CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
nella causa iscritta al n. 875 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha emesso la seguente sentenza TRA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Frisina Parte_1
Pasquale e Dominici Lorenzo, come da procura in atti
-APPELLANTE- E rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. De Sanctis Mangelli Paolo, come da procura in atti
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n.21/2024 del Tribunale di
Viterbo, pubblicata il 99 gennaio 2024
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 11 settembre 2021, la società ha convenuto in giudizio il Parte_1 per ottenere la declaratoria di Controparte_1 nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 562/2021, emesso in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento n. 1587/2021 R.G., con il quale era stato intimato all'opponente il pagamento dell'importo di € 197.438,80 oltre interessi, a titolo di oneri condominiali dovuti per l'anno di esercizio 2018. L'opponente, a fondamento della domanda, ha dedotto, in primis, l'illegittimo frazionamento del credito da parte del , avendo CP_1 questi instaurato vari procedimenti monitori per recuperare gli oneri condominiali relativi a diverse annualità, con ciò violando i principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nel merito, ha dedotto che la delibera assembleare del 28 aprile 2015, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2015, posta a fondamento della richiesta monitoria, era affetta da nullità per mancanza r.g. n. 1 del quorum costitutivo previsto dall'art. 10 del regolamento contrattuale e del quorum deliberativo previsto dall'art. 1136 c.c. Il nel contestare la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto, ha dedotto: - che la società opponente era titolare di 200 unità immobiliari, per un valore millesimale complessivo superiore a 500; - che, dopo l'approvazione del bilancio preventivo relativo alla gestione ordinaria dell'anno 2015, aveva omesso di partecipare all'approvazione dei bilanci annuali, impedendo in tal modo il raggiungimento dei quorum prescritti normativamente;
- che, per porre fine allo stallo creatosi, era stato applicato l'art. 10 del regolamento contrattuale, in forza del quale i condomini, in caso di omessa approvazione del bilancio consuntivo e/o preventivo annuale per più di tre volte consecutive, sono tenuti a contribuire alle spese comuni secondo la ripartizione dell'ultimo bilancio approvato;
- che;
in forza di tale clausola regolamentare;
erano stati attivati plurimi procedimenti monitori, che non potevano considerarsi espressione di un illegittimo frazionamento del credito, per l'assorbente rilievo che ogni procedura si riferiva ad una distinta annualità di bilancio;
- che il vizio dedotto con riferimento alla delibera del 2015 posto a fondamento della richiesta monitoria costituiva una causa di annullabilità, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine decadenziale di 30 giorni prescritto dall'art. 1137 c.c. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 562/2021 del Tribunale di Viterbo, procedimento n. 1587/2021 R.G., dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014, applicando i parametri medi e tenuto conto dell'assenza di istruttoria, in € 8.400,00 oltre accessori di legge.”. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, per quel che in questa sede interessa, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimo frazionamento del credito sollevata dall'opponente, premettendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del r.g. n. 2 caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017). Tanto premesso, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ci fosse un illegittimo frazionamento del credito, in quanto il , avendo CP_1 azionato un procedimento monitorio per ciascuna annualità di contribuzione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, non ha violato i principi di correttezza e buona fede, proprio perché le predette spese maturano con cadenza annuale e l'amministratore deve provvedere tempestivamente e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio alla riscossione forzosa delle somme dovute.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “in accoglimento dei motivi di gravame formulati, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo n. 562/2021, reso dal Tribunale di Viterbo in data 18 giugno 2021, nel procedimento iscritto al n. 1587/2021 R.G., ad istanza del ' nullo e di nessun Controparte_1 effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dal Controparte_1
disponendone la revoca, accertando il diritto della
[...] Parte_1 di ripetere quanto pagato in dipendenza di esso, disponendo le
[...] conseguenti statuizioni condannatorie a carico della Comunione;
(iii) nel merito: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dal ' nei Controparte_1 confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 condannando la controparte alla restituzione degli importi medio tempore pagati dalla Con vittoria di spese competenze ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio”. Il di cui in epigrafe ha contestato le avverse doglianze, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello. La causa, all'udienza del 16 gennaio 2025, è stata discussa e decisa. Con il primo motivo di appello, intitolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1375 C.C., 2 E 111 COST.”, la società di cui in epigrafe ha censurato la sentenza per non aver ritenuto illegittimo il frazionamento del credito, nonostante si basasse su un unico rapporto obbligatorio e non vi fosse alcun interesse apprezzabile da parte del condominio ad agire in via frazionata con plurime e distinte domande monitorie, e segnatamente quattro ricorsi per decreto ingiuntivo iscritti, rispettivamente, ai nn. 1587/2021, 1598/2021, 1600/2021 e 1601/2021 di R.G. del Tribunale di Viterbo, depositate contestualmente, pur fondate su identici presupposti in fatto ed in diritto. La censura è fondata.
r.g. n. 3 Si premette che il principio del divieto di frazionamento o di parcellizzazione del credito in sede processuale è tradizionalmente inquadrato dalla giurisprudenza sotto un duplice angolo di visuale: 1) quale divieto per il creditore che sia titolare di un unico credito di frazionare tale credito in sede processuale chiedendo all'autorità giudiziaria il riconoscimento soltanto di una frazione di esso (con contestuale condanna del debitore al pagamento di tale frazione) per poi ricorrere nuovamente alla detta autorità per ottenere il riconoscimento della parte residuale del medesimo credito;
2) quale divieto per il creditore che sia titolare di una pluralità di crediti scaturiti da un medesimo rapporto obbligatorio di azionare tali distinti crediti in differenti giudizi. In entrambe le ipotesi di cui sopra, l'obiettivo ultimo perseguito dal divieto della parcellizzazione processuale del credito è, sostanzialmente, quello di evitare un aggravamento della posizione del debitore, che, in caso di frazionamento, ossia di moltiplicazione, delle iniziative giudiziali preordinate al riconoscimento della sussistenza del credito o dei crediti vantati dal creditore, verrebbe ad essere esposto, in caso di accoglimento delle molteplici domande esercitate dal predetto creditore, ad una corrispondente moltiplicazione delle spese legali conseguente all'avvio di più controversie in luogo di un unico procedimento giudiziario, oltre chiaramente al rischio di ottenere giudicati contrastanti, oltretutto in tempi diversi, sulla medesima controversia. Tanto detto, per la giurisprudenza prevalente, la domanda avente ad oggetto una frazione del credito, nell'assenza di un interesse apprezzabile da parte del creditore, si pone in contrasto con il principio della buona fede ed integra un abuso del diritto, da ciò ne segue la sua improponibilità. Il caso di specie deve essere inquadrato nella seconda ipotesi su indicata, in quanto il , pur avendo agito per crediti distinti, riferendosi essi CP_1 agli oneri condominiali dovuti per diverse annualità, ha posto a fondamento degli stessi la medesima delibera condominiale risalente al 2015 in forza della clausola regolamentare di cui all'art. 10. I distinti crediti, dunque, non solo sono scaturiti da un medesimo rapporto obbligatorio, ma hanno trovato la loro fonte nella medesima delibera. Consentire in tal caso il frazionamento del credito significherebbe dar vita ad una duplicazione di attività istruttoria e ad una dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale Il non ha dedotto un apprezzabile interesse ad agire in via CP_1 frazionata. Si consideri che il contestualmente (17 e 18 giugno 2021) ha CP_1 azionato quattro procedimenti monitori (compreso quello per cui è causa) volti al recupero dei crediti relativi alle annualità pregresse basati tutti sulla stessa delibera del 2015. Né tantomeno è condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale, ossia che il non ha violato il principio della buona fede nell'azionare un CP_1
r.g. n. 4 procedimento monitorio per ciascuna annualità, per l'assorbente ragione che le spese per la gestione condominiale maturano con cadenza annuale e che l'amministratore deve provvedere tempestivamente e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio alla riscossione forzosa delle somme dovute, come normativamente prescritto proprio al fine di evitare l'accumulo delle passività condominiali. Ed invero, è indiscutibile che le spese condominiali maturano con cadenza annuale e che l'amministratore deve agire per il recupero delle stesse entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, solo che ciò non può essere invocato nel caso di specie a sostegno del frazionamento del credito, in quanto il non ha agito annualmente per il recupero dei crediti via via CP_1 maturati (e né tantomeno lo avrebbe potuto fare in difetto delle delibere di approvazione dei singoli esercizi), ma ha agito contestualmente con distinte richieste monitorie, applicando la clausola regolamentare di cui all'art. 10, per il recupero delle somme dovute relative alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, in forza della medesima delibera risalente al 2015. Non vi era, dunque, alcuna giustificazione per frazionare il credito. Per quanto fin qui detto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve essere dichiarata improponibile la domanda monitoria proposta dal
, e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
562/2021, emesso in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento R.G. n. 1587/2021. Le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del D.M. n.55/2024, esclusa la fase istruttoria perché non si è svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe: dichiara improponibile la domanda monitoria proposta dal nel procedimento R.G. n. Controparte_1
1587/2021, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 562/2021, emesso in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Viterbo nel suddetto procedimento;
condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida, per Parte_1 il giudizio di primo grado in € 8433,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori, e, per il presente giudizio in € 9.991,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025. Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 5