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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1201/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1201 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHI GIULIANO
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1
, con l'Avv. MARCHIORI DANIELE C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Per parte resistente:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2022 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
22.11.2003 in Cavallino-Treporti; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la sentenza n.
939/2015 con cui aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
che l'abitazione coniugale era di esclusiva proprietà del ricorrente;
che non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Ciò premesso chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi con pronuncia di addebito alla convenuta.
Si costituiva la convenuta la quale dichiarava che, solo per esigenze del ricorrente, questi aveva chiesto nel 2014 alla moglie di accettare di
"fingersi" separati e che aveva accettato di apparire come separata dal continuando a mantenere però in tutto e per tutto il legame Parte_1
familiare come era sempre stato in precedenza. Precisava che la sentenza di separazione era stata solo una "formalità" in quanto i coniugi di fatto non si sono mai separati, continuando a vivere sempre sotto lo stesso tetto, condividendo gli stessi spazi, mantenendo il medesimo nucleo famigliare di prima, mai modificatosi sia anagraficamente. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 6 Con successiva memoria precisava la propria domanda nel senso della intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie e all'esito ammetteva la prova per testimoni richiesta. All'esisto tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Parte convenuta si è costituita in giudizio affermando inizialmente che il ricorrente aveva, con il suo consenso, finto di essere separato da lei, ma che il ménage famigliare era continuato senza alcuna soluzione, salvo poi, nella memoria integrativa affermare che dopo la separazione, comunque la convivenza sarebbe ripresa.
Ora il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. n. 27963/22). Inoltre, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Quindi la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino
Pag. 3 di 6 della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione: la mera coabitazione non è sufficiente quindi a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, considerata l'allegazione di parte resistente come una affermazione di riconciliazione, rectius di mancato allontanamento della casa coniugale e ripresa della comunione di vita con il marito, va osservato che tale riconciliazione, nei termini sopra esposti, in realtà non vi è stata.
Infatti, dalla deposizione del teste e dalle stesse allegazioni della parte, si evince che in realtà è proseguita solo la convivenza tra i coniugi senza che sia ripresa la comunione legale di vita e di intenti e che, in realtà, i due abbiano solo diviso l'abitazione del marito. Infatti, il testimone
[...]
figlio di primo letto del ricorrente, convivente con i due Tes_1
coniugi ha precisato che: “la non la vedo mai. O meglio la vedo CP_1
solamente la sera alle 23 quando torna e non vi è certezza su quando arrivi
a casa. Inoltre non arriva tutte le sere. Non c'è una routine. Io sono manutentore e lavoro durante il giorno. Posso solo riferire che nel pomeriggio quando io torno lei non c'è ed è mio padre che prepara il pasto anche per il di lei figlio. Dopo la separazione mi pare del 2011 hanno vissuto da separati in casa, litigando e la non si sapeva se CP_1
Pag. 4 di 6 tornava a casa e a che ora. Non vivevano da moglie e marito… lei dorme su un letto per terra, mentre suo figlio dorme sul letto matrimoniale con mio padre”. Né la deposizione resa dalla testimone inficia la Tes_2
valenza probatoria delle dichiarazioni rese, in considerazione del fatto che la circostanza che la resistente abbia aiutato il ricorrente nella sua attività in pescheria o sia stata vista fare i lavori domestici in casa sono elementi probatori di per sé equivoci in ordine alla ricostituzione della unione coniugale, che potrebbero essere conseguenti della mera convivenza, pacificamente protrattasi anche dopo la separazione.
Deve quindi essere affermato che non vi è stata riconciliazione tra i due coniugi ai sensi dell'art. 157 c.c.
Va quindi accolta la domanda svolta dal ricorrente e dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in quanto sussistono nel caso di specie tutti i Parte_2
presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo stato provato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione poi dichiarata dal
Tribunale di Venezia con sentenza n. 939/2015.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Va dichiarata l'inammissibilità della pronuncia di scioglimento con addebito, potendo esso essere pronunciato, per espressa previsione normativa, solo nel giudizio di separazione.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, nei minimi, stante la non complessità della causa, vanno poste a carico di parte convenuta stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
1) lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Cavallino-
Treporti (Venezia) in data 22.11.2003 da e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Controparte_1
Comune al n. 20 P. I serie / dell'anno 2003;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavallino-Treporti
(Venezia) di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
3.809,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Venezia il 12.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1201/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1201 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHI GIULIANO
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1
, con l'Avv. MARCHIORI DANIELE C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Per parte resistente:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2022 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
22.11.2003 in Cavallino-Treporti; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la sentenza n.
939/2015 con cui aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
che l'abitazione coniugale era di esclusiva proprietà del ricorrente;
che non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Ciò premesso chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi con pronuncia di addebito alla convenuta.
Si costituiva la convenuta la quale dichiarava che, solo per esigenze del ricorrente, questi aveva chiesto nel 2014 alla moglie di accettare di
"fingersi" separati e che aveva accettato di apparire come separata dal continuando a mantenere però in tutto e per tutto il legame Parte_1
familiare come era sempre stato in precedenza. Precisava che la sentenza di separazione era stata solo una "formalità" in quanto i coniugi di fatto non si sono mai separati, continuando a vivere sempre sotto lo stesso tetto, condividendo gli stessi spazi, mantenendo il medesimo nucleo famigliare di prima, mai modificatosi sia anagraficamente. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 6 Con successiva memoria precisava la propria domanda nel senso della intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie e all'esito ammetteva la prova per testimoni richiesta. All'esisto tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Parte convenuta si è costituita in giudizio affermando inizialmente che il ricorrente aveva, con il suo consenso, finto di essere separato da lei, ma che il ménage famigliare era continuato senza alcuna soluzione, salvo poi, nella memoria integrativa affermare che dopo la separazione, comunque la convivenza sarebbe ripresa.
Ora il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. n. 27963/22). Inoltre, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Quindi la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino
Pag. 3 di 6 della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione: la mera coabitazione non è sufficiente quindi a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, considerata l'allegazione di parte resistente come una affermazione di riconciliazione, rectius di mancato allontanamento della casa coniugale e ripresa della comunione di vita con il marito, va osservato che tale riconciliazione, nei termini sopra esposti, in realtà non vi è stata.
Infatti, dalla deposizione del teste e dalle stesse allegazioni della parte, si evince che in realtà è proseguita solo la convivenza tra i coniugi senza che sia ripresa la comunione legale di vita e di intenti e che, in realtà, i due abbiano solo diviso l'abitazione del marito. Infatti, il testimone
[...]
figlio di primo letto del ricorrente, convivente con i due Tes_1
coniugi ha precisato che: “la non la vedo mai. O meglio la vedo CP_1
solamente la sera alle 23 quando torna e non vi è certezza su quando arrivi
a casa. Inoltre non arriva tutte le sere. Non c'è una routine. Io sono manutentore e lavoro durante il giorno. Posso solo riferire che nel pomeriggio quando io torno lei non c'è ed è mio padre che prepara il pasto anche per il di lei figlio. Dopo la separazione mi pare del 2011 hanno vissuto da separati in casa, litigando e la non si sapeva se CP_1
Pag. 4 di 6 tornava a casa e a che ora. Non vivevano da moglie e marito… lei dorme su un letto per terra, mentre suo figlio dorme sul letto matrimoniale con mio padre”. Né la deposizione resa dalla testimone inficia la Tes_2
valenza probatoria delle dichiarazioni rese, in considerazione del fatto che la circostanza che la resistente abbia aiutato il ricorrente nella sua attività in pescheria o sia stata vista fare i lavori domestici in casa sono elementi probatori di per sé equivoci in ordine alla ricostituzione della unione coniugale, che potrebbero essere conseguenti della mera convivenza, pacificamente protrattasi anche dopo la separazione.
Deve quindi essere affermato che non vi è stata riconciliazione tra i due coniugi ai sensi dell'art. 157 c.c.
Va quindi accolta la domanda svolta dal ricorrente e dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in quanto sussistono nel caso di specie tutti i Parte_2
presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo stato provato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione poi dichiarata dal
Tribunale di Venezia con sentenza n. 939/2015.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Va dichiarata l'inammissibilità della pronuncia di scioglimento con addebito, potendo esso essere pronunciato, per espressa previsione normativa, solo nel giudizio di separazione.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”, nei minimi, stante la non complessità della causa, vanno poste a carico di parte convenuta stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
1) lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Cavallino-
Treporti (Venezia) in data 22.11.2003 da e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Controparte_1
Comune al n. 20 P. I serie / dell'anno 2003;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavallino-Treporti
(Venezia) di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
3.809,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Venezia il 12.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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