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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4695 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistente
All'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' resistente e le CP_2
spese della CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquidati come da separato decreto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 14.04.2023, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come saldatore, montatore e tubista navale alle dipendenze della Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
, tutte società dell'indotto Fincantieri, presso il Controparte_6 CP_7
di Palermo, con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione
[...]
dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_2
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che ha esitato la domanda negativamente per assenza della CP_1
malattia denunciata in data il 2 marzo 2022 non opponendosi comunque alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “
Le due TC polmonari cui è stato sottoposto il ricorrente non hanno messo in evidenza il quadro tipico dell'asbestosi prima descritto il che fa escludere la presenza della malattia professionale
“asbestosi”:
E' stato diagnosticato (UOC Pneumologia A.O. Villa Sofia, 14.6.21): “BPCO” e prescritta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro terapia broncodilatatrice, a conferma dell'esistenza di una forma di broncopatia cronica ostruttiva cui è associato un deficit restrittivo.
In considerazione di quanto prima espresso, in assenza di segni radiografici da ricondurre ad una interstiziopatia da contatto con fibre di amianto, si può affermare che nessuna condizione patologica da riferire all'attività lavorativa con esposizione a fibre di amianto è possibile riscontrare nelle indagini specialistiche effettuate”( cfr. relazione medico legale in atti)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Malgrado la soccombenza nulla sulla condanna alle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' resistente le spese della CP_2
consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4695 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistente
All'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' resistente e le CP_2
spese della CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquidati come da separato decreto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 14.04.2023, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come saldatore, montatore e tubista navale alle dipendenze della Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
, tutte società dell'indotto Fincantieri, presso il Controparte_6 CP_7
di Palermo, con conseguente riconoscimento di un grado di menomazione
[...]
dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_2
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che ha esitato la domanda negativamente per assenza della CP_1
malattia denunciata in data il 2 marzo 2022 non opponendosi comunque alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “
Le due TC polmonari cui è stato sottoposto il ricorrente non hanno messo in evidenza il quadro tipico dell'asbestosi prima descritto il che fa escludere la presenza della malattia professionale
“asbestosi”:
E' stato diagnosticato (UOC Pneumologia A.O. Villa Sofia, 14.6.21): “BPCO” e prescritta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro terapia broncodilatatrice, a conferma dell'esistenza di una forma di broncopatia cronica ostruttiva cui è associato un deficit restrittivo.
In considerazione di quanto prima espresso, in assenza di segni radiografici da ricondurre ad una interstiziopatia da contatto con fibre di amianto, si può affermare che nessuna condizione patologica da riferire all'attività lavorativa con esposizione a fibre di amianto è possibile riscontrare nelle indagini specialistiche effettuate”( cfr. relazione medico legale in atti)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Malgrado la soccombenza nulla sulla condanna alle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' resistente le spese della CP_2
consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro