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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1564/2024 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1564/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 2133/2023, depositata il 3.01.2024, e non notificata,
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Bari, alla via S. Tommaso d'Aquino n. 8/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Squicciarini, dal quale è rappresentato e difeso, giusta determina dirigenziale n. 39 del 31.01.2024 e procura in atti,
- APPELLANTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Controparte_1 via G. Papalia n. 9/a, presso lo studio dell'Avv. Nicola Armenise, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
30.09.2024,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
27.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 2.02.2024, il Parte_1
a impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 2636/2023) depositata il 3.01.2024, n.
[...]
2133, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale n. 13/2023 emesso il 25.01.2023 dalla Polizia Municipale del
[...] Parte_1 con cui la ricorrente, quale proprietaria dell'autovettura XC40 Van VOLVO RXN, tg. GE454MY,
[...] obbligata in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionata ex art. 142 co. 9 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura sulla SS 100 al km. 31+960, alla velocità di 114,95 Km/h (calcolata al
1 Dott. Luca Sforza
n. 1564/2024 R.G. netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%) in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di
90 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità,
c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 3148, matr. CPU n. 3086.
Il giudice di prime cure, respinto il motivo di opposizione relativo alla mancanza di competenza della PL di ad eseguire la rilevazione della velocità, annullava la sanzione ritenendo assorbente il Parte_1 motivo di opposizione inerente la violazione dell'art. 142 co. 6 bis del C.d.S. per l'assenza di opportuna visibilità della postazione siccome gli agenti erano posizionati su un terreno adiacente alla carreggiata oltre il guard rail stradale.
In particolare il appellante deduceva quali motivi di gravame: l'opportuno posizionamento della Pt_1 segnaletica stradale e, dunque, una errata interpretazione da parte del primo giudice delle norme legislative disciplinanti la materia, e con riferimento ai motivi di opposizione sollevati in primo grado, deduceva l'irrilevanza del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento elettronico della velocità a mezzo di autovelox sul detto tratto stradale, chiedendo, pertanto, l'annullamento della sentenza gravato con conferma del verbale impugnato e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 30.09.2024 si costituiva nel presente giudizio d'appello la società la quale deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, chiedendone il rigetto, ribadendo la violazione dell'art. 142 co. 6 bis del C.d.S. per difetto di visibilità della postazione mobile, nonché il difetto di taratura ed omologazione, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo d'appello relativa alla corretta segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, anche tramite insegne luminose, appare fondato atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di pace, nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
Ed invero, L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle
2 Dott. Luca Sforza
n. 1564/2024 R.G. modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellante, in sede di opposizione, ha documentato, col deposito di fotografie, che la Pt_1 postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione sulla carreggiata ed in prossimità della postazione del segnale della Polizia Locale e quindi in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.06.2017, così dimostrando, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non rileva il fatto che l'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto fosse poco visibile, in quanto le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta, per cui una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, come è avvenuto nel caso di specie, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità della rilevazione.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Ne consegue, altresì, che anche la doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità appare infondata dovendo, al contrario, evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, la normativa secondaria vigente prevede che durante lo Pt_1 svolgimento dei servizi di controllo elettronico delle velocità in modalità temporanea presidiata, la visibilità della postazione può essere garantita sia mediante l'impiego di un segnale standard di cui all'art. 125 Fig. II
111, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, analogamente a quanto stabilito per le postazioni fisse automatiche, sia mediante la visibilità del personale di polizia in uniforme, sia, ancora, mediante autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di serie nella disponibilità della PA, la visibilità è garantita con l'utilizzo di un segnale indicante l'organo operante da apporre nelle immediate vicinanze (cfr. ex multis, Trib.
Caltanissetta, 25.11.2015, n. 672; Trib. Firenze, 13.09.2011, n. 2996; Trib. Potenza, 26.01.2016, n. 130; Trib.
Bari, sez. 3, 2.12.2021, n. 4376; Trib. Bari, sez. 3, 25.11.2021, n. 4265), oppure tenendo in funzione il lampeggiante supplementare installato sul veicolo, ben potendo, come noto, gli strumenti elettronici di
3 Dott. Luca Sforza
n. 1564/2024 R.G. rilevamento della velocità essere collocati su appositi cavalletti, sia su strutture rimovibili poste fuori dalla carreggiata, sia all'interno degli stessi veicoli di servizio.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente evidenziato dal appellante, Pt_1 risulta chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Appare quindi evidente che l'apprezzamento sul difetto di scarsa visibilità della vettura con la insegne di istituto manifestato dal primo giudice appare del tutto carente di adeguata rispondenza alla documentazione fotografica esibita in atti e, pertanto, non può essere assolutamente condiviso emergendo, al contrario, dalle prove in atti la perfetta visibilità del mezzo seppure parcheggiato - per evidenti motivi di sicurezza - in un terreno adiacente al di là del guard-rail.
In definitiva la postazione di rilevazione era indubbiamente ben visibile.
Ne consegue che la doglianza del appellante è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Del resto, vale la pena rammentare, che la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura
(CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22), ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
Quanto alla conformità, regolarità e piena utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, va evidenziato che l'amministrazione comunale ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare l'efficienza ed il buon funzionamento dell'apparecchio modello Velomatic 512D, matr. rilevatore n.
3148, matr. CPU n. 3086, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, riversando in atti il “Certificato di
Taratura CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22” rilasciato dal LAMI, Laboratorio di Misure Industriali, dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditato dalla
ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, in data 28.04.2022, che attesta la sua sottoposizione a verifica e taratura nel suddetto laboratorio metrologico. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche
4 Dott. Luca Sforza
n. 1564/2024 R.G. iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Non v'è dunque alcun motivo di dubitare dell'efficienza e buon funzionamento di detta strumentazione, atteso che la verifica di cui innanzi fu effettuata in data 28.04.2022 mentre l'accertamento dell'infrazione avvenne in data 25.01.2023, ovvero a distanza di nove mesi, e dunque ben prima della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, come imposto dal DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
Dunque, l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del . Pt_1 Pt_1
A fronte di tutti questi elementi, l'odierna appellata avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto.
Non può essere invece scrutinata la doglianza relativa al presunto difetto di omologazione, proposta per la prima volta in sede di appello senza essere mai proposta come motivo di opposizione in maniera specifica e dettagliata in primo grado, e dunque, in palesa violazione del principio del divieto di nova in appello.
Analogamente nessun motivo di opposizione sull'assenza del decreto prefettizio autorizzativo all'apposizione di strumenti di rilevamento elettronico della velocità sul detto tratto stradale, era stato sollevato in prime cure dall'odierna società opposta, sicché, diversamente da quanto rilevato dal appellante, Pt_1 nessuna delibazione va assunta sul punto, frutto, all'evidenza, di un mero refuso nella redazione dell'atto di appello.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'originaria opposizione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di Controparte_1 contestazione n. 13/2023 del 25.01.2023.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (velocità tenuta
114,95 km/h su una strada con limite di 90 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
347,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche,
Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del
5 Dott. Luca Sforza
n. 1564/2024 R.G. giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez.
6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che nulla va disposto con riferimento alla spese processuali di I grado, tenuto conto della costituzione del nel detto giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 7, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), mentre le spese del II grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante Pt_1 per detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bari n. 2133/2023, depositata il 3.01.2024, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di contestazione n. 13/2023 del 25.01.2023; Controparte_1
2) determina la relativa sanzione in €. 347,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal Controparte_1 che liquida in complessivi €. 753,50, di cui €. 91.50 per Parte_1 esborsi, ed €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza