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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 530/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MI CC e dell'avv. BASILE EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MI CC e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BASILE EMILIA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIMATORE Controparte_2 P.IVA_2
VA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) - confermare l'illegittimità del protesto levato a Catanzaro il 24 maggio 2011, n° repertorio 64598, per iniziativa e responsabilità esclusiva della convenuta b) - accertare e dichiarare che, parte attrice ha, per Controparte_3 effetto dell'illegittimo protesto, subito danni per la lesione della reputazione commerciale nella misura che sarà ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa, tenendo in considerazione la diminuzione del valore dell'azienda e tutti gli elementi di essa costitutivi. c) - accertare e dichiarare che, per effetto dell'illegittimo protesto, parte attrice ha subito danni per la lesione della reputazione personale e alla salute, nella misura che sarà ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa. Per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona e nella qualità di legale rappresentante pro- tempore della società al risarcimento di tutti i danni subiti. Con Controparte_4 condanna della convenuta società bancaria al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio determinati ed DM n° 55 del 2014, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari;
per parte appellata: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3) condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 impugnava la sentenza n. 506/2020 con la quale il Tribunale di Locri aveva riconosciuto la illegittimità del protesto levato nei confronti della società attrice da parte di CP_2
ed aveva accolta la domanda risarcitoria degli appellanti limitatamente alla somma
[...] di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla immagine, rigettando la richiesta di risarcimento del danno economico lamentato dalla società e del danno non patrimoniale azionato dal legale rappresentante in proprio.
L'appellante criticava le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, ritenendo che:
1. Per l'individuazione degli effetti del protesto, erroneamente non si era ritenuto sussistente il nesso di causalità tra protesto e revoca dei finanziamenti;
2. Per i danni da discreto commerciale, non si era tenuto conto delle deduzioni della ctp e della effettiva perdita patrimoniale dimostrata per danno emergente e lucro cessante, omettendo di considerate le disponibilità dell'azienda e l'elevato valore della produzione;
pag. 2/8 3. Per i danni da discredito personale del legale rappresentante sarebbe stata omessa ogni pronuncia;
4. Per il danno alla salute del legale rappresentante, evidenziava la mancata valutazione delle prove offerte (ctp) e la mancata ammissione delle prove testimoniali.
5. Per le spese legali la compensazione non era sorretta da adeguata motivazione, visto il parziale accoglimento della domanda della parte attrice.
L'appellante concludeva nei termini riportati in epigrafe e reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado e disattese.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., evidenziando che la causale del protesto era riferita a difetti formali e non a carenza di fondi, e che non vi era alcuna prova dell'esistenza di danni causalmente riconducili a detto protesto per la società e per il legale rappresentante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente, occorre escludere l'utilizzabilità della documentazione nuova prodotta in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 345 c.p.c. L'appellante non ha dimostrato di essere venuto in possesso del documento (datato 2009) dopo la scadenza dei termini per le produzioni documentali nel corso del giudizio di primo grado.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado e riproposta in appello, è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione
(Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
2.1 Il primo motivo di appello non può essere accolto.
pag. 3/8 Il giudice di prime cure ha verificato l'assenza di nesso di causalità tra l'iscrizione al crif per il protesto ed il rifiuto del credito e la revoca del credito bancario. Il protesto, infatti, non era stato elevato per mancanza di fondi, ma per irregolarità del titolo, ossia per una motivazione che non determina automaticamente il peggioramento del merito creditizio.
Dalla missiva del 14.12.2011 si evince che il rifiuto del finanziamento richiesto a luglio Contr 2011 alla è stato emesso sulla scorta dell'esame degli elementi forniti dal cliente, nonché sull'analisi del rapporto ER.
Detto rapporto, aggiornato al 16.2.2012 ed allegato al fascicolo di parte appellante, riporta un elevato rating per fenomeni di insolvibilità ed eventi pregiudizievoli (in realtà solo il protesto), ma nello stesso rapporto viene indicato che il protesto era stato iscritto per irregolarità di un dato e non per carenza di fondi. Altro dato importante è costituito dallo Score Payline, ossia dalla tempistica di pagamento dell'ultimo anno, il cui valore
C (ossia la penultima classe) viene attribuito all'azienda perché risultano ritardi anche rilevanti nei pagamenti delle obbligazioni assunte, iniziati già a gennaio 2011, con oltre il 50% dei pagamenti superiori ai 90 gg (vedi pag. 4 del rapporto ER).
Da questi dati non è possibile ritenere che l'elevazione del protesto abbia determinato una perdita del merito creditizio, visto che dalla lettura del rapporto era agevolmente ricavabile la natura del protesto dalla lettura del rapporto, che la cattiva classificazione
ER si riferiva a ritardati pagamento (sebbene per cifre non importanti rispetto al valore della produzione della società).
Inoltre, l'appellante non ha chiarito perché detto finanziamento fosse determinante e come il suo rigetto abbia influenzato la successiva attività imprenditoriale. Se la società era in piena crescita ed aveva fino a quel punto un ottimo score creditizio, non aveva ricevuto richieste di rientro prima del 2012 (come documentato dalla stessa ), CP_1 il finanziamento doveva essere una fonte di investimento e sviluppo e non un modo per ottenere liquidità e saldare debiti – che si assumono appunto inesistenti a quella data. In altre parole, se ogni anno la società aveva prodotto utili, vi erano crediti esigibili (per i quali si poteva procedere con anticipi e sconti) e la situazione bancaria era florida, il rifiuto del finanziamento non poteva aver provocato la difficoltà nei pagamenti dei finanziamenti già in essere, né la crisi documentata da gennaio 2012 in poi. pag. 4/8 Non vi è, infatti, prova che la segnalazione del protesto abbia inciso sulla possibilità di collaborare con finanziarie per il credito al consumo, atteso che lo score creditizio del venditore del bene non appare un elemento di valutazione nella concessione del finanziamento al consumatore acquirente, e che anche nel 2011 sono documentate provvigioni da parte di diverse concessionarie (si vedano i documenti alle pagg. 41-44 del fascicolo primo grado prima parte, allegato dall'appellante).
Infine, l'appellante non ha prodotto la documentazione bancaria relativa ai conti per i quali sono pervenute le richieste di rientro nel 2012, per cui non è possibile verificare quale fosse la situazione nel corso del 2011 per accertare l'incidenza del protesto sulla redditività dell'azienda.
In conclusione, non vi è prova che la revoca dei finanziamenti sia ricollegabile alla indicazione del protesto e non alla difficoltà economica della società, visto che gli inadempimenti si riferiscono alla fine del 2011 e primo semestre 2012e non è dato sapere quale fosse la reale situazione bancaria, non risulta che vi sia stata una diminuzione delle vendite con finanziamento tipo credito a consumo (in quanto non sono stati prodotti documenti da cui trarre i dati per una analisi di questo tipo), non sussiste la prova della riduzione della collaborazione con concessionarie di auto per le provvigioni.
2.2. Proprio questa carenza probatoria rende accoglibile solo in parte il secondo motivo di appello, ed esclude la possibilità di disporre una ctu, che sarebbe del tutto esplorativa.
Il danno è stato liquidato dal giudice di prime cure in modo equitativo, tenendo conto del discredito e della lesione subita dall'immagine professionale della società a seguito della levata del protesto illegittimo, escludendo i danni emergenti ed il lucro cessante richiesto dalla sulla scorta della relazione del consulente tecnico di parte. CP_1
La Ctp è stata ben valutata dal giudice di prime cure, come ogni altro scritto difensivo della parte attrice, e non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che l'esistenza di elevati danni da discreto commerciale.
La Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure sotto questo profilo. Il consulente di parte si è limitato a prendere atto della improvvisa riduzione degli incassi, senza illustrare quali fossero le cause della riduzione, pur rappresentando la notevole crisi del mercato delle autovetture in Calabria (come si evince dalla rappresentazione pag. 5/8 grafica che vede una tendenza negativa per la regione Calabria), per cui non ha potuto fornire elementi utili a colmare il deficit probatorio sopra descritto.
Il danno da discreto commerciale dell'azienda, riconosciuto in sentenza con pronuncia non oggetto di impugnazione, è stato quindi limitato al danno all'immagine causato dalla notizia del protesto, appresa da diversi istituti di credito e menzionata nella lettera Contr della di rigetto della richiesta di finanziamento.
Si deve, tuttavia, convenire con l'appellante che la liquidazione del danno in €
20.000,00 non appare adeguata al discredito subito dalla società, dovendosi tenere conto dell'effettivo volume d'affari della società (di circa 1.600.000,00 euro), della visibilità che il rapporto ER ha avuto (risultano effettuate 11 interrogazioni al momento del rilascio del rapporto allegato in atti) e del tipo di protesto elevato (di medio impatto).
Tenendo conto di tutti questi elementi e della durata di circa 10 mesi della iscrizione del protesto, appare congrua una liquidazione in € 50.000,00 (€ 5.000 per ogni mese), somma già liquidata all'attualità e sulla quale devono essere corrisposti gli interessi dalla decisione al soddisfo.
2.3. Il terzo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata non esamina la richiesta di risarcimento dei danni da discredito personale del legale rappresentante, in quanto non ha richiesto il Parte_1 risarcimento del danno da lesione dell'immagine, né ha allegato elementi probatori che consentono di ritenere sussistente detto danno. La segnalazione del protesto, si ribadisce, è stata inserita a carico della società ed è limitata alla irregolarità del titolo, mentre alcuna segnalazione è stata effettuata a carico del legale rappresentante. La società di capitali, di cui è legale rappresentante, è soggetto Parte_1 giuridicamente distinto dall'amministratore, né vi sono elementi identificativi nella ragione sociale che possano far associare la persona del Pace alla in modo CP_1 automatico ovvero far ricadere il discredito commerciale della società sul suo legale rappresentante. Inoltre, nell'atto di citazione è stato richiesto specificamente il risarcimento del danno esistenziale e psichico subito dall'amministratore, ossia di un danno ben diverso da quello di cui al terzo motivo di appello. Non si può, quindi, ritenere che l'azione risarcitoria spiegata dalla società abbia effetti automatici di richiesta per il corrispondente danno del legale rappresentante, trattandosi di soggetti pag. 6/8 diversi, che hanno una posizione differente rispetto al fatto illecito. Le conclusioni dell'appellante sul punto “tale danno è da intendersi come diretto e come conseguente a quello subito dalla società per la sola ragione che il richiedente ne era il suo CP_1 legale rappresentante pro tempore e ne ha subito le conseguenze”, non sono condivisibili sia in quanto non vi è mai stata alcuna richiesta sia in difetto di dimostrazione.
2.4. Anche il quarto motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnato non ha valutato le prove offerte, e segnatamente la relazione di perizia di parte, e non ha ammesso le prove testimoniali.
Si rinvia ai paragrafi 2 e 2.1. per le considerazioni in merito al valore della perizia di parte e per l'ammissibilità della prova testimoniale.
La decisione di prime cure appare del tutto condivisibile e coerente con il quadro probatorio formatosi nel corso del procedimento. Non vi è prova, infatti, che l'iscrizione illegittima della società abbia determinato un mutamento nelle abitudini di vita personale e di relazione dell'appellante. Giova rammentare che non esiste un danno in re ipsa a seguito di un protesto illegittimo, dovendo sempre essere provato sia l'an che il quantum del danno e potendosi far ricorso alle presunzioni semplici ed alle regole di esperienza per raggiungere detta prova. Nessuna regola di esperienza comune né alcuna presunzione soccorre rispetto alle conseguenze lamentate dall'appellante, essendo del tutto inverosimile che il protesto di una cambiale della società di capitali abbia provocato ripercussioni sulla vita personale del legale rappresentante. Come ha rilevato il primo giudice, anche se il deterioramento dello stato di salute del legale rappresentante fosse stato conseguenza delle perdite societarie, queste non sono ricollegabili causalmente al protesto, per cui anche sotto questo profilo non sussisterebbe alcun nesso di causalità.
3. L'accoglimento parziale dell'appello travolge la decisione sulle spese di primo grado, per cui l'ultimo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite possono essere compensate per metà per tenere conto del rigetto della domanda proposta in proprio da e della limitazione del danno Parte_1 risarcibile, mentre la restante metà viene posta a carico della parte appellata, parzialmente soccombente. pag. 7/8 Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore fino ad € 52.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M.
147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale); € 4.996,00 per il presente grado (€
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), per un totale di € 8.805,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 506/2020, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento della somma di € 50.000,00 in favore di CP_2
oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
CP_1
2. compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già dimidiate) in € 4.402,50 per compensi ed €
674,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rocco Femia ed Emilia Basile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone ZI Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 530/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MI CC e dell'avv. BASILE EMILIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MI CC e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BASILE EMILIA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIMATORE Controparte_2 P.IVA_2
VA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) - confermare l'illegittimità del protesto levato a Catanzaro il 24 maggio 2011, n° repertorio 64598, per iniziativa e responsabilità esclusiva della convenuta b) - accertare e dichiarare che, parte attrice ha, per Controparte_3 effetto dell'illegittimo protesto, subito danni per la lesione della reputazione commerciale nella misura che sarà ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa, tenendo in considerazione la diminuzione del valore dell'azienda e tutti gli elementi di essa costitutivi. c) - accertare e dichiarare che, per effetto dell'illegittimo protesto, parte attrice ha subito danni per la lesione della reputazione personale e alla salute, nella misura che sarà ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa. Per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona e nella qualità di legale rappresentante pro- tempore della società al risarcimento di tutti i danni subiti. Con Controparte_4 condanna della convenuta società bancaria al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio determinati ed DM n° 55 del 2014, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari;
per parte appellata: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare integralmente l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3) condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 impugnava la sentenza n. 506/2020 con la quale il Tribunale di Locri aveva riconosciuto la illegittimità del protesto levato nei confronti della società attrice da parte di CP_2
ed aveva accolta la domanda risarcitoria degli appellanti limitatamente alla somma
[...] di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla immagine, rigettando la richiesta di risarcimento del danno economico lamentato dalla società e del danno non patrimoniale azionato dal legale rappresentante in proprio.
L'appellante criticava le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, ritenendo che:
1. Per l'individuazione degli effetti del protesto, erroneamente non si era ritenuto sussistente il nesso di causalità tra protesto e revoca dei finanziamenti;
2. Per i danni da discreto commerciale, non si era tenuto conto delle deduzioni della ctp e della effettiva perdita patrimoniale dimostrata per danno emergente e lucro cessante, omettendo di considerate le disponibilità dell'azienda e l'elevato valore della produzione;
pag. 2/8 3. Per i danni da discredito personale del legale rappresentante sarebbe stata omessa ogni pronuncia;
4. Per il danno alla salute del legale rappresentante, evidenziava la mancata valutazione delle prove offerte (ctp) e la mancata ammissione delle prove testimoniali.
5. Per le spese legali la compensazione non era sorretta da adeguata motivazione, visto il parziale accoglimento della domanda della parte attrice.
L'appellante concludeva nei termini riportati in epigrafe e reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado e disattese.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., evidenziando che la causale del protesto era riferita a difetti formali e non a carenza di fondi, e che non vi era alcuna prova dell'esistenza di danni causalmente riconducili a detto protesto per la società e per il legale rappresentante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente, occorre escludere l'utilizzabilità della documentazione nuova prodotta in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 345 c.p.c. L'appellante non ha dimostrato di essere venuto in possesso del documento (datato 2009) dopo la scadenza dei termini per le produzioni documentali nel corso del giudizio di primo grado.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata in primo grado e riproposta in appello, è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione
(Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
2.1 Il primo motivo di appello non può essere accolto.
pag. 3/8 Il giudice di prime cure ha verificato l'assenza di nesso di causalità tra l'iscrizione al crif per il protesto ed il rifiuto del credito e la revoca del credito bancario. Il protesto, infatti, non era stato elevato per mancanza di fondi, ma per irregolarità del titolo, ossia per una motivazione che non determina automaticamente il peggioramento del merito creditizio.
Dalla missiva del 14.12.2011 si evince che il rifiuto del finanziamento richiesto a luglio Contr 2011 alla è stato emesso sulla scorta dell'esame degli elementi forniti dal cliente, nonché sull'analisi del rapporto ER.
Detto rapporto, aggiornato al 16.2.2012 ed allegato al fascicolo di parte appellante, riporta un elevato rating per fenomeni di insolvibilità ed eventi pregiudizievoli (in realtà solo il protesto), ma nello stesso rapporto viene indicato che il protesto era stato iscritto per irregolarità di un dato e non per carenza di fondi. Altro dato importante è costituito dallo Score Payline, ossia dalla tempistica di pagamento dell'ultimo anno, il cui valore
C (ossia la penultima classe) viene attribuito all'azienda perché risultano ritardi anche rilevanti nei pagamenti delle obbligazioni assunte, iniziati già a gennaio 2011, con oltre il 50% dei pagamenti superiori ai 90 gg (vedi pag. 4 del rapporto ER).
Da questi dati non è possibile ritenere che l'elevazione del protesto abbia determinato una perdita del merito creditizio, visto che dalla lettura del rapporto era agevolmente ricavabile la natura del protesto dalla lettura del rapporto, che la cattiva classificazione
ER si riferiva a ritardati pagamento (sebbene per cifre non importanti rispetto al valore della produzione della società).
Inoltre, l'appellante non ha chiarito perché detto finanziamento fosse determinante e come il suo rigetto abbia influenzato la successiva attività imprenditoriale. Se la società era in piena crescita ed aveva fino a quel punto un ottimo score creditizio, non aveva ricevuto richieste di rientro prima del 2012 (come documentato dalla stessa ), CP_1 il finanziamento doveva essere una fonte di investimento e sviluppo e non un modo per ottenere liquidità e saldare debiti – che si assumono appunto inesistenti a quella data. In altre parole, se ogni anno la società aveva prodotto utili, vi erano crediti esigibili (per i quali si poteva procedere con anticipi e sconti) e la situazione bancaria era florida, il rifiuto del finanziamento non poteva aver provocato la difficoltà nei pagamenti dei finanziamenti già in essere, né la crisi documentata da gennaio 2012 in poi. pag. 4/8 Non vi è, infatti, prova che la segnalazione del protesto abbia inciso sulla possibilità di collaborare con finanziarie per il credito al consumo, atteso che lo score creditizio del venditore del bene non appare un elemento di valutazione nella concessione del finanziamento al consumatore acquirente, e che anche nel 2011 sono documentate provvigioni da parte di diverse concessionarie (si vedano i documenti alle pagg. 41-44 del fascicolo primo grado prima parte, allegato dall'appellante).
Infine, l'appellante non ha prodotto la documentazione bancaria relativa ai conti per i quali sono pervenute le richieste di rientro nel 2012, per cui non è possibile verificare quale fosse la situazione nel corso del 2011 per accertare l'incidenza del protesto sulla redditività dell'azienda.
In conclusione, non vi è prova che la revoca dei finanziamenti sia ricollegabile alla indicazione del protesto e non alla difficoltà economica della società, visto che gli inadempimenti si riferiscono alla fine del 2011 e primo semestre 2012e non è dato sapere quale fosse la reale situazione bancaria, non risulta che vi sia stata una diminuzione delle vendite con finanziamento tipo credito a consumo (in quanto non sono stati prodotti documenti da cui trarre i dati per una analisi di questo tipo), non sussiste la prova della riduzione della collaborazione con concessionarie di auto per le provvigioni.
2.2. Proprio questa carenza probatoria rende accoglibile solo in parte il secondo motivo di appello, ed esclude la possibilità di disporre una ctu, che sarebbe del tutto esplorativa.
Il danno è stato liquidato dal giudice di prime cure in modo equitativo, tenendo conto del discredito e della lesione subita dall'immagine professionale della società a seguito della levata del protesto illegittimo, escludendo i danni emergenti ed il lucro cessante richiesto dalla sulla scorta della relazione del consulente tecnico di parte. CP_1
La Ctp è stata ben valutata dal giudice di prime cure, come ogni altro scritto difensivo della parte attrice, e non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che l'esistenza di elevati danni da discreto commerciale.
La Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure sotto questo profilo. Il consulente di parte si è limitato a prendere atto della improvvisa riduzione degli incassi, senza illustrare quali fossero le cause della riduzione, pur rappresentando la notevole crisi del mercato delle autovetture in Calabria (come si evince dalla rappresentazione pag. 5/8 grafica che vede una tendenza negativa per la regione Calabria), per cui non ha potuto fornire elementi utili a colmare il deficit probatorio sopra descritto.
Il danno da discreto commerciale dell'azienda, riconosciuto in sentenza con pronuncia non oggetto di impugnazione, è stato quindi limitato al danno all'immagine causato dalla notizia del protesto, appresa da diversi istituti di credito e menzionata nella lettera Contr della di rigetto della richiesta di finanziamento.
Si deve, tuttavia, convenire con l'appellante che la liquidazione del danno in €
20.000,00 non appare adeguata al discredito subito dalla società, dovendosi tenere conto dell'effettivo volume d'affari della società (di circa 1.600.000,00 euro), della visibilità che il rapporto ER ha avuto (risultano effettuate 11 interrogazioni al momento del rilascio del rapporto allegato in atti) e del tipo di protesto elevato (di medio impatto).
Tenendo conto di tutti questi elementi e della durata di circa 10 mesi della iscrizione del protesto, appare congrua una liquidazione in € 50.000,00 (€ 5.000 per ogni mese), somma già liquidata all'attualità e sulla quale devono essere corrisposti gli interessi dalla decisione al soddisfo.
2.3. Il terzo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata non esamina la richiesta di risarcimento dei danni da discredito personale del legale rappresentante, in quanto non ha richiesto il Parte_1 risarcimento del danno da lesione dell'immagine, né ha allegato elementi probatori che consentono di ritenere sussistente detto danno. La segnalazione del protesto, si ribadisce, è stata inserita a carico della società ed è limitata alla irregolarità del titolo, mentre alcuna segnalazione è stata effettuata a carico del legale rappresentante. La società di capitali, di cui è legale rappresentante, è soggetto Parte_1 giuridicamente distinto dall'amministratore, né vi sono elementi identificativi nella ragione sociale che possano far associare la persona del Pace alla in modo CP_1 automatico ovvero far ricadere il discredito commerciale della società sul suo legale rappresentante. Inoltre, nell'atto di citazione è stato richiesto specificamente il risarcimento del danno esistenziale e psichico subito dall'amministratore, ossia di un danno ben diverso da quello di cui al terzo motivo di appello. Non si può, quindi, ritenere che l'azione risarcitoria spiegata dalla società abbia effetti automatici di richiesta per il corrispondente danno del legale rappresentante, trattandosi di soggetti pag. 6/8 diversi, che hanno una posizione differente rispetto al fatto illecito. Le conclusioni dell'appellante sul punto “tale danno è da intendersi come diretto e come conseguente a quello subito dalla società per la sola ragione che il richiedente ne era il suo CP_1 legale rappresentante pro tempore e ne ha subito le conseguenze”, non sono condivisibili sia in quanto non vi è mai stata alcuna richiesta sia in difetto di dimostrazione.
2.4. Anche il quarto motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnato non ha valutato le prove offerte, e segnatamente la relazione di perizia di parte, e non ha ammesso le prove testimoniali.
Si rinvia ai paragrafi 2 e 2.1. per le considerazioni in merito al valore della perizia di parte e per l'ammissibilità della prova testimoniale.
La decisione di prime cure appare del tutto condivisibile e coerente con il quadro probatorio formatosi nel corso del procedimento. Non vi è prova, infatti, che l'iscrizione illegittima della società abbia determinato un mutamento nelle abitudini di vita personale e di relazione dell'appellante. Giova rammentare che non esiste un danno in re ipsa a seguito di un protesto illegittimo, dovendo sempre essere provato sia l'an che il quantum del danno e potendosi far ricorso alle presunzioni semplici ed alle regole di esperienza per raggiungere detta prova. Nessuna regola di esperienza comune né alcuna presunzione soccorre rispetto alle conseguenze lamentate dall'appellante, essendo del tutto inverosimile che il protesto di una cambiale della società di capitali abbia provocato ripercussioni sulla vita personale del legale rappresentante. Come ha rilevato il primo giudice, anche se il deterioramento dello stato di salute del legale rappresentante fosse stato conseguenza delle perdite societarie, queste non sono ricollegabili causalmente al protesto, per cui anche sotto questo profilo non sussisterebbe alcun nesso di causalità.
3. L'accoglimento parziale dell'appello travolge la decisione sulle spese di primo grado, per cui l'ultimo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite possono essere compensate per metà per tenere conto del rigetto della domanda proposta in proprio da e della limitazione del danno Parte_1 risarcibile, mentre la restante metà viene posta a carico della parte appellata, parzialmente soccombente. pag. 7/8 Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore fino ad € 52.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M.
147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale); € 4.996,00 per il presente grado (€
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), per un totale di € 8.805,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 506/2020, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento della somma di € 50.000,00 in favore di CP_2
oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
CP_1
2. compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già dimidiate) in € 4.402,50 per compensi ed €
674,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rocco Femia ed Emilia Basile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone ZI Morabito
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