TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
SEZIONE SECONDA
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17.06.2025 e vertente
TRA
-Attore/Appellante
rappresentato e difeso dall' avv. Ceccano Pietro, giusta Parte 1
delega in atti;
E
-Convenuta Appellata CP 1 rappresentata e difesa dall' avv. Ceccano Pietro, giusta delega in atti;
OGGETTO: appello sent. 408/2021 GDP di Latina depositata il 14.04.2021;
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06. 202 5 le parti concludevano come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi in epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2018, con il quale era stato ingiunto all' opposta ed odierna appellata il pagamento della somma di € 2.225,01 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie e di intermediazione nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione del contratto di un finanziamento da parte del sig. Parte 1
La causa traeva origine da un contratto di mutuo, e più precisamente da un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio concluso in data 12 dicembre 2009 ed anticipatamente estinto con effetto dal 28 febbraio 2014.
IL GDP di Latina, in accoglimento dell' opposizione proposta dall' Istituto di Credito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato non ripetibili le somme versate anticipatamente dall' opposto al momento della stipula del contratto di finanziamento, ciò in forza di una espressa previsione contrattuale oggetto di specifica e doppia sottoscrizione ai sensi degli artt 1341/1342 c.c., nonché in ragione della disciplina normativa ratione temporis applicabile al contratto, atteso che l' art 125 sexies TUB, previsione normativa che ha previsto il diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, era applicabile solo a decorrere dall' entrata in vigore del d. lgs n. 141 del 2010 ed in quanto norma di natura sostanziale, poteva trovare applicazione solo per i contratti successivi alla sua entrata in vigore, mentre il rapporto de quo era sorto nel 2009.
Proponeva appello avverso la citata sentenza il Parte 1
rappresentando, sinteticamente, come alla luce della copiosa giurisprudenza allegata e richiamata anche di estrazione Comunitaria e Costituzionale, in ragione del principio di effettività di tutela del consumatore e di un' interpretazione comunitariamente orientata del quadro normativo interno, già l'originaria formulazione dell' art 125 del
TUB nel testo previgente l' entrata in vigore dell' art 126 sexies, era norma immediatamente precettiva in merito al diritto del consumatore di ottenere, in caso di estinzione anticipata del contratto, i rimborsi dei costi sostenuti al momento della stipula del finanziamento ed anticipati all' Istituto di Credito.
Si costituiva l' appellata resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, di natura documentale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc all' udienza di precisazione delle conclusioni del
17.07.2025.
Venendo in medias res, anche in ragione del principio della ragione più liquida, va rappresentato che la controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio a seguito di estinzione anticipata dello stesso, in relazione a fattispecie contrattuali antecedenti l'entrata in vigore dell' art 125 sexies TUB, norma che in attuazione della
Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE (art 16) ha chiaramente e dettagliatamente previsto e disciplinato il diritto in questione, riducendo, almeno in parte, le questioni interpretative sul diritto in questione
Orbene, dopo talune oscillazioni interpretative nella giurisprudenza di merito, la S.
C., anche con riferimento al contratti, come nella fattispecie ante 2010, ha affermato il principio secondo cui “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento." (Cass. Civ. sez II ord. 25977/2023).
Né il suddetto diritto del consumatore in questione può essere derogato da una previsione negoziale confliggente, atteso che, rileva sempre la S.C., una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005. 2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tali principi sono stati più recentemente ribaditi con la pronuncia Cass. Civ. sent
14836/2024, sentenza con la quale i giudici della S.C hanno affermato il principio secondo cui il cliente della banca che sottoscrive un mutuo ha il diritto a una “equa riduzione del costo complessivo del credito" in caso di estinzione anticipata, in conformità a quanto previsto dalle direttive europee 87/102/Cee e 90/88/Cee, che introducono il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Ebbene, secondo i giudici, le suddette spese devono essere rimborsate in maniera proporzionale alla parte del mutuo oggetto di estinzione anticipata. La Cassazione ha precisato che il rimborso delle spese deve comprendere sia i cc.dd. costi recurring, ovvero quelli legati alla durata del contratto di finanziamento, che i costi up-front, ossia i costi sostenuti per la concessione del prestito.
La sentenza si chiude con la statuizione secondo cui sono nulle tutte le clausole,
inserite nel contratto di mutuo, che escludono il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo. Infatti, clausole del genere risulterebbero indubbiamente vessatorie, in quanto comporterebbero un grave squilibrio nei rapporti tra consumatore e intermediario bancario.
Alla luce di quanto sopra deve essere riformata la sentenza di prime cure che, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, non ha riconosciuto il diritto dell' odierno appellante di ottenere il rimborso dei costi anticipati del credito, analiticamente indicati nel ricorso in monitorio e non oggetto di specifica contestazione ( art 115 cpc), comprensivi degli oneri assicurativi, per effetto dell' estinzione anticipata del finanziamento.
Ne consegue che, in riforma dell' appellata sentenza, deve essere rigettata l' opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Vinte le spese di doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo
PQM
Accoglie l'appello ed in riforma dell' appellata sentenza. 408/2021 GDP di Latina depositata il 14.04.2021 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 567/2018;
Condanna l'appellata CP 1 al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 450,00 per competenze oltre accessori di legge e per il grado di appello in € 1000,00 per competenze ed € 150,00 per esborsi documentati.
Il Giudice
Latina, 13.10.2025 Dott. Alfonso Piccialli
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
SEZIONE SECONDA
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17.06.2025 e vertente
TRA
-Attore/Appellante
rappresentato e difeso dall' avv. Ceccano Pietro, giusta Parte 1
delega in atti;
E
-Convenuta Appellata CP 1 rappresentata e difesa dall' avv. Ceccano Pietro, giusta delega in atti;
OGGETTO: appello sent. 408/2021 GDP di Latina depositata il 14.04.2021;
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06. 202 5 le parti concludevano come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi in epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2018, con il quale era stato ingiunto all' opposta ed odierna appellata il pagamento della somma di € 2.225,01 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie e di intermediazione nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione del contratto di un finanziamento da parte del sig. Parte 1
La causa traeva origine da un contratto di mutuo, e più precisamente da un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio concluso in data 12 dicembre 2009 ed anticipatamente estinto con effetto dal 28 febbraio 2014.
IL GDP di Latina, in accoglimento dell' opposizione proposta dall' Istituto di Credito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato non ripetibili le somme versate anticipatamente dall' opposto al momento della stipula del contratto di finanziamento, ciò in forza di una espressa previsione contrattuale oggetto di specifica e doppia sottoscrizione ai sensi degli artt 1341/1342 c.c., nonché in ragione della disciplina normativa ratione temporis applicabile al contratto, atteso che l' art 125 sexies TUB, previsione normativa che ha previsto il diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, era applicabile solo a decorrere dall' entrata in vigore del d. lgs n. 141 del 2010 ed in quanto norma di natura sostanziale, poteva trovare applicazione solo per i contratti successivi alla sua entrata in vigore, mentre il rapporto de quo era sorto nel 2009.
Proponeva appello avverso la citata sentenza il Parte 1
rappresentando, sinteticamente, come alla luce della copiosa giurisprudenza allegata e richiamata anche di estrazione Comunitaria e Costituzionale, in ragione del principio di effettività di tutela del consumatore e di un' interpretazione comunitariamente orientata del quadro normativo interno, già l'originaria formulazione dell' art 125 del
TUB nel testo previgente l' entrata in vigore dell' art 126 sexies, era norma immediatamente precettiva in merito al diritto del consumatore di ottenere, in caso di estinzione anticipata del contratto, i rimborsi dei costi sostenuti al momento della stipula del finanziamento ed anticipati all' Istituto di Credito.
Si costituiva l' appellata resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, di natura documentale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc all' udienza di precisazione delle conclusioni del
17.07.2025.
Venendo in medias res, anche in ragione del principio della ragione più liquida, va rappresentato che la controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio a seguito di estinzione anticipata dello stesso, in relazione a fattispecie contrattuali antecedenti l'entrata in vigore dell' art 125 sexies TUB, norma che in attuazione della
Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE (art 16) ha chiaramente e dettagliatamente previsto e disciplinato il diritto in questione, riducendo, almeno in parte, le questioni interpretative sul diritto in questione
Orbene, dopo talune oscillazioni interpretative nella giurisprudenza di merito, la S.
C., anche con riferimento al contratti, come nella fattispecie ante 2010, ha affermato il principio secondo cui “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento." (Cass. Civ. sez II ord. 25977/2023).
Né il suddetto diritto del consumatore in questione può essere derogato da una previsione negoziale confliggente, atteso che, rileva sempre la S.C., una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005. 2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tali principi sono stati più recentemente ribaditi con la pronuncia Cass. Civ. sent
14836/2024, sentenza con la quale i giudici della S.C hanno affermato il principio secondo cui il cliente della banca che sottoscrive un mutuo ha il diritto a una “equa riduzione del costo complessivo del credito" in caso di estinzione anticipata, in conformità a quanto previsto dalle direttive europee 87/102/Cee e 90/88/Cee, che introducono il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Ebbene, secondo i giudici, le suddette spese devono essere rimborsate in maniera proporzionale alla parte del mutuo oggetto di estinzione anticipata. La Cassazione ha precisato che il rimborso delle spese deve comprendere sia i cc.dd. costi recurring, ovvero quelli legati alla durata del contratto di finanziamento, che i costi up-front, ossia i costi sostenuti per la concessione del prestito.
La sentenza si chiude con la statuizione secondo cui sono nulle tutte le clausole,
inserite nel contratto di mutuo, che escludono il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo. Infatti, clausole del genere risulterebbero indubbiamente vessatorie, in quanto comporterebbero un grave squilibrio nei rapporti tra consumatore e intermediario bancario.
Alla luce di quanto sopra deve essere riformata la sentenza di prime cure che, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, non ha riconosciuto il diritto dell' odierno appellante di ottenere il rimborso dei costi anticipati del credito, analiticamente indicati nel ricorso in monitorio e non oggetto di specifica contestazione ( art 115 cpc), comprensivi degli oneri assicurativi, per effetto dell' estinzione anticipata del finanziamento.
Ne consegue che, in riforma dell' appellata sentenza, deve essere rigettata l' opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Vinte le spese di doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo
PQM
Accoglie l'appello ed in riforma dell' appellata sentenza. 408/2021 GDP di Latina depositata il 14.04.2021 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 567/2018;
Condanna l'appellata CP 1 al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 450,00 per competenze oltre accessori di legge e per il grado di appello in € 1000,00 per competenze ed € 150,00 per esborsi documentati.
Il Giudice
Latina, 13.10.2025 Dott. Alfonso Piccialli