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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...], C.f.: e residente Parte_1 C.F._1
in Salzano (VE), Via Villetta 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Guarinoni del Foro di
Venezia, (C.F. ), con studio in Mestre (VE), Via Lazzari 22, giusta mandato CodiceFiscale_2
in atti e domiciliato presso il suo studio in Mestre (VE), Via Lazzari 22; ai fini del presente procedimento ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 041/8872245 o al seguente indirizzo di posta elettronica
Email_1
Parte appellante contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il grande 12, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa Croce 929, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Aprile, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del
1 notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131, in atti Persona_1
Parte appellata nonché contro
(c.f. , ente subentrante a titolo Controparte_2 P.IVA_2
universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo per effetto dell'art. 1 del D.L. CP_3
193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1.12.2016 (c.f. e P. Iva ), P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa la Dott.ssa , con sede in CP_4
Roma, Via G. Grezar, 14 - appellata - rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dall'Asta (c.f.
) del Foro di Brescia, per mandato speciale in atti (dichiarando di voler ricevere C.F._3
ogni comunicazione al numero di telefax 030.3391396 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 554/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: intimazione di pagamento
Conclusioni:
Per parte appellante:
“– in via principale:
accogliere, per tutti i motivi in premessa il presente appello con conseguente riforma della sentenza
impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Venezia per tutti i motivi meglio
esposti nel presente atto.
- dichiararsi per le ragioni tutte esposte in premessa la nullità, l'inefficacia e/o l'annullamento
dell'Intimazione di Pagamento opposta e conseguentemente irrimediabilmente inefficace e
inesistente la cartella di pagamento sopra indicata”.
Per parte appellata : CP_1
“respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e
competenze di lite e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 33 (cfr.
SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della ” CP_5
2 Per parte appellata : Controparte_2
“La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, previo rigetto dell'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza in oggetto, oltre che della cartella di pagamento n.
1192000004318398950101, rigetti l'impugnazione proposta dal Sig. con ogni Parte_1
conseguenza di legge.
Spese ed onorari rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli importi di cui a due avvisi di addebito, ha per il resto rigettato le domande di , volte ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento Parte_1
impugnata (relativa ai due avvisi di addebito e ad una cartella di pagamento per contributi previdenziali). Ha, altresì, condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. il 20.5.2023 ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
11920239002152162000 per € 157.861,82, conseguente alla cartella n. 11920000043183989501
per € 110.413,54 relativa agli anni 1989-1991 nonché agli avvisi di addebito n.
41920170000634248000 per € 1.518,02 relativo all'anno 2016 e n. 41920170002109413000 per €
3.968,50 relativo all'anno 2012, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, il sig. ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione alla predetta intimazione di pagamento.
1.2. Il primo giudice ha rilevato che, sul piano formale, la cartella e i due avvisi di addebito,
sottesi all'intimazione di pagamento opposta, sono completi degli elementi previsti dalla normativa a pena di nullità.
Circa l'eccepita prescrizione, ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risulta che la cartella e i due avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati.
Con riguardo ai due avvisi di addebito, ha precisato che l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rileva ai soli fini delle spese di lite in quanto tali avvisi sono stati medio tempore inclusi nella definizione agevolata c.d. rottamazione quater.
Ha precisato che l ha documentato che, prima della notificazione della intimazione CP_2
3 opposta in questa sede, erano state regolarmente notificate altre intimazioni di pagamento (n.
11920189002718646000 il 12.6.2018, n. 11920179001830214000 il 13.6.2017, n.
1192000004318398950101 il 30.1.2006) sicché vi è stata interruzione dei termini di prescrizione delle somme pretese.
Con riguardo al periodo successivo all'ultima interruzione, ha precisato che vi è stata sospensione del decorso del termine di prescrizione in forza della disciplina emergenziale VI di cui all'art. 11, D.L. 183/2020 conv. L. 21/2021 e ha richiamato sul punto la circolare n. CP_1
126/2021.
Ha ritenuto, pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione anche per il residuo titolo costituito dalla cartella n. 11920000043183989501. Sicché, in definitiva, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai due avvisi di addebito e ha rigettato l'opposizione quanto alla cartella di pagamento.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, il contribuente ha impugnato la sentenza per violazione ed errata applicazione delle norme sulla prescrizione del credito vantato dall' nonché per errata CP_1
valutazione dei fatti di causa ed erroneo ragionamento logico-giuridico in merito all'esistenza di un credito ormai estinto.
L'appellante contesta che il primo giudice non ha considerato che tra la data di maturazione del credito (1989-1991) e l'asserita prima notificazione della cartella di pagamento (2006) erano trascorsi 15-17 anni. Rileva che per i contributi previdenziali la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, è di 5 anni ai sensi dell'art. 3 L. 335/1995 e non è rinunciabile (cfr. Cass. n. 23643/2006).
Osserva che nel caso di specie la sospensione VI è iniziata nel 2020 quando la prescrizione era già maturata.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il contribuente ha impugnato la sentenza per errata interpretazione delle prove di notificazione della cartella di pagamento nonché per inesatta valutazione dei documenti e delle risultanze di causa.
4 L'appellante evidenzia che nel 2006 non risulta avvenuta alcuna notificazione valida, poiché
non vi è prova che il plico inviato contenesse effettivamente la cartella di pagamento in questione.
Rileva che controparte avrebbe dovuto produrre sia la cartolina di ricevimento sia l'atto giudiziario oggetto di notifica.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, l ribadisce che il contribuente non ha impugnato, CP_1
per quanto qui ancora rileva, la cartella di pagamento nei termini perentori ex art. 24, comma 5,
D.Lgs. 46/1999 sicché è decaduto dalla possibilità di proporre impugnazione nel merito e il credito
è divenuto irretrattabile (cfr. Cass. S.U. 23397/2016 e Cass. n. 23493/2025).
Quanto al secondo motivo di appello, l ritiene che la documentazione prodotta è CP_1
probante e sufficiente ad escludere la maturazione della prescrizione.
4. Si è costituita l contestando l'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
L'Agenzia insiste nell'eccezione avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva,
atteso che l'unico interesse del sig. è la declaratoria di inesistenza del credito per Pt_1
intervenuta prescrizione, sicchè unico contraddittore è l e sul punto richiama giurisprudenza di CP_1
legittimità (da ultimo Cass. S.U. 7514/2022) nonché CdA Venezia nn. 680/2022 e 251/2022.
L eccepisce ex art. 617 c.p.c. l'inammissibilità delle contestazioni relative alla CP_2
notificazione degli atti esattoriali e al loro contenuto, in quanto tardivamente formulate, e richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo.
L ribadisce che è stata validamente notificata la cartella di pagamento n. CP_2
1192000004318398950101 e che sono intervenute, altresì, la notificazione di atti interruttivi della prescrizione e plurime sospensioni del termine prescrizionale per l'instaurazione di procedure esecutive e per la disciplina emergenziale VI. Osserva che la produzione in copia della relazione di notifica e dell'estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione e richiama giurisprudenza in materia.
L eccepisce ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione CP_2
sollevata dal sig. . Pt_1
5 5. All'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6.1. Giova premettere che, a seguito dell'adesione del alla c.d. rottamazione quater Pt_1
per quanto attiene agli avvisi di addebito, l'oggetto della presente controversia si è ridotto al solo credito contributivo esposto nella cartella di pagamento indicata nell'intimazione opposta in questa sede.
7. Il Collegio ritiene innanzitutto infondato il primo motivo di appello, con il quale, in sintesi,
l'appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel non ritenere prescritto il credito contributivo di cui si discorre (relativo agli anni 1989-1991) già al momento dell'asserita notifica (30.01.2006)
della cartella di pagamento indicata nell'intimazione opposta in questa sede.
7.1. Sul punto risulta dirimente il rilievo per cui la predetta cartella di pagamento non è stata pacificamente mai impugnata prima dell'opposizione proposta in questa sede (ricorso di data
18.7.2023) attraverso l'opposizione all'intimazione di pagamento per cui è causa. Sicchè il credito esposto nella predetta cartella si è cristallizzato e non risulta possibile eccepire la prescrizione anteriormente maturata, eccezione che avrebbe dovuto essere proposta attraverso la tempestiva impugnazione della cartella medesima (v. Cass. 23397/2016; Cass. 11705/2025; Cass.
23493/2025). Tale rilevo assorbe ogni questione relativa all'irrinunciabilità della prescrizione e
CP_ all'irricevibilità da parte dell di contribuzione prescritta.
Il , sussistendone i presupposti, avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione Pt_1
maturata successivamente alla notifica della predetta cartella, prescrizione che il primo giudice ha escluso in relazione ai plurimi atti interruttivi che si sono susseguiti ad intervalli inferiori al quinquennio e di cui dà atto anche parte appellante a pag. 7 dell'appello, tanto che non formula uno specifico motivo di appello sul punto.
8. Questo Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'asserita errata valutazione delle prove in ordine alla notifica della cartella di pagamento in esame, da cui, in
6 realtà, non emergerebbe la notifica al sig. , né chi fosse il mittente, né l'atto notificato. Pt_1
Ebbene, il motivo è formulato genericamente e comunque è smentito dalla documentazione depositata dall , da cui emerge (doc. 4) che, dopo un primo Controparte_2
tentativo di notifica a in data 2.12.2005 in via Pascoli – Santa Maria di Sala (VE), Parte_1
non andato a buon fine, risultando il medesimo “trasferito”, il messo notificatore ha acquisito il certificato di residenza del che all'epoca risultava residente in [...]
delle Querce n. 15, sicchè la notifica è stata ivi eseguita a mani della moglie (con Parte_2
indicazione di autorizzazione al ritiro). E' pacifico che era socio illimitatamente responsabile Pt_1
della società Moretti di OR MA e DI RO SNC, sicchè la notifica del ruolo n.
2000/384 emesso a carico di , in quanto socio illimitatamente responsabile della Parte_1
predetta società, è stata correttamente eseguita allo (doc. 3 Agenzia). Trattasi, per Pt_1
l'appunto, di cartella emessa dall , e identificata dal numero Controparte_2
indicato in alto a destra della relata versata in atti.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, la produzione della relata di notifica e dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento (v. doc. 3 e 4 testè citati) è sufficiente a fornire prova dell'avvenuta notificazione (ex multis, v. Cass. 24245/2021) e non è necessaria a tal fine la produzione della cartella di pagamento (ex multis, v. Cass. 14941/2020), in quanto la cartella di pagamento costituisce l'estratto di ruolo in unico originale che deve essere notificato e quindi resta nella disponibilità della parte notificata (ex multis, v. Cass. 15784/2017). Sicchè è onere della parte notificata allegare e provare che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito (ex multis, v. Cass. 5397/2016), onere di allegazione e prova non assolto nel caso di specie.
9. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
10. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per
7 valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, e, quanto a , oneri riflessi come per legge CP_1
e, quanto ad , IVA e CPA come per legge. Controparte_2
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 per ciascuna, oltre rimborso forfettario, e, quanto a
, oneri riflessi e, quanto ad , IVA e CPA, come per legge;
CP_1 Controparte_2
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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