Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2011, n. 759
CASS
Sentenza 14 gennaio 2011

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Il contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ., può attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto, nell'ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell'impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest'ultimo, alcun corrispettivo per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell'avvenuto ritrovamento e del deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2011, n. 759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 759
    Data del deposito : 14 gennaio 2011

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