazione, in base al dedotto giudicato, della misura del contributo dovuto, essendo del tutto pacifico fra le parti che il pagamento originariamente effettuato dalla attuale ricorrente corrispondesse esattamente alla misura definita dalla norma di interpretazione autentica intervenuta con il più volte cit. decreto legge 338/89 convertito con la legge 389/89.
In conclusione il ricorso deve esser rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004