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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1546 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Di Santo (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Irene Iacovella (c.f. ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannare l'Ente Controparte_1 appellato al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 47.639,00 Parte_1
per i danni subiti (lesioni personali e spese mediche) , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo, o quella diversa somma che il giudice in via equitativa riterrà di giustiIA, o previa nomina di una ctu medico - legale, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, riformare la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per appellato: rigetto del gravame, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il per ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro, Controparte_1
avvenuto in via Concezione a Montecalvario, in data 8.9.2015. In particolare, l'attrice CP_1
deduceva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, alle ore 10,00-10,30 circa, mentre percorreva a piedi, sul marciapiede di destra, la citata strada in direzione via Toledo, giunta all'altezza del civico n.9, era caduta rovinosamente al suolo a causa di non prevedibili sconnessioni e basolo basculante presenti sul manto stradale;
- che era stata trasportata mediante al P.S. dell'ospedale
Cardarelli di ove erano riscontrate lesioni personali (trauma policontusivo con frattura CP_1
scomposta pluriframmentaria oleocrano ulnare a destra).
Si costituiva in giudizio il deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1 domanda, dal momento che l'evento si era verificato in condizioni di piena visibilità e che, oltretutto, la situazione di pericolo era ben conosciuta dall'attrice, che risiede nei pressi del luogo del sinistro.
Conseguentemente, attesa l'imprudente condotta tenuta da parte dell'attrice, alcuna responsabilità poteva essere ascritta all'Ente per il sinistro oggetto di causa.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 445/2020, pubblicata il 15.01.2020, così provvedeva:
“rigetta la domanda;
condanna l'attrice, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.530,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA.”
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ai seguenti motivi. Parte_1 L'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie acquisite, in quanto sulla scorta delle deposizioni testimoniali, era chiaramente emersa la presenza di un'anomalia sulla sede stradale, tale da provocare il sinistro in questione.
Ha poi censurato il rigetto- secondo la sua prospettazione immotivato- della richiesta di consulenza tecnica medico-legale sulla sua persona ai fini della quantificazione dei danni subiti.
Ha contestato infine l'importo della condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di appello in Controparte_1 quanto privo dei requisiti di cui agli artt. 342, I co. e 163 cpc;
nel merito, l'infondatezza del gravame, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Con decreto presidenIAle del 13.11.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 10.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, l'appello proposto da è Parte_1
infondato e va respinto.
L'appellante con un primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle risultanze processuali.
Osserva la Corte che tale assunto non può essere condiviso, sulla scorta delle risultanze processuali del giudizio di primo grado.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Si tratta di una responsabilità che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato seguire il paradigma della responsabilità oggettiva. Essa, cioè, non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra il danno e la cosa.
Il custode, dunque, per andare esente da responsabilità non deve provare l'assenza di colpa, ma deve piuttosto fornire prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del caso fortuito, nozione da intendersi in senso ampio, in quanto ricomprende non solo il comportamento della vittima, ma anche il fatto del terzo.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenIAle, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenIAlità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 27.03.2017 n. 7805; Cass. 19.03.2018 n. 6703;
Cass.18.06.2019 n. 16295; Cass.
9.03.2020 n. 6651; Cass.11.03.2021 n. 6826).
Tanto premesso quanto ai principi che regolano la materia, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia reso una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie, del tutto conforme ai principi indicati, confortati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Deve infatti evidenIArsi che dalle emergenze processuali non risulta provata la verificazione del sinistro nei termini rappresentati in citazione, né significativi elementi di riscontro sono aliunde evincibili.
Ed invero alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 31.05.2019, entrambi legati all'attrice da stretti rapporti di parentela -rispettivamente fratello e nipote- è emersa discordanza sulle modalità di verificazione del sinistro, ovvero se la caduta di si sia verificata Parte_1
sul marciapiede o dopo che la stessa era scesa dal marciapiede. Si riportano sul punto le testuali dichiarazioni del teste (“eravamo sul marciapiede di Via Concezione a Testimone_1
Montecalvario che conduce a Via Roma…l'attrice era un po' più avanti a noi…a un certo punto mia EL è inciampata col braccio destro sotto il corpo…su una pietra di strada apparentemente ferma che però ha oscillato sotto il suo peso… Non so dire se le fotografie nella produzione attorea corrisponde ai luoghi di causa, è passato molto tempo) e di (“…eravamo sul Testimone_2 marciapiede , mia IA davanti e io e mio zio dietro…una volta scesa dal marciapiede c'era una mattonella, cioè una pietra della pavimentazione, dove mia IA è inciampata. Apparentemente era normale, un po' coperta d'acqua, e non si vedeva se era intera. Quando mia IA ha messo il piede la mattonella si è alzata e lei ha poggiato l'altro piede ed è caduta. …Quando mia IA ha messo il piede sulla mattonella si è alzata e lei ha poggiato l'altro piede ed è caduta con il braccio destro sotto..”).
Inoltre dalla documentazione fotografica allegata (cfr. produzione primo grado di parte appellante;
due fotografie di cui una raffigurante un frammento di un basolo residuo al centro della buca, mentre un'altra ove tale frammento di basolo non è raffigurato) non si traggono elementi utili per individuare le precise caratteristiche del lamentato dissesto stradale;
inoltre non è neanche certo che le fotografie si riferiscano al medesimo luogo (come condivisibilmente evidenIAto dal primo giudice).
Inoltre, va rammentato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886; Cass. 27.08.2020, n. 17873; Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315).
L'attrice ha assunto che l'evento lesivo si è verificato in data 8.9.2015, alle ore 10,00-10,30 circa, ovvero in condizioni di luce favorevoli, tali da poter evitare eventuali dissesti stradali;
pertanto non può non tenersi conto del comportamento non prudente e poco attento tenuto dalla , Parte_1
peraltro in luoghi a lei ben noti, trattandosi di una strada di abituale percorrenza. In quanto tale la condotta dell'attrice è valutabile quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e i danni subiti, in quanto gli stessi appaiono diretta conseguenza del comportamento negligente tenuto.
Invero il pedone accorto, nel percorrere la strada, in presenza di un'anomalia (nel caso di specie non provata), facendo uso di normale attenzione avrebbe certamente potuto evitare l'impatto. In osservanza del principio di autoresponsabilità, gli utenti della strada devono osservare particolare attenzione nell'ordinario utilizzo del bene, con una condotta prudente ed accorta al fine di salvaguardare la propria incolumità.
Venendo all'esame del secondo motivo di appello, l'appellante ha poi censurato il rigetto della richiesta di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attrice ai fini della quantificazione dei danni riportati.
Osserva la Corte che anche tale assunto non può essere condiviso, dal momento che non essendo stata sufficientemente provata la dinamica del sinistro, il primo giudice ha ritenuto- correttamente- di non disporre la consulenza;
l'accertamento medico-legale, invero, non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.nè possono demandare l'accertamento della pretesa azionata all'attività del consulente tecnico. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa quale risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 6.12.2019, n. 31886). Infine, con un terzo motivo di gravame, l'odierna appellante ha contestato l'importo della condanna al pagamento delle spese di lite, ritenuta “ abnorme e ingiusta”.
La censura appare del tutto priva di fondamento. Il tribunale, in applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.,nel respingere la domanda risarcitoria dell'attrice, ne ha disposto la condanna alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto In merito giova Controparte_1 evidenIAre che, in relazione al valore della causa dichiarato dall'attrice (euro 47.639,00), applicando i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le quattro fasi del giudizio di primo grado, la condanna al pagamento delle spese processuali avrebbe dovuto essere pari all'importo – minimo- di euro
3.808,00. L'attrice è stata invece condannata al pagamento, in favore di Parte_1 controparte, delle spese liquidate in complessivi € 2.530,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA.
Le doglianze dell'appellante in punto di liquidazione delle spese sono infondate, ed anzi resistite dalla circostanza che il giudice di prime cure, nella determinazione degli importi, ha liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M.55/14 e successive modifiche.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.445/2020 emessa dal tribunale di Napoli.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 d.m. cit.) liquidate negli importi minimi per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...] Controparte_1
445/2020, pubblicata il 15.01.2020, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2.per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3.condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1
liquidano in euro 4.995,50 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Rosanna De Rosa