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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11159/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11159/2024, promosso da: nata in [...] il [...], c.f. CUI Parte_1 C.F._1
05DUUUD; con il patrocinio dell'avv. Benedetta PALA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 23.2.2023, cittadina nigeriana proveniente da Benin City (Edo State), Parte_1 ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 11.7.2024 (notificato all'istante in data CP_1
20.8.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 10.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurarle effettive possibilità di
Pag. 1 di 5 integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 18.9.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale della ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lei intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: certificato di nascita del figlio , nato a [...] Persona_1
l'8.7.2021; documentazione lavorativa relativa al compagno istanza di concessione di Persona_2 misura alternativa alla reclusione presentata dalla legale di quest'ultimo al Tribunale di Sorveglianza di Brescia;
ordinanza ex artt. 702-ter c.p.c. e 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 emessa dal Tribunale di Brescia il 12.6.2024, con la quale è stato riconosciuto a il diritto al rilascio di un permesso Persona_2 di soggiorno per protezione speciale;
denuncia di contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con a decorrere dal 2.11.2023 con relative buste paga sino al Parte_2 mese di luglio 2024; certificato di residenza e di stato di famiglia;
comunicazione di ospitalità e contratto di locazione dell'immobile).
Sulla scorta di quanto sopra, la difensora della ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e il conseguente riconoscimento del diritto della sua assistita all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine di altro titolo di soggiorno previsto dalla normativa italiana, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 7.3.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Con successiva nota del 10.3.2025, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata lo stesso giorno dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale CP_1 della ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo, oltre all'estratto conto previdenziale aggiornato al 10.3.2025. CP_2
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 13.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lo stesso giorno parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga relative al contratto di lavoro domestico stipulato dall'istante (l'ultima delle quali risalente al gennaio 2025) e documentazione attestante la frequenza della scuola per l'infanzia
“Fondazione Luogo Pio Grattaroli E.T.S.” da parte del figlio minorenne.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta
Pag. 2 di 5 dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata formalizzata da in sede Parte_1 amministrativa il 23.2.2023 (a fronte, peraltro, di una volontà espressa di presentarla manifestata già in data 29.12.2022), deve qui trovare applicazione il regime previgente, come novellato nel 2020.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che non sussistono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»). Con riferimento al dedotto pericolo di essere uccisa dal marito di religione musulmana in caso di ritorno in patria, non possono che richiamarsi – in assenza di qualsivoglia elemento di novità (anche solo sul versante probatorio) – le motivazioni esposte dal Tribunale di Ancona
Pag. 3 di 5 nel decreto ex art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 emesso il 15.2.2019, con il quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla straniera avverso il provvedimento della locale Commissione territoriale, che le aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale (il Tribunale, però, significativamente, aveva accertato il suo diritto alla protezione umanitaria, ma il relativo permesso, scaduto nel 2021, non era stato rinnovato).
Dalla storia narrata dalla ricorrente in sede di domanda di protezione internazionale non affiorano, peraltro, neppure significativi indici di tratta (fenomeno rispetto al quale l'istante non presenta comunque profili di vulnerabilità, se si considera che ella è madre di quattro figli, è sposata in patria, ha un compagno stabile in Italia e ha un lavoro a tempo indeterminato;
inoltre, anche in caso di ritorno in Nigeria, ella non sarebbe priva di riferimenti familiari: si consideri, infatti, che ha dichiarato di aver Parte_1 lasciato i propri tre figli alle cure dei suoi parenti per sottrarli ai soprusi del padre).
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Dalle COI disponibili (cfr. EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta), non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali la ricorrente non ha allegato di appartenere.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-tohigher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (se non per le categorie di persone sopra indicate), non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale alla ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998 (ratione temporis applicabile), alla luce del livello di integrazione sociale, familiare e lavorativa raggiunto da costei in Italia.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Pag. 4 di 5 Ebbene, l'istante, oltre ad aver instaurato una stabile relazione sentimentale con il connazionale
[...]
(attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Cremona in espiazione di pena), ha avuto da Per_2 quest'ultimo un figlio , nato a [...] l'[...]), con lei convivente e frequentante la scuola Persona_1 per l'infanzia “Fondazione Luogo Pio Grattaroli E.T.S.” di Bariano (BG).
La ricorrente, inoltre, ha avviato un promettente percorso di inserimento anche sotto il profilo lavorativo, avendo stipulato già a decorrere dal 2.11.2023 un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con che risultava ancóra in essere nel mese di gennaio 2025 (v. la Persona_3 denuncia e le buste paga in atti).
Tale attività lavorativa ha, peraltro, consentito a di percepire sin dalla fine del 2023 Parte_1 retribuzioni adeguate ad assicurare il sostentamento suo e del figlio minorenne nel nostro Paese (si ricorda in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»). In considerazione della pregnanza dei vincoli familiari della ricorrente in Italia, della sua documentata integrazione lavorativa e della sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di andrebbe ad interrompere il positivo percorso di Parte_1 inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Nulla deve essere disposto in punto di spese processuali, essendo la ricorrente vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 C.F._2 commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio della ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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