TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 746/2024 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parise, Via A. Moro Parte_1
n. 21, AC (KR), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
ES SE del Foro di Crotone, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 25 settembre
2024 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, comma 121 della Legge 13 Luglio 2015 n.107 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2. per l'effetto, accogliere il presente ricorso e condannare il in Controparte_1
persona del a corrispondere alla docente , come sopra Controparte_2 Parte_1
generalizzata, l'importo di € 2.500,00 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante attribuzione ed attivazione in favore della stessa della
Carta Docente e conseguenziale accredito sulla stessa dell'importo richiesto;
3. condannare il alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1
giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
In fatto, la ricorrente esponeva:
1) di essere una docente a tempo determinato, in servizio, per il corrente a.s. 2024/2025, presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di Marchirolo (VA), in virtù di incarico di supplenza con decorrenza dall'1.09.2024 e cessazione al 30.06.2025;
2 2) di essere stata destinataria, in precedenza, sempre come docente, di incarichi di supplenza alle dipendenze del in forza di reiterati contratti a termine, Controparte_1
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s.
2020/2021, per l'a.s. 2021/2022, per l'a.s. 2022/2023 e per l'a.s. 2023/2024 (sino al 31.08);
3) di non aver usufruito, in relazione agli incarichi di supplenza suindicati, dell'erogazione dell'importo annuo di Euro 500,00=, vincolato all'acquisto di beni e servizi formativi, ossia la c.d. “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
In diritto, sempre la ricorrente, richiamata la normativa di settore, assumeva la “sussistenza del diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato al riconoscimento dei crediti retributivi costituenti la c.d. “Carta Docente”, l' “illegittimità ed incostituzionalità dell'art.1, comma 121 e ss.,
della Legge 107/2015 (c.d. Riforma “Buona Scuola”) e del D.L. 69/2023 , …, quest'ultimo nella parte in cui riconosce per l'a.s. 2023/2024 il “Bonus Docenti” ai soli docenti precari assunti con contratto annuale, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola n.1, punto a) e dalla clausola n.4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 Giugno 1999 (1999/70/CE)”, la “violazione e falsa applicazione della riserva di legge d.lgs.165/2001 nonché degli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L. 2006/2009 comparto scuola”, la “violazione e falsa applicazione della clausola n. 6, punto 2 (Informazione e possibilità di impiego), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE” e la “violazione dell'art. 14
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 10 Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”.
Inoltre, la ricorrente faceva riferimento sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea sia alla decisione n. 1842 del 16 marzo 2022 del Consiglio di Stato sia, infine, alla sentenza n.29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte, che, “confermando quanto già affermato dal Consiglio
di Stato e dando seguito all'orientamento venutosi a consolidare nei Tribunali di merito, ha sancito
3 definitivamente il principio di diritto secondo cui la Carta Docente, di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, spetta tanto ai docenti non di ruolo con incarico annuale, ex art. 4, comma 1, della l.124/1999 (ovvero fino al 31.08), quanto ai docenti che hanno ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.06)”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del Direttore Generale pro tempore: richiamava i fatti e in diritto, previa
[...]
richiesta di “riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. cpc”, contestava il ricorso “ex adverso”
proposto, in particolare eccependo la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto azionato,
con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo o da atto di precedente diffida, qualora allegato, facendo riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto, illustrando la nozione di “carta docente”, per quanto necessario nel denegato caso di pronuncia di condanna, e nulla opponendo “sull'ultrattività e sull'estensione del giudicato”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo, in calce trascritto.
Il ricorso va accolto.
Occorre, innanzi tutto, richiamare il quadro normativo di riferimento nella presente materia:
-l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di euro 500,00 annui
4 per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
-l'art.1, comma 124, della medesima legge stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Inoltre, i D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Più nello specifico, l'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 ha, così, disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_4
1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30
5 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_4
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10
giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...]
indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca Controparte_4
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta
deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”,
e l'art. 3 del medesimo Decreto Ministeriale ha, così, precisato:
“1. Ciascuna carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3……”.
Il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha, poi, così, previsto, all'art. 2:
“Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui……”
e al seguente art. 3 ha, così, stabilito: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale ……...La Carta non è più
fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Ed ancora, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria contemplano in capo all'Amministrazione
scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo 6 indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò premesso a livello normativo, è da evidenziare che nel presente giudizio parte ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ora, è da ritenere che tale doglianza sia fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali bisogna interpretare la normativa sopra menzionata.
Infatti, con riguardo al quadro costituzionale occorre, in particolare, richiamare quanto sostenuto dal
Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 1842 del 2022, le cui condivisibili argomentazioni vengono, ora, di seguito riportate: “……un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che,
nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere
7 diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò esposto, è stata, poi, ritenuta possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “…………..6.2. […]i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi
guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque
dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei
rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001)
che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno
2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si
deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte
cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di
una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia
della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola
in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di
cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di
categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la
medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera
modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto
8 di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari
della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità,
ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via
affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),
così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i
soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di
garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea è, poi, ultimamente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022).
In particolare, la Corte di Giustizia Europea con tale ordinanza ha affermato che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «……La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
9 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_4
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale ……… al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»:
sul punto, la CGUE ha significativamente sostenuto che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla
GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ed ha, altresì, posto in rilievo come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, emerge chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, sempre la Corte di Giustizia ha precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, occorre far riferimento anche alla recente giurisprudenza di legittimità espressasi “in subiecta materia”, secondo cui: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015,
10 spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
In particolare, la Corte di Cassazione ha sostenuto che:
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l.n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo
11 insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4,
co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In conclusione, la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra esposti, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei CP_1
destinatari della carta elettronica di cui è causa.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente ha svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023,
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, ovvero comunque superiori a 180
giorni (vedi stato matricolare prodotto e contratti allegati), e che la stessa non ha usufruito della Carta
elettronica in tali periodi.
Né può ostare al riconoscimento del diritto alla assegnazione della c.d. carta elettronica del docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici sopra indicati l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente in memoria difensiva. CP_1
Infatti, con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto 12 il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data
del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nella fattispecie, considerato che nella prima annualità indicata, a.s. 2019/2020, l'incarico di supplenza è stato conferito in data 12 settembre 2019 (vedi contratto prodotto, doc. n.1, in fascicolo di parte ricorrente) e il primo atto interruttivo della prescrizione predisposto da parte esponente va fatto risalire al 16 luglio 2024 con la notifica della diffida all'Amministrazione resistente (vedi ricevute di protocollo della diffida trasmessa via PEC, depositate da parte ricorrente nel relativo fascicolo - docc. n. 2), l'eccezione in esame risulta infondata.
Infine, è da rilevare che sempre nel caso di specie pure sussiste il requisito della permanenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 sopra riportato,
avendo allegato parte ricorrente anche il contratto di supplenza relativo al corrente a.s. 2024/2025.
Eppertanto, superata ogni difesa svolta dal resistente nella memoria difensiva, come pure CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo sempre nella memoria difensiva, preso CP_1
atto delle conclusioni quali da ultimo rassegnate da parte esponente, con la non riproposizione della domanda per l'a.s. 2023/2024 (al riguardo, vedi ancora memoria difensiva), va, ora, dichiarato il diritto della ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e, per l'effetto,
parte resistente va condannata alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore CP_1
dichiaratosi antistatario.
13
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
-, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, a mezzo ricorso depositato in data 25 settembre 2024, così
provvede, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e,
per l'effetto, condanna parte resistente alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 746/2024 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parise, Via A. Moro Parte_1
n. 21, AC (KR), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
ES SE del Foro di Crotone, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 25 settembre
2024 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, comma 121 della Legge 13 Luglio 2015 n.107 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2. per l'effetto, accogliere il presente ricorso e condannare il in Controparte_1
persona del a corrispondere alla docente , come sopra Controparte_2 Parte_1
generalizzata, l'importo di € 2.500,00 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante attribuzione ed attivazione in favore della stessa della
Carta Docente e conseguenziale accredito sulla stessa dell'importo richiesto;
3. condannare il alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1
giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
In fatto, la ricorrente esponeva:
1) di essere una docente a tempo determinato, in servizio, per il corrente a.s. 2024/2025, presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di Marchirolo (VA), in virtù di incarico di supplenza con decorrenza dall'1.09.2024 e cessazione al 30.06.2025;
2 2) di essere stata destinataria, in precedenza, sempre come docente, di incarichi di supplenza alle dipendenze del in forza di reiterati contratti a termine, Controparte_1
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s.
2020/2021, per l'a.s. 2021/2022, per l'a.s. 2022/2023 e per l'a.s. 2023/2024 (sino al 31.08);
3) di non aver usufruito, in relazione agli incarichi di supplenza suindicati, dell'erogazione dell'importo annuo di Euro 500,00=, vincolato all'acquisto di beni e servizi formativi, ossia la c.d. “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
In diritto, sempre la ricorrente, richiamata la normativa di settore, assumeva la “sussistenza del diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato al riconoscimento dei crediti retributivi costituenti la c.d. “Carta Docente”, l' “illegittimità ed incostituzionalità dell'art.1, comma 121 e ss.,
della Legge 107/2015 (c.d. Riforma “Buona Scuola”) e del D.L. 69/2023 , …, quest'ultimo nella parte in cui riconosce per l'a.s. 2023/2024 il “Bonus Docenti” ai soli docenti precari assunti con contratto annuale, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola n.1, punto a) e dalla clausola n.4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 Giugno 1999 (1999/70/CE)”, la “violazione e falsa applicazione della riserva di legge d.lgs.165/2001 nonché degli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L. 2006/2009 comparto scuola”, la “violazione e falsa applicazione della clausola n. 6, punto 2 (Informazione e possibilità di impiego), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE” e la “violazione dell'art. 14
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 10 Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”.
Inoltre, la ricorrente faceva riferimento sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea sia alla decisione n. 1842 del 16 marzo 2022 del Consiglio di Stato sia, infine, alla sentenza n.29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte, che, “confermando quanto già affermato dal Consiglio
di Stato e dando seguito all'orientamento venutosi a consolidare nei Tribunali di merito, ha sancito
3 definitivamente il principio di diritto secondo cui la Carta Docente, di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, spetta tanto ai docenti non di ruolo con incarico annuale, ex art. 4, comma 1, della l.124/1999 (ovvero fino al 31.08), quanto ai docenti che hanno ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.06)”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del Direttore Generale pro tempore: richiamava i fatti e in diritto, previa
[...]
richiesta di “riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. cpc”, contestava il ricorso “ex adverso”
proposto, in particolare eccependo la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto azionato,
con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo o da atto di precedente diffida, qualora allegato, facendo riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto, illustrando la nozione di “carta docente”, per quanto necessario nel denegato caso di pronuncia di condanna, e nulla opponendo “sull'ultrattività e sull'estensione del giudicato”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo, in calce trascritto.
Il ricorso va accolto.
Occorre, innanzi tutto, richiamare il quadro normativo di riferimento nella presente materia:
-l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di euro 500,00 annui
4 per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
-l'art.1, comma 124, della medesima legge stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Inoltre, i D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Più nello specifico, l'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 ha, così, disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_4
1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30
5 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_4
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10
giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...]
indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca Controparte_4
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta
deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”,
e l'art. 3 del medesimo Decreto Ministeriale ha, così, precisato:
“1. Ciascuna carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3……”.
Il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha, poi, così, previsto, all'art. 2:
“Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui……”
e al seguente art. 3 ha, così, stabilito: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale ……...La Carta non è più
fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Ed ancora, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria contemplano in capo all'Amministrazione
scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo 6 indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò premesso a livello normativo, è da evidenziare che nel presente giudizio parte ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ora, è da ritenere che tale doglianza sia fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali bisogna interpretare la normativa sopra menzionata.
Infatti, con riguardo al quadro costituzionale occorre, in particolare, richiamare quanto sostenuto dal
Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 1842 del 2022, le cui condivisibili argomentazioni vengono, ora, di seguito riportate: “……un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che,
nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere
7 diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò esposto, è stata, poi, ritenuta possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “…………..6.2. […]i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi
guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque
dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei
rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001)
che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno
2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si
deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte
cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di
una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia
della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola
in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di
cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di
categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la
medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera
modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto
8 di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari
della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità,
ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via
affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),
così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i
soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di
garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea è, poi, ultimamente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022).
In particolare, la Corte di Giustizia Europea con tale ordinanza ha affermato che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «……La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
9 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_4
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale ……… al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»:
sul punto, la CGUE ha significativamente sostenuto che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla
GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ed ha, altresì, posto in rilievo come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, emerge chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, sempre la Corte di Giustizia ha precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, occorre far riferimento anche alla recente giurisprudenza di legittimità espressasi “in subiecta materia”, secondo cui: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015,
10 spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
In particolare, la Corte di Cassazione ha sostenuto che:
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l.n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo
11 insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4,
co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In conclusione, la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra esposti, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei CP_1
destinatari della carta elettronica di cui è causa.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente ha svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023,
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, ovvero comunque superiori a 180
giorni (vedi stato matricolare prodotto e contratti allegati), e che la stessa non ha usufruito della Carta
elettronica in tali periodi.
Né può ostare al riconoscimento del diritto alla assegnazione della c.d. carta elettronica del docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici sopra indicati l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente in memoria difensiva. CP_1
Infatti, con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto 12 il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data
del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nella fattispecie, considerato che nella prima annualità indicata, a.s. 2019/2020, l'incarico di supplenza è stato conferito in data 12 settembre 2019 (vedi contratto prodotto, doc. n.1, in fascicolo di parte ricorrente) e il primo atto interruttivo della prescrizione predisposto da parte esponente va fatto risalire al 16 luglio 2024 con la notifica della diffida all'Amministrazione resistente (vedi ricevute di protocollo della diffida trasmessa via PEC, depositate da parte ricorrente nel relativo fascicolo - docc. n. 2), l'eccezione in esame risulta infondata.
Infine, è da rilevare che sempre nel caso di specie pure sussiste il requisito della permanenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 sopra riportato,
avendo allegato parte ricorrente anche il contratto di supplenza relativo al corrente a.s. 2024/2025.
Eppertanto, superata ogni difesa svolta dal resistente nella memoria difensiva, come pure CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo sempre nella memoria difensiva, preso CP_1
atto delle conclusioni quali da ultimo rassegnate da parte esponente, con la non riproposizione della domanda per l'a.s. 2023/2024 (al riguardo, vedi ancora memoria difensiva), va, ora, dichiarato il diritto della ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e, per l'effetto,
parte resistente va condannata alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore CP_1
dichiaratosi antistatario.
13
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
-, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, a mezzo ricorso depositato in data 25 settembre 2024, così
provvede, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e,
per l'effetto, condanna parte resistente alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
14