Articolo 8 della Legge 27 maggio 1991, n. 165
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 giugno 1991
Art. 8. 1. La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all'articolo 1 ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all'articolo 3 e' esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.
Entrata in vigore il 16 giugno 1991