CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
LE EN, LA
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030500630 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2190/2025 depositato il
01/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente Ricorrente_1: si riporta agli atti.
Resistente Agenzia delle Entrate: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari l'8.12.2024, e depositato in segreteria il 1.1.2025, la società Ricorrente_1, con sede legale in Luogo_1 (Stato_1), adìva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TVF030500630/2024, notificato il 3.10.2024, emesso sulla base di processo verbale di constatazione elevato nei confronti della suddetta società, ritenuta avente sede effettiva in Luogo_2, Indirizzo_1
, con il quale veniva accertato, ex art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. 29.9.1973, n. 600, per l'anno 2017, un reddito complessivo ai fini IRES di € 7.420,00, nonché un valore della produzione lorda di
€ 7.419,00 e netta pari a zero, ed un volume d'affari ai fini IVA di € 162.229,60, con conseguente applicazione dell'imposta IRES per € 1.781,00 e dell'imposta IVA per € 35.691,00, con applicazione altresì di sanzioni per € 74.325,00.
Deduceva, in particolare, la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: 1) illegittimità del PVC de quo per violazione dell'art. 12 della l. 27 luglio 2000 n. 212; 2) illegittimità del PVC e della relativa verifica per violazione del 1° comma dell'art. 12 della l. n. 212/2000; 3) nullità per illegittimità del PVC per violazione degli articoli 12, comma 5, della l. n. 212/2000, 14, 24 e 97
Costituzione e 191 c.p.p.; 4) illegittimità dell'accertamento per violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all'articolo 10 della l. 212/2000; 5) nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'articolo 56 d.P.R.
26.10.1972, n. 633 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 6) infondatezza sotto il profilo del merito della pretesa tributaria;
7) inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento perché relativo a fattispecie di abuso del diritto – violazione dell'art. 10-bis, comma 6, l. n. 212/2000; 8) intervenuta insanabile decadenza dal potere di accertamento;
9) violazione dell'obbligo di motivazione;
10) nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 l. n. 212/2000; 11) violazione del principio di presunzione di innocenza;
12) violazione del divieto di fishing expedition;
13) inapplicabilità delle sanzioni per carenza di colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472; 14) inapplicabilità delle sanzioni per carenza del requisito di proporzionalità;
15) inapplicabilità delle sanzioni per esistenza di obiettive condizioni di incertezza.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
Bari la quale, nel contestare il ricorso, concludeva chiedendone il rigetto, vinte le spese.
3. All'odierna udienza sono comparsi il procuratore della ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che il ricorso in esame sia infondato, e debba essere rigettato, per quanto di seguito si dirà.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che, nella verifica fiscale che ha portato all'emissione del p.v.c. e del pedissequo avviso di accertamento, non erano state indicate le ragioni poste a fondamento dell'attività ispettiva.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che, per la giurisprudenza di legittimità, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 212/2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione;
onere che, nel caso di specie, non è stato assolto (Cass. 9.11.2018, n. 28692).
In ogni caso, nella fattispecie in esame il p.v.c. richiamato nell'avviso di accertamento esplicita con chiarezza che la verifica conseguiva ad una indagine penale intrapresa nei confronti di Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 (s.r.l.), per i reati connessi alla ritenuta “esterovestizione” della suddetta società.
2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto il p.v.c. sarebbe illegittimo e l'intera verifica sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 12, comma 1, l. n. 212/2000, sostenendo che tale verifica non sarebbe stata giustificata da esigenze effettive di indagine e controllo del luogo, e che, in ogni caso, tali esigenze non sarebbero state specificate.
Tale motivo è totalmente infondato. I militari operanti della G.d.F. hanno, infatti, informato il contribuente delle ragioni e dell'oggetto che hanno giustificato il controllo, e che attenevano alla necessità di procedere, effettuando un accesso nella sede dell'attività, all'esecuzione di ispezioni documentali, utili per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione, in seguito al nulla osta del Pubblico Ministero, anche nell'ottica dell'utilizzo, a fini fiscali, dei dati acquisiti nell'àmbito del procedimento penale n. 9037/2017
R.G.N.R.
Peraltro, dalla lettura del p.v.c. (pagg. da 2 a 16) si evince il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposta a verifica fiscale, come previsti dall'art. 12 l. n. 212/2000.
3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per illegittimità del p.v.
c., per violazione dell'art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, nonché degli artt. 14, 24 e 97 Cost. e 191 c.p.p.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la verifica fiscale effettuata nei suoi confronti avrebbe di gran lunga superato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 5, cit., con riferimento alla permanenza dei verificatori presso la sede della società contribuente.
Anche tale motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza del S.C., infatti, la permanenza dei verificatori presso la sede della contribuente non deve superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni in caso di complessità dell'indagine, ma tale durata riguarda soltanto i giorni di effettiva presenza del personale presso la sede dell'azienda, e non tutto il periodo della verifica (Cass. 11.7.2019, n. 18608; Cass.
12.5.2017, n. 11878).
Nel caso di specie, parte ricorrente non lamenta il superamento dei trenta giorni effettivi, ma solo il fatto che tra inizio e fine della verifica siano decorsi più di trenta giorni;
il motivo in questione, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all'art. 10 della l. n. 212/2000.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente rilevare, invero, che siamo al cospetto di imposte, per la gran parte, “non armonizzate” – per le quali non vige dunque il principio nel necessario contraddittorio endoprocedimentale – e che, in ogni caso, con riferimento all'IVA, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento che andasse a minare la fondatezza di quanto accertato dall'Ufficio.
Peraltro, dagli atti emerge in modo chiaro come vi sia stata un'ampia attività di contraddittorio preventivo: la parte istante ha finanche presentato osservazioni al P.V.C., che sono state valutate dall'Ufficio, come risulta dalla motivazione dell'atto impugnato, senza contare la fase di adesione per l'anno 2016, in cui parte ricorrente ha presentato memorie difensive che sono state, anche in questo caso, oggetto da parte dell'Ufficio.
5. Per quanto riguarda, invece, il quinto motivo di ricorso, con esso la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e 42 d.P.R.
n. 600/1973.
Anche con il nono motivo di ricorso viene eccepita la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto.
Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati.
La motivazione dell'accertamento, che richiama per relationem le ampie e ragionate risultanze del p.v.c. in precedenza comunicato alla contribuente (la quale ha anche proposto delle osservazioni allo stesso), e le altrettanto ampie deduzioni difensive svolte dalla ricorrente sia in questa fase che in sede pre–processuale, evidenziano l'insussistenza dei lamentati vizi motivazionali dell'atto impugnato.
Inoltre, quanto alle violazioni formali lamentate in ricorso, di mancata allegazione (all'accertamento) del p.
v.c., la S.C. ha ormai definitivamente chiarito (v. da ultimo Cass. 25.3.2024, n. 8016) che “nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento, non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova”.
6. Con il sesto ed il decimo motivo di ricorso – che possono anch'essi essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi – la società contribuente censura la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.
I motivi in questione sono anch'essi infondati.
L'accertamento in esame si fonda sul presupposto della c.d. “esterovestizione” della società contribuente, che ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa (Cass. 23.5.2024,
n. 144854); tale circostanza può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro.
Da ultimo, è stato rammentato che, quanto al concetto di «sede dell'amministrazione», la Suprema Corte ha precisato che quest'ultima, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con il concetto di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 25.8.2025, n. 23842).
Nel contesto internazionale, anche la giurisprudenza comunitaria mostra di convergere sulla rilevanza della “sede effettiva”, nel senso appena precisato, ai fini della determinazione della residenza fiscale: «sullo stesso specifico punto, la citata sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl, ha statuito che la nozione di sede dell'attività economica “indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima” (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica “la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie” (punto 61);» (così Cass. 3.6.2021, n. 15424, in motivazione;
nello stesso senso Cass. 21.6.2019, n. 16697, in motivazione).
In questo contesto, deve rilevarsi che la cd. libertà di stabilimento presuppone comunque l'esercizio di un'attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia UE,
23/04/2008, C-201/05, Test Claimants), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllata, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento (Corte giustizia CE, 12/09/2006, C-196/04,
Cadbury Scweppes).
Orbene, nell'impugnato avviso di accertamento e nel processo verbale di constatazione, e dall'esame degli atti del procedimento penale, emergono numerosi e concordi elementi comprovanti la effettiva residenza fiscale in Italia della Ricorrente_1 (Ricorrente_1 s.r.l.): 1) i verbali di assemblea ed atti amministrativi della società sono risultati posticci in quanto falsamente attestanti la loro formazione in Luogo_1 giacché è emerso che il sig. Rappresentante_1 nelle date di sottoscrizione degli stessi si trovava nel territorio italiano (cfr. pag. 8 e 9 del p.v.c.); 2) in occasione della perquisizione locale del 23.01.2018, effettuata presso l'abitazione di residenza del sig. Rappresentante_1, è stata rinvenuta, oltre ai verbali di assemblea straordinari, copiosa documentazione amministrativa, cartacea ed informativa relativa alla Ricorrente_1, costituita da fatture, contratti, ordini di merce, comunicazioni di ricezione merce, richieste ad istituti di credito e vari appunti manoscritti. La voluminosità di tale documentazione e la sua tendenziale completezza è indice rilevatore che tale abitazione fosse adibita, tra l'altro, la sede dell'amministrazione della società; 3) la costante presenza fisica di
Rappresentante_1 sul territorio italiano, a partire dall'anno 2016, eccetto 39 giorni di effettiva permanenza dello stesso sul territorio Identificativo_1 nel periodo dal 29.2.2016 al 1.12.2017 (cfr. pag.
9-12 del p.v.c.); la sua costante presenza in Italia è comprovata anche nei giorni in cui lo stesso firmava i verbali delle assemblee asseritamente tenute a Luogo_1; 4) le dichiarazioni testimoniali rese da clienti nei verbali di altre sommarie informazioni e dallo stesso Rappresentante_1 che hanno permesso di appurare, tra l'altro, la continuità aziendale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, tra la citata società fittiziamente localizzata all'estero e la Società_2 s.n.c., con identica compagine, oggetto sociale e rete commerciale;
la Ricorrente_1
, infatti, al pari della cessata Società_2 s.n.c., commercializza presso identici clienti di quest'ultima pellet importati da medesimi fornitori stabiliti nell'Est Europa (cfr. pag. 12-14 del p.v.c.); 5)
l'assenza di apparecchiature e beni strumentali presso la sede Identificativo_1 che, peraltro, dopo i primi mesi di attività, era stata stabilita presso lo studio del consulente fiscale sulla scorta di contratto che prevedeva esclusivamente il mero ritiro della corrispondenza e l'utilizzo, non esclusivo, della sala riunioni, come dichiarato in atti dallo stesso sig. Rappresentante_1 in data 19.04.2019.
Inoltre, non risulta provato in alcun modo che la sede estera fosse operativa.
Sulla scorta di tali elementi, quindi, correttamente l'Ufficio ha ritenuto che la sede effettiva della società fosse in Italia, e che quindi questa dovesse essere sottoposta al regime fiscale italiano.
7. Con il settimo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento perché relativa ad una fattispecie di abuso del diritto, nonché la violazione articolo 10-bis, comma 6, della l. n. 212/2000
Il motivo è totalmente infondato.
Innanzitutto, l'abuso del diritto è una fattispecie che viene posta in essere dal contribuente e contestata dall'Ufficio, e, nel caso di specie, non vi è alcuna contestazione in tale senso da parte dell'ente accertatore.
Inoltre, la ricorrente qualifica l'esterovestizione come abuso del diritto (qualificazione che, come detto, manca nell'atto impositivo impugnato e non è stata fatta dall'Ufficio), e alla luce di tale prospettazione di parte ritiene che l'atto sia nullo in quanto non preceduto dall'invio di richieste di chiarimenti previsti dall'art. 10-bis, comma 6, della l. n. 212/2000.
Orbene, va rilevato come la contestazione di esterovestizione prescinda dalla fattispecie dell'abuso del diritto.
In tema di soggettività passiva ai fini IRES, i concorrenti criteri di collegamento previsti dall'articolo 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 si applicano al fine di attrarre in Italia la residenza di entità formalmente costituite all'estero, indipendentemente dalla sussistenza di finalità elusive volte a perseguire uno specifico vantaggio fiscale, che altrimenti non spetterebbe (cfr. Cass. 25.11.2022, n. 34723, secondo la quale «in materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'articolo 73, comma 3, Dpr n. 917/1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un 'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe»).
Così decidendo, il Collegio di legittimità ha dato continuità al filone giurisprudenziale in base al quale la contestazione di esterovestizione prescinde dalla sussistenza di qualsivoglia forma di abuso del diritto, già affermato dalle sentenze n. 23150/2022, n. 11709/2022 e n. 11710/2022.
8. Con riferimento all'ottavo motivo di ricorso, la società contribuente sostiene che l'avviso di accertamento impugnato sia viziato in quanto notificato il 9.10.2024, a suo dire oltre il termine di decadenza.
Anche tale motivo è infondato.
La contribuente invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 157 d.l. 19.5.2020, n. 34, conv. in l. 17.7.2020,
n. 77, sia per quanto concerne la scissione temporale tra emissione e notificazione degli atti sia per quanto concerne l'esclusione di applicabilità nei casi previsti dal comma 2-bis della predetta norma.
Tale norma non si può applicare al caso in oggetto, in quanto la stessa opera esclusivamente per gli atti impositivi per i quali «i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».
È pacifico che l'avviso di accertamento impugnato abbia ad oggetto il periodo di imposta 2017, e che il relativo termine di decadenza non scadeva tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020 come prescritto dalla norma invocata dal contribuente.
Nessuna decadenza si è verificata e la notifica dell'avviso di accertamento deve considerarsi tempestiva.
Nella motivazione dell'atto impugnato si precisa che «la società, esterovestita ma di fatto italiana, avendo esercitato l'attività d'impresa nell'anno d'imposta 2017, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni
I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., pur essendovi obbligata, rispettivamente, a norma dell'art. 1 del DPR. n. 600/73, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 8 del DPR. n. 322/98».
L'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, rubricato “Termine per l'accertamento”, stabilisce espressamente al secondo comma che «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».
L'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta oggetto di accertamento, oltre a non esser contestata dalla ricorrente, risulta anche da interrogazione dell'anagrafe tributaria.
Da tanto deriva l'applicabilità del termine di decadenza al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata: ciò comporta la conseguente tempestività della notifica perfezionata in data 9 ottobre 2024.
9. Con l'undicesimo motivo di ricorso parte contribuente sostiene che sia stato violato il principio di presunzione di innocenza di natura europeistica, sostenendo che ogni dubbio debba essere valutato a favore del soggetto verificato.
Anche tale motivo è completamente infondato, in quanto il principio di presunzione di innocenza riguarda il diritto e la responsabilità penale, e non certo la responsabilità tributaria.
È infatti pacifico che nel diritto tributario vigente si possano accertare fatti e condotte, alcune volte anche tramite l'utilizzo di presunzioni, che hanno ad oggetto condotte illegittime del contribuente senza che sia necessaria una preventiva sentenza di condanna.
10. Con riferimento, ancora, alla asserita violazione del divieto di fishing expedition, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, parte contribuente sostiene che l'Amministrazione Finanziaria avrebbe attuato una ricerca indiscriminata di prove ex post.
Va rilevato, a tal proposto, che il divieto di fishing expedition è del tutto inconferente con il caso in oggetto.
L'espressione fishing expedition vale ad indicare le richieste di informazioni, soprattutto bancarie, non già su un singolo individuo nei confronti del quale si nutrono seri sospetti o sono stati acquisiti già indizi di colpevolezza, ma su gruppi o categorie di individui come se fosse una battuta di pesca ove si butta la rete e qualcuno viene preso.
Nella fattispecie in esame non si verte in un'ipotesi di una richiesta di gruppo, bensì si tratta di una verifica fiscale resa necessaria dalle risultanze delle indagini penali.
11. Il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al profilo sanzionatorio, e sono anch'essi infondati.
Con il tredicesimo motivo parte ricorrente sostiene che le sanzioni non potrebbero essere applicate, in quanto manca l'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa sostenendo che l'azione o l'omissione debbano essere coscienti e volontarie.
Tale doglianza è assolutamente infondata, in quanto è pacifico che l'esterovestizione di una società costituita all'estero, ma di fatto con sede effettiva sia in Italia, non può certo qualificarsi come una condotta incosciente o involontaria, per cui, accertata l'esterovestizione, ne consegue che l'elemento soggettivo è sicuramente sussistente. La ricorrente lamenta altresì (sub motivo 14) l'assenza dell'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni, nonché la carenza del requisito della proporzionalità, sostenendo che le sanzioni siano sproporzionate.
In realtà l'Ufficio, con l'atto impugnato, ha correttamente provato e motivato le violazioni in capo alla società contribuente, come risulta dall'esauriente motivazione dell'avviso impugnato e del PVC allo stesso prodromico, per cui le sanzioni sono corrette, con adeguata motivazione e sostenute da prova idonea e sufficiente.
Nello specifico, come risulta da pag. 10 e ss. dell'impugnato avviso, l'Amministrazione Finanziaria ha accertato precisamente le violazioni, specificando le norme di legge su cui le stesse venivano comminate.
Ha utilizzato la misura minima per ciascuna tipologia di sanzione ed ha effettuato il raffronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico ed ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria più favorevole.
Infine, con l'eccezione sub motivo n. 15, parte ricorrente deduce che dovrebbe considerarsi operante la causa di non punibilità di cui agli articoli 10, comma 3 della l. 212/2000, 6, comma 2 del d.lgs. 472/97, e 8 del d.lgs. 546/92, ossia la non sanzionabilità della condotta del contribuente in ragione dell'incertezza esistente sulla portata e sull'ambito di applicazione della disciplina afferente alla sede della c.d. direzione effettiva dell'impresa.
Anche tale eccezione deve considerarsi infondata, in quanto l'Ufficio ha ampiamente argomentato e provato in merito alla esterovestizione della società, con le conseguenti omissioni e violazioni accertate in capo alla società contribuente: non vi può essere incertezza sul fatto che non è stata presentata la dichiarazione o che non siano state conservate le scritture contabili e i registri, ecc., e sulle relative sanzioni.
12. Inammissibile è inoltre, in quanto vertente su circostanze del tutto generiche, la prova per testi articolata con il teste Rappresentante_1 il quale, tra l'altro è il legale rappresentante della società ricorrente (per cui, al limite, sarebbe passibile di interrogatorio formale deferibile ad opera della controparte).
In conclusione, il ricorso va disatteso, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari, il 29.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Valentino Lenoci) (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
LE EN, LA
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030500630 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2190/2025 depositato il
01/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente Ricorrente_1: si riporta agli atti.
Resistente Agenzia delle Entrate: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari l'8.12.2024, e depositato in segreteria il 1.1.2025, la società Ricorrente_1, con sede legale in Luogo_1 (Stato_1), adìva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TVF030500630/2024, notificato il 3.10.2024, emesso sulla base di processo verbale di constatazione elevato nei confronti della suddetta società, ritenuta avente sede effettiva in Luogo_2, Indirizzo_1
, con il quale veniva accertato, ex art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. 29.9.1973, n. 600, per l'anno 2017, un reddito complessivo ai fini IRES di € 7.420,00, nonché un valore della produzione lorda di
€ 7.419,00 e netta pari a zero, ed un volume d'affari ai fini IVA di € 162.229,60, con conseguente applicazione dell'imposta IRES per € 1.781,00 e dell'imposta IVA per € 35.691,00, con applicazione altresì di sanzioni per € 74.325,00.
Deduceva, in particolare, la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: 1) illegittimità del PVC de quo per violazione dell'art. 12 della l. 27 luglio 2000 n. 212; 2) illegittimità del PVC e della relativa verifica per violazione del 1° comma dell'art. 12 della l. n. 212/2000; 3) nullità per illegittimità del PVC per violazione degli articoli 12, comma 5, della l. n. 212/2000, 14, 24 e 97
Costituzione e 191 c.p.p.; 4) illegittimità dell'accertamento per violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all'articolo 10 della l. 212/2000; 5) nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'articolo 56 d.P.R.
26.10.1972, n. 633 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 6) infondatezza sotto il profilo del merito della pretesa tributaria;
7) inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento perché relativo a fattispecie di abuso del diritto – violazione dell'art. 10-bis, comma 6, l. n. 212/2000; 8) intervenuta insanabile decadenza dal potere di accertamento;
9) violazione dell'obbligo di motivazione;
10) nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 l. n. 212/2000; 11) violazione del principio di presunzione di innocenza;
12) violazione del divieto di fishing expedition;
13) inapplicabilità delle sanzioni per carenza di colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472; 14) inapplicabilità delle sanzioni per carenza del requisito di proporzionalità;
15) inapplicabilità delle sanzioni per esistenza di obiettive condizioni di incertezza.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
Bari la quale, nel contestare il ricorso, concludeva chiedendone il rigetto, vinte le spese.
3. All'odierna udienza sono comparsi il procuratore della ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che il ricorso in esame sia infondato, e debba essere rigettato, per quanto di seguito si dirà.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che, nella verifica fiscale che ha portato all'emissione del p.v.c. e del pedissequo avviso di accertamento, non erano state indicate le ragioni poste a fondamento dell'attività ispettiva.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che, per la giurisprudenza di legittimità, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 212/2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione;
onere che, nel caso di specie, non è stato assolto (Cass. 9.11.2018, n. 28692).
In ogni caso, nella fattispecie in esame il p.v.c. richiamato nell'avviso di accertamento esplicita con chiarezza che la verifica conseguiva ad una indagine penale intrapresa nei confronti di Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 (s.r.l.), per i reati connessi alla ritenuta “esterovestizione” della suddetta società.
2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto il p.v.c. sarebbe illegittimo e l'intera verifica sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 12, comma 1, l. n. 212/2000, sostenendo che tale verifica non sarebbe stata giustificata da esigenze effettive di indagine e controllo del luogo, e che, in ogni caso, tali esigenze non sarebbero state specificate.
Tale motivo è totalmente infondato. I militari operanti della G.d.F. hanno, infatti, informato il contribuente delle ragioni e dell'oggetto che hanno giustificato il controllo, e che attenevano alla necessità di procedere, effettuando un accesso nella sede dell'attività, all'esecuzione di ispezioni documentali, utili per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione, in seguito al nulla osta del Pubblico Ministero, anche nell'ottica dell'utilizzo, a fini fiscali, dei dati acquisiti nell'àmbito del procedimento penale n. 9037/2017
R.G.N.R.
Peraltro, dalla lettura del p.v.c. (pagg. da 2 a 16) si evince il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposta a verifica fiscale, come previsti dall'art. 12 l. n. 212/2000.
3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per illegittimità del p.v.
c., per violazione dell'art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, nonché degli artt. 14, 24 e 97 Cost. e 191 c.p.p.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la verifica fiscale effettuata nei suoi confronti avrebbe di gran lunga superato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 5, cit., con riferimento alla permanenza dei verificatori presso la sede della società contribuente.
Anche tale motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza del S.C., infatti, la permanenza dei verificatori presso la sede della contribuente non deve superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni in caso di complessità dell'indagine, ma tale durata riguarda soltanto i giorni di effettiva presenza del personale presso la sede dell'azienda, e non tutto il periodo della verifica (Cass. 11.7.2019, n. 18608; Cass.
12.5.2017, n. 11878).
Nel caso di specie, parte ricorrente non lamenta il superamento dei trenta giorni effettivi, ma solo il fatto che tra inizio e fine della verifica siano decorsi più di trenta giorni;
il motivo in questione, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all'art. 10 della l. n. 212/2000.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente rilevare, invero, che siamo al cospetto di imposte, per la gran parte, “non armonizzate” – per le quali non vige dunque il principio nel necessario contraddittorio endoprocedimentale – e che, in ogni caso, con riferimento all'IVA, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento che andasse a minare la fondatezza di quanto accertato dall'Ufficio.
Peraltro, dagli atti emerge in modo chiaro come vi sia stata un'ampia attività di contraddittorio preventivo: la parte istante ha finanche presentato osservazioni al P.V.C., che sono state valutate dall'Ufficio, come risulta dalla motivazione dell'atto impugnato, senza contare la fase di adesione per l'anno 2016, in cui parte ricorrente ha presentato memorie difensive che sono state, anche in questo caso, oggetto da parte dell'Ufficio.
5. Per quanto riguarda, invece, il quinto motivo di ricorso, con esso la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione, in violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e 42 d.P.R.
n. 600/1973.
Anche con il nono motivo di ricorso viene eccepita la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto.
Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati.
La motivazione dell'accertamento, che richiama per relationem le ampie e ragionate risultanze del p.v.c. in precedenza comunicato alla contribuente (la quale ha anche proposto delle osservazioni allo stesso), e le altrettanto ampie deduzioni difensive svolte dalla ricorrente sia in questa fase che in sede pre–processuale, evidenziano l'insussistenza dei lamentati vizi motivazionali dell'atto impugnato.
Inoltre, quanto alle violazioni formali lamentate in ricorso, di mancata allegazione (all'accertamento) del p.
v.c., la S.C. ha ormai definitivamente chiarito (v. da ultimo Cass. 25.3.2024, n. 8016) che “nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento, non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova”.
6. Con il sesto ed il decimo motivo di ricorso – che possono anch'essi essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi – la società contribuente censura la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.
I motivi in questione sono anch'essi infondati.
L'accertamento in esame si fonda sul presupposto della c.d. “esterovestizione” della società contribuente, che ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa (Cass. 23.5.2024,
n. 144854); tale circostanza può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro.
Da ultimo, è stato rammentato che, quanto al concetto di «sede dell'amministrazione», la Suprema Corte ha precisato che quest'ultima, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con il concetto di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 25.8.2025, n. 23842).
Nel contesto internazionale, anche la giurisprudenza comunitaria mostra di convergere sulla rilevanza della “sede effettiva”, nel senso appena precisato, ai fini della determinazione della residenza fiscale: «sullo stesso specifico punto, la citata sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl, ha statuito che la nozione di sede dell'attività economica “indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima” (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica “la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie” (punto 61);» (così Cass. 3.6.2021, n. 15424, in motivazione;
nello stesso senso Cass. 21.6.2019, n. 16697, in motivazione).
In questo contesto, deve rilevarsi che la cd. libertà di stabilimento presuppone comunque l'esercizio di un'attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia UE,
23/04/2008, C-201/05, Test Claimants), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllata, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento (Corte giustizia CE, 12/09/2006, C-196/04,
Cadbury Scweppes).
Orbene, nell'impugnato avviso di accertamento e nel processo verbale di constatazione, e dall'esame degli atti del procedimento penale, emergono numerosi e concordi elementi comprovanti la effettiva residenza fiscale in Italia della Ricorrente_1 (Ricorrente_1 s.r.l.): 1) i verbali di assemblea ed atti amministrativi della società sono risultati posticci in quanto falsamente attestanti la loro formazione in Luogo_1 giacché è emerso che il sig. Rappresentante_1 nelle date di sottoscrizione degli stessi si trovava nel territorio italiano (cfr. pag. 8 e 9 del p.v.c.); 2) in occasione della perquisizione locale del 23.01.2018, effettuata presso l'abitazione di residenza del sig. Rappresentante_1, è stata rinvenuta, oltre ai verbali di assemblea straordinari, copiosa documentazione amministrativa, cartacea ed informativa relativa alla Ricorrente_1, costituita da fatture, contratti, ordini di merce, comunicazioni di ricezione merce, richieste ad istituti di credito e vari appunti manoscritti. La voluminosità di tale documentazione e la sua tendenziale completezza è indice rilevatore che tale abitazione fosse adibita, tra l'altro, la sede dell'amministrazione della società; 3) la costante presenza fisica di
Rappresentante_1 sul territorio italiano, a partire dall'anno 2016, eccetto 39 giorni di effettiva permanenza dello stesso sul territorio Identificativo_1 nel periodo dal 29.2.2016 al 1.12.2017 (cfr. pag.
9-12 del p.v.c.); la sua costante presenza in Italia è comprovata anche nei giorni in cui lo stesso firmava i verbali delle assemblee asseritamente tenute a Luogo_1; 4) le dichiarazioni testimoniali rese da clienti nei verbali di altre sommarie informazioni e dallo stesso Rappresentante_1 che hanno permesso di appurare, tra l'altro, la continuità aziendale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, tra la citata società fittiziamente localizzata all'estero e la Società_2 s.n.c., con identica compagine, oggetto sociale e rete commerciale;
la Ricorrente_1
, infatti, al pari della cessata Società_2 s.n.c., commercializza presso identici clienti di quest'ultima pellet importati da medesimi fornitori stabiliti nell'Est Europa (cfr. pag. 12-14 del p.v.c.); 5)
l'assenza di apparecchiature e beni strumentali presso la sede Identificativo_1 che, peraltro, dopo i primi mesi di attività, era stata stabilita presso lo studio del consulente fiscale sulla scorta di contratto che prevedeva esclusivamente il mero ritiro della corrispondenza e l'utilizzo, non esclusivo, della sala riunioni, come dichiarato in atti dallo stesso sig. Rappresentante_1 in data 19.04.2019.
Inoltre, non risulta provato in alcun modo che la sede estera fosse operativa.
Sulla scorta di tali elementi, quindi, correttamente l'Ufficio ha ritenuto che la sede effettiva della società fosse in Italia, e che quindi questa dovesse essere sottoposta al regime fiscale italiano.
7. Con il settimo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento perché relativa ad una fattispecie di abuso del diritto, nonché la violazione articolo 10-bis, comma 6, della l. n. 212/2000
Il motivo è totalmente infondato.
Innanzitutto, l'abuso del diritto è una fattispecie che viene posta in essere dal contribuente e contestata dall'Ufficio, e, nel caso di specie, non vi è alcuna contestazione in tale senso da parte dell'ente accertatore.
Inoltre, la ricorrente qualifica l'esterovestizione come abuso del diritto (qualificazione che, come detto, manca nell'atto impositivo impugnato e non è stata fatta dall'Ufficio), e alla luce di tale prospettazione di parte ritiene che l'atto sia nullo in quanto non preceduto dall'invio di richieste di chiarimenti previsti dall'art. 10-bis, comma 6, della l. n. 212/2000.
Orbene, va rilevato come la contestazione di esterovestizione prescinda dalla fattispecie dell'abuso del diritto.
In tema di soggettività passiva ai fini IRES, i concorrenti criteri di collegamento previsti dall'articolo 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 si applicano al fine di attrarre in Italia la residenza di entità formalmente costituite all'estero, indipendentemente dalla sussistenza di finalità elusive volte a perseguire uno specifico vantaggio fiscale, che altrimenti non spetterebbe (cfr. Cass. 25.11.2022, n. 34723, secondo la quale «in materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'articolo 73, comma 3, Dpr n. 917/1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un 'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe»).
Così decidendo, il Collegio di legittimità ha dato continuità al filone giurisprudenziale in base al quale la contestazione di esterovestizione prescinde dalla sussistenza di qualsivoglia forma di abuso del diritto, già affermato dalle sentenze n. 23150/2022, n. 11709/2022 e n. 11710/2022.
8. Con riferimento all'ottavo motivo di ricorso, la società contribuente sostiene che l'avviso di accertamento impugnato sia viziato in quanto notificato il 9.10.2024, a suo dire oltre il termine di decadenza.
Anche tale motivo è infondato.
La contribuente invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 157 d.l. 19.5.2020, n. 34, conv. in l. 17.7.2020,
n. 77, sia per quanto concerne la scissione temporale tra emissione e notificazione degli atti sia per quanto concerne l'esclusione di applicabilità nei casi previsti dal comma 2-bis della predetta norma.
Tale norma non si può applicare al caso in oggetto, in quanto la stessa opera esclusivamente per gli atti impositivi per i quali «i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».
È pacifico che l'avviso di accertamento impugnato abbia ad oggetto il periodo di imposta 2017, e che il relativo termine di decadenza non scadeva tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020 come prescritto dalla norma invocata dal contribuente.
Nessuna decadenza si è verificata e la notifica dell'avviso di accertamento deve considerarsi tempestiva.
Nella motivazione dell'atto impugnato si precisa che «la società, esterovestita ma di fatto italiana, avendo esercitato l'attività d'impresa nell'anno d'imposta 2017, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni
I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., pur essendovi obbligata, rispettivamente, a norma dell'art. 1 del DPR. n. 600/73, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 8 del DPR. n. 322/98».
L'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, rubricato “Termine per l'accertamento”, stabilisce espressamente al secondo comma che «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».
L'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta oggetto di accertamento, oltre a non esser contestata dalla ricorrente, risulta anche da interrogazione dell'anagrafe tributaria.
Da tanto deriva l'applicabilità del termine di decadenza al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata: ciò comporta la conseguente tempestività della notifica perfezionata in data 9 ottobre 2024.
9. Con l'undicesimo motivo di ricorso parte contribuente sostiene che sia stato violato il principio di presunzione di innocenza di natura europeistica, sostenendo che ogni dubbio debba essere valutato a favore del soggetto verificato.
Anche tale motivo è completamente infondato, in quanto il principio di presunzione di innocenza riguarda il diritto e la responsabilità penale, e non certo la responsabilità tributaria.
È infatti pacifico che nel diritto tributario vigente si possano accertare fatti e condotte, alcune volte anche tramite l'utilizzo di presunzioni, che hanno ad oggetto condotte illegittime del contribuente senza che sia necessaria una preventiva sentenza di condanna.
10. Con riferimento, ancora, alla asserita violazione del divieto di fishing expedition, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, parte contribuente sostiene che l'Amministrazione Finanziaria avrebbe attuato una ricerca indiscriminata di prove ex post.
Va rilevato, a tal proposto, che il divieto di fishing expedition è del tutto inconferente con il caso in oggetto.
L'espressione fishing expedition vale ad indicare le richieste di informazioni, soprattutto bancarie, non già su un singolo individuo nei confronti del quale si nutrono seri sospetti o sono stati acquisiti già indizi di colpevolezza, ma su gruppi o categorie di individui come se fosse una battuta di pesca ove si butta la rete e qualcuno viene preso.
Nella fattispecie in esame non si verte in un'ipotesi di una richiesta di gruppo, bensì si tratta di una verifica fiscale resa necessaria dalle risultanze delle indagini penali.
11. Il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al profilo sanzionatorio, e sono anch'essi infondati.
Con il tredicesimo motivo parte ricorrente sostiene che le sanzioni non potrebbero essere applicate, in quanto manca l'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa sostenendo che l'azione o l'omissione debbano essere coscienti e volontarie.
Tale doglianza è assolutamente infondata, in quanto è pacifico che l'esterovestizione di una società costituita all'estero, ma di fatto con sede effettiva sia in Italia, non può certo qualificarsi come una condotta incosciente o involontaria, per cui, accertata l'esterovestizione, ne consegue che l'elemento soggettivo è sicuramente sussistente. La ricorrente lamenta altresì (sub motivo 14) l'assenza dell'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni, nonché la carenza del requisito della proporzionalità, sostenendo che le sanzioni siano sproporzionate.
In realtà l'Ufficio, con l'atto impugnato, ha correttamente provato e motivato le violazioni in capo alla società contribuente, come risulta dall'esauriente motivazione dell'avviso impugnato e del PVC allo stesso prodromico, per cui le sanzioni sono corrette, con adeguata motivazione e sostenute da prova idonea e sufficiente.
Nello specifico, come risulta da pag. 10 e ss. dell'impugnato avviso, l'Amministrazione Finanziaria ha accertato precisamente le violazioni, specificando le norme di legge su cui le stesse venivano comminate.
Ha utilizzato la misura minima per ciascuna tipologia di sanzione ed ha effettuato il raffronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico ed ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria più favorevole.
Infine, con l'eccezione sub motivo n. 15, parte ricorrente deduce che dovrebbe considerarsi operante la causa di non punibilità di cui agli articoli 10, comma 3 della l. 212/2000, 6, comma 2 del d.lgs. 472/97, e 8 del d.lgs. 546/92, ossia la non sanzionabilità della condotta del contribuente in ragione dell'incertezza esistente sulla portata e sull'ambito di applicazione della disciplina afferente alla sede della c.d. direzione effettiva dell'impresa.
Anche tale eccezione deve considerarsi infondata, in quanto l'Ufficio ha ampiamente argomentato e provato in merito alla esterovestizione della società, con le conseguenti omissioni e violazioni accertate in capo alla società contribuente: non vi può essere incertezza sul fatto che non è stata presentata la dichiarazione o che non siano state conservate le scritture contabili e i registri, ecc., e sulle relative sanzioni.
12. Inammissibile è inoltre, in quanto vertente su circostanze del tutto generiche, la prova per testi articolata con il teste Rappresentante_1 il quale, tra l'altro è il legale rappresentante della società ricorrente (per cui, al limite, sarebbe passibile di interrogatorio formale deferibile ad opera della controparte).
In conclusione, il ricorso va disatteso, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari, il 29.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Valentino Lenoci) (Avv. Celeste Vigorita)