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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2021/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLGA MOSCATO, Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in via Beccaria 5 27100 PAVIA presso il difensore appellanti contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DOMENICO DE CENSI, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in via Copernico, 8 20125 Milano presso il difensore appellato pagina 1 di 30 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA ARDISSONE, Controparte_2 elettivamente domiciliata in viale Cesare Battisti 27100 PAVIA presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
: Parte_4
Voglia la Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti in narrativa, in integrale riforma della sentenza di primo grado n. 933/2024 pubblicata in data 31.05.2024, notificata in data 05.06.2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia - Sezione III Civile all'esito del procedimento rubricato al n. 2318/2023 R.G., accogliere il presente appello e, per l'effetto, così statuire Nel merito: − rilevato l'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale, assunta ogni statuizione anche in punto comportamento stragiudiziale della parte convenuta in questa fase con riferimento al mancato coinvolgimento della assicurazione poi evocata come terza chiamata;
− accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante in via
[...] diretta ed indiretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 c.c. per la condotta del personale sanitario 1 operante all'interno della struttura convenuta presso cui è avvenuto il decesso del Sig.
; − accertato e dichiarato che la condotta negligente, imprudente ed imperita del Persona_1 personale sanitario operante all'interno della struttura convenuta
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante ha
[...] causato, ovvero ha contribuito, a causare il decesso del Sig. intervenuto in data Persona_1
18.12.2021 presso
[...]
in Controparte_3 persona del legale rappresentante per tutte le ragioni esposte;
condannare parte convenuta
[...]
Controparte_3
pagina 2 di 30 in persona del legale rappresentante con Controparte_3 sede in Viale Matteotti n. 63 (C.F/P. IVA ) all'integrale risarcimento di tutti i CP_3 P.IVA_1 danni non patrimoniali iure proprio patiti dalle Sig.re Parte_1 Parte_2
e per la perdita del rapporto parentale e quantificati nella Parte_3 Parte_4 complessiva somma di E 1.538.543,70 così distinta rispetto alle singole attrici: E 304.007,70 quanto alla Sig.ra E 254.974,20 quanto alla Sig.ra E 264.780,90 quanto Parte_1 Parte_2 alla Sig.ra oltre al danno biologico da lei patito per la compromissione del suo Parte_3 stato di salute psichica che si indica in E 100.000,00, o in quell'altra somma maggiore o minore rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., E 264.780,90 quanto alla Sig.ra , Parte_4 oltre al danno biologico da lei patito per la compromissione del suo stato di salute psichica si indica in
E 100.000,00, o in quell'altra somma maggiore o minore rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.; condannare parte convenuta
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante con sede in Viale Matteotti n. 63 (C.F/P.
[...] CP_3
IVA ) al risarcimento in favore delle attrici del danno biologico terminale patito dal Sig. P.IVA_1
loro trasmesso iure hereditatis da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. Persona_1
1226 c.c., che si indica in E 250.000,00 ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento
(18.12.2021) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. 2 In via istruttoria: fatti salvi i diritti di rito, si riproducono le istanze istruttorie di primo grado: Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il Sig. ha Persona_1 sempre vissuto presso la propria casa familiare, con la moglie convivente Sig.ra Parte_1
2. Vero che il Sig. ha sempre partecipato agli eventi di famiglia con moglie, Persona_1 figlie e nipoti anche dopo la diagnosi delle malattie? 3. Vero che sono stata incaricata dalla Società privata Assistenza VI per rimanere una ora al giorno presso il Sig. come da fattura Per_1 che si rammostra? 4. Vero che la scrivente è stata pagata per le prestazioni assistenziali della Sig.ra come da fattura che si rammostra? 5. Vero che mi occupavo di lavarlo e Parte_5 vestirlo? 6. Vero che il Sig. era nutrito regolarmente da moglie e figlie? 7. Vero che il Sig. Per_1 svolgeva piccole passeggiate fuori casa con moglie, figlie e nipoti? 8. Vero che fino a aprile Per_1
2021 il Sig. ha anche camminato autonomamente, senza ausili e senza aiuti? 9. Vero che Per_1 nel 2019 il Sig con la moglie è stato in Australia da gennaio a marzo per la nascita del Per_1
pagina 3 di 30 nipote ? 10. Vero che il Sig. era stato già in Australia nel 2016? 11. Vero che nel Per_2 Per_1 corso del viaggio in Australia del 2019 il Sig. ha svolto lavori manuali (agricoli e barista) Per_1 presso la fattoria (farm) di proprietà del compagno della figlia Sig. 12. Vero che il Persona_3
Sig. riceveva regolarmente e a cadenza quotidiana visite da parenti, nipoti e vicini di casa? Per_1
13. Vero che presso l'abitazione dei Sigg.ri venivano svolte le feste di famiglia, Parte_6 come compleanni nipoti? 14. Vero che il Sig. partecipava a cene e feste anche a casa delle Per_1 figlie e e dei rispettivi parenti e amici? 15. Vero che nel 2019 in occasione della visita Pt_2 Pt_3 della figlia e del nipote dall'Australia è stato svolto presso la località 'Ai tre laghi' a Pt_4 Per_2
GR LL uno shooting fotografico con fotografo professionista per album di famiglia? 16.
Vero che nel 2019 ha insegnato al nipote di poco più di un anno a mangiare con il cucchiaio? CP_4
17. Vero che anche durante il lockdown sono stati mantenuti i contatti con i vicini cantando dal balcone, compreso il Sig. 18. Vero che il Sig. in casa spesso ballava per
Per_1 Per_1 passare le giornate? 3 19. Vero che andavo a trovare il Sig. fino a pochi giorni prima del
Per_1 ricovero e del successivo decesso? 20. Vero che portavo i miei figli, nipoti del Sig. dal
Per_1 nonno fino a pochi giorni prima del ricovero e poi del decesso? 21. Vero che ho visitato con regolarità il Sig. 22. Vero che ho sempre verificato la cartella clinica e la posizione personale del
Per_1
Sig. 23. Vero che ho sempre parlato della situazione personale del Sig. con la Per_1 Per_1 moglie e le figlie, che lo portavano sia in visita ambulatoriale sia domiciliare? 24. Vero che è sempre stata la figlia a gestire le questioni burocratiche del Sig. come esami, Parte_3 Per_1 visite, accessi telematici, ecc? 25. Vero che ho sempre approvato la residenza del Sig. Per_1 presso l'ambito familiare, senza necessità di ricoveri? 26. Vero che presso l' Controparte_3
c'è il Reparto Specializzato in Malattia di Alzheimer? 27. Vero che tra i servizi
[...] ambulatoriali dell' c'è il Reparto Specializzato in Cura e Controparte_3
Riabilitazione Malattia di Alzheimer? 28. Vero che detti servizi prevedono sia il servizio diurno sia il ricovero? 29. Vero che l' fornisce cure per la Malattia di Alzheimer in Controparte_3 regime di solvenza e SRR? Si indicano a testi: presso Soc. Privata Assistenza Parte_5
VI VI (PV) Corso Milano, 15 (cap. ); Soc. Privata Assistenza CodiceFiscale_5
VI VI (PV) Corso Milano, 15 in persona del legale rappresentante (cap.
), res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), CodiceFiscale_5 Controparte_5 Testimone_1 res. VI (PV) (cap. da 1 a 20); res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), Testimone_2
res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), res. VI (PV) (cap. da Testimone_3 Testimone_4
pagina 4 di 30 1 a 20); res. VI (PV) (tutti i capitoli); res. VI (PV) Persona_3 CP_6
(cap. da 1 a 20); Dott. (PV) Via Turati, 19 (cap. da 22 a 29), Dott. Testimone_5 [...]
Via Emilia, 12 (cap. da 22 a 29). Ammettersi prove per testi e per interpello di parte Tes_6 CP_3 convenuta e terza chiamata Unipolsai Ass.ni sui seguenti capitoli:
1. Vero che presso CP_7
l' c'è il Reparto Specializzato in Malattia di Alzheimer? 2. Vero che Controparte_3 tra i servizi ambulatoriali dell' c'è il Reparto Specializzato in Cura e Controparte_3
Riabilitazione Malattia di Alzheimer? 3. Vero che detti servizi prevedono sia il servizio diurno sia il ricovero? 4. Vero che l' fornisce cure per la Malattia di Alzheimer in Controparte_3 regime di solvenza e SRR? 5. Vero che l' è indicato dalla Fondazione Controparte_3
Alzheimer Italia come Centro riabilitazione per i malati di Alzheimer? 4 6. Vero che riceve CP_7 fondi pubblici per il sostegno specifico del reparto di Riabilitazione per i malati di Alzheimer? 7. Vero che svolgo la mia attività di Geriatra presso di 8. Vero che avevo in Controparte_3 CP_3 cura il Sig. dal 2021? 9. Vero che ho visitato il Sig. presso l' Per_1 Per_1 [...]
? 10. Vero che per le visite che precedono il Sig. è stato accompagnato Controparte_3 Per_1 da moglie e figlie? 11. Vero che ho sempre conferito con moglie e figlie gli esiti delle visite del Sig.
Si indica a teste: Dott. , Via Emilia 12. Ammettersi i seguenti mezzi Per_1 Testimone_7 istruttori:
1. disporsi la acquisizione formale della CTU Dott. svoltasi nel procedimento penale Per_4
7522/21 R.G.N.R Procura della Repubblica presso Tribunale di Pavia con i relativi allegati;
2. disporsi
CTU medico legale sullo stato personale e medico del Sig. nel periodo Persona_1 antecedente l'ingresso presso la struttura convenuta, con riferimento alla capacità di comprensione parziale dello stesso degli eventi spazio temporali e sociali di riferimento;
3. per quanto di occorrenza a integrazione di quanto già accertato in sede peritale penale CTU Dott. disporre CTU Per_4 funzionale alla disamina della cartella clinica, delle omissioni e lacunosità della stessa rispetto al quadro clinico accertato all'esito del decesso in sede di CTU svolta nel giudizio penale;
4. disporsi
CTU medico legale sulle persone delle attrici Sigg.re e rispetto Parte_4 Parte_3 allo stato fisico e psichico residuato in capo alle stesse dopo l'evento decesso del padre.
Conclusioni per
[...]
: Controparte_1
pagina 5 di 30 Voglia l'ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza reietta, così pronunciare: Nel merito - in via principale, confermare la sentenza gravata e per l'effetto rigettare ogni domanda formulata dalle attrici, sia di accertamento che di condanna, perché infondate in fatto e in diritto;
1 - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata e di accertamento di una qualche responsabilità della convenuta liquidare ogni eventuale risarcimento esclusivamente ove inoppugnabilmente provato essere dovuto e in misura corrispondente allo stretto necessario e dichiarare che la compagnia assicuratrice chiamata in causa società è tenuta a Controparte_2 manlevare e tenere indenne l'Ente convenuto da ogni pretesa attorea a termini di contratto, e in ogni caso condannando la predetta Compagnia a rifondere ad nel rispetto delle applicabili CP_7 previsioni di polizza, quanto la stessa sia eventualmente costretta a pagare alla parte attrice. Sul piano istruttorio: respingere ogni contraria istanza, ivi espressamente comprese le istanze di ammissione di prova orale (per testi ed interrogatorio formale) e le richieste di CTU di parte attrice, già oggetto di esaustive controdeduzioni in sede di memoria integrativa di replica e poi oggetto di integrale respingimento da parte del Giudice di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio anche del grado di appello. Salvezze illimitate.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO Rigettare l'appello ex adverso proposto nei confronti della Sentenza n.933/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate nei confronti delle parti appellate e in particolare di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando la sentenza di Controparte_8 primo grado in ogni sua parte. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Ente convenuto, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsivoglia somma di denaro
[...]
a titolo di 1 risarcimento totale o parziale dei danni tutti determinati dall'inadempimento contrattuale imputato dalle appellanti ad o comunque derivati dal decesso di , CP_7 Persona_1 limitare l'indennizzo dovuto da a , entro i limiti di quanto Controparte_8 CP_7 risulterà provato all'esito del presente giudizio, considerate le sole somme assicurate, tenuto conto della franchigia in autoritenzione (art.38 CGA), dello scoperto e delle esclusioni tutte contrattualmente pagina 6 di 30 previste e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente accertata in concreto a carico di
[...]
. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, anche tecniche e onorari di causa, oltre alle spese CP_7 generali e agli accessori di legge. Con rigetto di ogni ulteriore istanza anche istruttoria. Salvis juribus.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pavia rigettava le domande di risarcimento dei danni proposte da
[...]
, , e in qualità rispettivamente di moglie e di figlie di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
deceduto in data 18 dicembre 2021 presso l'Istituto di Assistenza e Cura Persona_1
Santa Margherita di ove era stato ricoverato in data 8 dicembre 2021. CP_3
2. Sinteticamente si riportano i fatti salienti per la ricostruzione della vicenda. È documentato che al momento del ricovero era affetto da una pluralità di patologie croniche Persona_1
(diabete mellito, artrite reumatoide, ipoacusia, pregresso intervento ernia inguinale destra, lesioni cutanee etc.) ed altre inguaribili (al morbo di Alzheimer, presente dal 2007 e progredito ad uno stadio avanzato si era aggiunta la sindrome cortico - basale). Dalla medesima documentazione emerge che il ricovero presso la struttura convenuta si era reso necessario perché la gestione domestica era diventata impossibile a causa del comportamento aggressivo e delirante del È anche incontestato che questi non era autonomo nell'alimentazione Per_1
e necessitava di essere imboccato. È documentato che in data 18 Persona_1 dicembre 2021 aveva iniziato a presentare difficoltà respiratorie, bassa saturazione, iperglicemia e ipotensione, alle quali conseguiva il decesso nel volgere di poche ore, ossia alle ore 14. Il procedimento penale, instaurato su denuncia della figlia si era Parte_3 concluso con l'archiviazione.
3. Il giudice di prime cure ha premesso che il paziente all'ingresso era vigile, ma non collaborativo ed anzi oppositivo ed aggressivo. Ha premesso che il pomeriggio del giorno 17 dicembre 2021 era soporoso, ma risvegliabile, che verso le ore 11,30 Persona_1 del giorno successivo, 18 dicembre 2021, si era verificato un grave episodio di desaturazione con iperglicemia e ipotensione e che la situazione era rimasta invariata nonostante l'intervento di supporto farmacologico, tanto che era stato deciso l'invio al pronto soccorso, invio poi non avvenuto a causa del sopraggiunto decesso.
pagina 7 di 30 4. Dalla relazione medico legale risulta che “le indagini istologiche sono state fondamentali per rilevare un quadro patologico acuto, a livello polmonare, non immediatamente palese alle valutazioni macroscopiche. È stata evidenziata, infatti, una diffusa infiltrazione di polimorfonucleati in sede alveolare e bronco – alveolare, con presenza di materiale estraneo compatibile con frammenti alimentari masticati/semidegeriti. Trattasi di un quadro suggestivo di grave polmonite ab – ingestis (fenomeni infiammatori – infettivi conseguenti ad inalazione/aspirazione di materiale alimentare)”. Il medico legale ha, quindi, individuato la causa del decesso nella insufficienza respiratoria acuta causata “da un processo bronco – pneumonico, instauratosi a partire dall'aspirazione di materiale alimentare, in soggetto polipatologico, affetto da decadimento cognitivo in malattia di Alzheimer, condizionante una rilevante compromissione neurologica”.
5. Il Tribunale di Pavia ha escluso la rilevanza causale di alcune circostanze allegate dalle attrici e ritenute sintomatiche di una prestazione sanitaria negligente, quali la frantumazione dei farmaci, la perdita di peso, lo stato di igiene approssimativo, la presenza di una ecchimosi in sede nasale e la formazione di lesioni cutanee da decubito. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato: “circa l'insorgenza del quadro patologico descritto, il medico legale ha evidenziato che la polmonite è insorta svariate ore prima del decesso;
che i quadri istologici potrebbero essere compatibili con l'insorgenza della problematica a seguito dell'ultimo pasto del defunto avvenuto in data 17 dicembre 2021 a ora di pranzo, dato che in base alla letteratura scientifica la reazione infiammatoria può aversi in modo ben evidente a decorrere da 4 – 6 ore dall'aspirazione. Il medico legale ha, quindi, rappresentato che 'la polmonite ab ingestis è una patologia che vede, tra i vari fattori di rischio, l'età avanzata, gli stati mentali alterati, l'allettamento, la disfagia. In merito a questo ultimo aspetto, nel caso in esame non risultano segnalati chiari riferimenti a disturbi della deglutizione. In merito a questo ultimo aspetto, nel caso in esame non risultano segnalati chiari riferimenti a disturbi della deglutizione. La disfagia era, anzi, espressamente esclusa alle valutazioni eseguite nell'estate del 2021. Circa le modalità di somministrazioni del cibo all'ingresso presso la struttura convenuta, era stata prevista una dieta libera, morbida, senza necessità di particolari accorgimenti stante l'assenza di documentati disturbi disfagici. Il medico legale ha, quindi, concluso che 'non risulta, possibile, evidenziare specifiche criticità nella condotta dei sanitari correlabili alla polmonite ab ingestis'.
pagina 8 di 30 6. Quanto a tale ultimo profilo - posto che parte attore ha esposto che il personale sanitario avrebbe dovuto impedire l'aspirazione di cibo mediante somministrazione di una dieta morbida e l'imboccamento – il giudice ha sottolineato che dalla cartella clinica risulta sempre indicato che il signor veniva imboccato e si alimentava senza problemi. La circostanza Per_1 aveva trovato conferma nell'esame autoptico, in quanto erano stati rinvenuti residui alimentari masticati e/o semidigeriti, di modo che doveva escludersi che l'aspirazione fosse avvenuta in quanto il cibo somministrato non era masticabile o non era morbido o, ancora, non adeguatamente suddiviso in porzioni.
7. Il giudice di prime cure ha, poi, evidenziato come anche il medico legale avesse segnalato la rilevanza causale degli stati di agitazione psicomotoria nell'aspirazione di alimenti. Di conseguenza, il medico legale aveva escluso in via astratta una responsabilità del personale sanitario rispetto alla polmonite ab ingestis.
8. E' vero che parte attrice aveva anche allegato l'inadeguatezza della prestazione sanitaria nel momento in cui si erano manifestati i sintomi di uno stato infiammatorio a livello polmonare.
Sul punto, il medico legale aveva evidenziato che al processo patologico indotto dall'aspirazione di materiale alimentare segue normalmente una difficoltà respiratoria, sudorazione, brividi, malessere generale, sottolineando, però, che in pazienti psichiatrici o con demenza il quadro clinico potrebbe essere sfumato, aspecifico o di complessa valutazione.
9. Il giudice di primo grado ha poi assunto che, nonostante le carenti indicazioni della cartella clinica circa le attività di osservazione e rivalutazione compiute dal personale sanitario nel periodo compreso tra il pomeriggio del 17 dicembre 2021 e la mattina del giorno successivo, il medico legale aveva evidenziato che l'insidiosità della polmonite ab ingestis – per la cui diagnosi si era reso necessario l'esame istologico come evidenziato dal medico stesso - e le patologie da cui era affetto l'uomo inducevano a concludere con “elevato grado di probabilità che diversi approcci assistenziali – diagnostici – terapeutici (in particolare un inquadramento più tempestivo del quadro pneumonico con avvio più precoce di ossigenoterapia e terapia antibiotica, eventualmente in ambiente ospedaliero) avrebbero potuto impedire o ritardare il decesso di ”. Ad avviso del giudice di prime cure, le conclusioni del Persona_1 medico legale in tema di rilevanza causale delle condotte del personale sanitario sono utilizzabili anche per escludere una responsabilità civile. Il medico legale ha, inoltre, evidenziato che la condotta alternativa auspicabile non avrebbe avuto, con elevata probabilità e,
pagina 9 di 30 quindi, più probabilmente che non, alcun effetto sul momento del decesso di Per_1
Concludeva il Tribunale di Pavia, affermando che escludere la rilevanza causale
[...] della condotta diligente significava escludere anche la rilevanza causale di quella inadempiente. Ne seguiva il rigetto delle domande e la condanna delle attrici alla rifusione delle spese di lite in favore tanto della parte convenuta
[...]
, quanto della terza chiamata società Controparte_3 Controparte_2 assicuratrice di parte convenuta.
10. , , e , appellando la sentenza di primo grado, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 chiedono la condanna della struttura sanitaria convenuta in prime cure, con il conseguente riconoscimento del danno da perdita parentale, del danno biologico iure hereditario e, limitatamente a ed , del danno biologico di natura psichica. In via Pt_3 Parte_4 preliminare, instano per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, con riguardo alle spese processuali in favore della parte convenuta e della terza chiamata.
11. L' chiede il rigetto del gravame e, in via Controparte_9 subordinata, per il caso di accoglimento delle domande spiccate dalle controparti, la manleva nei confronti del proprio assicuratore Controparte_2
12. La società assicuratrice chiede il rigetto del gravame e, in subordine, anche della domanda di manleva proposta dal proprio assicurato.
13. Dopo l'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 in cui le appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla chiesta sospensiva, in attesa delle definizione dell'appello, la causa era rinviata all'udienza del 29.4.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Motivi della decisione
14. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità del debitore inadempiente e, in particolare, in punto responsabilità per fatto degli ausiliari ex L. n. 24/2017. Sul punto il Tribunale di Pavia, con motivazione scarna, ha escluso la rilevanza causale della condotta del personale medico, in aperto contrasto con le conclusioni del CTU dott. secondo cui il decesso era Per_4 ascrivibile ad una polmonite ab ingestis derivante dall'inalazione di cibo. La lacunosità della pagina 10 di 30 cartella clinica dimostrava ipso facto la negligenza della struttura sanitaria, proprio perché
l'assenza di un adeguato monitoraggio aveva impedito un tempestivo intervento che avrebbe potuto evitare il decesso. In conclusione - affermano le appellanti - se non risultavano difficoltà di deglutizione, il era deceduto per soffocamento, causato dal personale Per_1 sanitario che lo alimentavano con modalità non corrette per il di lui stato patologico. Se invece il avesse avuto difficoltà nella deglutizione, certamente una struttura come quella Per_1 convenuta, specializzata nella gestione di pazienti problematici di quella tipologia, avrebbe dovuto porre in essere cautele particolarmente rigorose: e, del resto, è noto che persone affette da Alzheimer possono sviluppare disfagia ed è altrettanto noto che la polmonite ab ingestis è causa di decesso per tali pazienti. Se, poi, era vero che la disfagia nel caso di specie era stata esclusa, tuttavia, tale valutazione risaliva all'estate 2021, quindi a distanza di quasi 6 mesi.
Oltre a ciò, era anche pacifico che la lacunosità della cartella clinica non può che avere aggravato la situazione, in difetto, appunto, della precisa indicazione dello stato infiammatorio insorto già il 17 dicembre. In sintesi, quindi, il giudice di pima istanza non ha adeguatamente valutato i principi di diritto quanto all'onere della prova in materia di responsabilità professionale di carattere sanitario.
15. Con il secondo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano la violazione dell'art. 1176
c.c. con riguardo alla gestione della cartella clinica. La regolare tenuta della documentazione sanitaria consente, infatti, una corretta gestione del paziente, proprio alla luce di un rigoroso monitoraggio. Nel caso in valutazione, il nelle ore immediatamente precedenti il Per_1 decesso, non era stato sottoposto a regolare e continuativo monitoraggio;
tanto è vero che, come emerge dalla CTU, dalla cartella clinica non era possibile desumere elementi rilevanti per stabilire con precisione il verosimile momento di insorgenza della polmonite. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel ritenere che la carenza documentale della cartella non deve andare a detrimento del paziente e che tale lacunosità può ragionevolmente far ritenere dimostrata l'esistenza di un nesso causale. Nel caso in esame, la relazione del dott. sottolineava proprio come la cartella clinica fosse priva di indicazioni puntuali quanto Per_4 alle ore immediatamente prima del decesso.
16. Con il terzo motivo di gravame, le appellanti sostengono l'erroneità della disposta regolazione delle spese di lite, in quanto il giudice non avrebbe dovuto condannare le attrici alla rifusione delle spese anche in favore della terza chiamata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 11 di 30 stabilito che la soccombenza del convenuto verso il terzo chiamato ne giustifica la condanna al rimborso delle spese. Nel caso in esame, la domanda di garanzia spiccata dalla parte convenuta era inammissibile, in quanto l'assicuratore aveva dedotto di essere venuto a conoscenza del sinistro solo a seguito di causa già introdotta.
17. Opinione della Corte quanto ai primi due motivi di gravame. La responsabilità. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. In via preliminare, si ritiene utile una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Dalla perizia del dott. perizia redatta su incarico del Pubblico Ministero, risulta che nei giorni Persona_5 dall'8 dicembre sino al 17 mai il paziente era risultato soporoso, ed il paziente era descritto come “individuo vigile ma non collaborante, dal carattere oppositivo e aggressivo” (cfr. pag.
27 della relazione); dati di fatto erano che il veniva alimentato, ma non era Per_1 segnalata disfagia, se pure tale esclusione risalisse all'estate 2021 e con le precisazioni di cui infra. E' vero che vi erano state contestazioni tra il personale sanitario ed i familiari in ordine alle modalità di somministrazione dei farmaci, in quanto il personale sanitario li triturava e secondo i familiari tale modalità non sarebbe stata corretta al fine dell'efficace assunzione della terapia.
18. Dalla documentazione medica e, in particolare, dalle visite neurologica e geriatrica rispettivamente in data 15.1.2021 e 31.7.2021 emergeva l'evoluzione del già noto quadro tipico della sindrome dementigena, sia pure in un quadro di accettabilità (essendosi i primi disturbi presentati negli anni 2007 – 2008). In occasione dell'accesso al pronto soccorso di
VI in data 3.12.2021, la figlia che lo accompagnava riferiva di un peggioramento dal punto di vista comportamentale, con tratti di aggressività, prima non presenti. Dalla cartella clinica dell'U.O. Nucleo Alzheimer dell'IDR di relativa al ricovero Controparte_3 CP_3 dall'8.12.2021 al 18.12.2021 – ricovero resosi necessario sull'accordo dei familiari al fine di migliorare i disturbi neurocomportamentali che lo rendevano non gestibile a domicilio - erano segnalati tutti i vari comportamenti e le attività del di cui si riportano solo quelli Per_1 immediatamente antecedenti il decesso, essendo quelli rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare, quindi, dalla cartella clinica del 17 dicembre il paziente risultava rallentato alle ore 6 del mattino e soporoso alle ore 15, sia pure con parametri normali ( PA 120/70 mmHg Sat.
97% FC 72 bpm, apiretico); trascorsa la notte tra il 17 ed il 18 dicembre, al mattino del giorno successivo il appariva soporoso e verso le ore 11,30 veniva segnalato un grave Per_1
pagina 12 di 30 episodio di desaturazione (79%) con iperglicemia e ipotensione e conseguente terapia insulinica, ossigenoterapia ed idratazione parentale;
nonostante tali accorgimenti, tuttavia, le condizioni rimasero invariate di tal ché venne incrementata la terapia idrante e predisposta terapia antibiotica. La permanenza di dispnea, tachipnea, ipotensione, iperglicemia, cianosi periferica disidratazione e stato di coma, oltre che il riscontro di crepitii al torace lato sinistro indusse a disporre il ricovero alle ore 13,45, senonché sopraggiunse la morte alle ore 14.
19. Il perito del PM dott. ha concluso che la causa del decesso di Per_4 Persona_1 può, in modo del tutto plausibile, essere ricondotta ad un'insufficienza respiratoria acuta causata da un processo bronco – pneumonico, instauratosi a partire dall'aspirazione di materiale alimentare, in soggetto polipatologico, affetto da decadimento cognitivo in malattia di
Alzheimer, con notevole compromissione neurologica. Ha precisato che, nonostante non siano precisamente collocabili i fenomeni infiammatori alla base della polmonite ab ingestis, tuttavia il quadro istologico ( abbondanza di materiae alimentare con reazione granulocitaria vivace ma senza una chiara fusione purulente del tessuto) consente di stimare che la polmonite fosse recente e insorta svariate ore prima del decesso. In particolare, alcuni studi indicano che, dopo aspirazione di materiale alimentare, si ha una reazione infiammatoria acuta in circa 4 – 6 ore, con successiva estensione del fenomeno e comparsa di danni alle componenti alveolari.
Nell'arco di 48 ore poi si ha la risposta dell'organismo, con tentativo di isolare e limitare la nocività del materiale estraneo.
20. Quanto alla disfagia, vi è da considerare che dalla relazione di otorinolaringoiatra del 19 giugno 2021 del dott. ( doc. n. 3 di parte attrice in primo grado) risulta: “studio Persona_6 radiologico della deglutizione a discrezione del geriatra curante – evitare alimentazione con doppia consistenza (ossia alimenti liquidi e solidi insieme come ad esempio, pastina in brodo e alimenti filacciosi come carne e mozzarella) – assumere la terapia in corso non triturata eventualmente con liquidi addensanti e acquagei”. Dalla relazione del geriatra dott. Tes_6 del 31 luglio 2021 ( doc. n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado) risulta difficoltà nell'assunzione della terapia, ma nulla è precisato quanto alla disfagia. Dalla relazione del perito di parte attrice dott. ( doc. n. 17 del fascicolo attoreo di primo grado) Persona_7 risulta che nel cadavere in sede di autopsia venne riscontrato abbondante materiale alimentare e che tale materiale era costituito da fibre di carne di origine animale ( pagg. 7 – 8); a tale proposito, la dott. sottolineava la disfagia lieve riscontrata a giugno 2021. Per_7
pagina 13 di 30 21. La Corte, alla luce del materiale istruttorio sopra illustrato, reputa sussistente la responsabilità della strutturade qua alla luce delle seguenti considerazioni. E' da premettere, infatti, che, in corretta applicazione dei principi generali di cui all'art. 1218 c.c. “in tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
ne consegue che, accertato
l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei
"deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza)”. Ancora, Cass. civ. n. 9714/2020 ha osservato: “a carico del personale di un centro di assistenza per lo svolgimento di attività di terapia occupazionale sussiste l'obbligo di sorvegliare l'assistito in modo adeguato alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile, richiesta dall'art. 1218 c.c., non può essere fornita deducendo l'asserita eccezionalità di quelle ipotesi di rischio alle quali si intende provvedere proprio attraverso la prestazione contrattuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità delle operatrici socio assistenziali della struttura per il decesso di un soggetto adulto, affetto da oligofrenia di grado elevato, rimasto vittima di soffocamento da ingestione di cibo mentre era affidato al centro)”; ed, ancora, Cass. civ. n. 25288/2020 ha chiarito che: “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o
pagina 14 di 30 subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto)”.
22. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, in primo luogo, è accertato che la morte di
è stata causata da polmonite ab ingestis, derivante dall'inalazione di cibo, Persona_1 sia masticato, sia semidigerito, come è emerso in sede di esame autoptico, ove si legge: “le indagini istologiche sono state fondamentali per rivelare un quadro patologico acuto, a livello polmonare, non immediatamente palese alle valutazioni macroscopiche. E' stata evidenziata, infatti una diffusa infiltrazione di polimorfonucleati in sede alveolare e bronco alveolare, con presenza di materiale estraneo compatibile con frammenti alimentari masticati/semidigeriti”.
23. La documentazione clinica è risultata incompleta e lacunosa, priva di annotazioni essenziali relative alle condizioni del paziente nelle ore critiche che hanno preceduto il decesso, come già riconosciuto dal Tribunale di Pavia e condiviso dalla Corte (v. a titolo esemplificativo, pag. 38 della stessa ove la PA è 80/?). Tanto dimostra significativa negligenza nella gestione del paziente;
paziente certamente difficile, al punto che non poteva più essere gestito a domicilio, almeno fin tanto che la situazione non fosse tornata a livelli accettabili;
paziente bisognoso di specifiche attenzioni, perché già a giugno 2021 era stata riscontrata qualche criticità nella deglutizione e nonostante l'esclusione della conclamata disfagia a luglio 2021 – esclusione indicata dal geriatra, ma non dall'otorinolaringoiatra – non può trascurarsi che tale esclusione risaliva comunque a luglio 2021, ossia ad un'epoca antecedente di circa 5 mesi rispetto al decesso, epoca che, per tale tipologia di paziente, era certamente molto remota (del resto, anche la gestione domiciliare era precipitata nel volgere di pochi mesi). Ebbene, un'attenta valutazione delle condizioni di alimentazione del paziente era essenziale, se è vero che già il personale della struttura provvedeva a frantumare i medicinali fondamentali per la di lui patologia, innescando una specifica discussione sul punto con i familiari e nonostante le pagina 15 di 30 contrarie indicazioni mediche. A tale riguardo, infatti, le raccomandazioni specifiche del dott.
(v. punto n. 17) non sono assolutamente da sottovalutare, ma, al contrario, da valorizzare Per_6
e ulteriormente considerare che al momento del tragico evento erano trascorsi ulteriori sei mesi.
Del resto, lo stesso CTP degli appellanti, dott. scriveva nella propria Persona_7 relazione ( doc. n. 17): “passando ad analizzare l'intero contesto documentale sanitario, risulta innanzitutto inconfutabile l'insuccesso nel controllo dei sintomi comportamentali e psicotici verosimilmente a motivo delle difficoltà incontrate dal personale infermieristico nell'adeguarsi alle corrette modalità di somministrazione della terapia (cfr. risulta la somministrazione di farmaci triturati in contrasto con l'indicazione specialistica ad una loro deglutizione intera al più favorita mediante miscelazione con alimenti o liquidi addensanti)”.
24. Ora, un monitoraggio costante delle condizioni del avrebbe permesso di rilevare Per_1 tempestivamente i segni di deterioramento clinico, come difficoltà respiratorie, cambiamenti nei parametri vitali o altri sintomi indicativi di un peggioramento del quadro pneumonico, circostanze altamente prevedibili nei pazienti affetti da Alzheimer, soggetti a complicanze respiratorie, proprio per le loro difficoltà di coordinamento e di attenzione. Del resto, il fatto stesso che la struttura si fosse determinata a triturare i medicinali è indice di difficoltà nell'alimentazione, difficoltà che avrebbero dovuto indurre ad una dieta particolarmente rigorosa, previa valutazione geriatrica e otorinolaringoiatrica. Non solo, ma il grave episodio di desaturazione, la condizione soporosa del paziente sono circostanze che si erano sviluppate solo il 17 dicembre e non anche nei giorni precedenti, a partire dall'8 dicembre, data di ingresso nella struttura;
circostanze, come noto, di non poco momento, che avrebbero dovuto essere valorizzate quale campanello di allarme e non indurre semplicemente ad una riduzione del trittico, come emerge dalla cartella clinica, riduzione da 1 cp da 50 mg a ½ cp da
50 mg, suscettibile di produrre effetti a distanza di giorni. Ancora, la condizione di dormiveglia che aveva caratterizzato la mattina del 17 dicembre (come risulta dal diario infermieristico, pagg. 38 – 40) e la parziale alimentazione costituivano segnali assolutamente non sottovalutabili, non presenti nei giorni trascorsi e il fatto che il paziente fosse risvegliabile, come dal sopra detto diario, non era certo un dato in sé tranquillizzante. In sostanza, in primo luogo, deve ritenersi che una corretta somministrazione dei pasti per porzionamento e tipologia sarebbe stata la corretta risposta alla situazione sanitaria del In secondo Per_1 luogo, è a dirsi che un preciso monitoraggio, efficace soprattutto dal punto di vista delle pagina 16 di 30 tempistiche e, dunque, l'intervento tempestivo di ossigenoterapia, supportato da adeguata terapia antibiotica avrebbe contrastato l'insorgenza della polmonite ab ingestis, migliorando significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente. Né ha qualche pregio l'asserita natura non sanitaria della struttura, smentita dalla presenza di medici e personale infermieristico, oltre che risorse strumentali coerenti.
25. Con riguardo al profilo della responsabilità derivante dalla non corretta tenuta della cartella clinica da parte delle strutture sanitarie, i giudici di legittimità si sono pronunciati in modo granitico, nei seguenti, condivisibili termini: “in tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente)” ( v. Cass. civ. n. 34427/2023); ed, ancora, “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante)”
Cass. civ. n. 16737/2024; v. anche Cass. civ. n. 6209/2016).
26. Non sussistono, dunque, dubbi sul fatto che la struttura che abbia accolto un paziente con determinate patologie e, dunque, portatore anche di specifiche disabilità nella vita quotidiana, debba farsene carico dal punto di vista sanitario, infermieristico, logistico ed organizzativo. Ne
pagina 17 di 30 deriva, in via del tutto consequenziale, in applicazione dell'art. 1218 c.c., che solo la dimostrazione dell'evento oggettivo connotato da assoluta imprevedibilità comporta l'esclusione della relativa responsabilità. Responsabilità che, invece, permane in relazione a tutte quelle misure, cautele, obblighi di sorveglianza che costituiscono espressione della necessaria personalizzazione delle cure. Tali principi, trasfusi nel caso in esame, depongono nel senso della responsabilità dell'odierna parte appellata, che non ha dimostrato, ex art. 1218 c.c., di aver adottato tutte quelle misure di tutela soggettivamente adeguate e di cura, esigibili da un medio operatore professionale qualificato.
27. La quantificazione dei danni. Passando, ora, alla valutazione dei danni, è da premettere che le appellanti chiedono il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia per la moglie, sia per le tre figlie, , ed , alla luce delle Persona_8 Pt_2 Pt_3 Parte_4 tabelle milanesi di quantificazione del relativo danno. A tale proposito, fanno presente che le figlie, anche se aventi proprio nucleo familiare e, in particolare, l'ultimogenita, , residente Pt_4 in Australia, avevano un importante rapporto affettivo con il padre, tanto che la figlia residente in [...]ha documentato di essere tornata in Italia per fare visita al padre nel settembre 2021, con biglietti aerei versati in atti e documentando, tutti i congiunti, l'esistenza di un solido rapporto mediante produzione significativa di fotografie raffiguranti varie festività familiari.
28. Le parti appellanti chiedono, inoltre, il riconoscimento del danno biologico terminale patito da loro trasmesso iure hereditatis, da stimarsi con valutazione equitativa Persona_1 ex art. 1226 c.c. in € 250.000,00.
29. Infine, ed chiedono il riconoscimento del danno biologico psichico, in Pt_3 Parte_4 ragione della grave perdita e propongono il riconoscimento della somma di € 100.000,00, per ciascuna, in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c..
30. Il danno da perdita parentale. Quanto al danno da perdita parentale, la Corte premette che con l'ordinanza del 7 settembre 2023, n. 26140/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al caso di morte del prossimo congiunto, che “è orientamento unanime di questa
Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio
pagina 18 di 30 hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018)”.Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha spiegato che “più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi
e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv.
653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
31. In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
32. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n.
12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite
pagina 19 di 30 quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”.
33. Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha dato continuità ai principi già affermati nelle decisioni n. 10579 del 2021 e n. 33005 del 2021, secondo cui “a) 'ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto'; b) 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
34. Tornando, dunque, al caso in esame, quanto alla valutazione del danno della moglie, nata il
12.4.1959, va premesso che vittima primaria, nato il [...], aveva Persona_1
69 anni all'epoca del decesso occorso il 18.12.2021. Si osserva che la tabella del Tribunale di
Milano integrata a punti pubblicata nel giugno 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno relativo al coniuge non separata/parte dell'unione civile/ convivente e figlio, riconosce punti
16 per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, punti 16 per la vittima secondaria nella fascia di età da 61 a 70, punti 16 per il rapporto di convivenza e punti 9 per la presenza di n. 3 superstiti;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pp. 72 – 73 della tabella). Con riguardo al caso specifico, la Corte reputa corretto indicare una maggiorazione di punti 4, da iscriversi nel par. E delle predette tabelle (v. pagg. 73 – 74), alla luce del solido legame familiare come documentato dalle molteplici fotografie versate in atti relative ai festeggiamenti dei compleanni anche con i nipoti ( fotografie sub nn. 1, 25.4, 25.6, 25.7,
pagina 20 di 30 25.10, 25.11) e relative anche al festeggiamento dell'anniversario di matrimonio, addirittura nel maggio 2021, ossia appena 7 mesi prima del decesso ( doc. n. 25.9), fotografie di cui parte appellata contesta la tardività; a tale proposito, tuttavia, si sottolinea che le CP_7 produzioni effettuate in data 18.1.24 con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sono tempestive rispetto all'udienza indicata del 7.2.24, che, essendo di giorno festivo, era prorogato all'8.2.24 ex art. 155 c.p.c.. In applicazione dei richiamati principi di diritto e delle sopra esposte considerazioni (totale punti 76), alla moglie , di anni 62 all'epoca della Parte_1 scomparsa del marito, a tale titolo, compete l'importo di € 297.236,00.
35. Per la figlia nata l'[...], sempre considerati punti 16 per la vittima Parte_2 primaria, punti 20 per la vittima secondaria ( di anni 44 all'epoca del fatto), punti 9 per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo primario del de cuius, punti 4 in ragione del solido legale familiare come esposto sub n. 30 ed esclusa la convivenza, va riconosciuto l'importo di € 250.304,00 ( totali punti 64).
36. Per la figlia nata il [...] ( di anni 38 all'epoca del fatto), tenuto Parte_3 conto di punti 16 per l'età della vittima primaria, di punti 22 per l'età della vittima secondaria, di punti 9 per la presenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, di punti 4 per quanto esposto sub n. 30, in tema di solidità del legale familiare, avvalorato anche dalla presentazione della denuncia querela ed esclusa la convivenza, va riconosciuta la somma di €
258.126,00 ( totale punti 66).
37. Quanto alla figlia , nata il [...] ( di anni 29 all'epoca del decesso), Parte_4 vanno considerati: punti 16 per l'età della vittima primaria, punti 24 per l'età della vittima secondaria, punti 9 per la presenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e va esclusa la convivenza;
la maggiorazione per il solido legame familiare va, invece, contemperato necessariamente con la circostanza della residenza della stessa in Australia, circostanza che non può non incidere sulla quotidianità anche solo in ragione del fuso orario;
per tale ragione va riconosciuta una maggiorazione minima di punti 2. Ne consegue che a tale danneggiata compete la somma di € 258.126,00 (totale punti 66).
38. Il danno biologico terminale. Quanto al danno biologico terminale, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha riaffermato il principio secondo il quale “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida
pagina 21 di 30 agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed
è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”, individuato dalla stessa Corte di Cassazione in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, ed è trasmissibile "iure successionis" (Cass. civ., ordinanza n. 18056 del 05/07/2019) .
39. Osserva, quindi, questa Corte che i “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale” delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano nelle varie edizioni non possono essere applicati automaticamente per la liquidazione equitativa del danno qui riconosciuto, dal momento che sono state elaborate sul presupposto di una valutazione omnicomprensiva del danno (secondo le ormai note sentenze della Suprema Corte in materia del 2008), ossia mirano a liquidare cumulativamente sia il danno morale terminale o catastrofale, che il danno biologico terminale che, come visto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno natura ontologicamente diversa. Rileva questa
Corte che un criterio di liquidazione del danno viene indicato dalla Suprema Corte nella recentissima ordinanza n. 33009 del 17/12/2024 che ha affermato: “il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio”. Già nella precedente ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 la Corte di Cassazione aveva affermato che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità
pagina 22 di 30 di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi”. Nell'ordinanza n. 33009 del 17/12/2024 , la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico. Il danno era stato liquidato, nella sentenza cassata, sulla base di un aumento del 300% del valore della invalidità temporanea pro die delle
Tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico, giudicato dalla Corte non adeguato al gravissimo danno subito dalla vittima di soli due mesi di vita.
40. Ritiene, tuttavia, questa Corte che, se è stato ritenuto non congruo un risarcimento parametrato all'aumento del 300% del valore della invalidità temporanea in quel caso, considerata l'età del danneggiato ed il periodo di sopravvivenza, nel caso qui esaminato occorre puntualmente soppesare tutte le circostanze soggettive desumibili dalla documentazione sanitaria. Orbene, dalla cartella clinica (doc. n. 2 del fascicolo attoreo di primo grado), alla data di ingresso in struttura l'8.12.2021, alle ore 12 il paziente risultava non collaborante ed aggressivo con gli operatori;
già alle ore 19 era tranquillo e successivamente riposava, sia pure con qualche altro episodio di agitazione. Anche nei giorni successivi si manifestava un'alternanza di stati agitati e di condizione tranquilla del comportamento ed in ogni caso il paziente risultava vigile
(cfr. note in data 10.12.21, ore 9,30). Dal test effettuato presso la struttura in data 10.12.2021 –
a due giorni dall'ingresso – emerge che il era affetto da grave disabilità, con Per_1 comunicazione molto compromessa e con capacità di rendere informazioni solo a fronte di domande semplici e con “facilitazioni contestuali e gestuali”. Dalla scala di instabilità clinica il risultava “moderatamente instabile” e con problemi clinici che necessitano di Per_1 monitoraggio M/MI/S routinario una volta al giorno;
dalla scala Rankin risultava una disabilità moderatamente grave, in quanto il paziente era incapace di deambulare e provvedere alle
BADL senza assistenza. Venendo, poi, alla giornata precedente il decesso, occorre avere riguardo all'epoca di insorgenza delle prime alterazioni e criticità, ossia al momento del pranzo del 17 dicembre 2021, al faticoso pomeriggio dello stesso giorno, trascorso in un sostanziale dormiveglia ed all'episodio acuto della mattina del 18 dicembre. Se, poi, il non era Per_1
pagina 23 di 30 ovviamente in normali condizioni cognitive, come ovvio, in ragione della patologia da cui era affetto, è anche a dirsi che in ogni caso aveva la percezione della propria vita, come risulta dalla cartella clinica sopra sinteticamente illustrata. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, a fronte di una sopravvivenza di 1 giorno, dunque per un lasso di tempo apprezzabile, tenuto conto della sofferenza estrema non risolventesi in una stabilizzazione di postumi, ma destinata ad esitare nel decesso, in condizioni oltre modo penose dal punto di vista fisico, lontano dal confortevole e solido ambiente familiare, costituito non solo dalla moglie e dalle figlie, ma anche dai nipoti (come documentato nelle fotografie sopra citate), appare equo e congruo riconoscere l'importo di € 20.000,00 - che costituisce il danno biologico terminale subito da trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi e che Persona_1 costituisce, ad avviso di questa Corte, un valore liquidatorio non simbolico in relazione alle condizioni come sopra illustrate.
41. Il danno biologico psichico. La Corte reputa, invece, non meritevole di accoglimento la domanda proposta da e da relativa al risarcimento danno Parte_3 Parte_4 biologico di natura psichica. A supporto di tale richiesta, la prima ha prodotto sub doc. n. 14 mere considerazioni rilasciate dalla dott. psicologa, in data 1.2.2023 in merito a Persona_9 difficoltà di accettazione dell'evento, considerazioni non specifiche, né indicative della necessità di affrontare un percorso psicoterapeutico al fine di elaborare il lutto. Del resto, neppure sono in atti fatture di spese di tal fatta sostenute.
42. Stesse considerazioni vanno svolte anche relativamente alla domanda di danno biologico proposta da , a supporto della quale sono in atti considerazioni redatte da tale Parte_4
Ebony Collins, presso OR EA ( doc. n. 13), non supportate da coerente documentazione fiscale.
43. Conclusivamente, in favore delle parti appellanti, spettano i seguenti importi, derivanti dalla sommatoria degli importi assegnati a titolo di danno da perdita parentale e della quota paritaria per ciascuna parte del danno biologico del de cuius nell'arco di una giornata e trasmesso alle eredi: € 302.236,00; € 255.304,00; Parte_1 Parte_2 [...]
€ 263.126,00; € 263.126,00. Parte_3 Parte_4
44. La domanda di manleva. A questo punto, la Corte procede ad esaminare la domanda di manleva proposta da Controparte_10
pagina 24 di 30 nei confronti del proprio Controparte_3 assicuratore Controparte_2
45. La società assicuratrice espone che la garanzia è prestata in regime di Claims Made senza alcuna efficacia pregressa (condizioni particolari – art.7 Clausola di Precisazione – doc.n.4).
Espone che le attrici, prima dell'istanza di mediazione datata 12.5.2022, in cui sembravano voler contenere la richiesta risarcitoria entro € 50.000,00 - somma per la quale opera la franchigia in autoritenzione (art.38 CGA – doc.n.4 fasc. I grado - non hanno CP_2 trasmesso ad alcuna diffida di risarcimento dei danni, che sono stati richiesti CP_7 pertanto solo con la notifica dell'atto di citazione. Il contratto assicurativo di riferimento era, quindi, quello in vigore con scadenza 31/12/2023, contratto che era in sostituzione dei due precedenti validi per gli anni 2021 e 2022 (docc.nn.2 e 3 fasc. I grado . L'art.21 delle CP_2
CGA stabiliva che “l'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità del contratto e Parte_7 dallo stesso denunciate alla Società nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza” (doc.n.4 fasc. I grado . Dunque, poiché CP_2 la polizza n.1/2557/65/191115952 aveva sostituito la n.1/2557/65/187627685, valida per tutto il
2022, le condizioni particolari e generali che regolano i rapporti negoziali tra e CP_7 sono contenute nel contratto che opera quanto all'anno 2023, essendo questo l'anno CP_2 in cui le attrici avevano notificato la citazione, con richiesta di danni quantificati in misura superiore rispetto all'importo della franchigia in autoritenzione (SIR – art.38 come da doc.n.4).
Evidenzia l'assicuratore che il contraente/assicurato, stipulando il contratto, aveva dichiarato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza ( come da art.21 comma II CGA). Ebbene, in ragione di tale clausola negoziale,
assume che “si sarebbe attesa una maggior collaborazione e un maggior scrupolo CP_2 da parte di che, convocata dal PM per l'espletamento dell'accertamento tecnico CP_7 irripetibile sul corpo del povero signor avrebbe ben potuto comunque informare la Per_1 propria compagnia di assicurazione o quanto meno relazionarla circa l'esito dell'esame autoptico e poi sul ricevimento dell'invito alla procedura di mediazione. Diversamente da quanto auspicato, ma del tutto comprensibilmente a fronte delle modalità secondo le quale le attrici hanno gestito la fase stragiudiziale della vertenza, ha denunciato il sinistro CP_7
pagina 25 di 30 Cont per la prima volta a solo il 25 maggio 2023” (doc.n.6 fasc. , ossia dopo la CP_2 notifica dell'atto di citazione. Ora, ai sensi dell'art. 38 delle CGA, “l'assicurazione entra in vigore dopo i primi € 50.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale per ciascun sinistro. Si conviene pertanto che:- per i Controparte_11 danni il cui ammontare rientri nella franchigia medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell' ; per i danni il cui ammontare presumibilmente superi la ma non il Parte_7 CP_11 massimale di polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro. In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la e la CP_11 responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla resterà a totale CP_11 carico dell' ” ( cfr. pag. 17 della comparsa costitutiva di secondo grado). Parte_7
46. Inoltre, l'assicuratore espone che ex art.18 commi IV e V delle CGA, “la società non riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati e non Parte_7 risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale”. Le disposizioni al presente articolo, ad avviso della difesa dell'appellato assicuratore, si applicano solo per i danni/sinistri eccedenti l'importo in S.I.R.-
47. La difesa di Controparte_12
contesta le difese del proprio assicuratore,
[...] evidenziando che: in primo luogo, contrariamente a quanto osservato da la CP_2 struttura sanitaria, al fine di esperie la manleva, non era tenuta a proporre appello incidentale, ma a riproporre espressamente la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..; in secondo luogo, evidenzia che nessuna questione di inoperatività della polizza è desumibile dalle difese della controparte;
in terzo luogo, che la disposizione negoziale di cui all'art. 38 CGA ( S.I.R.) non risulta sottoscritta in modo specifico, ossia nel rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c..
48. La Corte, quanto alla necessità dell'appello incidentale, osserva che, laddove le domande ed eccezioni in primo grado siano state respinte, ovviamente vi è luogo all'appello (incidentale, nel caso in esame); diversamente, laddove le domande siano assorbite, come nel caso di specie, in ragione del rigetto delle domande attoree, l'effetto devolutivo e, dunque, la riproposizione delle questioni al giudice di secondo grado avviene con la riproposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Efficacemente parte della dottrina processualcivilistica ha distinto il concetto di soccombenza pratica, con necessità, per contestare l'avvenuto rigetto, di pagina 26 di 30 proposizione dell'appello; dal caso di soccombenza virtuale o teorica, che impone alla parte vittoriosa nel merito – come nel caso in esame, la struttura assistenziale rispetto alle domande attoree - “di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, al fine di superare la presunzione di rinuncia e quindi la decadenza di cui all'art.346 c.p.c-“ (v. Cass. civ. n. 6903/1994; v. anche ex multis Cass. civ. n. 9589/2013).
49. Con riguardo alla pretesa inoperatività della polizza in vigore all'epoca della notifica del sinistro, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione, si premette che la comunicazione all'assicurazione avvenne il 25.5.2023 rispetto alla notifica della citazione in data 16.5.2023; che la querela da parte della figlia era del 19.12.2021 e l'invito alla Parte_3 mediazione del 12.5.2022 ( ove pareva che la richiesta risarcitoria fosse ricompresa in €
50.000,00). La Corte evidenzia, però, che neppure l'assicuratore formula un'eccezione di inoperatività della polizza, a fondare la quale sarebbe stata necessaria una previsione contrattuale esplicita;
limitandosi, invece, a censurare la scarsa collaborazione da parte del proprio ente assicurato.
50. Quanto alla clausola negoziale afferente la S.I.R. – art. 38 effettivamente presente nella polizza in vigore all'epoca della denuncia, come esposto da la Corte richiama il CP_2 condiviso principio espresso da Cass. civ. n. 33402/2024 secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ai fini degli artt. 1341 c.c. e 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l'oggetto del contratto”; ed, ancora, “in tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro” (v. Cass. civ., n. 25743/2023). Ne segue l'accoglimento della domanda di manleva con le precisazioni di cui infra.
pagina 27 di 30 51. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 933/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Controparte_12
deve essere condannata al
[...] pagamento, in favore delle parti appellanti, a titolo di risarcimento dei danni, degli importi come indicati sub n. 43. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (principi consolidati come da Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, tenuto conto della richiesta degli appellanti (“oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento, 18.12.2021, all'effettivo soddisfo”).
52. Sulla base delle sopra esposte considerazioni con riguardo alla domanda di manleva, segue che la società assicuratrice deve essere condannata a tenere indenne la struttura assicurata per le somme come previste sub n. 51 – detraendo dalle stesse la complessiva somma di € 50.000,00 di cui alla S.I.R. ex art. 38 CGA.
53. Infine, la Corte non esamina la questione afferente la tardività dei documenti nn. 26 – 32 di parte attrice in primo grado, in quanto si tratta di documenti ininfluenti rispetto ai temi affrontati in secondo grado.
54. L'esito del giudizio di secondo grado comporta l'assorbimento del terzo motivo a fondamento dell'appello e giustifica la condanna di
[...]
alla Controparte_12 rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in favore di
[...]
, e , Per la liquidazione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 predette spese si ha riguardo al valore della controversia come dichiarato da parte appellante e coerente con il decisum, con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato sulla base del D.M. n., 147/2022 e con esclusione, solo quanto al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. Non vi è, infine, ragione di procedere ad alcuna riduzione, come chiesto dalla difesa della struttura assistenziale, in applicazione dell'art. 46, V comma, disp. att. c.p.c., non ravvisandosi alcuna violazione di pagina 28 di 30 specifiche tecniche sulla forma, né il superamento dei limiti dimensionali nell'esposizione dei fatti, in quanto si tratta di vicenda complessa in fatto ed in diritto.
55. In ragione dell'accertata soccombenza, deve rimborsare le spese di lite dei due Controparte_13 gradi di giudizio in favore dell'ente, proprio assicurato, come specificato in dispositivo, tenuto conto degli stessi indicatori esposti sub n. 54.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2021/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ed in riforma della sentenza n. 933/2024 emessa Parte_3 Parte_4 dal Tribunale di Pavia, accerta la responsabilità di
[...]
Controparte_12
quanto al decesso di in data 18.12.2021;
[...] Persona_1
II. condanna Controparte_12
al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento dei danni, delle seguenti somme: € 302.236,00; Parte_1 [...]
€ 255.304,00; € 263.126,00; € Parte_2 Parte_3 Parte_4
263.126,00 – oltre, su tutte le somme sopra indicate, agli interessi come specificato sub n. 51;
III. condanna a tenere indenne Controparte_2 [...]
Controparte_12
di tutte le somme che la stessa è condannata a pagare alle parti appellanti in
[...] forza della presente sentenza, come indicate al capo II del dispositivo, per capitale ed interessi, previa detrazione dell'importo di € 50.000,00 ex art. 38 CGA della polizza assicurativa;
IV. condanna Controparte_12
a rimborsare, in favore di
[...]
, e , le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 processuali che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 37.951,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 24.064,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 29 di 30 V. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_2 [...]
Controparte_12
, le spese processuali liquida: quanto al primo grado in € 37.951,00;
[...] quanto al secondo grado, in € 24.064,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Milano, 23.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2021/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLGA MOSCATO, Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in via Beccaria 5 27100 PAVIA presso il difensore appellanti contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DOMENICO DE CENSI, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in via Copernico, 8 20125 Milano presso il difensore appellato pagina 1 di 30 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA ARDISSONE, Controparte_2 elettivamente domiciliata in viale Cesare Battisti 27100 PAVIA presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
: Parte_4
Voglia la Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti in narrativa, in integrale riforma della sentenza di primo grado n. 933/2024 pubblicata in data 31.05.2024, notificata in data 05.06.2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia - Sezione III Civile all'esito del procedimento rubricato al n. 2318/2023 R.G., accogliere il presente appello e, per l'effetto, così statuire Nel merito: − rilevato l'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale, assunta ogni statuizione anche in punto comportamento stragiudiziale della parte convenuta in questa fase con riferimento al mancato coinvolgimento della assicurazione poi evocata come terza chiamata;
− accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante in via
[...] diretta ed indiretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 c.c. per la condotta del personale sanitario 1 operante all'interno della struttura convenuta presso cui è avvenuto il decesso del Sig.
; − accertato e dichiarato che la condotta negligente, imprudente ed imperita del Persona_1 personale sanitario operante all'interno della struttura convenuta
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante ha
[...] causato, ovvero ha contribuito, a causare il decesso del Sig. intervenuto in data Persona_1
18.12.2021 presso
[...]
in Controparte_3 persona del legale rappresentante per tutte le ragioni esposte;
condannare parte convenuta
[...]
Controparte_3
pagina 2 di 30 in persona del legale rappresentante con Controparte_3 sede in Viale Matteotti n. 63 (C.F/P. IVA ) all'integrale risarcimento di tutti i CP_3 P.IVA_1 danni non patrimoniali iure proprio patiti dalle Sig.re Parte_1 Parte_2
e per la perdita del rapporto parentale e quantificati nella Parte_3 Parte_4 complessiva somma di E 1.538.543,70 così distinta rispetto alle singole attrici: E 304.007,70 quanto alla Sig.ra E 254.974,20 quanto alla Sig.ra E 264.780,90 quanto Parte_1 Parte_2 alla Sig.ra oltre al danno biologico da lei patito per la compromissione del suo Parte_3 stato di salute psichica che si indica in E 100.000,00, o in quell'altra somma maggiore o minore rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., E 264.780,90 quanto alla Sig.ra , Parte_4 oltre al danno biologico da lei patito per la compromissione del suo stato di salute psichica si indica in
E 100.000,00, o in quell'altra somma maggiore o minore rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.; condannare parte convenuta
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante con sede in Viale Matteotti n. 63 (C.F/P.
[...] CP_3
IVA ) al risarcimento in favore delle attrici del danno biologico terminale patito dal Sig. P.IVA_1
loro trasmesso iure hereditatis da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. Persona_1
1226 c.c., che si indica in E 250.000,00 ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento
(18.12.2021) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. 2 In via istruttoria: fatti salvi i diritti di rito, si riproducono le istanze istruttorie di primo grado: Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il Sig. ha Persona_1 sempre vissuto presso la propria casa familiare, con la moglie convivente Sig.ra Parte_1
2. Vero che il Sig. ha sempre partecipato agli eventi di famiglia con moglie, Persona_1 figlie e nipoti anche dopo la diagnosi delle malattie? 3. Vero che sono stata incaricata dalla Società privata Assistenza VI per rimanere una ora al giorno presso il Sig. come da fattura Per_1 che si rammostra? 4. Vero che la scrivente è stata pagata per le prestazioni assistenziali della Sig.ra come da fattura che si rammostra? 5. Vero che mi occupavo di lavarlo e Parte_5 vestirlo? 6. Vero che il Sig. era nutrito regolarmente da moglie e figlie? 7. Vero che il Sig. Per_1 svolgeva piccole passeggiate fuori casa con moglie, figlie e nipoti? 8. Vero che fino a aprile Per_1
2021 il Sig. ha anche camminato autonomamente, senza ausili e senza aiuti? 9. Vero che Per_1 nel 2019 il Sig con la moglie è stato in Australia da gennaio a marzo per la nascita del Per_1
pagina 3 di 30 nipote ? 10. Vero che il Sig. era stato già in Australia nel 2016? 11. Vero che nel Per_2 Per_1 corso del viaggio in Australia del 2019 il Sig. ha svolto lavori manuali (agricoli e barista) Per_1 presso la fattoria (farm) di proprietà del compagno della figlia Sig. 12. Vero che il Persona_3
Sig. riceveva regolarmente e a cadenza quotidiana visite da parenti, nipoti e vicini di casa? Per_1
13. Vero che presso l'abitazione dei Sigg.ri venivano svolte le feste di famiglia, Parte_6 come compleanni nipoti? 14. Vero che il Sig. partecipava a cene e feste anche a casa delle Per_1 figlie e e dei rispettivi parenti e amici? 15. Vero che nel 2019 in occasione della visita Pt_2 Pt_3 della figlia e del nipote dall'Australia è stato svolto presso la località 'Ai tre laghi' a Pt_4 Per_2
GR LL uno shooting fotografico con fotografo professionista per album di famiglia? 16.
Vero che nel 2019 ha insegnato al nipote di poco più di un anno a mangiare con il cucchiaio? CP_4
17. Vero che anche durante il lockdown sono stati mantenuti i contatti con i vicini cantando dal balcone, compreso il Sig. 18. Vero che il Sig. in casa spesso ballava per
Per_1 Per_1 passare le giornate? 3 19. Vero che andavo a trovare il Sig. fino a pochi giorni prima del
Per_1 ricovero e del successivo decesso? 20. Vero che portavo i miei figli, nipoti del Sig. dal
Per_1 nonno fino a pochi giorni prima del ricovero e poi del decesso? 21. Vero che ho visitato con regolarità il Sig. 22. Vero che ho sempre verificato la cartella clinica e la posizione personale del
Per_1
Sig. 23. Vero che ho sempre parlato della situazione personale del Sig. con la Per_1 Per_1 moglie e le figlie, che lo portavano sia in visita ambulatoriale sia domiciliare? 24. Vero che è sempre stata la figlia a gestire le questioni burocratiche del Sig. come esami, Parte_3 Per_1 visite, accessi telematici, ecc? 25. Vero che ho sempre approvato la residenza del Sig. Per_1 presso l'ambito familiare, senza necessità di ricoveri? 26. Vero che presso l' Controparte_3
c'è il Reparto Specializzato in Malattia di Alzheimer? 27. Vero che tra i servizi
[...] ambulatoriali dell' c'è il Reparto Specializzato in Cura e Controparte_3
Riabilitazione Malattia di Alzheimer? 28. Vero che detti servizi prevedono sia il servizio diurno sia il ricovero? 29. Vero che l' fornisce cure per la Malattia di Alzheimer in Controparte_3 regime di solvenza e SRR? Si indicano a testi: presso Soc. Privata Assistenza Parte_5
VI VI (PV) Corso Milano, 15 (cap. ); Soc. Privata Assistenza CodiceFiscale_5
VI VI (PV) Corso Milano, 15 in persona del legale rappresentante (cap.
), res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), CodiceFiscale_5 Controparte_5 Testimone_1 res. VI (PV) (cap. da 1 a 20); res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), Testimone_2
res. VI (PV) (cap. da 1 a 20), res. VI (PV) (cap. da Testimone_3 Testimone_4
pagina 4 di 30 1 a 20); res. VI (PV) (tutti i capitoli); res. VI (PV) Persona_3 CP_6
(cap. da 1 a 20); Dott. (PV) Via Turati, 19 (cap. da 22 a 29), Dott. Testimone_5 [...]
Via Emilia, 12 (cap. da 22 a 29). Ammettersi prove per testi e per interpello di parte Tes_6 CP_3 convenuta e terza chiamata Unipolsai Ass.ni sui seguenti capitoli:
1. Vero che presso CP_7
l' c'è il Reparto Specializzato in Malattia di Alzheimer? 2. Vero che Controparte_3 tra i servizi ambulatoriali dell' c'è il Reparto Specializzato in Cura e Controparte_3
Riabilitazione Malattia di Alzheimer? 3. Vero che detti servizi prevedono sia il servizio diurno sia il ricovero? 4. Vero che l' fornisce cure per la Malattia di Alzheimer in Controparte_3 regime di solvenza e SRR? 5. Vero che l' è indicato dalla Fondazione Controparte_3
Alzheimer Italia come Centro riabilitazione per i malati di Alzheimer? 4 6. Vero che riceve CP_7 fondi pubblici per il sostegno specifico del reparto di Riabilitazione per i malati di Alzheimer? 7. Vero che svolgo la mia attività di Geriatra presso di 8. Vero che avevo in Controparte_3 CP_3 cura il Sig. dal 2021? 9. Vero che ho visitato il Sig. presso l' Per_1 Per_1 [...]
? 10. Vero che per le visite che precedono il Sig. è stato accompagnato Controparte_3 Per_1 da moglie e figlie? 11. Vero che ho sempre conferito con moglie e figlie gli esiti delle visite del Sig.
Si indica a teste: Dott. , Via Emilia 12. Ammettersi i seguenti mezzi Per_1 Testimone_7 istruttori:
1. disporsi la acquisizione formale della CTU Dott. svoltasi nel procedimento penale Per_4
7522/21 R.G.N.R Procura della Repubblica presso Tribunale di Pavia con i relativi allegati;
2. disporsi
CTU medico legale sullo stato personale e medico del Sig. nel periodo Persona_1 antecedente l'ingresso presso la struttura convenuta, con riferimento alla capacità di comprensione parziale dello stesso degli eventi spazio temporali e sociali di riferimento;
3. per quanto di occorrenza a integrazione di quanto già accertato in sede peritale penale CTU Dott. disporre CTU Per_4 funzionale alla disamina della cartella clinica, delle omissioni e lacunosità della stessa rispetto al quadro clinico accertato all'esito del decesso in sede di CTU svolta nel giudizio penale;
4. disporsi
CTU medico legale sulle persone delle attrici Sigg.re e rispetto Parte_4 Parte_3 allo stato fisico e psichico residuato in capo alle stesse dopo l'evento decesso del padre.
Conclusioni per
[...]
: Controparte_1
pagina 5 di 30 Voglia l'ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza reietta, così pronunciare: Nel merito - in via principale, confermare la sentenza gravata e per l'effetto rigettare ogni domanda formulata dalle attrici, sia di accertamento che di condanna, perché infondate in fatto e in diritto;
1 - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata e di accertamento di una qualche responsabilità della convenuta liquidare ogni eventuale risarcimento esclusivamente ove inoppugnabilmente provato essere dovuto e in misura corrispondente allo stretto necessario e dichiarare che la compagnia assicuratrice chiamata in causa società è tenuta a Controparte_2 manlevare e tenere indenne l'Ente convenuto da ogni pretesa attorea a termini di contratto, e in ogni caso condannando la predetta Compagnia a rifondere ad nel rispetto delle applicabili CP_7 previsioni di polizza, quanto la stessa sia eventualmente costretta a pagare alla parte attrice. Sul piano istruttorio: respingere ogni contraria istanza, ivi espressamente comprese le istanze di ammissione di prova orale (per testi ed interrogatorio formale) e le richieste di CTU di parte attrice, già oggetto di esaustive controdeduzioni in sede di memoria integrativa di replica e poi oggetto di integrale respingimento da parte del Giudice di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio anche del grado di appello. Salvezze illimitate.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO Rigettare l'appello ex adverso proposto nei confronti della Sentenza n.933/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate nei confronti delle parti appellate e in particolare di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando la sentenza di Controparte_8 primo grado in ogni sua parte. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Ente convenuto, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsivoglia somma di denaro
[...]
a titolo di 1 risarcimento totale o parziale dei danni tutti determinati dall'inadempimento contrattuale imputato dalle appellanti ad o comunque derivati dal decesso di , CP_7 Persona_1 limitare l'indennizzo dovuto da a , entro i limiti di quanto Controparte_8 CP_7 risulterà provato all'esito del presente giudizio, considerate le sole somme assicurate, tenuto conto della franchigia in autoritenzione (art.38 CGA), dello scoperto e delle esclusioni tutte contrattualmente pagina 6 di 30 previste e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente accertata in concreto a carico di
[...]
. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, anche tecniche e onorari di causa, oltre alle spese CP_7 generali e agli accessori di legge. Con rigetto di ogni ulteriore istanza anche istruttoria. Salvis juribus.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pavia rigettava le domande di risarcimento dei danni proposte da
[...]
, , e in qualità rispettivamente di moglie e di figlie di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
deceduto in data 18 dicembre 2021 presso l'Istituto di Assistenza e Cura Persona_1
Santa Margherita di ove era stato ricoverato in data 8 dicembre 2021. CP_3
2. Sinteticamente si riportano i fatti salienti per la ricostruzione della vicenda. È documentato che al momento del ricovero era affetto da una pluralità di patologie croniche Persona_1
(diabete mellito, artrite reumatoide, ipoacusia, pregresso intervento ernia inguinale destra, lesioni cutanee etc.) ed altre inguaribili (al morbo di Alzheimer, presente dal 2007 e progredito ad uno stadio avanzato si era aggiunta la sindrome cortico - basale). Dalla medesima documentazione emerge che il ricovero presso la struttura convenuta si era reso necessario perché la gestione domestica era diventata impossibile a causa del comportamento aggressivo e delirante del È anche incontestato che questi non era autonomo nell'alimentazione Per_1
e necessitava di essere imboccato. È documentato che in data 18 Persona_1 dicembre 2021 aveva iniziato a presentare difficoltà respiratorie, bassa saturazione, iperglicemia e ipotensione, alle quali conseguiva il decesso nel volgere di poche ore, ossia alle ore 14. Il procedimento penale, instaurato su denuncia della figlia si era Parte_3 concluso con l'archiviazione.
3. Il giudice di prime cure ha premesso che il paziente all'ingresso era vigile, ma non collaborativo ed anzi oppositivo ed aggressivo. Ha premesso che il pomeriggio del giorno 17 dicembre 2021 era soporoso, ma risvegliabile, che verso le ore 11,30 Persona_1 del giorno successivo, 18 dicembre 2021, si era verificato un grave episodio di desaturazione con iperglicemia e ipotensione e che la situazione era rimasta invariata nonostante l'intervento di supporto farmacologico, tanto che era stato deciso l'invio al pronto soccorso, invio poi non avvenuto a causa del sopraggiunto decesso.
pagina 7 di 30 4. Dalla relazione medico legale risulta che “le indagini istologiche sono state fondamentali per rilevare un quadro patologico acuto, a livello polmonare, non immediatamente palese alle valutazioni macroscopiche. È stata evidenziata, infatti, una diffusa infiltrazione di polimorfonucleati in sede alveolare e bronco – alveolare, con presenza di materiale estraneo compatibile con frammenti alimentari masticati/semidegeriti. Trattasi di un quadro suggestivo di grave polmonite ab – ingestis (fenomeni infiammatori – infettivi conseguenti ad inalazione/aspirazione di materiale alimentare)”. Il medico legale ha, quindi, individuato la causa del decesso nella insufficienza respiratoria acuta causata “da un processo bronco – pneumonico, instauratosi a partire dall'aspirazione di materiale alimentare, in soggetto polipatologico, affetto da decadimento cognitivo in malattia di Alzheimer, condizionante una rilevante compromissione neurologica”.
5. Il Tribunale di Pavia ha escluso la rilevanza causale di alcune circostanze allegate dalle attrici e ritenute sintomatiche di una prestazione sanitaria negligente, quali la frantumazione dei farmaci, la perdita di peso, lo stato di igiene approssimativo, la presenza di una ecchimosi in sede nasale e la formazione di lesioni cutanee da decubito. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato: “circa l'insorgenza del quadro patologico descritto, il medico legale ha evidenziato che la polmonite è insorta svariate ore prima del decesso;
che i quadri istologici potrebbero essere compatibili con l'insorgenza della problematica a seguito dell'ultimo pasto del defunto avvenuto in data 17 dicembre 2021 a ora di pranzo, dato che in base alla letteratura scientifica la reazione infiammatoria può aversi in modo ben evidente a decorrere da 4 – 6 ore dall'aspirazione. Il medico legale ha, quindi, rappresentato che 'la polmonite ab ingestis è una patologia che vede, tra i vari fattori di rischio, l'età avanzata, gli stati mentali alterati, l'allettamento, la disfagia. In merito a questo ultimo aspetto, nel caso in esame non risultano segnalati chiari riferimenti a disturbi della deglutizione. In merito a questo ultimo aspetto, nel caso in esame non risultano segnalati chiari riferimenti a disturbi della deglutizione. La disfagia era, anzi, espressamente esclusa alle valutazioni eseguite nell'estate del 2021. Circa le modalità di somministrazioni del cibo all'ingresso presso la struttura convenuta, era stata prevista una dieta libera, morbida, senza necessità di particolari accorgimenti stante l'assenza di documentati disturbi disfagici. Il medico legale ha, quindi, concluso che 'non risulta, possibile, evidenziare specifiche criticità nella condotta dei sanitari correlabili alla polmonite ab ingestis'.
pagina 8 di 30 6. Quanto a tale ultimo profilo - posto che parte attore ha esposto che il personale sanitario avrebbe dovuto impedire l'aspirazione di cibo mediante somministrazione di una dieta morbida e l'imboccamento – il giudice ha sottolineato che dalla cartella clinica risulta sempre indicato che il signor veniva imboccato e si alimentava senza problemi. La circostanza Per_1 aveva trovato conferma nell'esame autoptico, in quanto erano stati rinvenuti residui alimentari masticati e/o semidigeriti, di modo che doveva escludersi che l'aspirazione fosse avvenuta in quanto il cibo somministrato non era masticabile o non era morbido o, ancora, non adeguatamente suddiviso in porzioni.
7. Il giudice di prime cure ha, poi, evidenziato come anche il medico legale avesse segnalato la rilevanza causale degli stati di agitazione psicomotoria nell'aspirazione di alimenti. Di conseguenza, il medico legale aveva escluso in via astratta una responsabilità del personale sanitario rispetto alla polmonite ab ingestis.
8. E' vero che parte attrice aveva anche allegato l'inadeguatezza della prestazione sanitaria nel momento in cui si erano manifestati i sintomi di uno stato infiammatorio a livello polmonare.
Sul punto, il medico legale aveva evidenziato che al processo patologico indotto dall'aspirazione di materiale alimentare segue normalmente una difficoltà respiratoria, sudorazione, brividi, malessere generale, sottolineando, però, che in pazienti psichiatrici o con demenza il quadro clinico potrebbe essere sfumato, aspecifico o di complessa valutazione.
9. Il giudice di primo grado ha poi assunto che, nonostante le carenti indicazioni della cartella clinica circa le attività di osservazione e rivalutazione compiute dal personale sanitario nel periodo compreso tra il pomeriggio del 17 dicembre 2021 e la mattina del giorno successivo, il medico legale aveva evidenziato che l'insidiosità della polmonite ab ingestis – per la cui diagnosi si era reso necessario l'esame istologico come evidenziato dal medico stesso - e le patologie da cui era affetto l'uomo inducevano a concludere con “elevato grado di probabilità che diversi approcci assistenziali – diagnostici – terapeutici (in particolare un inquadramento più tempestivo del quadro pneumonico con avvio più precoce di ossigenoterapia e terapia antibiotica, eventualmente in ambiente ospedaliero) avrebbero potuto impedire o ritardare il decesso di ”. Ad avviso del giudice di prime cure, le conclusioni del Persona_1 medico legale in tema di rilevanza causale delle condotte del personale sanitario sono utilizzabili anche per escludere una responsabilità civile. Il medico legale ha, inoltre, evidenziato che la condotta alternativa auspicabile non avrebbe avuto, con elevata probabilità e,
pagina 9 di 30 quindi, più probabilmente che non, alcun effetto sul momento del decesso di Per_1
Concludeva il Tribunale di Pavia, affermando che escludere la rilevanza causale
[...] della condotta diligente significava escludere anche la rilevanza causale di quella inadempiente. Ne seguiva il rigetto delle domande e la condanna delle attrici alla rifusione delle spese di lite in favore tanto della parte convenuta
[...]
, quanto della terza chiamata società Controparte_3 Controparte_2 assicuratrice di parte convenuta.
10. , , e , appellando la sentenza di primo grado, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 chiedono la condanna della struttura sanitaria convenuta in prime cure, con il conseguente riconoscimento del danno da perdita parentale, del danno biologico iure hereditario e, limitatamente a ed , del danno biologico di natura psichica. In via Pt_3 Parte_4 preliminare, instano per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, con riguardo alle spese processuali in favore della parte convenuta e della terza chiamata.
11. L' chiede il rigetto del gravame e, in via Controparte_9 subordinata, per il caso di accoglimento delle domande spiccate dalle controparti, la manleva nei confronti del proprio assicuratore Controparte_2
12. La società assicuratrice chiede il rigetto del gravame e, in subordine, anche della domanda di manleva proposta dal proprio assicurato.
13. Dopo l'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 in cui le appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla chiesta sospensiva, in attesa delle definizione dell'appello, la causa era rinviata all'udienza del 29.4.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Motivi della decisione
14. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità del debitore inadempiente e, in particolare, in punto responsabilità per fatto degli ausiliari ex L. n. 24/2017. Sul punto il Tribunale di Pavia, con motivazione scarna, ha escluso la rilevanza causale della condotta del personale medico, in aperto contrasto con le conclusioni del CTU dott. secondo cui il decesso era Per_4 ascrivibile ad una polmonite ab ingestis derivante dall'inalazione di cibo. La lacunosità della pagina 10 di 30 cartella clinica dimostrava ipso facto la negligenza della struttura sanitaria, proprio perché
l'assenza di un adeguato monitoraggio aveva impedito un tempestivo intervento che avrebbe potuto evitare il decesso. In conclusione - affermano le appellanti - se non risultavano difficoltà di deglutizione, il era deceduto per soffocamento, causato dal personale Per_1 sanitario che lo alimentavano con modalità non corrette per il di lui stato patologico. Se invece il avesse avuto difficoltà nella deglutizione, certamente una struttura come quella Per_1 convenuta, specializzata nella gestione di pazienti problematici di quella tipologia, avrebbe dovuto porre in essere cautele particolarmente rigorose: e, del resto, è noto che persone affette da Alzheimer possono sviluppare disfagia ed è altrettanto noto che la polmonite ab ingestis è causa di decesso per tali pazienti. Se, poi, era vero che la disfagia nel caso di specie era stata esclusa, tuttavia, tale valutazione risaliva all'estate 2021, quindi a distanza di quasi 6 mesi.
Oltre a ciò, era anche pacifico che la lacunosità della cartella clinica non può che avere aggravato la situazione, in difetto, appunto, della precisa indicazione dello stato infiammatorio insorto già il 17 dicembre. In sintesi, quindi, il giudice di pima istanza non ha adeguatamente valutato i principi di diritto quanto all'onere della prova in materia di responsabilità professionale di carattere sanitario.
15. Con il secondo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano la violazione dell'art. 1176
c.c. con riguardo alla gestione della cartella clinica. La regolare tenuta della documentazione sanitaria consente, infatti, una corretta gestione del paziente, proprio alla luce di un rigoroso monitoraggio. Nel caso in valutazione, il nelle ore immediatamente precedenti il Per_1 decesso, non era stato sottoposto a regolare e continuativo monitoraggio;
tanto è vero che, come emerge dalla CTU, dalla cartella clinica non era possibile desumere elementi rilevanti per stabilire con precisione il verosimile momento di insorgenza della polmonite. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel ritenere che la carenza documentale della cartella non deve andare a detrimento del paziente e che tale lacunosità può ragionevolmente far ritenere dimostrata l'esistenza di un nesso causale. Nel caso in esame, la relazione del dott. sottolineava proprio come la cartella clinica fosse priva di indicazioni puntuali quanto Per_4 alle ore immediatamente prima del decesso.
16. Con il terzo motivo di gravame, le appellanti sostengono l'erroneità della disposta regolazione delle spese di lite, in quanto il giudice non avrebbe dovuto condannare le attrici alla rifusione delle spese anche in favore della terza chiamata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 11 di 30 stabilito che la soccombenza del convenuto verso il terzo chiamato ne giustifica la condanna al rimborso delle spese. Nel caso in esame, la domanda di garanzia spiccata dalla parte convenuta era inammissibile, in quanto l'assicuratore aveva dedotto di essere venuto a conoscenza del sinistro solo a seguito di causa già introdotta.
17. Opinione della Corte quanto ai primi due motivi di gravame. La responsabilità. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. In via preliminare, si ritiene utile una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Dalla perizia del dott. perizia redatta su incarico del Pubblico Ministero, risulta che nei giorni Persona_5 dall'8 dicembre sino al 17 mai il paziente era risultato soporoso, ed il paziente era descritto come “individuo vigile ma non collaborante, dal carattere oppositivo e aggressivo” (cfr. pag.
27 della relazione); dati di fatto erano che il veniva alimentato, ma non era Per_1 segnalata disfagia, se pure tale esclusione risalisse all'estate 2021 e con le precisazioni di cui infra. E' vero che vi erano state contestazioni tra il personale sanitario ed i familiari in ordine alle modalità di somministrazione dei farmaci, in quanto il personale sanitario li triturava e secondo i familiari tale modalità non sarebbe stata corretta al fine dell'efficace assunzione della terapia.
18. Dalla documentazione medica e, in particolare, dalle visite neurologica e geriatrica rispettivamente in data 15.1.2021 e 31.7.2021 emergeva l'evoluzione del già noto quadro tipico della sindrome dementigena, sia pure in un quadro di accettabilità (essendosi i primi disturbi presentati negli anni 2007 – 2008). In occasione dell'accesso al pronto soccorso di
VI in data 3.12.2021, la figlia che lo accompagnava riferiva di un peggioramento dal punto di vista comportamentale, con tratti di aggressività, prima non presenti. Dalla cartella clinica dell'U.O. Nucleo Alzheimer dell'IDR di relativa al ricovero Controparte_3 CP_3 dall'8.12.2021 al 18.12.2021 – ricovero resosi necessario sull'accordo dei familiari al fine di migliorare i disturbi neurocomportamentali che lo rendevano non gestibile a domicilio - erano segnalati tutti i vari comportamenti e le attività del di cui si riportano solo quelli Per_1 immediatamente antecedenti il decesso, essendo quelli rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare, quindi, dalla cartella clinica del 17 dicembre il paziente risultava rallentato alle ore 6 del mattino e soporoso alle ore 15, sia pure con parametri normali ( PA 120/70 mmHg Sat.
97% FC 72 bpm, apiretico); trascorsa la notte tra il 17 ed il 18 dicembre, al mattino del giorno successivo il appariva soporoso e verso le ore 11,30 veniva segnalato un grave Per_1
pagina 12 di 30 episodio di desaturazione (79%) con iperglicemia e ipotensione e conseguente terapia insulinica, ossigenoterapia ed idratazione parentale;
nonostante tali accorgimenti, tuttavia, le condizioni rimasero invariate di tal ché venne incrementata la terapia idrante e predisposta terapia antibiotica. La permanenza di dispnea, tachipnea, ipotensione, iperglicemia, cianosi periferica disidratazione e stato di coma, oltre che il riscontro di crepitii al torace lato sinistro indusse a disporre il ricovero alle ore 13,45, senonché sopraggiunse la morte alle ore 14.
19. Il perito del PM dott. ha concluso che la causa del decesso di Per_4 Persona_1 può, in modo del tutto plausibile, essere ricondotta ad un'insufficienza respiratoria acuta causata da un processo bronco – pneumonico, instauratosi a partire dall'aspirazione di materiale alimentare, in soggetto polipatologico, affetto da decadimento cognitivo in malattia di
Alzheimer, con notevole compromissione neurologica. Ha precisato che, nonostante non siano precisamente collocabili i fenomeni infiammatori alla base della polmonite ab ingestis, tuttavia il quadro istologico ( abbondanza di materiae alimentare con reazione granulocitaria vivace ma senza una chiara fusione purulente del tessuto) consente di stimare che la polmonite fosse recente e insorta svariate ore prima del decesso. In particolare, alcuni studi indicano che, dopo aspirazione di materiale alimentare, si ha una reazione infiammatoria acuta in circa 4 – 6 ore, con successiva estensione del fenomeno e comparsa di danni alle componenti alveolari.
Nell'arco di 48 ore poi si ha la risposta dell'organismo, con tentativo di isolare e limitare la nocività del materiale estraneo.
20. Quanto alla disfagia, vi è da considerare che dalla relazione di otorinolaringoiatra del 19 giugno 2021 del dott. ( doc. n. 3 di parte attrice in primo grado) risulta: “studio Persona_6 radiologico della deglutizione a discrezione del geriatra curante – evitare alimentazione con doppia consistenza (ossia alimenti liquidi e solidi insieme come ad esempio, pastina in brodo e alimenti filacciosi come carne e mozzarella) – assumere la terapia in corso non triturata eventualmente con liquidi addensanti e acquagei”. Dalla relazione del geriatra dott. Tes_6 del 31 luglio 2021 ( doc. n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado) risulta difficoltà nell'assunzione della terapia, ma nulla è precisato quanto alla disfagia. Dalla relazione del perito di parte attrice dott. ( doc. n. 17 del fascicolo attoreo di primo grado) Persona_7 risulta che nel cadavere in sede di autopsia venne riscontrato abbondante materiale alimentare e che tale materiale era costituito da fibre di carne di origine animale ( pagg. 7 – 8); a tale proposito, la dott. sottolineava la disfagia lieve riscontrata a giugno 2021. Per_7
pagina 13 di 30 21. La Corte, alla luce del materiale istruttorio sopra illustrato, reputa sussistente la responsabilità della strutturade qua alla luce delle seguenti considerazioni. E' da premettere, infatti, che, in corretta applicazione dei principi generali di cui all'art. 1218 c.c. “in tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
ne consegue che, accertato
l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei
"deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza)”. Ancora, Cass. civ. n. 9714/2020 ha osservato: “a carico del personale di un centro di assistenza per lo svolgimento di attività di terapia occupazionale sussiste l'obbligo di sorvegliare l'assistito in modo adeguato alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile, richiesta dall'art. 1218 c.c., non può essere fornita deducendo l'asserita eccezionalità di quelle ipotesi di rischio alle quali si intende provvedere proprio attraverso la prestazione contrattuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità delle operatrici socio assistenziali della struttura per il decesso di un soggetto adulto, affetto da oligofrenia di grado elevato, rimasto vittima di soffocamento da ingestione di cibo mentre era affidato al centro)”; ed, ancora, Cass. civ. n. 25288/2020 ha chiarito che: “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o
pagina 14 di 30 subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto)”.
22. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, in primo luogo, è accertato che la morte di
è stata causata da polmonite ab ingestis, derivante dall'inalazione di cibo, Persona_1 sia masticato, sia semidigerito, come è emerso in sede di esame autoptico, ove si legge: “le indagini istologiche sono state fondamentali per rivelare un quadro patologico acuto, a livello polmonare, non immediatamente palese alle valutazioni macroscopiche. E' stata evidenziata, infatti una diffusa infiltrazione di polimorfonucleati in sede alveolare e bronco alveolare, con presenza di materiale estraneo compatibile con frammenti alimentari masticati/semidigeriti”.
23. La documentazione clinica è risultata incompleta e lacunosa, priva di annotazioni essenziali relative alle condizioni del paziente nelle ore critiche che hanno preceduto il decesso, come già riconosciuto dal Tribunale di Pavia e condiviso dalla Corte (v. a titolo esemplificativo, pag. 38 della stessa ove la PA è 80/?). Tanto dimostra significativa negligenza nella gestione del paziente;
paziente certamente difficile, al punto che non poteva più essere gestito a domicilio, almeno fin tanto che la situazione non fosse tornata a livelli accettabili;
paziente bisognoso di specifiche attenzioni, perché già a giugno 2021 era stata riscontrata qualche criticità nella deglutizione e nonostante l'esclusione della conclamata disfagia a luglio 2021 – esclusione indicata dal geriatra, ma non dall'otorinolaringoiatra – non può trascurarsi che tale esclusione risaliva comunque a luglio 2021, ossia ad un'epoca antecedente di circa 5 mesi rispetto al decesso, epoca che, per tale tipologia di paziente, era certamente molto remota (del resto, anche la gestione domiciliare era precipitata nel volgere di pochi mesi). Ebbene, un'attenta valutazione delle condizioni di alimentazione del paziente era essenziale, se è vero che già il personale della struttura provvedeva a frantumare i medicinali fondamentali per la di lui patologia, innescando una specifica discussione sul punto con i familiari e nonostante le pagina 15 di 30 contrarie indicazioni mediche. A tale riguardo, infatti, le raccomandazioni specifiche del dott.
(v. punto n. 17) non sono assolutamente da sottovalutare, ma, al contrario, da valorizzare Per_6
e ulteriormente considerare che al momento del tragico evento erano trascorsi ulteriori sei mesi.
Del resto, lo stesso CTP degli appellanti, dott. scriveva nella propria Persona_7 relazione ( doc. n. 17): “passando ad analizzare l'intero contesto documentale sanitario, risulta innanzitutto inconfutabile l'insuccesso nel controllo dei sintomi comportamentali e psicotici verosimilmente a motivo delle difficoltà incontrate dal personale infermieristico nell'adeguarsi alle corrette modalità di somministrazione della terapia (cfr. risulta la somministrazione di farmaci triturati in contrasto con l'indicazione specialistica ad una loro deglutizione intera al più favorita mediante miscelazione con alimenti o liquidi addensanti)”.
24. Ora, un monitoraggio costante delle condizioni del avrebbe permesso di rilevare Per_1 tempestivamente i segni di deterioramento clinico, come difficoltà respiratorie, cambiamenti nei parametri vitali o altri sintomi indicativi di un peggioramento del quadro pneumonico, circostanze altamente prevedibili nei pazienti affetti da Alzheimer, soggetti a complicanze respiratorie, proprio per le loro difficoltà di coordinamento e di attenzione. Del resto, il fatto stesso che la struttura si fosse determinata a triturare i medicinali è indice di difficoltà nell'alimentazione, difficoltà che avrebbero dovuto indurre ad una dieta particolarmente rigorosa, previa valutazione geriatrica e otorinolaringoiatrica. Non solo, ma il grave episodio di desaturazione, la condizione soporosa del paziente sono circostanze che si erano sviluppate solo il 17 dicembre e non anche nei giorni precedenti, a partire dall'8 dicembre, data di ingresso nella struttura;
circostanze, come noto, di non poco momento, che avrebbero dovuto essere valorizzate quale campanello di allarme e non indurre semplicemente ad una riduzione del trittico, come emerge dalla cartella clinica, riduzione da 1 cp da 50 mg a ½ cp da
50 mg, suscettibile di produrre effetti a distanza di giorni. Ancora, la condizione di dormiveglia che aveva caratterizzato la mattina del 17 dicembre (come risulta dal diario infermieristico, pagg. 38 – 40) e la parziale alimentazione costituivano segnali assolutamente non sottovalutabili, non presenti nei giorni trascorsi e il fatto che il paziente fosse risvegliabile, come dal sopra detto diario, non era certo un dato in sé tranquillizzante. In sostanza, in primo luogo, deve ritenersi che una corretta somministrazione dei pasti per porzionamento e tipologia sarebbe stata la corretta risposta alla situazione sanitaria del In secondo Per_1 luogo, è a dirsi che un preciso monitoraggio, efficace soprattutto dal punto di vista delle pagina 16 di 30 tempistiche e, dunque, l'intervento tempestivo di ossigenoterapia, supportato da adeguata terapia antibiotica avrebbe contrastato l'insorgenza della polmonite ab ingestis, migliorando significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente. Né ha qualche pregio l'asserita natura non sanitaria della struttura, smentita dalla presenza di medici e personale infermieristico, oltre che risorse strumentali coerenti.
25. Con riguardo al profilo della responsabilità derivante dalla non corretta tenuta della cartella clinica da parte delle strutture sanitarie, i giudici di legittimità si sono pronunciati in modo granitico, nei seguenti, condivisibili termini: “in tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente)” ( v. Cass. civ. n. 34427/2023); ed, ancora, “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante)”
Cass. civ. n. 16737/2024; v. anche Cass. civ. n. 6209/2016).
26. Non sussistono, dunque, dubbi sul fatto che la struttura che abbia accolto un paziente con determinate patologie e, dunque, portatore anche di specifiche disabilità nella vita quotidiana, debba farsene carico dal punto di vista sanitario, infermieristico, logistico ed organizzativo. Ne
pagina 17 di 30 deriva, in via del tutto consequenziale, in applicazione dell'art. 1218 c.c., che solo la dimostrazione dell'evento oggettivo connotato da assoluta imprevedibilità comporta l'esclusione della relativa responsabilità. Responsabilità che, invece, permane in relazione a tutte quelle misure, cautele, obblighi di sorveglianza che costituiscono espressione della necessaria personalizzazione delle cure. Tali principi, trasfusi nel caso in esame, depongono nel senso della responsabilità dell'odierna parte appellata, che non ha dimostrato, ex art. 1218 c.c., di aver adottato tutte quelle misure di tutela soggettivamente adeguate e di cura, esigibili da un medio operatore professionale qualificato.
27. La quantificazione dei danni. Passando, ora, alla valutazione dei danni, è da premettere che le appellanti chiedono il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia per la moglie, sia per le tre figlie, , ed , alla luce delle Persona_8 Pt_2 Pt_3 Parte_4 tabelle milanesi di quantificazione del relativo danno. A tale proposito, fanno presente che le figlie, anche se aventi proprio nucleo familiare e, in particolare, l'ultimogenita, , residente Pt_4 in Australia, avevano un importante rapporto affettivo con il padre, tanto che la figlia residente in [...]ha documentato di essere tornata in Italia per fare visita al padre nel settembre 2021, con biglietti aerei versati in atti e documentando, tutti i congiunti, l'esistenza di un solido rapporto mediante produzione significativa di fotografie raffiguranti varie festività familiari.
28. Le parti appellanti chiedono, inoltre, il riconoscimento del danno biologico terminale patito da loro trasmesso iure hereditatis, da stimarsi con valutazione equitativa Persona_1 ex art. 1226 c.c. in € 250.000,00.
29. Infine, ed chiedono il riconoscimento del danno biologico psichico, in Pt_3 Parte_4 ragione della grave perdita e propongono il riconoscimento della somma di € 100.000,00, per ciascuna, in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c..
30. Il danno da perdita parentale. Quanto al danno da perdita parentale, la Corte premette che con l'ordinanza del 7 settembre 2023, n. 26140/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al caso di morte del prossimo congiunto, che “è orientamento unanime di questa
Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio
pagina 18 di 30 hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018)”.Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha spiegato che “più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi
e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv.
653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
31. In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
32. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n.
12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite
pagina 19 di 30 quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”.
33. Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha dato continuità ai principi già affermati nelle decisioni n. 10579 del 2021 e n. 33005 del 2021, secondo cui “a) 'ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto'; b) 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
34. Tornando, dunque, al caso in esame, quanto alla valutazione del danno della moglie, nata il
12.4.1959, va premesso che vittima primaria, nato il [...], aveva Persona_1
69 anni all'epoca del decesso occorso il 18.12.2021. Si osserva che la tabella del Tribunale di
Milano integrata a punti pubblicata nel giugno 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno relativo al coniuge non separata/parte dell'unione civile/ convivente e figlio, riconosce punti
16 per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, punti 16 per la vittima secondaria nella fascia di età da 61 a 70, punti 16 per il rapporto di convivenza e punti 9 per la presenza di n. 3 superstiti;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pp. 72 – 73 della tabella). Con riguardo al caso specifico, la Corte reputa corretto indicare una maggiorazione di punti 4, da iscriversi nel par. E delle predette tabelle (v. pagg. 73 – 74), alla luce del solido legame familiare come documentato dalle molteplici fotografie versate in atti relative ai festeggiamenti dei compleanni anche con i nipoti ( fotografie sub nn. 1, 25.4, 25.6, 25.7,
pagina 20 di 30 25.10, 25.11) e relative anche al festeggiamento dell'anniversario di matrimonio, addirittura nel maggio 2021, ossia appena 7 mesi prima del decesso ( doc. n. 25.9), fotografie di cui parte appellata contesta la tardività; a tale proposito, tuttavia, si sottolinea che le CP_7 produzioni effettuate in data 18.1.24 con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sono tempestive rispetto all'udienza indicata del 7.2.24, che, essendo di giorno festivo, era prorogato all'8.2.24 ex art. 155 c.p.c.. In applicazione dei richiamati principi di diritto e delle sopra esposte considerazioni (totale punti 76), alla moglie , di anni 62 all'epoca della Parte_1 scomparsa del marito, a tale titolo, compete l'importo di € 297.236,00.
35. Per la figlia nata l'[...], sempre considerati punti 16 per la vittima Parte_2 primaria, punti 20 per la vittima secondaria ( di anni 44 all'epoca del fatto), punti 9 per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo primario del de cuius, punti 4 in ragione del solido legale familiare come esposto sub n. 30 ed esclusa la convivenza, va riconosciuto l'importo di € 250.304,00 ( totali punti 64).
36. Per la figlia nata il [...] ( di anni 38 all'epoca del fatto), tenuto Parte_3 conto di punti 16 per l'età della vittima primaria, di punti 22 per l'età della vittima secondaria, di punti 9 per la presenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, di punti 4 per quanto esposto sub n. 30, in tema di solidità del legale familiare, avvalorato anche dalla presentazione della denuncia querela ed esclusa la convivenza, va riconosciuta la somma di €
258.126,00 ( totale punti 66).
37. Quanto alla figlia , nata il [...] ( di anni 29 all'epoca del decesso), Parte_4 vanno considerati: punti 16 per l'età della vittima primaria, punti 24 per l'età della vittima secondaria, punti 9 per la presenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e va esclusa la convivenza;
la maggiorazione per il solido legame familiare va, invece, contemperato necessariamente con la circostanza della residenza della stessa in Australia, circostanza che non può non incidere sulla quotidianità anche solo in ragione del fuso orario;
per tale ragione va riconosciuta una maggiorazione minima di punti 2. Ne consegue che a tale danneggiata compete la somma di € 258.126,00 (totale punti 66).
38. Il danno biologico terminale. Quanto al danno biologico terminale, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha riaffermato il principio secondo il quale “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida
pagina 21 di 30 agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed
è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”, individuato dalla stessa Corte di Cassazione in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, ed è trasmissibile "iure successionis" (Cass. civ., ordinanza n. 18056 del 05/07/2019) .
39. Osserva, quindi, questa Corte che i “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale” delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano nelle varie edizioni non possono essere applicati automaticamente per la liquidazione equitativa del danno qui riconosciuto, dal momento che sono state elaborate sul presupposto di una valutazione omnicomprensiva del danno (secondo le ormai note sentenze della Suprema Corte in materia del 2008), ossia mirano a liquidare cumulativamente sia il danno morale terminale o catastrofale, che il danno biologico terminale che, come visto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno natura ontologicamente diversa. Rileva questa
Corte che un criterio di liquidazione del danno viene indicato dalla Suprema Corte nella recentissima ordinanza n. 33009 del 17/12/2024 che ha affermato: “il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio”. Già nella precedente ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 la Corte di Cassazione aveva affermato che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità
pagina 22 di 30 di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi”. Nell'ordinanza n. 33009 del 17/12/2024 , la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico. Il danno era stato liquidato, nella sentenza cassata, sulla base di un aumento del 300% del valore della invalidità temporanea pro die delle
Tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico, giudicato dalla Corte non adeguato al gravissimo danno subito dalla vittima di soli due mesi di vita.
40. Ritiene, tuttavia, questa Corte che, se è stato ritenuto non congruo un risarcimento parametrato all'aumento del 300% del valore della invalidità temporanea in quel caso, considerata l'età del danneggiato ed il periodo di sopravvivenza, nel caso qui esaminato occorre puntualmente soppesare tutte le circostanze soggettive desumibili dalla documentazione sanitaria. Orbene, dalla cartella clinica (doc. n. 2 del fascicolo attoreo di primo grado), alla data di ingresso in struttura l'8.12.2021, alle ore 12 il paziente risultava non collaborante ed aggressivo con gli operatori;
già alle ore 19 era tranquillo e successivamente riposava, sia pure con qualche altro episodio di agitazione. Anche nei giorni successivi si manifestava un'alternanza di stati agitati e di condizione tranquilla del comportamento ed in ogni caso il paziente risultava vigile
(cfr. note in data 10.12.21, ore 9,30). Dal test effettuato presso la struttura in data 10.12.2021 –
a due giorni dall'ingresso – emerge che il era affetto da grave disabilità, con Per_1 comunicazione molto compromessa e con capacità di rendere informazioni solo a fronte di domande semplici e con “facilitazioni contestuali e gestuali”. Dalla scala di instabilità clinica il risultava “moderatamente instabile” e con problemi clinici che necessitano di Per_1 monitoraggio M/MI/S routinario una volta al giorno;
dalla scala Rankin risultava una disabilità moderatamente grave, in quanto il paziente era incapace di deambulare e provvedere alle
BADL senza assistenza. Venendo, poi, alla giornata precedente il decesso, occorre avere riguardo all'epoca di insorgenza delle prime alterazioni e criticità, ossia al momento del pranzo del 17 dicembre 2021, al faticoso pomeriggio dello stesso giorno, trascorso in un sostanziale dormiveglia ed all'episodio acuto della mattina del 18 dicembre. Se, poi, il non era Per_1
pagina 23 di 30 ovviamente in normali condizioni cognitive, come ovvio, in ragione della patologia da cui era affetto, è anche a dirsi che in ogni caso aveva la percezione della propria vita, come risulta dalla cartella clinica sopra sinteticamente illustrata. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, a fronte di una sopravvivenza di 1 giorno, dunque per un lasso di tempo apprezzabile, tenuto conto della sofferenza estrema non risolventesi in una stabilizzazione di postumi, ma destinata ad esitare nel decesso, in condizioni oltre modo penose dal punto di vista fisico, lontano dal confortevole e solido ambiente familiare, costituito non solo dalla moglie e dalle figlie, ma anche dai nipoti (come documentato nelle fotografie sopra citate), appare equo e congruo riconoscere l'importo di € 20.000,00 - che costituisce il danno biologico terminale subito da trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi e che Persona_1 costituisce, ad avviso di questa Corte, un valore liquidatorio non simbolico in relazione alle condizioni come sopra illustrate.
41. Il danno biologico psichico. La Corte reputa, invece, non meritevole di accoglimento la domanda proposta da e da relativa al risarcimento danno Parte_3 Parte_4 biologico di natura psichica. A supporto di tale richiesta, la prima ha prodotto sub doc. n. 14 mere considerazioni rilasciate dalla dott. psicologa, in data 1.2.2023 in merito a Persona_9 difficoltà di accettazione dell'evento, considerazioni non specifiche, né indicative della necessità di affrontare un percorso psicoterapeutico al fine di elaborare il lutto. Del resto, neppure sono in atti fatture di spese di tal fatta sostenute.
42. Stesse considerazioni vanno svolte anche relativamente alla domanda di danno biologico proposta da , a supporto della quale sono in atti considerazioni redatte da tale Parte_4
Ebony Collins, presso OR EA ( doc. n. 13), non supportate da coerente documentazione fiscale.
43. Conclusivamente, in favore delle parti appellanti, spettano i seguenti importi, derivanti dalla sommatoria degli importi assegnati a titolo di danno da perdita parentale e della quota paritaria per ciascuna parte del danno biologico del de cuius nell'arco di una giornata e trasmesso alle eredi: € 302.236,00; € 255.304,00; Parte_1 Parte_2 [...]
€ 263.126,00; € 263.126,00. Parte_3 Parte_4
44. La domanda di manleva. A questo punto, la Corte procede ad esaminare la domanda di manleva proposta da Controparte_10
pagina 24 di 30 nei confronti del proprio Controparte_3 assicuratore Controparte_2
45. La società assicuratrice espone che la garanzia è prestata in regime di Claims Made senza alcuna efficacia pregressa (condizioni particolari – art.7 Clausola di Precisazione – doc.n.4).
Espone che le attrici, prima dell'istanza di mediazione datata 12.5.2022, in cui sembravano voler contenere la richiesta risarcitoria entro € 50.000,00 - somma per la quale opera la franchigia in autoritenzione (art.38 CGA – doc.n.4 fasc. I grado - non hanno CP_2 trasmesso ad alcuna diffida di risarcimento dei danni, che sono stati richiesti CP_7 pertanto solo con la notifica dell'atto di citazione. Il contratto assicurativo di riferimento era, quindi, quello in vigore con scadenza 31/12/2023, contratto che era in sostituzione dei due precedenti validi per gli anni 2021 e 2022 (docc.nn.2 e 3 fasc. I grado . L'art.21 delle CP_2
CGA stabiliva che “l'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di validità del contratto e Parte_7 dallo stesso denunciate alla Società nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza” (doc.n.4 fasc. I grado . Dunque, poiché CP_2 la polizza n.1/2557/65/191115952 aveva sostituito la n.1/2557/65/187627685, valida per tutto il
2022, le condizioni particolari e generali che regolano i rapporti negoziali tra e CP_7 sono contenute nel contratto che opera quanto all'anno 2023, essendo questo l'anno CP_2 in cui le attrici avevano notificato la citazione, con richiesta di danni quantificati in misura superiore rispetto all'importo della franchigia in autoritenzione (SIR – art.38 come da doc.n.4).
Evidenzia l'assicuratore che il contraente/assicurato, stipulando il contratto, aveva dichiarato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza ( come da art.21 comma II CGA). Ebbene, in ragione di tale clausola negoziale,
assume che “si sarebbe attesa una maggior collaborazione e un maggior scrupolo CP_2 da parte di che, convocata dal PM per l'espletamento dell'accertamento tecnico CP_7 irripetibile sul corpo del povero signor avrebbe ben potuto comunque informare la Per_1 propria compagnia di assicurazione o quanto meno relazionarla circa l'esito dell'esame autoptico e poi sul ricevimento dell'invito alla procedura di mediazione. Diversamente da quanto auspicato, ma del tutto comprensibilmente a fronte delle modalità secondo le quale le attrici hanno gestito la fase stragiudiziale della vertenza, ha denunciato il sinistro CP_7
pagina 25 di 30 Cont per la prima volta a solo il 25 maggio 2023” (doc.n.6 fasc. , ossia dopo la CP_2 notifica dell'atto di citazione. Ora, ai sensi dell'art. 38 delle CGA, “l'assicurazione entra in vigore dopo i primi € 50.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale per ciascun sinistro. Si conviene pertanto che:- per i Controparte_11 danni il cui ammontare rientri nella franchigia medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell' ; per i danni il cui ammontare presumibilmente superi la ma non il Parte_7 CP_11 massimale di polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro. In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la e la CP_11 responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla resterà a totale CP_11 carico dell' ” ( cfr. pag. 17 della comparsa costitutiva di secondo grado). Parte_7
46. Inoltre, l'assicuratore espone che ex art.18 commi IV e V delle CGA, “la società non riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati e non Parte_7 risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale”. Le disposizioni al presente articolo, ad avviso della difesa dell'appellato assicuratore, si applicano solo per i danni/sinistri eccedenti l'importo in S.I.R.-
47. La difesa di Controparte_12
contesta le difese del proprio assicuratore,
[...] evidenziando che: in primo luogo, contrariamente a quanto osservato da la CP_2 struttura sanitaria, al fine di esperie la manleva, non era tenuta a proporre appello incidentale, ma a riproporre espressamente la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..; in secondo luogo, evidenzia che nessuna questione di inoperatività della polizza è desumibile dalle difese della controparte;
in terzo luogo, che la disposizione negoziale di cui all'art. 38 CGA ( S.I.R.) non risulta sottoscritta in modo specifico, ossia nel rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c..
48. La Corte, quanto alla necessità dell'appello incidentale, osserva che, laddove le domande ed eccezioni in primo grado siano state respinte, ovviamente vi è luogo all'appello (incidentale, nel caso in esame); diversamente, laddove le domande siano assorbite, come nel caso di specie, in ragione del rigetto delle domande attoree, l'effetto devolutivo e, dunque, la riproposizione delle questioni al giudice di secondo grado avviene con la riproposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Efficacemente parte della dottrina processualcivilistica ha distinto il concetto di soccombenza pratica, con necessità, per contestare l'avvenuto rigetto, di pagina 26 di 30 proposizione dell'appello; dal caso di soccombenza virtuale o teorica, che impone alla parte vittoriosa nel merito – come nel caso in esame, la struttura assistenziale rispetto alle domande attoree - “di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, al fine di superare la presunzione di rinuncia e quindi la decadenza di cui all'art.346 c.p.c-“ (v. Cass. civ. n. 6903/1994; v. anche ex multis Cass. civ. n. 9589/2013).
49. Con riguardo alla pretesa inoperatività della polizza in vigore all'epoca della notifica del sinistro, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione, si premette che la comunicazione all'assicurazione avvenne il 25.5.2023 rispetto alla notifica della citazione in data 16.5.2023; che la querela da parte della figlia era del 19.12.2021 e l'invito alla Parte_3 mediazione del 12.5.2022 ( ove pareva che la richiesta risarcitoria fosse ricompresa in €
50.000,00). La Corte evidenzia, però, che neppure l'assicuratore formula un'eccezione di inoperatività della polizza, a fondare la quale sarebbe stata necessaria una previsione contrattuale esplicita;
limitandosi, invece, a censurare la scarsa collaborazione da parte del proprio ente assicurato.
50. Quanto alla clausola negoziale afferente la S.I.R. – art. 38 effettivamente presente nella polizza in vigore all'epoca della denuncia, come esposto da la Corte richiama il CP_2 condiviso principio espresso da Cass. civ. n. 33402/2024 secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ai fini degli artt. 1341 c.c. e 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l'oggetto del contratto”; ed, ancora, “in tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro” (v. Cass. civ., n. 25743/2023). Ne segue l'accoglimento della domanda di manleva con le precisazioni di cui infra.
pagina 27 di 30 51. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 933/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Controparte_12
deve essere condannata al
[...] pagamento, in favore delle parti appellanti, a titolo di risarcimento dei danni, degli importi come indicati sub n. 43. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (principi consolidati come da Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, tenuto conto della richiesta degli appellanti (“oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento, 18.12.2021, all'effettivo soddisfo”).
52. Sulla base delle sopra esposte considerazioni con riguardo alla domanda di manleva, segue che la società assicuratrice deve essere condannata a tenere indenne la struttura assicurata per le somme come previste sub n. 51 – detraendo dalle stesse la complessiva somma di € 50.000,00 di cui alla S.I.R. ex art. 38 CGA.
53. Infine, la Corte non esamina la questione afferente la tardività dei documenti nn. 26 – 32 di parte attrice in primo grado, in quanto si tratta di documenti ininfluenti rispetto ai temi affrontati in secondo grado.
54. L'esito del giudizio di secondo grado comporta l'assorbimento del terzo motivo a fondamento dell'appello e giustifica la condanna di
[...]
alla Controparte_12 rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in favore di
[...]
, e , Per la liquidazione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 predette spese si ha riguardo al valore della controversia come dichiarato da parte appellante e coerente con il decisum, con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato sulla base del D.M. n., 147/2022 e con esclusione, solo quanto al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. Non vi è, infine, ragione di procedere ad alcuna riduzione, come chiesto dalla difesa della struttura assistenziale, in applicazione dell'art. 46, V comma, disp. att. c.p.c., non ravvisandosi alcuna violazione di pagina 28 di 30 specifiche tecniche sulla forma, né il superamento dei limiti dimensionali nell'esposizione dei fatti, in quanto si tratta di vicenda complessa in fatto ed in diritto.
55. In ragione dell'accertata soccombenza, deve rimborsare le spese di lite dei due Controparte_13 gradi di giudizio in favore dell'ente, proprio assicurato, come specificato in dispositivo, tenuto conto degli stessi indicatori esposti sub n. 54.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2021/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ed in riforma della sentenza n. 933/2024 emessa Parte_3 Parte_4 dal Tribunale di Pavia, accerta la responsabilità di
[...]
Controparte_12
quanto al decesso di in data 18.12.2021;
[...] Persona_1
II. condanna Controparte_12
al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento dei danni, delle seguenti somme: € 302.236,00; Parte_1 [...]
€ 255.304,00; € 263.126,00; € Parte_2 Parte_3 Parte_4
263.126,00 – oltre, su tutte le somme sopra indicate, agli interessi come specificato sub n. 51;
III. condanna a tenere indenne Controparte_2 [...]
Controparte_12
di tutte le somme che la stessa è condannata a pagare alle parti appellanti in
[...] forza della presente sentenza, come indicate al capo II del dispositivo, per capitale ed interessi, previa detrazione dell'importo di € 50.000,00 ex art. 38 CGA della polizza assicurativa;
IV. condanna Controparte_12
a rimborsare, in favore di
[...]
, e , le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 processuali che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 37.951,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 24.064,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 29 di 30 V. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_2 [...]
Controparte_12
, le spese processuali liquida: quanto al primo grado in € 37.951,00;
[...] quanto al secondo grado, in € 24.064,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Milano, 23.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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