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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero presidente rel.
Dott. Biagio Politano consigliere
Dott. Antonio Rizzuti consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.528/2024 R.G.A.G all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione vertente tra in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parte_1
Fabbricatore
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gencarelli giusta procura in atti Controparte_1
contumace Controparte_2
CONCLUSIONI
Per l'appellante <
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, accogliere, per tutte le causali esposte in narrativa, il presente appello e per l'effetto, in riforma della sen-tenza del Tribunale di Cosenza n. 461/2024 del 27.02.2024 , pubblicata in pari data e notificata in data 27.02.24 , accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e dichiarare la illegittimità e/o erroneità dell'opposta ordinanza procedendo alla revoca e/o alla modifica di quest'ultima e, in accoglimento delle ragioni dell'opponente-appellante, di-chiarare
l'inefficacia e/o nullità e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa ordinando la restituzione delle somme nelle more corrisposte dal terzo Con Controparte_2 vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata < … Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così provvedere: 1) In via preliminare, e per le motivazioni di cui ai nn. 1), 2) e 3), dichiarare inammissibile l'appello;
2) In subordine e nel merito, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello e, quindi, confermare integralmente la sentenza n. 461/2024;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Fatto e diritto
Il Tribunale di Cosenza con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2024 ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi ( così espressamente qualificata dal giudice ) proposta dal comune di avverso Pt_1
l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione in favore dell'avvocata Giovanna
Fusara nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare da questa intrapresa per ottenere il pagamento dei compensi professionali a lei dovuti dal comune.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello con atto di citazione notificato il 27 Parte_1
marzo 2025 chiedendone la riforma.
Con comparsa di risposta deposita il 23 maggio 2024 si è costituita eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza che decide in materia di opposizione agli atti esecutivi e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
Nonostante la regolare notificazione avvenuta a mezzo pec non si è invece costituita Controparte_3
già contumace in primo grado
[...]
All'esito della prima udienza, tenuta con modalità di trattazione scritta, il consigliere istruttore ritenendo che sussistessero le condizioni per la decisione con le modalità dell'art. 350 bis c.p.c. ha fatto precisare le conclusioni davanti a sé all'udienza del 4 dicembre 2024, anche questa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione, quindi ha fissato l'udienza collegiale assegnando alle parti il termine per il deposito delle note conclusionali
L'udienza collegiale del 23 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e le parti, che avevano già depositato le memorie conclusionali, hanno entrambe depositato le note di trattazione. La causa è stata quindi decisa con il contestuale deposito di motivazione e dispositivo.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Si è già detto che il Tribunale ha espressamente qualificato l'opposizione proposta davanti a sé come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Detta qualificazione è vincolante per il giudice dell'impugnazione e condiziona altresì il regime della medesima.
Deve quindi qui trovare applicazione il disposto dell'art. 618 c.p.c. che prevede che non sono impugnabili le sentenze emesse ai sensi dell'art. 617 c.p.c. primo comma, ovvero le sentenze emesse nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi. Nessun rilievo assume in ordine alla qualificazione giuridica dell'opposizione e al consequenziale regime di impugnazione della sentenza che l'ha decisa la natura delle difese poste a base dell'opposizione che, secondo l'assunto dell'appellante espresso nel memorie conclusionali, riguarderebbe il diritto stesso del debitore di agire esecutivamente. Premesso che avverso l'ordinanza di assegnazione l'unico strumento utilizzabile è l'opposizione agli atti esecutivi, va qui ribadito che la espressa qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di primo grado condiziona il regime di impugnazione anche nel caso sia erronea e tanto in forza del c.d. principio dell'apparenza, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, più volte ribadito in detta materia dalla Corte di Cassazione ( cfr tra le altre Cass. 12872/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 come modificati dal d d.m. n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( individuato in ragione dell'importo dell'ordinanza di assegnazione ) e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni e della semplificazione del rito.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del
2001 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 461/2024 e nei confronti di e Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
dichiara la contumacia di Controparte_2 dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellata costituita delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 2905 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 24 aprile 2025
La Presidente estensora
Silvana Ferriero