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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Liborio Fazzi Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice rel. Rosaria Leonello Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. 220/2024 R.G.A.C., vertente tra:
nato in data [...], a [...], nella regione di Diourbel, in Senegal, Parte_1
(C.F. ), e dimorante in Gioia Tauro (RC), alla via Varese n. 22, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Corio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Gioia Tauro alla via Sarino Pugliese n. 126.
-ricorrente-
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, presso cui è domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15.
-resistente costituito-
avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale pagina 1 di 7
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 26/01/2024, il cittadino Parte_1 senegalese, nato in data [...], ha impugnato il provvedimento n. Cat.
A12/2023/Imm./IV° Sez. (Nr. 187) del 10/11/2023, emesso dalla Questura di
Reggio Calabria e notificatogli in data 03/01/2024, con il quale è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale.
La difesa, in via principale, ha richiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di:
- “Riconoscere al sig. il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, Parte_1 commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dal co.
1.2 dell'art. 19 TU immigrazione”.
1.2. Il , regolarmente notiziato come si è evinto dalla prova di Controparte_1 notificazione, ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c., depositata da parte ricorrente in data 16/02/2024, non si è costituito in giudizio.
1.3. Il Tribunale con provvedimento del 07/02/2024, considerato che è sussistente il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs
150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione allora in essere, ha accolto l'istanza di sospensione, contestualmente proposta da parte ricorrente.
1.4. All'udienza del 4 dicembre 2024la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il procedimento è stato rimesso sul ruolo per acquisire il casellario giudiziale del ricorrente. Con ordinanza del 27 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 La difesa ha fondato il proprio ricorso, sostanzialmente, su due punti di motivazione: uno relativo alla situazione del Paese di origine del ricorrente, il Sengal,
pagina 2 di 7 e di transito, la Libia;
l'altro, sulle importanti modifiche introdotte dal D.L. n. 130 del 21.10.2020, convertito in legge n. 173/2020.
Relativamente al primo punto, la difesa ha posto l'attenzione sulla crisi democratica, propria del Paese di origine, del proprio assistito, e la conseguente limitazione di talune libertà; altresì, ha esposto la precarietà del sistema sanitario senegalese e la crisi economica che è derivata dalla diffusione della pandemia per Coronavirus.
Inoltre, la difesa, per sostenere le proprie argomentazioni, si è appellata a certi report internazionali e ad opportuna giurisprudenza. In particolare, sui vari siti facenti capo ad organizzazioni internazionalmente riconosciuti, è emerso l'incontrastato fenomeno della tratta dei minori e del loro sfruttamento per accattonaggio;
sul secondo punto, ha discusso la difesa, della condizione dell'odierno ricorrente, la quale sarebbe rientrante nel rischio di subire trattamenti inumani e degradanti.In definitiva, il ricorrente ha intrapreso una consolidata integrazione in Italia.
La difesa ha chiesto, dunque, che sia accordato in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98.
Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del
Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132;
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D.L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale pagina 3 di 7 comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Inoltre, la normativa citata – ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione -è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di
“protezione speciale” del ricorrente sotto il profilo dell'integrazione socio/lavorativa raggiunta dal Parte_1
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene di particolar rilievo ai fini della valutazione della sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione anzidetta due aspetti: la lunga permanenza in Italia (ingresso in data 08.12.2016), e conseguentemente il totale sradicamento dal Paese di origine, nonché l'integrazione lavorativa raggiunta. In particolar modo, per quanto concerne la posizione economica dell'istante, lo stesso ha fornito prova di svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato esperienze, in qualità di bracciante agricolo, dal 30.01.2023 al
30.06.2023, presso “AMAFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA”; e dal
24.08.2023 al 20.10.2023, presso l'azienda agricola “BORTOLAMEDI FRANCO”, sono state allegate in atti le relative buste paga dei mesi di agosto-settembre e ottobre 2023;
altresì, sono stati depositati: comunicazione UniLav e contratto di lavoro, per un'esperienza lavorativa nel campo dell'edilizia, per il periodo dal 01.11.2023 al
30.11.2023 e congiunta proroga al 31.12.2023, nonché busta paga del mese di novembre 2023.
Inoltre, sono state versate in atti le buste paga di maggio-giugno e luglio 2023, per le quali non vi è connessa documentazione contrattuale, tuttavia l'esperienza lavorativa in questione, alle dipendenze della ditta “FEELGOOD S.r.l., è confermata nell'estratto conto previdenziale, emesso in data 12.01.2024. In quest'ultimo vengono, ulteriormente, riassunte le esperienze lavorative delle annualità del 2020-
2021-2022 e 2023. Sono state, poi, versate in atti, le busta paga di gennaio e agosto
2023 con datore di lavoro rispettivamente l'azienda: “AGRICOLE RUGGERO SRL
SOCIETA' AGRICOLA” e la “SOCIETÀ AGRICOLA SAN RAFFAELE S.R.L.”.
Ulteriormente, il ricorrente è stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato avviato il 06.01.2024 e con scadenza al 30.06.2024, presso la
“GIESSEFRUIT”. A comprova del rapporto anzidetto sono state depositate la comunicazione ordinaria (UniLav) e la copia del contratto.
pagina 5 di 7 Agli atti vi è, altresì, il deposito della certificazione unica 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Con le note di trattazione scritta è stato depositato l'estratto conto previdenziale da cui risulta la coninuità dell'attività lavorativa svolta.
Tutto ciò considerato, alla luce della documentazione allegata appare ben chiaro che il ricorrente abbia dimostrato di essere integrato nel territorio ospitante e che le condizioni di vita attuali gli offrono un sostentamento dignitoso, che verrebbe vanificato per effetto dell'espulsione. Dal casellario giudiziale non emergono condanne penali.
In conclusione, il ricorso è fondato.
Quanto alle spese, alla luce delle ragioni della decisione, legate all'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio
Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 28 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
pagina 6 di 7 Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 7 di 7
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Liborio Fazzi Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice rel. Rosaria Leonello Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. 220/2024 R.G.A.C., vertente tra:
nato in data [...], a [...], nella regione di Diourbel, in Senegal, Parte_1
(C.F. ), e dimorante in Gioia Tauro (RC), alla via Varese n. 22, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Corio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Gioia Tauro alla via Sarino Pugliese n. 126.
-ricorrente-
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, presso cui è domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15.
-resistente costituito-
avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale pagina 1 di 7
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 26/01/2024, il cittadino Parte_1 senegalese, nato in data [...], ha impugnato il provvedimento n. Cat.
A12/2023/Imm./IV° Sez. (Nr. 187) del 10/11/2023, emesso dalla Questura di
Reggio Calabria e notificatogli in data 03/01/2024, con il quale è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale.
La difesa, in via principale, ha richiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di:
- “Riconoscere al sig. il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, Parte_1 commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dal co.
1.2 dell'art. 19 TU immigrazione”.
1.2. Il , regolarmente notiziato come si è evinto dalla prova di Controparte_1 notificazione, ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c., depositata da parte ricorrente in data 16/02/2024, non si è costituito in giudizio.
1.3. Il Tribunale con provvedimento del 07/02/2024, considerato che è sussistente il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs
150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione allora in essere, ha accolto l'istanza di sospensione, contestualmente proposta da parte ricorrente.
1.4. All'udienza del 4 dicembre 2024la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il procedimento è stato rimesso sul ruolo per acquisire il casellario giudiziale del ricorrente. Con ordinanza del 27 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 La difesa ha fondato il proprio ricorso, sostanzialmente, su due punti di motivazione: uno relativo alla situazione del Paese di origine del ricorrente, il Sengal,
pagina 2 di 7 e di transito, la Libia;
l'altro, sulle importanti modifiche introdotte dal D.L. n. 130 del 21.10.2020, convertito in legge n. 173/2020.
Relativamente al primo punto, la difesa ha posto l'attenzione sulla crisi democratica, propria del Paese di origine, del proprio assistito, e la conseguente limitazione di talune libertà; altresì, ha esposto la precarietà del sistema sanitario senegalese e la crisi economica che è derivata dalla diffusione della pandemia per Coronavirus.
Inoltre, la difesa, per sostenere le proprie argomentazioni, si è appellata a certi report internazionali e ad opportuna giurisprudenza. In particolare, sui vari siti facenti capo ad organizzazioni internazionalmente riconosciuti, è emerso l'incontrastato fenomeno della tratta dei minori e del loro sfruttamento per accattonaggio;
sul secondo punto, ha discusso la difesa, della condizione dell'odierno ricorrente, la quale sarebbe rientrante nel rischio di subire trattamenti inumani e degradanti.In definitiva, il ricorrente ha intrapreso una consolidata integrazione in Italia.
La difesa ha chiesto, dunque, che sia accordato in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98.
Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del
Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132;
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D.L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale pagina 3 di 7 comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Inoltre, la normativa citata – ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione -è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di
“protezione speciale” del ricorrente sotto il profilo dell'integrazione socio/lavorativa raggiunta dal Parte_1
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene di particolar rilievo ai fini della valutazione della sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione anzidetta due aspetti: la lunga permanenza in Italia (ingresso in data 08.12.2016), e conseguentemente il totale sradicamento dal Paese di origine, nonché l'integrazione lavorativa raggiunta. In particolar modo, per quanto concerne la posizione economica dell'istante, lo stesso ha fornito prova di svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato esperienze, in qualità di bracciante agricolo, dal 30.01.2023 al
30.06.2023, presso “AMAFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA”; e dal
24.08.2023 al 20.10.2023, presso l'azienda agricola “BORTOLAMEDI FRANCO”, sono state allegate in atti le relative buste paga dei mesi di agosto-settembre e ottobre 2023;
altresì, sono stati depositati: comunicazione UniLav e contratto di lavoro, per un'esperienza lavorativa nel campo dell'edilizia, per il periodo dal 01.11.2023 al
30.11.2023 e congiunta proroga al 31.12.2023, nonché busta paga del mese di novembre 2023.
Inoltre, sono state versate in atti le buste paga di maggio-giugno e luglio 2023, per le quali non vi è connessa documentazione contrattuale, tuttavia l'esperienza lavorativa in questione, alle dipendenze della ditta “FEELGOOD S.r.l., è confermata nell'estratto conto previdenziale, emesso in data 12.01.2024. In quest'ultimo vengono, ulteriormente, riassunte le esperienze lavorative delle annualità del 2020-
2021-2022 e 2023. Sono state, poi, versate in atti, le busta paga di gennaio e agosto
2023 con datore di lavoro rispettivamente l'azienda: “AGRICOLE RUGGERO SRL
SOCIETA' AGRICOLA” e la “SOCIETÀ AGRICOLA SAN RAFFAELE S.R.L.”.
Ulteriormente, il ricorrente è stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato avviato il 06.01.2024 e con scadenza al 30.06.2024, presso la
“GIESSEFRUIT”. A comprova del rapporto anzidetto sono state depositate la comunicazione ordinaria (UniLav) e la copia del contratto.
pagina 5 di 7 Agli atti vi è, altresì, il deposito della certificazione unica 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Con le note di trattazione scritta è stato depositato l'estratto conto previdenziale da cui risulta la coninuità dell'attività lavorativa svolta.
Tutto ciò considerato, alla luce della documentazione allegata appare ben chiaro che il ricorrente abbia dimostrato di essere integrato nel territorio ospitante e che le condizioni di vita attuali gli offrono un sostentamento dignitoso, che verrebbe vanificato per effetto dell'espulsione. Dal casellario giudiziale non emergono condanne penali.
In conclusione, il ricorso è fondato.
Quanto alle spese, alla luce delle ragioni della decisione, legate all'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio
Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 28 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
pagina 6 di 7 Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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