TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/09/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2468/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(avv. Gianfranco Orsino, giusta procura in atti) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del p.t. (avv. Maria Grazia Controparte_1 CP_2
Gilardi, giusta procura in atti)
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
11/2/2025, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il innanzi al Giudice di Pace di Benevento per il Controparte_1
risarcimento delle lesioni patite a causa della caduta occorsa l'8/12/2016, ore 18:00 circa, in
San Giorgio del Sannio (BN), lungo via De Gasperi. A sostegno della domanda, deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi la via summenzionata, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “L'Atelier” cadeva rovinosamente a terra a causa dell'irregolarità della pavimentazione del marciapiede, motivo per il quale ricorreva al P.S. dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, ove le veniva
p. 1/5 diagnosticato un trauma contusivo alla caviglia e alla spalla destra. Su tale premessa,
chiedeva la condanna dell'ente al risarcimento dei danni patiti ex art. 2051 c.c. Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, in particolare, per mancanza di responsabilità nella verificazione del fatto, come in atti motivato. Il giudice di pace, con sentenza nr. 2071/2021, accoglieva la domanda ritenendo la verificazione della caduta causata dalla irregolarità della pavimentazione, dunque, dall'omessa manutenzione della stessa da parte dell'ente e quantificava i danni patiti nella misura di €.513/03. Avverso tale pronuncia proponeva Parte_1
gravame, deducendone l'illegittimità per vizio della motivazione relativa all'accertamento e alla quantificazione del danno e alla mancata ammissione della C.T.U. medica. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello, come in Controparte_1
atti motivato.
2. Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato il vizio di motivazione per aver il giudice di prime cure quantificato il danno in via equitativa, senza disporre C.T.U. medica. Sul punto, si osserva che “la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti,
dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle
controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza” (Cass., sent. nr. 13038/2024). Nella fattispecie, si rileva che il giudice di pace ha ritenuto di quantificare il danno e di escludere, quindi, ulteriori accertamenti sul punto, sulla base della documentazione ospedaliera “che prevede una prognosi di soli tre giorni e che rende maggiormente attendibile la perizia depositata dalla parte convenuta, che, tra l'altro, esclude la presenza di postumi permanenti, considerando anche che non vi sono gli accertamenti strumentali richiesti dalla normativa in materia di risarcimento del danno lesioni in caso di sinistri stradali”. Trattasi di motivazione inadeguata e inidonea a “spiegare” la valutazione tecnico-comparativa
p. 2/5 compiuta per affermare, sostanzialmente, l'inattendibilità della perizia medica prodotta dalla parte attrice, ciò anche in ragione del fatto che la certificazione cui ha inteso riferirsi il giudice di prime cure è quella relativa al ricovero in pronto soccorso, dunque, trattasi di documentazione predisposta all'esito dell'esame della parte lesa nell'immediatezza del fatto e in quanto tale priva di riferimenti ad eventuali e successivi postumi invalidanti. In
definitiva, il giudice di prime cure non ha disposto C.T.U. medica sul presupposto di una minore attendibilità della perizia prodotta dell'odierna parte appellante, che la consulenza avrebbe potuto accertare e/o superare.
3. Per quanto innanzi e tenuto conto della natura medico-scientifica delle questioni di giudizio, si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per accertare e quantificare i danni patiti dalla originaria parte attrice, dalle cui conclusioni non sussiste ragione per dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia delle indagini che dei metodi utilizzati. Ad avviso del
C.T.U. in occasione del fatto verificatosi l'8/12/2016 ha riportato Parte_1
“trauma contusivo caviglia e spalla destra. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come riferito in anamnesi tramautologica”, il tutto con postumi permanenti pari al 1-
2%. Il danno patito dalla parte appellante in conseguenza dei fatti di cui è causa è quantificato in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle vigenti tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di
Milano, tenuto conto che al momento dei fatti aveva 34 anni di età: Parte_1
- gg. 3 ITP al 75% (86,25 x 3): €.258,75;
- gg. 20 ITP AL 50% (57,50 x 20): €.1.150;
- gg. 20 ITP al 25% (28,75 x 20): €.575;
- danno biologico permanente che l'odierno giudicante ritiene di determinare nella misura percentuale di 1 punto, ciò in quanto ad avviso del C.T.U. è insuscettibile di incidere in maniera apprezzabile sulla specifica capacità
lavorativa: €.1.454;
- spese mediche documentate: €.50 (ritenute attinenti e congrue al tipo di lesioni patite);
- totale: €.3.487/75.
p. 3/5
4. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda proposta dall'originaria parte attrice ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per la parte non riformata è confermata, parte appellata è condannata a corrispondere alla parte appellante, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di €.3.447/75, oltre interessi come in dispositivo.
5. Su tale importo vanno riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte nr. 712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi, vanno calcolati a far data dal mese di dicembre
2016 e sino alla data della pronuncia sulla somma di cui innanzi, devalutata alla data del fatto, poi di anno in anno rivalutata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/20022, scaglione di valore compreso tra
€.1.100/01 ed €.5.200, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Benevento nr. 2071/2021, che per la parte non riformata è confermata, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., a corrispondere a , a titolo risarcitorio, la somma Parte_1
di €.3.487/75, oltre interessi nella misura legale sulla minor somma di €.
2.873 a far data dal mese di dicembre 2016 e sino al deposito della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dal deposito della presente e sino al soddisfo;
p. 4/5 - condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio in favore di che liquida in €.174 per esborsi ed €.
1.278 per onorari, Parte_1
oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Gianfranco Orsino, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 4 settembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Ufficio per il Processo
dott.ssa M. N. Fonzone Caccese
p. 5/5