Decreto cautelare 31 agosto 2021
Decreto cautelare 20 settembre 2021
Sentenza breve 25 ottobre 2021
Decreto collegiale 2 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 20/09/2021, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 00471/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00902/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto prefettizio emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 25.08.2021 Prot nr. -OMISSIS-, notificato il 26.08.21, con il quale si dispone la revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente nella sua qualità di richiedente protezione internazionale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/9/2021:
per l'annullamento del decreto prefettizio con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 8.9.2021, Prot nr -OMISSIS- notificato il 11.9.2021, dichiara cessate le misure di accoglienza a favore del sig. -OMISSIS- in quanto beneficiario della protezione sussidiaria
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Atteso che per effetto del decreto del Prefetto di -OMISSIS- dell’8 settembre 2021, oggetto dei motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2021, è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza (di cui beneficiava il ricorrente ai sensi del D.lgs .142/2015 in attesa della definizione della richiesta di protezione internazionale);
Tale nuova determinazione, la quale supera le ragioni che in precedenza avevano determinato l’amministrazione a revocare le misure di accoglienza per il comportamento tenuto dal ricorrente all’interno del -OMISSIS- cui era stato assegnato, è stata assunta in ragione del fatto che – come dallo stesso documentato – il -OMISSIS- in data 21 aprile 2021 ha riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria, da cui la sopravvenuta carenza delle condizioni per mantenere il beneficio dell’assegnazione presso detta struttura ;
Dato atto che il ricorrente ha provveduto a seguito della notifica del provvedimento così assunto dalla Prefettura ad inoltrare in data 12 settembre 2021 all’Ufficio Rifugiati della medesima Prefettura istanza affinché venga trasmessa la segnalazione dello straniero ai fini del suo inserimento nel sistema di protezione -OMISSIS-;
che nella risposta data dalla Prefettura in data 15 settembre 2021, pur confermando la propria incompetenza a determinarsi in ordine all’inserimento nel -OMISSIS-, è stata anticipata la trasmissione dell’istanza formulata dal ricorrente al -OMISSIS- per ogni opportuna valutazione al riguardo;
vista l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata con i motivi aggiunti;
considerato che per effetto del sopravvenuto nuovo provvedimento prefettizio che lo estromette dal sistema di accoglienza presso il quale attualmente si trova e continua a permanere per effetto del D.P. 376/21, nelle more della valutazione del possibile inserimento del ricorrente nel sistema -OMISSIS-, lo stesso risulterebbe privo di ogni mezzo di sussistenza;
che, tenuto conto del disposto di cui all’art. 56 c.p.a., tali circostanze, impregiudicata la legittimità della decisione assunta dalla Prefettura con il provvedimento che ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza, depongono a favore della concessione delle misure internali provvisorie sino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti avverso tale nuova determinazione della Prefettura di -OMISSIS-;
che per l’effetto dovrà essere assicurata la provvisoria ospitalità del ricorrente presso una struttura individuata dalla Prefettura ovvero il mantenimento dell’accoglienza presso la struttura che sino ad ora ha già ospitato il ricorrente, fermo restando che il medesimo dovrà continuare a mantenere un atteggiamento decorso e rispettoso delle regole della struttura di accoglienza;
P.Q.M.
ACCOGLIE nei termini indicati in motivazione l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte presentata con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2021 e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 20 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.