CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14973 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15814 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro RB NC, rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Mondelli per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, Corso Trieste, n. 109, è elettivamente domiciliata;
Oggetto: deducibilità dei costi – accertamento induttivo -prova Civile Sent. Sez. 5 Num. 14973 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 29/05/2023 2
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 3172/25/16, depositata in data 16 dicembre 2016; nonché sul ricorso avverso il provvedimento prot. n. 29504, trasmesso il 28 aprile 2020, di diniego della definizione agevolata presentata per l’avviso di accertamento TVK010101168/2010; udita la relazione svolta nella udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Alfonso Peluso e per la controricorrente l’Avv. Donato Mondelli. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a NC RB due avvisi di accertamento con i quali, relativamente all’anno di imposta 2010, aveva contestato maggiori redditi di impresa rispetto a quelli dichiarati;
avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia;
l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il ricorso al metodo induttivo ai fini della determinazione delle percentuali di ricarico per la determinazione del maggiore reddito non dichiarato non poteva prescindere dalla verifica della realtà aziendale nella quale si 3 era svolta l’attività di impresa;
la pretesa dell’amministrazione finanziaria si era basata su di un brogliaccio nel quale, alla data della verifica, la merce riportata non trovava corrispondenza con la effettiva entità di magazzino, non essendo stata la stessa trascritta e valorizzata sul libro inventari;
tale circostanza comportava che i verbalizzanti avevano operato in difformità da quanto previsto dall’art. 2217, cod. civ., e dall’art. 15, u. c., d.P.R. n. 600/1973; per potere ritenere legittima la percentuale di ricarico era necessario fare riferimento ad una serie di elementi di prova presuntiva che tenessero conto della specifica realtà economico-sociale nella quale aveva operato l’impresa, sicché doveva più correttamente ritenersi che il maggior reddito doveva essere adeguato con l’applicazione degli studi di settore. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente, con atto del 7 giugno 2019, ha depositato domanda di definizione agevolata relativamente all’avviso di accertamento per cui è causa, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego della definizione agevolata relativamente a quest’ultimo avviso di accertamento. La contribuente ha quindi proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento di diniego, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Ragioni della decisione Sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata 4 Preliminarmente, va esaminato il ricorso proposto in data 15 giugno 2020 avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata tramesso in data 28 aprile 2020. Con il motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata si evidenzia che con il suddetto atto di diniego si era evidenziato che la domanda di definizione non era corretta perché, avendo il giudice di primo grado solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente, la definizione della lite avrebbe dovuto avvenire con il pagamento di un importo pari al quindici per cento del valore della controversia, non risultando corretto, pertanto, il versamento del solo cinque per cento, come invece operato dalla contribuente. Evidenzia la contribuente che non correttamente l’ufficio ritiene che il giudizio di primo grado si era concluso con una pronuncia di accoglimento parziale della domanda, posto che, anche se la contribuente, in sede di ricorso di primo grado, aveva chiesto, in via principale, l’annullamento dell’accertamento e in via subordinata l’applicazione degli studi di settore, con la pronuncia di primo grado era stata accolta la domanda da essa proposta, sicchè dovrebbe ritenersi che l’Agenzia delle entrate era risultata totalmente soccombente, in quanto l’accertamento era stato ritenuto illegittimo una volta che stata seguita la prospettazione della contribuente, sebbene formulata in via subordinata, di applicazione degli studi di settore ai fini della corretta determinazione del quantum dovuto. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art.6, comma 2ter, d.l. n. 119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia. 5 Pertanto, il pagamento della misura del cinque per cento ai fini della regolarità della domanda di definizione della lite postula che l’Agenzia delle entrate sia risultata totalmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio. Ai fini della definizione della questione, va quindi verificato se l’Agenzia delle entrate era stata totalmente soccombente nei giudizi di merito. Va quindi precisato che si ha parziale soccombenza quando la pretesa fatta valere da una delle parti in giudizio non sia stata totalmente accolta dal giudice e ciò si verifica quando la domanda proposta si articola in diverse autonome postulazioni di giudizio e solo talune di esse sono state accolte. Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto, con il ricorso originario, la domanda di annullamento integrale della pretesa dell’amministrazione finanziaria, sia per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000 sia perché l’atto impositivo era in contrasto con le disposizioni di legge e perché privo di logicità e solo in via subordinata aveva richiesto che la misura del maggiore reddito fosse adeguata a quella dei ricavi previsti dagli studi di settore. In sostanza, quel che la parte aveva richiesto, con il ricorso originario era, in via principale, il totale annullamento della pretesa e, in via subordinata, la riduzione della pretesa nel senso del suo adeguamento a quanto risultante dagli studi di settore. La circostanza che, dunque, il giudice di primo grado ha accolto solo la domanda subordinata, finalizzata ad una riduzione della pretesa, implica il rigetto della domanda principale diretta al totale annullamento della pretesa, sicchè, in questo caso, deve ragionarsi in termini di parziale soccombenza. Ne consegue che, correttamente, l’Agenzia delle entrate ha emesso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, non essendo corretta l’autoliquidazione dell’importo dovuto nella misura del 6 cinque per cento che postula, invero, la totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria in entrambi i gradi di giudizio, circostanza non riscontrabile nella fattispecie. Di conseguenza, non può ritenersi che la domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente abbia avuto l’effetto estintivo del processo. Pertanto, deve procedersi all’esame del motivo di ricorso proposto relativamente alla pretesa fatta valere con il suddetto avviso di accertamento oggetto del contendere. Sul motivo di ricorso Preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della pronuncia censurata, risultando in atti la relativa produzione, come attestato con atto del 3 aprile 2017. Va altresì disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo di ricorso per essere stato formulato postulando contemporaneamente sia il vizio di violazione che di falsa applicazione di legge che hanno riferimento, in realtà, alle sole violazioni di norme sostanziali, in quanto, al di là delle espressioni utilizzate nella redazione del motivo, è il contenuto dello stesso che costituisce parametro di valutazione della legittima prospettazione delle ragioni di censura. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2967, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che la percentuale di ricarico applicata dall’amministrazione finanziaria non era corretta in quanto esorbitante e non supportata da altri elementi di prova presuntiva, quali la qualità della merce acquistata e venduta, gli 7 sconti effettuati nei periodi dei saldi, la ubicazione del punto vendita del negozio, il periodo di maggior vendita della merce. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata. Il giudice del gravame ha ritenuto che, di per sé soli, i parametri induttivi tenuti in considerazione al fine dell’accertamento dei maggiori ricavi non fossero idonei perché non adeguati alla realtà economica dell’impresa, esprimendo, in tal modo, un giudizio di mancanza di precisione, concordanza e gravità, essendo necessario che fossero supportati da altri elementi di prova presuntiva. Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si è trattato di una indicazione di un diverso metodo accertativo da applicare, ma della valutazione della non idoneità dell’elemento di prova presuntivo fatto valere dall’amministrazione finanziaria. Il passaggio motivazionale della sentenza censurata, quindi, non è stato adeguatamente colto dalla ricorrente con il presente motivo, essendosi invece il giudice del gravame espressamente pronunciato sull’elemento di prova presuntiva con una valutazione di merito in ordine alla sua non idoneità probatoria. Né può ragionarsi in ordine alla non corretta applicazione delle regole circa i poteri del giudice del tributario ed alla necessità che lo stesso provveda ad operare ad una motivata valutazione sostitutiva piuttosto che dichiarare l’annullamento dell’avviso di accertamento, posto che, invero, nel caso di specie, il giudice del gravame ha ritenuto che i ricavi dovevano essere rideterminati “in applicazione degli studi di settore”. Ne consegue il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata nonché il rigetto del ricorso avverso la sentenza censura, con conseguente compensazione delle spese di lite. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata nonché il ricorso avverso la sentenza censurata;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 17 gennaio 2023.
- ricorrente -
contro RB NC, rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Mondelli per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, Corso Trieste, n. 109, è elettivamente domiciliata;
Oggetto: deducibilità dei costi – accertamento induttivo -prova Civile Sent. Sez. 5 Num. 14973 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 29/05/2023 2
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 3172/25/16, depositata in data 16 dicembre 2016; nonché sul ricorso avverso il provvedimento prot. n. 29504, trasmesso il 28 aprile 2020, di diniego della definizione agevolata presentata per l’avviso di accertamento TVK010101168/2010; udita la relazione svolta nella udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Alfonso Peluso e per la controricorrente l’Avv. Donato Mondelli. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a NC RB due avvisi di accertamento con i quali, relativamente all’anno di imposta 2010, aveva contestato maggiori redditi di impresa rispetto a quelli dichiarati;
avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia;
l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il ricorso al metodo induttivo ai fini della determinazione delle percentuali di ricarico per la determinazione del maggiore reddito non dichiarato non poteva prescindere dalla verifica della realtà aziendale nella quale si 3 era svolta l’attività di impresa;
la pretesa dell’amministrazione finanziaria si era basata su di un brogliaccio nel quale, alla data della verifica, la merce riportata non trovava corrispondenza con la effettiva entità di magazzino, non essendo stata la stessa trascritta e valorizzata sul libro inventari;
tale circostanza comportava che i verbalizzanti avevano operato in difformità da quanto previsto dall’art. 2217, cod. civ., e dall’art. 15, u. c., d.P.R. n. 600/1973; per potere ritenere legittima la percentuale di ricarico era necessario fare riferimento ad una serie di elementi di prova presuntiva che tenessero conto della specifica realtà economico-sociale nella quale aveva operato l’impresa, sicché doveva più correttamente ritenersi che il maggior reddito doveva essere adeguato con l’applicazione degli studi di settore. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente, con atto del 7 giugno 2019, ha depositato domanda di definizione agevolata relativamente all’avviso di accertamento per cui è causa, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego della definizione agevolata relativamente a quest’ultimo avviso di accertamento. La contribuente ha quindi proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento di diniego, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Ragioni della decisione Sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata 4 Preliminarmente, va esaminato il ricorso proposto in data 15 giugno 2020 avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata tramesso in data 28 aprile 2020. Con il motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata si evidenzia che con il suddetto atto di diniego si era evidenziato che la domanda di definizione non era corretta perché, avendo il giudice di primo grado solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente, la definizione della lite avrebbe dovuto avvenire con il pagamento di un importo pari al quindici per cento del valore della controversia, non risultando corretto, pertanto, il versamento del solo cinque per cento, come invece operato dalla contribuente. Evidenzia la contribuente che non correttamente l’ufficio ritiene che il giudizio di primo grado si era concluso con una pronuncia di accoglimento parziale della domanda, posto che, anche se la contribuente, in sede di ricorso di primo grado, aveva chiesto, in via principale, l’annullamento dell’accertamento e in via subordinata l’applicazione degli studi di settore, con la pronuncia di primo grado era stata accolta la domanda da essa proposta, sicchè dovrebbe ritenersi che l’Agenzia delle entrate era risultata totalmente soccombente, in quanto l’accertamento era stato ritenuto illegittimo una volta che stata seguita la prospettazione della contribuente, sebbene formulata in via subordinata, di applicazione degli studi di settore ai fini della corretta determinazione del quantum dovuto. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art.6, comma 2ter, d.l. n. 119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia. 5 Pertanto, il pagamento della misura del cinque per cento ai fini della regolarità della domanda di definizione della lite postula che l’Agenzia delle entrate sia risultata totalmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio. Ai fini della definizione della questione, va quindi verificato se l’Agenzia delle entrate era stata totalmente soccombente nei giudizi di merito. Va quindi precisato che si ha parziale soccombenza quando la pretesa fatta valere da una delle parti in giudizio non sia stata totalmente accolta dal giudice e ciò si verifica quando la domanda proposta si articola in diverse autonome postulazioni di giudizio e solo talune di esse sono state accolte. Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto, con il ricorso originario, la domanda di annullamento integrale della pretesa dell’amministrazione finanziaria, sia per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000 sia perché l’atto impositivo era in contrasto con le disposizioni di legge e perché privo di logicità e solo in via subordinata aveva richiesto che la misura del maggiore reddito fosse adeguata a quella dei ricavi previsti dagli studi di settore. In sostanza, quel che la parte aveva richiesto, con il ricorso originario era, in via principale, il totale annullamento della pretesa e, in via subordinata, la riduzione della pretesa nel senso del suo adeguamento a quanto risultante dagli studi di settore. La circostanza che, dunque, il giudice di primo grado ha accolto solo la domanda subordinata, finalizzata ad una riduzione della pretesa, implica il rigetto della domanda principale diretta al totale annullamento della pretesa, sicchè, in questo caso, deve ragionarsi in termini di parziale soccombenza. Ne consegue che, correttamente, l’Agenzia delle entrate ha emesso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, non essendo corretta l’autoliquidazione dell’importo dovuto nella misura del 6 cinque per cento che postula, invero, la totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria in entrambi i gradi di giudizio, circostanza non riscontrabile nella fattispecie. Di conseguenza, non può ritenersi che la domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente abbia avuto l’effetto estintivo del processo. Pertanto, deve procedersi all’esame del motivo di ricorso proposto relativamente alla pretesa fatta valere con il suddetto avviso di accertamento oggetto del contendere. Sul motivo di ricorso Preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della pronuncia censurata, risultando in atti la relativa produzione, come attestato con atto del 3 aprile 2017. Va altresì disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo di ricorso per essere stato formulato postulando contemporaneamente sia il vizio di violazione che di falsa applicazione di legge che hanno riferimento, in realtà, alle sole violazioni di norme sostanziali, in quanto, al di là delle espressioni utilizzate nella redazione del motivo, è il contenuto dello stesso che costituisce parametro di valutazione della legittima prospettazione delle ragioni di censura. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2967, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che la percentuale di ricarico applicata dall’amministrazione finanziaria non era corretta in quanto esorbitante e non supportata da altri elementi di prova presuntiva, quali la qualità della merce acquistata e venduta, gli 7 sconti effettuati nei periodi dei saldi, la ubicazione del punto vendita del negozio, il periodo di maggior vendita della merce. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata. Il giudice del gravame ha ritenuto che, di per sé soli, i parametri induttivi tenuti in considerazione al fine dell’accertamento dei maggiori ricavi non fossero idonei perché non adeguati alla realtà economica dell’impresa, esprimendo, in tal modo, un giudizio di mancanza di precisione, concordanza e gravità, essendo necessario che fossero supportati da altri elementi di prova presuntiva. Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si è trattato di una indicazione di un diverso metodo accertativo da applicare, ma della valutazione della non idoneità dell’elemento di prova presuntivo fatto valere dall’amministrazione finanziaria. Il passaggio motivazionale della sentenza censurata, quindi, non è stato adeguatamente colto dalla ricorrente con il presente motivo, essendosi invece il giudice del gravame espressamente pronunciato sull’elemento di prova presuntiva con una valutazione di merito in ordine alla sua non idoneità probatoria. Né può ragionarsi in ordine alla non corretta applicazione delle regole circa i poteri del giudice del tributario ed alla necessità che lo stesso provveda ad operare ad una motivata valutazione sostitutiva piuttosto che dichiarare l’annullamento dell’avviso di accertamento, posto che, invero, nel caso di specie, il giudice del gravame ha ritenuto che i ricavi dovevano essere rideterminati “in applicazione degli studi di settore”. Ne consegue il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata nonché il rigetto del ricorso avverso la sentenza censura, con conseguente compensazione delle spese di lite. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata nonché il ricorso avverso la sentenza censurata;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 17 gennaio 2023.