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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Altri contratti
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere atipici
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______ ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
R.G. N° 276/2021 S E N T E N Z A
Cron. N°________ nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, n. 228/2021, pronunciata il 27 gennaio 2021, pubblicata il 28 Rep. N° ________ gennaio 2021, non notificata, che ha deciso la causa civile iscritta al n. 7766/2017 R.G;
tra la società rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Parte_1
Impagnatiello e dall'avv. Giuseppe Vinelli ed elettivamente domiciliata in Bari presso l'avv. Paola Merico in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante e
, in proprio e quale ex socio unico della cessata Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Melillo in forza Controparte_2
di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
– appellata –
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 12.05.2023 la causa è passata in decisione con concessione
1 dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del sig.
[...]
ad agire per l'accertamento dei crediti derivanti dai contratti di CP_1
concessione d'uso per cui è causa, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità
ovvero, in via gradata, l'infondatezza della domanda monitoria;
in via alternativa e
subordinata, accertare la prescrizione dei diritti azionati per decorso del termine
decennale; in via ulteriormente subordinata, accertare l'inesistenza del credito per
difetto di prova;
in ogni caso, accertata l'inesistenza ovvero l'inesigibilità o l'estinzione
per prescrizione del credito azionato dal sig. , revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese
processuali del doppio grado di giudizio;
condannare il sig. Controparte_1
alla restituzione di quanto sarà stato eventualmente pagato dalla società appellante in
forza della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente
esecutivo.
per l'appellato: rigettare l'appello in quanto infondato e per l'effetto confermare la
sentenza impugnata. Spese di giudizio del secondo grado come per legge:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1741/2017 del 24.07.2017 il Tribunale di Foggia,
accogliendo il ricorso monitorio proposto da quale socio unico Controparte_1
della ingiungeva alla di pagare a Controparte_2 Parte_1 [...]
e alla il pagamento della somma di euro 84.994,20, oltre CP_1 Controparte_2
interessi commerciali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2017, la proponeva Parte_1
opposizione eccependo il difetto di legittimazione attiva della società e Controparte_2
del socio , l'incompetenza per materia del giudice adito, Controparte_1
2 essendo competente il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, la prescrizione decennale e, nel merito l'infondatezza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio in proprio, e nella qualità di socio Controparte_1
unico della società liquidata chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice di primo grado all'esito della prova documentale, e dopo non aver ammesso la prova orale, rigettava l'eccezione di incompetenza;
nel merito, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n 1741/2017 in favore di
[...]
nella qualità di socio unico della cessata nel 2008, CP_1 CP_2
revocando il predetto decreto ingiuntivo in favore della Condannava la CP_2
parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
Con atto di citazione del 26/02/2021, ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva Tribunale di Foggia, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
La causa è stata riservata per decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la società appellante chiede che venga accertata dal giudice dell'impugnazione il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
a rivendicare i diritti di credito dei quali era titolare la e, Controparte_2
segnatamente, i diritti di credito nascenti dai due contratti inter partes aventi a oggetto la concessione d'uso del marchio “RC”, in quanto il credito non sarebbe stato inserito né nel bilancio al 31.12.2007, né in quello finale di liquidazione, determinando così l'implica e tacita manifestazione di volontà del liquidatore (e per esso della società)
a rinunziare alla relativa pretesa. Inoltre, tale pretesa economica non sarebbe stata richiesta dalla Granistar in bonis, né dal socio che ne aveva conoscenza in quanto
3 stipulati dallo stesso quale socio-amministratore.
A dire dell'appellante, la richiesta di cancellazione della società da parte del socio-
liquidatore , non accompagnata da alcuna riserva, implicherebbe una rinuncia ai CP_1
crediti, quest'ultimi neppure certi nella loro esistenza.
Il motivo è infondato.
E' incontestato tra le parti che la società è cessata nel 2008 determinando CP_2
l'estinzione della società medesima, e che socio unico della Controparte_1
predetta società, ha attivato il recupero del credito derivato dai due contratti concessione dell'8 settembre 2015, in atti, in cui risulta pattuito sia il prezzo per quintale dell'utilizzo del marchio sia i tempi entro cui il versamento del prezzo doveva essere corrisposto dalla debitrice.
Ciò premesso, la Suprema Corte con la sentenza n. 6070/2013 (conformi Cass. S.U.
6071 e 6072 del 2013) (a Sezioni Unite) ha affermato il principio per cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, e si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente
societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida
4 conclusione del procedimento estintivo.
E' stato così affermato che, a seguito dell'estinzione, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione,
con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (per quest'ultima questione la Sezione della Cassazione, preso atto del CP_3
contrasto giurisprudenziale ha rimesso alle sezioni unite, con l'ordinanza interlocutoria
n. 16477 del 13 giugno 2024), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Cass.
23269/2016; 25974 del 24/12/2015).
Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. SS.UU. n. 6070/2013) - la cui estinzione è
equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali-, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418/2001, 20874/2004,
23765/2008).
Ne consegue, pertanto, che così come i debiti della società si trasferiscono, ex art. 2495
co. 2 c.c., ai soci, i quali ne rispondono -nei limiti di quanto riscosso in fase di liquidazione, ovvero illimitatamente se erano soci illimitatamente responsabili-, così
anche i crediti certi liquidi ed esigibili ed i beni della società si trasferiscono ai soci,
quand'anche di questi non venga fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Difatti, la società, in astratto, potrebbe rinunciare a detti crediti, ma questa rinuncia non può presumersi dal solo fatto che il credito non sia stato appostato in bilancio: infatti la remissione del debito è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, seppure tacita, ma inequivoca e tale carattere di inequivocabilità non si desume
5 dalla mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione.
Si è osservato da parte dell'appellante, in particolare, che il credito risulta incerto, e il liquidatore pur sapendo della sua esistenza ritenne di non inserirlo in bilancio consentendo di presumersi una volontà della società di rinunciare a quella pretesa.
Il diritto di credito azionato dal socio scaturisce dai contratti dell'8 settembre 2015
certificati dall'attestazione del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- , con cui dà atto dei quantitativi certificati dalla per l'anno 2005 della varietà di frumento duro “RC”. Parte_1
Quindi, come rilevato correttamente dal giudice di primo grado, moltiplicando le quantità di grano certificato, secondo l'attestazione del Crea, per il prezzo previsto nei predetti contratti, si ottiene l'entità del credito vantato dall'opposto.
Quindi, l'esistenza del credito risulta da elementi certi, preciso nel suo ammontare,
espresso in misura determinata e non in modo generico, non sottoposto né vincoli e né
a termini.
Quindi, non si tratta di una mera pretesa, né dall'istruttoria è possibile ricavare alcuna remissione del debito, che è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca.
Il silenzio del socio-liquidatore, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sè idonei a palesare una volontà inequivocabile.
La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede così i suddetti requisiti di inequivocità.
Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione del socio di cessare al più presto l'attività sociale;
l'arriere-pensee (o pensiero inespresso) di coltivare in proprio
6 l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.
Di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, non si possono ricavare elementi circa la remissione del debito alla non potendosi basare tale Parte_1
remissione unicamente sulla natura controversa di esso e sulla mancata evidenziazione nel bilancio, e dunque senza avere accertato se quella omissione potesse ritenersi sintomo d'una volontà certa ed inequivoca non accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.
Quindi, nel caso di specie il credito vantato dalla Granistar estina, di cui era socio unico
, era un credito certo, liquido ed esigibile, non certo una mera Controparte_1
pretesa, e pertanto, in quanto tale deve considerarsi trasferito al socio, che legittimamente lo ha azionato nei confronti della debitrice.
Con un secondo motivo di gravame, la società ha eccepito la Parte_1
carenza di prova del credito azionato dal , evidenziando l'insufficienza della CP_1
documentazione prodotta ai fini della prova dei fatti costitutivi della somma richiesta.
A dire dell'appellante il tenore letterale dei due contratti è inequivocabile in quanto il diritto alle “royalties” (compensi per l'utilizzo del marchio) in favore della era CP_2
destinato a maturare con la effettiva commercializzazione del grano “RC”, e non con la mera cartellinatura.
E se pur il compenso era commisurato ai quintali cartellinati (art. 4 dei contratti) il diritto a percepire le “royalites” era la effettiva commercializzazione del grano, tant'è che il pagamento poteva essere preteso al momento della sottoscrizione di ciascun contratto di vendita stipulato dalla con i terzi acquirenti. Parte_1
Quindi, a dire dell'appellante, la prova documentale valorizzata dal Giudice a quo (i due
contratti e l'attestazione CREA) non sarebbe sufficiente a fondare la pretesa di 7 pagamento, perché non sarebbe stato esteso alla effettiva commercializzazione del grano, in quanto l'attestazione rilasciata dal CREA dà conto esclusivamente dei quantitativi certificati (in gergo “cartellinati”) nel 2005, non già di quelli effettivamente commercializzati.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 del contratto stabilisce chiaramente che la si impegna “ a pagare e a Pt_1
versare” la somma di Euro 30 oltre Iva per ogni q.le di grano duro da seme RC
prebase cartellinato, quale “corrispettivo” delle royalties dell'uso dei marchi RC
Prebase per la cartellinatura delle relative sementi stabilendo nel successivo art. 5 il termine entro cui eseguire il pagamento, con il divieto di dare esecuzione alle vendite e consegnare a terzi il grano dura da seme RC Prebase senza aver “versato alla
il corrispettivo di cui al punto 4)”, assumendone al successivo punto 8) la CP_2
debitrice, ogni onere, rischio e spesa derivante dal contratto.
Mentre, la parola “contestualmente” utilizzata nel punto 6) del contratto Prima Rip.ne si riferisce chiaramente al “termine” in cui poteva avvenire il pagamento, tant'è che è
fissata nello stesso periodo la locuzione “comunque” e una data finale di pagamento al
20.12.2005.
Pertanto, l'attestato Crea ( ex Ense), come motivato dal giudice di primo grado,
costituisce la prova dell'avvenuta cessione dei diritti di cartellinatura sia dell'avvenuto uso del marchio RC concesso esclusivamente per la relativa cartellinatura delle sementi.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ripropone la prescrizione del diritto poiché per oltre dieci anni, ossia fino al 17 dicembre 2015, non sarebbero stati compiuti atti utili all'interruzione della prescrizione in quanto in base alla documentazione esibita dal creditore, le presunte vendite da parte della a terzi sarebbero avvenute in Pt_1
data 4, 7 e 17 novembre 2005, sicché il termine decennale di prescrizione, da computarsi da tali momenti, si sarebbe compiuto prima della diffida del 17 dicembre 2015..
8 Mentre, il giudice di primo grado ha ritenuto che il termine contrattuale da cui far decorrere il termine prescrizionale fosse quello del 20 dicembre 2005, previsto in contratto, entro cui l'obbligazione assunta dall'opponente avrebbe dovuto essere adempiuta e, quindi il telegramma e la missiva del 17 dicembre 2015 in atti sarebbero stati validi atti interruttivi del termine di prescrizione».
Si tratta, in sintesi, di determinare, il momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
Il motivo è infondato.
E' pacifico che la data ultima per eseguire (e per ottenere) il pagamento del corrispettivo fosse per entrambi i contratti la data stabilita dalle parti nel 20 dicembre 2005.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha risolto la questione mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili stabiliti a favore del debitore per l'esecuzione della prestazione, in quanto prima di tale data il creditore non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cassazione
civile sez. I, 20/03/2018, (ud. 13/09/2017, dep. 20/03/2018), n.6966, Cass., Sez. 3,
2/08/2014, n. 18184, Cass. n. 23789/2008).
Quindi, l'atto interruttivo è stato utilmente inviato dal creditore in data 17.12.2015.
Poiché l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 228/2021, pronunciata il 27 gennaio
2021, pubblicata il 28 gennaio 2021, non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
9 2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida nella somma complessiva di Euro 7.000,00, oltre Controparte_1
alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 08.10.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Altri contratti
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere atipici
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______ ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
R.G. N° 276/2021 S E N T E N Z A
Cron. N°________ nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, n. 228/2021, pronunciata il 27 gennaio 2021, pubblicata il 28 Rep. N° ________ gennaio 2021, non notificata, che ha deciso la causa civile iscritta al n. 7766/2017 R.G;
tra la società rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Parte_1
Impagnatiello e dall'avv. Giuseppe Vinelli ed elettivamente domiciliata in Bari presso l'avv. Paola Merico in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante e
, in proprio e quale ex socio unico della cessata Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Melillo in forza Controparte_2
di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
– appellata –
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 12.05.2023 la causa è passata in decisione con concessione
1 dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del sig.
[...]
ad agire per l'accertamento dei crediti derivanti dai contratti di CP_1
concessione d'uso per cui è causa, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità
ovvero, in via gradata, l'infondatezza della domanda monitoria;
in via alternativa e
subordinata, accertare la prescrizione dei diritti azionati per decorso del termine
decennale; in via ulteriormente subordinata, accertare l'inesistenza del credito per
difetto di prova;
in ogni caso, accertata l'inesistenza ovvero l'inesigibilità o l'estinzione
per prescrizione del credito azionato dal sig. , revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese
processuali del doppio grado di giudizio;
condannare il sig. Controparte_1
alla restituzione di quanto sarà stato eventualmente pagato dalla società appellante in
forza della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente
esecutivo.
per l'appellato: rigettare l'appello in quanto infondato e per l'effetto confermare la
sentenza impugnata. Spese di giudizio del secondo grado come per legge:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1741/2017 del 24.07.2017 il Tribunale di Foggia,
accogliendo il ricorso monitorio proposto da quale socio unico Controparte_1
della ingiungeva alla di pagare a Controparte_2 Parte_1 [...]
e alla il pagamento della somma di euro 84.994,20, oltre CP_1 Controparte_2
interessi commerciali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2017, la proponeva Parte_1
opposizione eccependo il difetto di legittimazione attiva della società e Controparte_2
del socio , l'incompetenza per materia del giudice adito, Controparte_1
2 essendo competente il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, la prescrizione decennale e, nel merito l'infondatezza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio in proprio, e nella qualità di socio Controparte_1
unico della società liquidata chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice di primo grado all'esito della prova documentale, e dopo non aver ammesso la prova orale, rigettava l'eccezione di incompetenza;
nel merito, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n 1741/2017 in favore di
[...]
nella qualità di socio unico della cessata nel 2008, CP_1 CP_2
revocando il predetto decreto ingiuntivo in favore della Condannava la CP_2
parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
Con atto di citazione del 26/02/2021, ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva Tribunale di Foggia, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
La causa è stata riservata per decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la società appellante chiede che venga accertata dal giudice dell'impugnazione il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
a rivendicare i diritti di credito dei quali era titolare la e, Controparte_2
segnatamente, i diritti di credito nascenti dai due contratti inter partes aventi a oggetto la concessione d'uso del marchio “RC”, in quanto il credito non sarebbe stato inserito né nel bilancio al 31.12.2007, né in quello finale di liquidazione, determinando così l'implica e tacita manifestazione di volontà del liquidatore (e per esso della società)
a rinunziare alla relativa pretesa. Inoltre, tale pretesa economica non sarebbe stata richiesta dalla Granistar in bonis, né dal socio che ne aveva conoscenza in quanto
3 stipulati dallo stesso quale socio-amministratore.
A dire dell'appellante, la richiesta di cancellazione della società da parte del socio-
liquidatore , non accompagnata da alcuna riserva, implicherebbe una rinuncia ai CP_1
crediti, quest'ultimi neppure certi nella loro esistenza.
Il motivo è infondato.
E' incontestato tra le parti che la società è cessata nel 2008 determinando CP_2
l'estinzione della società medesima, e che socio unico della Controparte_1
predetta società, ha attivato il recupero del credito derivato dai due contratti concessione dell'8 settembre 2015, in atti, in cui risulta pattuito sia il prezzo per quintale dell'utilizzo del marchio sia i tempi entro cui il versamento del prezzo doveva essere corrisposto dalla debitrice.
Ciò premesso, la Suprema Corte con la sentenza n. 6070/2013 (conformi Cass. S.U.
6071 e 6072 del 2013) (a Sezioni Unite) ha affermato il principio per cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, e si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente
societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida
4 conclusione del procedimento estintivo.
E' stato così affermato che, a seguito dell'estinzione, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione,
con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (per quest'ultima questione la Sezione della Cassazione, preso atto del CP_3
contrasto giurisprudenziale ha rimesso alle sezioni unite, con l'ordinanza interlocutoria
n. 16477 del 13 giugno 2024), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Cass.
23269/2016; 25974 del 24/12/2015).
Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. SS.UU. n. 6070/2013) - la cui estinzione è
equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali-, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418/2001, 20874/2004,
23765/2008).
Ne consegue, pertanto, che così come i debiti della società si trasferiscono, ex art. 2495
co. 2 c.c., ai soci, i quali ne rispondono -nei limiti di quanto riscosso in fase di liquidazione, ovvero illimitatamente se erano soci illimitatamente responsabili-, così
anche i crediti certi liquidi ed esigibili ed i beni della società si trasferiscono ai soci,
quand'anche di questi non venga fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Difatti, la società, in astratto, potrebbe rinunciare a detti crediti, ma questa rinuncia non può presumersi dal solo fatto che il credito non sia stato appostato in bilancio: infatti la remissione del debito è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, seppure tacita, ma inequivoca e tale carattere di inequivocabilità non si desume
5 dalla mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione.
Si è osservato da parte dell'appellante, in particolare, che il credito risulta incerto, e il liquidatore pur sapendo della sua esistenza ritenne di non inserirlo in bilancio consentendo di presumersi una volontà della società di rinunciare a quella pretesa.
Il diritto di credito azionato dal socio scaturisce dai contratti dell'8 settembre 2015
certificati dall'attestazione del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- , con cui dà atto dei quantitativi certificati dalla per l'anno 2005 della varietà di frumento duro “RC”. Parte_1
Quindi, come rilevato correttamente dal giudice di primo grado, moltiplicando le quantità di grano certificato, secondo l'attestazione del Crea, per il prezzo previsto nei predetti contratti, si ottiene l'entità del credito vantato dall'opposto.
Quindi, l'esistenza del credito risulta da elementi certi, preciso nel suo ammontare,
espresso in misura determinata e non in modo generico, non sottoposto né vincoli e né
a termini.
Quindi, non si tratta di una mera pretesa, né dall'istruttoria è possibile ricavare alcuna remissione del debito, che è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca.
Il silenzio del socio-liquidatore, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sè idonei a palesare una volontà inequivocabile.
La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede così i suddetti requisiti di inequivocità.
Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione del socio di cessare al più presto l'attività sociale;
l'arriere-pensee (o pensiero inespresso) di coltivare in proprio
6 l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato;
la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.
Di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, non si possono ricavare elementi circa la remissione del debito alla non potendosi basare tale Parte_1
remissione unicamente sulla natura controversa di esso e sulla mancata evidenziazione nel bilancio, e dunque senza avere accertato se quella omissione potesse ritenersi sintomo d'una volontà certa ed inequivoca non accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.
Quindi, nel caso di specie il credito vantato dalla Granistar estina, di cui era socio unico
, era un credito certo, liquido ed esigibile, non certo una mera Controparte_1
pretesa, e pertanto, in quanto tale deve considerarsi trasferito al socio, che legittimamente lo ha azionato nei confronti della debitrice.
Con un secondo motivo di gravame, la società ha eccepito la Parte_1
carenza di prova del credito azionato dal , evidenziando l'insufficienza della CP_1
documentazione prodotta ai fini della prova dei fatti costitutivi della somma richiesta.
A dire dell'appellante il tenore letterale dei due contratti è inequivocabile in quanto il diritto alle “royalties” (compensi per l'utilizzo del marchio) in favore della era CP_2
destinato a maturare con la effettiva commercializzazione del grano “RC”, e non con la mera cartellinatura.
E se pur il compenso era commisurato ai quintali cartellinati (art. 4 dei contratti) il diritto a percepire le “royalites” era la effettiva commercializzazione del grano, tant'è che il pagamento poteva essere preteso al momento della sottoscrizione di ciascun contratto di vendita stipulato dalla con i terzi acquirenti. Parte_1
Quindi, a dire dell'appellante, la prova documentale valorizzata dal Giudice a quo (i due
contratti e l'attestazione CREA) non sarebbe sufficiente a fondare la pretesa di 7 pagamento, perché non sarebbe stato esteso alla effettiva commercializzazione del grano, in quanto l'attestazione rilasciata dal CREA dà conto esclusivamente dei quantitativi certificati (in gergo “cartellinati”) nel 2005, non già di quelli effettivamente commercializzati.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 del contratto stabilisce chiaramente che la si impegna “ a pagare e a Pt_1
versare” la somma di Euro 30 oltre Iva per ogni q.le di grano duro da seme RC
prebase cartellinato, quale “corrispettivo” delle royalties dell'uso dei marchi RC
Prebase per la cartellinatura delle relative sementi stabilendo nel successivo art. 5 il termine entro cui eseguire il pagamento, con il divieto di dare esecuzione alle vendite e consegnare a terzi il grano dura da seme RC Prebase senza aver “versato alla
il corrispettivo di cui al punto 4)”, assumendone al successivo punto 8) la CP_2
debitrice, ogni onere, rischio e spesa derivante dal contratto.
Mentre, la parola “contestualmente” utilizzata nel punto 6) del contratto Prima Rip.ne si riferisce chiaramente al “termine” in cui poteva avvenire il pagamento, tant'è che è
fissata nello stesso periodo la locuzione “comunque” e una data finale di pagamento al
20.12.2005.
Pertanto, l'attestato Crea ( ex Ense), come motivato dal giudice di primo grado,
costituisce la prova dell'avvenuta cessione dei diritti di cartellinatura sia dell'avvenuto uso del marchio RC concesso esclusivamente per la relativa cartellinatura delle sementi.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ripropone la prescrizione del diritto poiché per oltre dieci anni, ossia fino al 17 dicembre 2015, non sarebbero stati compiuti atti utili all'interruzione della prescrizione in quanto in base alla documentazione esibita dal creditore, le presunte vendite da parte della a terzi sarebbero avvenute in Pt_1
data 4, 7 e 17 novembre 2005, sicché il termine decennale di prescrizione, da computarsi da tali momenti, si sarebbe compiuto prima della diffida del 17 dicembre 2015..
8 Mentre, il giudice di primo grado ha ritenuto che il termine contrattuale da cui far decorrere il termine prescrizionale fosse quello del 20 dicembre 2005, previsto in contratto, entro cui l'obbligazione assunta dall'opponente avrebbe dovuto essere adempiuta e, quindi il telegramma e la missiva del 17 dicembre 2015 in atti sarebbero stati validi atti interruttivi del termine di prescrizione».
Si tratta, in sintesi, di determinare, il momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
Il motivo è infondato.
E' pacifico che la data ultima per eseguire (e per ottenere) il pagamento del corrispettivo fosse per entrambi i contratti la data stabilita dalle parti nel 20 dicembre 2005.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha risolto la questione mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili stabiliti a favore del debitore per l'esecuzione della prestazione, in quanto prima di tale data il creditore non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cassazione
civile sez. I, 20/03/2018, (ud. 13/09/2017, dep. 20/03/2018), n.6966, Cass., Sez. 3,
2/08/2014, n. 18184, Cass. n. 23789/2008).
Quindi, l'atto interruttivo è stato utilmente inviato dal creditore in data 17.12.2015.
Poiché l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 228/2021, pronunciata il 27 gennaio
2021, pubblicata il 28 gennaio 2021, non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
9 2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida nella somma complessiva di Euro 7.000,00, oltre Controparte_1
alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 08.10.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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