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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Privata Pietro Belloni n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti congiunta materialmente all'atto di citazione mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc dall'avv. David Del Santo del Foro di Vicenza (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Vicenza – Via Cereda n. 41; ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) n. Trento il 12.03.1966, residente in [...]della Controparte_1 C.F._3
Vigolana (TN) - Piazza Santa Paolina n. 7, (C.F. ) nata a CP_2 C.F._4
Trento il 09.01.1964, ivi residente in [...] e (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Callin Tambosi (C.F. ) di Trento, con C.F._6 domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Trento – Piazza Venezia n. 28, giusta procura alle liti allegate;
CONVENUTI E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e domiciliata in Controparte_4 C.F._7
Mori (TN) – Via del Garda n. 89/H;
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: sospensione / nullità / annullamento di delibere condominiali. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE A)in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle impugnate delibere n. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p. ed. 680 in P.T. 1683 c.c. del CP_5
18.05.2023 di cui al verbale assembleare;
pagina 1 di 6 B)in via principale e nel merito, dichiarare nulle o in subordine annullare le delibere n. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. del 18.05.2023 di CP_5 cui al verbale assembleare.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI Respingersi tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e quelle proposte nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, anche in quanto inammissibili per maturata decadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 14.06.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, e , chiedendo, in via preliminare, sospendere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle impugnate delibere un 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror dd. 18.05.2025 di cui al verbale assembleare;
in via principale e nel merito, dichiarare nulla o in subordine annullare le delibere nn. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror dd. 18.05.2023 di cui al verbale assembleare;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che dall'esame della copia completa del libro Maestro relativa alla p. ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror la p.m. 3 (costituita al piano primo da: andito, cantina, ripostiglio;
al piano terzo dalla soffitta) era una comproprietà della quale erano comproprietari per la quota di 2/6, per la quota di 1/6, Parte_1 CP_2 CP_3
per la quota di 1/6 e (erede della madre ) e
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_4 (erede del marito , quest'ultimo a sua volta erede della madre
[...] Persona_2 Per_3
) per la quota di 2/6 (v. doc. 1); 2) che dall'esame della copia completa del Libro Maestro
[...] relativa alla p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. la p.m. 5 (costituita al piano terra da: centrale termica, CP_5 sottoscala, ingresso di garages, ripostiglio, andito, cortile esterno, scale, giroscale e pianerottoli fino a secondo piano;
alla pianta tetto dal tetto) era una comproprietà, della quale erano comproprietari per la quota di 2770/10000, per la quota di 2600/1000, CP_6 Parte_2 CP_2 per la quota di 860/10000, per la quota di 860/10000 e (erede della Controparte_3 Controparte_1 madre ) e (erede del marito;
quest'ultimo ai Persona_3 Controparte_4 Persona_2 sua volta erede della madre ) per la quota di 2910/10000 (v. doc. 1); 3) che dalla Persona_3 disamina del piano di casa materialmente divisa (v. pag. 5) emergeva con chiarezza come la p.m. 3 fosse una comproprietà, al piano terzo costituita da una soffitta, mentre la p.m. 5 fosse una distinta ed autonoma comproprietà alla pianta tetto costituita dal tetto (v. doc. 2); 4) che le diverse entità erano amministrate da amministratori diversi (v. doc. 3); 5) che con sent. n. 195/2021 passata in giudicato il
Tribunale di Trento aveva dichiarato la nullità della delibera condominiale dd. 30.08.2019 avente ad oggetto il rifacimento del tetto, osseervando che quest'ultimo rientrava nella descrizione della p.m. 5, di talchè il non poteva deliberare in ordine a tale punto, rientrando nella competenza della CP_7
p.m. 5 a decidere in merito (v. doc. 4); 6) che in data 03.05.2023 convocava Controparte_1 l'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. tenutasi il 18.05.2023 CP_5 in Pergine Valsugana (TN) presso lo studio dell'ing. Luca Moser, avente il seguente ordine del giorno:
“1) Ratifica del nuovo incarico per il Progetto per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3 al geometra al posto Controparte_8 dell'architetto 2) Analisi ed approvazione del progetto per la sopraelevazione ed il Testimone_1 rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m.
3. al fine della presentazione in comune;
3) Analisi ed approvazione del computo metrico estimativo redatto dal geometra CP_8 pagina 2 di 6 per detto intervento”; 7) che in apertura della suddetta assemblea, dopo la cerimonia del CP_8 presidente nella persona di e del segretario nella persona dell'ing. Luca Moser, l'ing. Controparte_1
, delegato da , presentava all'assemblea un documento redatto e Testimone_2 Parte_3 sottoscritto dalla allegato al verbale assembleare, in cui la stessa osservava: “1) contesta la Parte_3 ritualità della convocazione con gli ordini del giorno relativi ad interventi a carico della p.m. 3, allorché la proposta di delibera riguarda anche il rifacimento del tetto il quale è individuato dalla p.m. 5, diversa e autonoma rispetto alla p.m. 3 e della quale – p.m.5 – è comproprietaria e comunista anche la signora
, proprietaria esclusiva della p.m. 4, la quale non è stata convocata, con impossibilità di CP_6 procedere alla delibera, per suo vizio di convocazione, che comporterebbe, in ogni caso e per tali profili, la nullità delle delibere. 2) Contesta l'irritualità della convocazione e la nullità di ogni conseguente delibera, sotto l'ulteriore profilo che, per quanto riguarda il rifacimento del tetto – p.m. 5 della p. ed. 680 in c.c. Siror -, pende la causa civile n. 2358/22 – opposizione a decreto ingiuntivo – nella quale il Giudice dottoressa Fiorini ha già deliberato, con ordinanza 20/03/2023, di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, pronunciato dal Giudice dott. Barbato del Tribunale di Trento, con la quale ha ingiunto ai comproprietari, della p.m. 5, CP_3
, e , di pagare le loro quote di competenza per la riparazione
[...] CP_2 Controparte_1 del tetto, riparazione che è già stata deliberata. 3) Contesta l'irritualità della convocazione e la nullità delle successive delibere in quanto, pende avanti il Tribunale di Trento, sub R.G. 4585/19, altra causa avente ad oggetto la sopra elevazione della p.m. 3 della p.ed. 680 in c.c. quindi il medesimo CP_5 oggetto o parziale oggetto di quella di cui all'ordine del giorno dell'odierna assemblea”; 8) che nonostante ciò, gli altri comproprietari decidevano ugualmente di svolgere l'assemblea e di porre all'esame della stessa le delibere poste all'ordine del giorno;
9) che tale assemblea, in cui erano presenti 6/6, pari alla totalità dei comproprietari e delle quote, con il voto favorevole di CP_2
, e (4/6) e con il voto contrario di
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
(2/6), approvava tutte le delibere di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno Parte_1 dell'assemblea dd. 18.05.2023; 10) che risultando tutti i comproprietari presenti in assemblea, il verbale della stessa veniva contestualmente sottoscritto da tutti (v. docc. 5-6); 11) che con pec dd. 19.05.2023, inviata all'amministratore della p.m. 3 Ing. Luca Moser, il legale dell'attrice invitava l'amministratore – in considerazione dei vizi di nullità ed annullabilità delle delibere approvate all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023 - a riconvocare entro gg. 7 un'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 per revocare tutte le delibere assunte ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea dd. 18.05.2023 (v. doc. 7); 12) che tale richiesta non aveva avuto seguito. In punto di diritto deduceva l'attrice: A) l'annullamento delle delibere assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023 per erroneità dell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dd. 03.05.2023, e ciò in quanto il rifacimento del tetto era di competenza della p.m. 5, e non invece della p.m. 3; B) la nullità di dette delibere in quanto aventi oggetto non rientrante nelle competenze dell'assemblea, giacché concernevano l'incarico, l'analisi e l'approvazione del computo metrico estimativo per detto intervento, di competenza della p.m. 5 – porzione materiale distinta ed autonoma della p.m. 3, avente un proprio amministratore distinto dall'amministratore della p.m. 3, con comproprietari diversi -, e non della p.m. 3.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 28.03.2023 il G.I., nel ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva delle delibere nn. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023, fissando nel contempo udienza di pagina 3 di 6 comparizione delle parti per il 12.07.2023, previa concessione di termine per la notifica dell'istanza di sospensione e di detto decreto sino al 05.07.2023.
Con comparsa dd. 12.07.2023 si costituivano i convenuti , e Controparte_1 CP_2
, i quali chiedevano il rigetto della domanda cautelare per inesistenza del fumus boni Controparte_3 iuris. La convenuta ancorché le fossero stati ritualmente notificati l'istanza di sospensione Controparte_4 ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Con ordinanza dd. 21.08.2023 il G.I., previa declaratoria di contumacia della convenuta CP_4
rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere e, per
[...]
l'effetto, revocava il decreto emesso inaudita altera parte in data 28.06.2023. All'udienza dd. 27.03.2024 il G.I., nel dare atto che il tentativo delle parti di addivenire ad un componimento bonario della controversia era risultato vano, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, con delibera dd. 18.05.2023 l'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. convocata in data 03.05.2023, con il voto favorevole di , anche quale CP_5 Controparte_1 delegato di e di e di quale delegata di Controparte_4 CP_2 Persona_4
, e con il solo voto contrario di , delegato di , e Controparte_3 Testimone_2 Parte_1 quindi con il voto favorevole di 4/6 e contrario di 2/6: A) ratificava il nuovo incarico per la progettazione per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3, al geom. al posto dell'arch. B) approvava il CP_8 Controparte_9 progetto per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3, al fine della presentazione in Comune;
C) approvava il computo metrico estimativo redatto dal geom. per detto intervento. CP_8
Con atto di citazione datato 14.06.2023 impugnava tali delibere, deducendo – previa Parte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse – la nullità e, in subordine, l'annullamento, in quanto assunte sulla base di un ordine del giorno asseritamente errato – considerato “che il rifacimento del tetto è di competenza della p.m. 5, e non invece della p.m.
3 - La p.m. 5 è porzione materiale distinta ed autonoma dalla p.m. 3, ha un proprio amministratore distinto dell'Amministratore della p.m. 3 ed ha comproprietari distinti da quelli della p.m. 3” – e comunque aventi “un oggetto che non rientra nelle competenze dell'assemblea”. Costituitisi con comparsa in data 12.07.2023 i convenuti , e Controparte_1 CP_2
, nel contestare le argomentazioni di controparte poste a sostegno delle domande Controparte_3 anzidette, chiedevano il rigetto delle stesse.
Con ordinanza dd. 21.08.2023 questo G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere.
A seguito di reclamo proposto della il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, Pt_1 confermava il provvedimento di diniego della richiesta di sospensiva, ritenendo “la piena applicabilità del disposto di cui all'art. 1127 c.c.; con il diritto dei comproprietari del piano sottostante, p.m. 3, di assumere la delibera di sopraelevazione, che assorbe e supera quelle aventi ad oggetto esclusivamente il tetto, in comproprietà dei soggetti intestatari della p.m. 5 (essendo evidente che, procedendosi con la pagina 4 di 6 sopraelevazione, il tetto dell'edificio deve essere ricostruito, per cui la reclamante non dovrà affrontare un duplice esborso per il rifacimento del tetto); ciò, non ricorrendo i motivi di merito dell'opposizione costituiti dal titolo contrario e da problemi di statica o del pregiudizio architettonico derivanti della sopraelevazione, non dolendosi la reclamante di tali possibili pregiudizi, di cui non si apprezza l'esistenza, secondo le risultanze in atti (cfr. relazione ing. perito incaricato da Per_5 CP_2
e in particolare per l'insussistenza di problemi di statica derivanti dalla CP_3 CP_1 sopraelevazione)”. Ciò premesso, l'impugnazione proposta dall'attrice, infondata, va rigettata.
Invero, sostiene la che, risultando il tetto di proprietà della p.m. 5, esclusivamente i Pt_1 comproprietari della p.m. 5 hanno titolo per deliberare sul tetto medesimo, di talché l'ordine del giorno deve ritenersi ultroneo, non avendo i comproprietari della p.m. 3 alcun potere di assumere delibere aventi ad oggetto il tetto di proprietà della p.m.
5. In realtà giova rammentare che il tetto dell'edificio, seppur costituente parte della p.m. 5 (v. docc.
1-2 parte attorea), risulta comune ai proprietari / comproprietari del medesimo ai sensi dell'art. 1117 co. 1 n. 1 c.c. (2Parti comuni dell'edificio”), il quale recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli auditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune …” Ed ancora: “Il tetto di un edificio condominiale, in quanto è destinato alla copertura della parte sottostante, deve considerarsi comune ai proprietari interessati, in base alla presunzione ex art. 1117 (68/4054)”; quindi esso costituisce un bene comune dello stabile condominiale in quanto svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricade tra i beni che l'art. 1117 n. 1 c.c. include espressamente tra le parti comuni dell'edificio (v. Cass. n. 11109/2007). In effetti, come si evince dalla copia del Libro Maestro prodotto dall'attrice (v. doc. 1), la p.m. 5, in comproprietà a , , Controparte_1 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 Parte_1
e , ricomprende i beni comuni condominiali, ovvero, oltre il tetto, la centrale termica, il CP_6 sottoscala, l'ingresso ai garages, il ripostiglio, l'audito – cortile esterno, scale, giro scale ed i pianerottoli sino al secondo piano.
Ciò posto, appare pacifica la sussistenza nella fattispecie in esame del diritto previsto e disciplinato dall'art. 1127 c.c. (“costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio”), secondo cui “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare …” Sul punto giova rammentare che “il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una servitù altius non tollendi, possono essere costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può essere contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale” (v. Cass. n. 15504/20000). Quindi, risultando incontestabile il diritto del proprietario o dei comproprietari dell'ultimo piano, come nel caso di specie, di provvedere alla sopraelevazione del tetto, considerato che il regolamento condominiale, di tipo contrattuale, del non contiene alcuna clausola che Controparte_10
pagina 5 di 6 limiti o escluda tale diritto, risulta evidente che qualora l'unità immobiliare dell'ultimo piano sia in comunione, la decisione di provvedere alla sopraelevazione va assunta a maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 c.c., secondo cui “con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore della casa comune si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della casa”. Ne consegue che deve escludersi la pretesa erroneità dell'ordine del giorno dell'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 del 18.05.2023, in quanto la decisione assunta dai comproprietari della p.m. 3 non può considerarsi eccedente le competenze dell'assemblea, avendo la stessa il potere di deliberare con le maggioranze prescritte dalla legge, avendo esercitato gli stessi diritti che la legge loro riserva quali proprietari del locale sito sottotetto, tanto più ove sia stata accertata la convenienza economica della decisione di provvedere alla sopra elevazione dell'edificio, come da perizia resa nell'ambito del proc. n. 4585/2019, definito con sentenza passata in giudicato, che ha accertato la legittimità e la convenienza della deliberazione dei proprietari della p.m. 3 di sopraelevare la loro unità immobiliare
(v. docc.2) e 4) parte convenuta).
Infine, si appalesano del tutto inammissibili i profili di annullabilità delle delibere proposte dall'attrice con memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 07.12.2023 in quanto dedotti per la prima volta in tale sede, come fondatamente eccepito da controparte nella prima difesa successiva, ovvero con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc.
Le spese della fase cautelare e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta Controparte_4
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese della fase cautelare e del presente giudizio sostenute dei convenuti, che liquida quanto alla prima in complessivi € 1.664,00 per compensi professionali (€ 992,00 per la fase di studio ed € 672,00 per la fase introduttiva), oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria / di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.04.2025 Dott. M. Morandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Privata Pietro Belloni n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti congiunta materialmente all'atto di citazione mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc dall'avv. David Del Santo del Foro di Vicenza (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Vicenza – Via Cereda n. 41; ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) n. Trento il 12.03.1966, residente in [...]della Controparte_1 C.F._3
Vigolana (TN) - Piazza Santa Paolina n. 7, (C.F. ) nata a CP_2 C.F._4
Trento il 09.01.1964, ivi residente in [...] e (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Callin Tambosi (C.F. ) di Trento, con C.F._6 domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Trento – Piazza Venezia n. 28, giusta procura alle liti allegate;
CONVENUTI E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e domiciliata in Controparte_4 C.F._7
Mori (TN) – Via del Garda n. 89/H;
CONVENUTA CONTUMACE
IN PUNTO: sospensione / nullità / annullamento di delibere condominiali. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE A)in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle impugnate delibere n. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p. ed. 680 in P.T. 1683 c.c. del CP_5
18.05.2023 di cui al verbale assembleare;
pagina 1 di 6 B)in via principale e nel merito, dichiarare nulle o in subordine annullare le delibere n. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. del 18.05.2023 di CP_5 cui al verbale assembleare.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI Respingersi tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e quelle proposte nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, anche in quanto inammissibili per maturata decadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 14.06.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, e , chiedendo, in via preliminare, sospendere Controparte_1 CP_2 Controparte_3 inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle impugnate delibere un 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror dd. 18.05.2025 di cui al verbale assembleare;
in via principale e nel merito, dichiarare nulla o in subordine annullare le delibere nn. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror dd. 18.05.2023 di cui al verbale assembleare;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che dall'esame della copia completa del libro Maestro relativa alla p. ed. 680 in P.T. 1683 c.c. Siror la p.m. 3 (costituita al piano primo da: andito, cantina, ripostiglio;
al piano terzo dalla soffitta) era una comproprietà della quale erano comproprietari per la quota di 2/6, per la quota di 1/6, Parte_1 CP_2 CP_3
per la quota di 1/6 e (erede della madre ) e
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_4 (erede del marito , quest'ultimo a sua volta erede della madre
[...] Persona_2 Per_3
) per la quota di 2/6 (v. doc. 1); 2) che dall'esame della copia completa del Libro Maestro
[...] relativa alla p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. la p.m. 5 (costituita al piano terra da: centrale termica, CP_5 sottoscala, ingresso di garages, ripostiglio, andito, cortile esterno, scale, giroscale e pianerottoli fino a secondo piano;
alla pianta tetto dal tetto) era una comproprietà, della quale erano comproprietari per la quota di 2770/10000, per la quota di 2600/1000, CP_6 Parte_2 CP_2 per la quota di 860/10000, per la quota di 860/10000 e (erede della Controparte_3 Controparte_1 madre ) e (erede del marito;
quest'ultimo ai Persona_3 Controparte_4 Persona_2 sua volta erede della madre ) per la quota di 2910/10000 (v. doc. 1); 3) che dalla Persona_3 disamina del piano di casa materialmente divisa (v. pag. 5) emergeva con chiarezza come la p.m. 3 fosse una comproprietà, al piano terzo costituita da una soffitta, mentre la p.m. 5 fosse una distinta ed autonoma comproprietà alla pianta tetto costituita dal tetto (v. doc. 2); 4) che le diverse entità erano amministrate da amministratori diversi (v. doc. 3); 5) che con sent. n. 195/2021 passata in giudicato il
Tribunale di Trento aveva dichiarato la nullità della delibera condominiale dd. 30.08.2019 avente ad oggetto il rifacimento del tetto, osseervando che quest'ultimo rientrava nella descrizione della p.m. 5, di talchè il non poteva deliberare in ordine a tale punto, rientrando nella competenza della CP_7
p.m. 5 a decidere in merito (v. doc. 4); 6) che in data 03.05.2023 convocava Controparte_1 l'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. tenutasi il 18.05.2023 CP_5 in Pergine Valsugana (TN) presso lo studio dell'ing. Luca Moser, avente il seguente ordine del giorno:
“1) Ratifica del nuovo incarico per il Progetto per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3 al geometra al posto Controparte_8 dell'architetto 2) Analisi ed approvazione del progetto per la sopraelevazione ed il Testimone_1 rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m.
3. al fine della presentazione in comune;
3) Analisi ed approvazione del computo metrico estimativo redatto dal geometra CP_8 pagina 2 di 6 per detto intervento”; 7) che in apertura della suddetta assemblea, dopo la cerimonia del CP_8 presidente nella persona di e del segretario nella persona dell'ing. Luca Moser, l'ing. Controparte_1
, delegato da , presentava all'assemblea un documento redatto e Testimone_2 Parte_3 sottoscritto dalla allegato al verbale assembleare, in cui la stessa osservava: “1) contesta la Parte_3 ritualità della convocazione con gli ordini del giorno relativi ad interventi a carico della p.m. 3, allorché la proposta di delibera riguarda anche il rifacimento del tetto il quale è individuato dalla p.m. 5, diversa e autonoma rispetto alla p.m. 3 e della quale – p.m.5 – è comproprietaria e comunista anche la signora
, proprietaria esclusiva della p.m. 4, la quale non è stata convocata, con impossibilità di CP_6 procedere alla delibera, per suo vizio di convocazione, che comporterebbe, in ogni caso e per tali profili, la nullità delle delibere. 2) Contesta l'irritualità della convocazione e la nullità di ogni conseguente delibera, sotto l'ulteriore profilo che, per quanto riguarda il rifacimento del tetto – p.m. 5 della p. ed. 680 in c.c. Siror -, pende la causa civile n. 2358/22 – opposizione a decreto ingiuntivo – nella quale il Giudice dottoressa Fiorini ha già deliberato, con ordinanza 20/03/2023, di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, pronunciato dal Giudice dott. Barbato del Tribunale di Trento, con la quale ha ingiunto ai comproprietari, della p.m. 5, CP_3
, e , di pagare le loro quote di competenza per la riparazione
[...] CP_2 Controparte_1 del tetto, riparazione che è già stata deliberata. 3) Contesta l'irritualità della convocazione e la nullità delle successive delibere in quanto, pende avanti il Tribunale di Trento, sub R.G. 4585/19, altra causa avente ad oggetto la sopra elevazione della p.m. 3 della p.ed. 680 in c.c. quindi il medesimo CP_5 oggetto o parziale oggetto di quella di cui all'ordine del giorno dell'odierna assemblea”; 8) che nonostante ciò, gli altri comproprietari decidevano ugualmente di svolgere l'assemblea e di porre all'esame della stessa le delibere poste all'ordine del giorno;
9) che tale assemblea, in cui erano presenti 6/6, pari alla totalità dei comproprietari e delle quote, con il voto favorevole di CP_2
, e (4/6) e con il voto contrario di
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
(2/6), approvava tutte le delibere di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno Parte_1 dell'assemblea dd. 18.05.2023; 10) che risultando tutti i comproprietari presenti in assemblea, il verbale della stessa veniva contestualmente sottoscritto da tutti (v. docc. 5-6); 11) che con pec dd. 19.05.2023, inviata all'amministratore della p.m. 3 Ing. Luca Moser, il legale dell'attrice invitava l'amministratore – in considerazione dei vizi di nullità ed annullabilità delle delibere approvate all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023 - a riconvocare entro gg. 7 un'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 per revocare tutte le delibere assunte ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea dd. 18.05.2023 (v. doc. 7); 12) che tale richiesta non aveva avuto seguito. In punto di diritto deduceva l'attrice: A) l'annullamento delle delibere assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023 per erroneità dell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dd. 03.05.2023, e ciò in quanto il rifacimento del tetto era di competenza della p.m. 5, e non invece della p.m. 3; B) la nullità di dette delibere in quanto aventi oggetto non rientrante nelle competenze dell'assemblea, giacché concernevano l'incarico, l'analisi e l'approvazione del computo metrico estimativo per detto intervento, di competenza della p.m. 5 – porzione materiale distinta ed autonoma della p.m. 3, avente un proprio amministratore distinto dall'amministratore della p.m. 3, con comproprietari diversi -, e non della p.m. 3.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 28.03.2023 il G.I., nel ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva delle delibere nn. 1, 2 e 3 assunte all'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 dd. 18.05.2023, fissando nel contempo udienza di pagina 3 di 6 comparizione delle parti per il 12.07.2023, previa concessione di termine per la notifica dell'istanza di sospensione e di detto decreto sino al 05.07.2023.
Con comparsa dd. 12.07.2023 si costituivano i convenuti , e Controparte_1 CP_2
, i quali chiedevano il rigetto della domanda cautelare per inesistenza del fumus boni Controparte_3 iuris. La convenuta ancorché le fossero stati ritualmente notificati l'istanza di sospensione Controparte_4 ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Con ordinanza dd. 21.08.2023 il G.I., previa declaratoria di contumacia della convenuta CP_4
rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere e, per
[...]
l'effetto, revocava il decreto emesso inaudita altera parte in data 28.06.2023. All'udienza dd. 27.03.2024 il G.I., nel dare atto che il tentativo delle parti di addivenire ad un componimento bonario della controversia era risultato vano, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, con delibera dd. 18.05.2023 l'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 della p.ed. 680 in P.T. 1683 c.c. convocata in data 03.05.2023, con il voto favorevole di , anche quale CP_5 Controparte_1 delegato di e di e di quale delegata di Controparte_4 CP_2 Persona_4
, e con il solo voto contrario di , delegato di , e Controparte_3 Testimone_2 Parte_1 quindi con il voto favorevole di 4/6 e contrario di 2/6: A) ratificava il nuovo incarico per la progettazione per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3, al geom. al posto dell'arch. B) approvava il CP_8 Controparte_9 progetto per la sopraelevazione ed il rifacimento del tetto, senza modifica della destinazione d'uso della p.m. 3, al fine della presentazione in Comune;
C) approvava il computo metrico estimativo redatto dal geom. per detto intervento. CP_8
Con atto di citazione datato 14.06.2023 impugnava tali delibere, deducendo – previa Parte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse – la nullità e, in subordine, l'annullamento, in quanto assunte sulla base di un ordine del giorno asseritamente errato – considerato “che il rifacimento del tetto è di competenza della p.m. 5, e non invece della p.m.
3 - La p.m. 5 è porzione materiale distinta ed autonoma dalla p.m. 3, ha un proprio amministratore distinto dell'Amministratore della p.m. 3 ed ha comproprietari distinti da quelli della p.m. 3” – e comunque aventi “un oggetto che non rientra nelle competenze dell'assemblea”. Costituitisi con comparsa in data 12.07.2023 i convenuti , e Controparte_1 CP_2
, nel contestare le argomentazioni di controparte poste a sostegno delle domande Controparte_3 anzidette, chiedevano il rigetto delle stesse.
Con ordinanza dd. 21.08.2023 questo G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere.
A seguito di reclamo proposto della il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, Pt_1 confermava il provvedimento di diniego della richiesta di sospensiva, ritenendo “la piena applicabilità del disposto di cui all'art. 1127 c.c.; con il diritto dei comproprietari del piano sottostante, p.m. 3, di assumere la delibera di sopraelevazione, che assorbe e supera quelle aventi ad oggetto esclusivamente il tetto, in comproprietà dei soggetti intestatari della p.m. 5 (essendo evidente che, procedendosi con la pagina 4 di 6 sopraelevazione, il tetto dell'edificio deve essere ricostruito, per cui la reclamante non dovrà affrontare un duplice esborso per il rifacimento del tetto); ciò, non ricorrendo i motivi di merito dell'opposizione costituiti dal titolo contrario e da problemi di statica o del pregiudizio architettonico derivanti della sopraelevazione, non dolendosi la reclamante di tali possibili pregiudizi, di cui non si apprezza l'esistenza, secondo le risultanze in atti (cfr. relazione ing. perito incaricato da Per_5 CP_2
e in particolare per l'insussistenza di problemi di statica derivanti dalla CP_3 CP_1 sopraelevazione)”. Ciò premesso, l'impugnazione proposta dall'attrice, infondata, va rigettata.
Invero, sostiene la che, risultando il tetto di proprietà della p.m. 5, esclusivamente i Pt_1 comproprietari della p.m. 5 hanno titolo per deliberare sul tetto medesimo, di talché l'ordine del giorno deve ritenersi ultroneo, non avendo i comproprietari della p.m. 3 alcun potere di assumere delibere aventi ad oggetto il tetto di proprietà della p.m.
5. In realtà giova rammentare che il tetto dell'edificio, seppur costituente parte della p.m. 5 (v. docc.
1-2 parte attorea), risulta comune ai proprietari / comproprietari del medesimo ai sensi dell'art. 1117 co. 1 n. 1 c.c. (2Parti comuni dell'edificio”), il quale recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli auditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune …” Ed ancora: “Il tetto di un edificio condominiale, in quanto è destinato alla copertura della parte sottostante, deve considerarsi comune ai proprietari interessati, in base alla presunzione ex art. 1117 (68/4054)”; quindi esso costituisce un bene comune dello stabile condominiale in quanto svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricade tra i beni che l'art. 1117 n. 1 c.c. include espressamente tra le parti comuni dell'edificio (v. Cass. n. 11109/2007). In effetti, come si evince dalla copia del Libro Maestro prodotto dall'attrice (v. doc. 1), la p.m. 5, in comproprietà a , , Controparte_1 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 Parte_1
e , ricomprende i beni comuni condominiali, ovvero, oltre il tetto, la centrale termica, il CP_6 sottoscala, l'ingresso ai garages, il ripostiglio, l'audito – cortile esterno, scale, giro scale ed i pianerottoli sino al secondo piano.
Ciò posto, appare pacifica la sussistenza nella fattispecie in esame del diritto previsto e disciplinato dall'art. 1127 c.c. (“costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio”), secondo cui “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare …” Sul punto giova rammentare che “il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una servitù altius non tollendi, possono essere costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può essere contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale” (v. Cass. n. 15504/20000). Quindi, risultando incontestabile il diritto del proprietario o dei comproprietari dell'ultimo piano, come nel caso di specie, di provvedere alla sopraelevazione del tetto, considerato che il regolamento condominiale, di tipo contrattuale, del non contiene alcuna clausola che Controparte_10
pagina 5 di 6 limiti o escluda tale diritto, risulta evidente che qualora l'unità immobiliare dell'ultimo piano sia in comunione, la decisione di provvedere alla sopraelevazione va assunta a maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 c.c., secondo cui “con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore della casa comune si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della casa”. Ne consegue che deve escludersi la pretesa erroneità dell'ordine del giorno dell'assemblea dei comproprietari della p.m. 3 del 18.05.2023, in quanto la decisione assunta dai comproprietari della p.m. 3 non può considerarsi eccedente le competenze dell'assemblea, avendo la stessa il potere di deliberare con le maggioranze prescritte dalla legge, avendo esercitato gli stessi diritti che la legge loro riserva quali proprietari del locale sito sottotetto, tanto più ove sia stata accertata la convenienza economica della decisione di provvedere alla sopra elevazione dell'edificio, come da perizia resa nell'ambito del proc. n. 4585/2019, definito con sentenza passata in giudicato, che ha accertato la legittimità e la convenienza della deliberazione dei proprietari della p.m. 3 di sopraelevare la loro unità immobiliare
(v. docc.2) e 4) parte convenuta).
Infine, si appalesano del tutto inammissibili i profili di annullabilità delle delibere proposte dall'attrice con memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 07.12.2023 in quanto dedotti per la prima volta in tale sede, come fondatamente eccepito da controparte nella prima difesa successiva, ovvero con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc.
Le spese della fase cautelare e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta Controparte_4
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese della fase cautelare e del presente giudizio sostenute dei convenuti, che liquida quanto alla prima in complessivi € 1.664,00 per compensi professionali (€ 992,00 per la fase di studio ed € 672,00 per la fase introduttiva), oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria / di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.04.2025 Dott. M. Morandini
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