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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DINOI PIETRO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PARODI LEANDRO ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. PARODI LEANDRO ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
PARODI LEANDRO ( , C.F._3 appellati Conclusioni per : «Insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_1 appello, da aversi per qui integralmente riportate», ossia «Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza in data 27.9.2022, depositata e comunicata dalla
Cancelleria in data 29.9.2022, pronunciata dal G.O.P. del Tribunale di Siena nella causa n. 2956/2021 R.G., repertorio n. 1392 del 29.9.2022, condannare in solido tra loro gli appellati Parte_2
il sig. quale socio della Free Men
[...] Controparte_2
s.n.c. e quale socio accomandatario della il sig. Controparte_1 [...]
quale socio della Free Men s.n.c., al pagamento in favore del CP_3 ricorrente della somma di € 42.840,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare gli stessi appellati alla restituzione dell'importo di €
8.604,26 pagato dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione dell'ordinanza appellata del Tribunale di Siena n. 1195/2019 [rectius: n.
1392 del 2022], con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio»; per e e CP_2 Controparte_3 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
[...]
- rigettare l'appello incardinato dal nei confronti della Parte_1 sentenza [rectius: ordinanza] del Tribunale di Siena […] n. 1392/2022, pubblicata il 29 settembre 2022 nella causa R.G. 2956/2021, poiché infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la già menzionata sentenza [rectius: ordinanza].
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio».
pag. 2/8 Rilevato
ha proposto appello avverso l'ordinanza rep. n. 1392 Parte_1 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Siena il 27 settembre 2022 su ricorso da egli proposto ex art. 702-bis c.p.c. onde ottenere da Controparte_1
(già e in
[...] Controparte_4
Co prosieguo ) e dai soci e la restituzione CP_2 Controparte_3 dell'importo di euro 42.840,00 erogato alla società in più tranches a titolo di mutuo.
Il Tribunale ha respinto la domanda – condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite – sostanzialmente ritenendo che i versamenti effettuati a beneficio della società non fossero riconducibili a
[...]
, bensì a suo figlio . Parte_1 Per_1
Il gravame è affidato a un unico motivo, con il quale l'appellante lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia malamente valutato il materiale probatorio a disposizione.
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 24 ottobre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame, lamenta che il Parte_3
Co Tribunale non abbia ritenuto che i versamenti effettuati a beneficio di – società che il defunto figlio e avevano Per_1 Controparte_2 costituito – fossero stati erogati a titolo di mutuo da lui esclusivamente, atteso che il figlio non disponeva di proprie risorse finanziarie.
Il motivo è destituito di fondamento.
pag. 3/8 Nell'affrontarne la disamina non si può non prendere le mosse dagli orientamenti espressi dalla Corte regolatrice con riferimento a fattispecie analoghe, ossia dal principio per cui «[l]a “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'“accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'“accipiens”, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (ex aliis, Cass. n. 30944 del 2018, in massima).
Dunque, in applicazione del citato principio, era Parte_1 tenuto a dare compiuta dimostrazione del titolo dedotto – il mutuo da egli Co erogato a – fondante l'obbligazione restitutoria, posto che non è in contestazione l'avvenuta consegna, in più soluzioni, della somma di denaro oggetto di domanda.
L'onere probatorio in questione, in difetto di documento contrattuale, può senz'altro essere assolto anche mediante presunzioni, così come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[l]a prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi» (Cass. n.
8829 del 2023, in massima).
pag. 4/8 Tanto sinteticamente premesso, è pacifico, oltre che documentato, che le somme di cui l'appellante chiede la restituzione siano state erogate dal conto cointestato ai , padre e figlio. Parte_1
La circostanza potrebbe, in prima approssimazione, indurre a ritenere che mutuante sia, quantomeno anche, . Parte_1
Questi ha inteso dimostrare di essere l'unico soggetto attivo del rapporto di mutuo, assumendo di averne ottenuto la provvista attraverso la contrazione di un finanziamento per euro 29.000,00 con Compass Banca
s.p.a.
Tuttavia, il finanziamento in questione – per il quale l'appellante non ha prodotto il contratto, pur assumendo di averlo stipulato lui, bensì solo una comunicazione (doc. 9) – risulta riferito al figlio: a prescindere dalle ragioni per le quali la comunicazione sia stata destinata al padre, essa si rivolge al
«cliente» a cui il finanziamento è «intestato» e come cliente viene successivamente indicato . Controparte_6
Non può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante, tale indicazione riguardi un diverso finanziamento acceso dal proprio figlio, atteso che, oltre a risultare irragionevole la commistione di riferimenti, in un unico documento, a due rapporti asseritamente riconducibili a soggetti diversi, nella comunicazione viene menzionato come «cliente» Controparte_6 con riguardo specifico alla pratica n. 15963746, che è esattamente l'identificativo riportato nell'«oggetto» della comunicazione medesima, oltre che nella descrizione dell'operazione di accredito sul conto corrente cointestato (doc. 8 fasc. appellante).
A tali considerazioni – che certo non corroborano la tesi sostenuta da
– si aggiunge il rilievo che le contabili dei sei bonifici (doc. Parte_1
2 fasc. appellati) – tutte, tranne quella afferente alla somma più bassa (per euro 600,00) – recano indicazioni che consentono di considerarli effettuati dal figlio . Più in particolare, le contabili recano l'indicazione Per_1
pag. 5/8 «finanziamento socio» o «finanziamento soci» (per euro 27.500,00), salvo in un'occasione «incentivo socio» (per euro 1.740,00) e, in un'altra, «versamento socio» (per euro 13.000,00), che, alla luce del connotato descrittivo, appaiono riferirsi alla causale del bonifico – «[l]a causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso» (Cass. n.
20052 del 2024, in massima), e certo tali non sono gli estratti-conto prodotti dall'appellante (docc. da 2 a 7), che descrivono solo la provenienza dei bonifici – e, soprattutto, dimostrare come l'erogazione, benché operata dal conto cointestato, fosse in realtà effettuata da , l'unico Controparte_6
Co socio di (doc. 1 fasc. appellante), eventualmente attingendo anche – per l'eccedenza rispetto al finanziamento – a risorse affluite sul conto su iniziativa del padre. Ciò che, peraltro, si concilia perfettamente con l'intenzione, dallo stesso ammessa, di agevolare il figlio nell'avviamento dell'attività d'impresa.
Il panorama indiziario a disposizione, dunque, depone senz'altro nel senso che le somme pretese da siano state erogate alla Parte_1 società dal figlio , verosimilmente a titolo di finanziamento soci, Per_1 eventualmente attingendo a quanto messogli a disposizione anche dal padre;
ciò che comunque impedisce di accoglierne la richiesta restitutoria.
L'appello deve dunque essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
2. Ritiene il Collegio che non sussistano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella produzione della Co documentazione afferente a (da egli giudicata utile al fine di dimostrare il proprio assunto) e alla posizione dell'erede minorenne di Controparte_6
(utile alla ricostruzione in punto di fatto) o nella menzione di quanto affermato dalle controparti in occasione della mediazione (che comunque pag. 6/8 non può essere utilizzato in giudizio) un abuso processuale passibile di sanzione, trattandosi di iniziative o funzionali all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito o irrilevanti.
3. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza («[i]l rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte […] non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza […] sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.»: Cass. n. 18036 del 2022, in massima) e si liquidano in dispositivo, applicando i valori minimi – in considerazione della ridotta complessità delle questioni affrontate – dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 rep. n. 1392 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma;
2. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellati;
3. condanna a rifondere a e Parte_1 CP_2 [...]
e a in solido tra loro, le CP_3 Controparte_1 CP_1 spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, liquidate in euro pag. 7/8 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
26 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DINOI PIETRO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PARODI LEANDRO ( , C.F._3
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. PARODI LEANDRO ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
PARODI LEANDRO ( , C.F._3 appellati Conclusioni per : «Insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_1 appello, da aversi per qui integralmente riportate», ossia «Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza in data 27.9.2022, depositata e comunicata dalla
Cancelleria in data 29.9.2022, pronunciata dal G.O.P. del Tribunale di Siena nella causa n. 2956/2021 R.G., repertorio n. 1392 del 29.9.2022, condannare in solido tra loro gli appellati Parte_2
il sig. quale socio della Free Men
[...] Controparte_2
s.n.c. e quale socio accomandatario della il sig. Controparte_1 [...]
quale socio della Free Men s.n.c., al pagamento in favore del CP_3 ricorrente della somma di € 42.840,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con interessi legali dal dovuto al saldo;
condannare gli stessi appellati alla restituzione dell'importo di €
8.604,26 pagato dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione dell'ordinanza appellata del Tribunale di Siena n. 1195/2019 [rectius: n.
1392 del 2022], con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio»; per e e CP_2 Controparte_3 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
[...]
- rigettare l'appello incardinato dal nei confronti della Parte_1 sentenza [rectius: ordinanza] del Tribunale di Siena […] n. 1392/2022, pubblicata il 29 settembre 2022 nella causa R.G. 2956/2021, poiché infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la già menzionata sentenza [rectius: ordinanza].
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio».
pag. 2/8 Rilevato
ha proposto appello avverso l'ordinanza rep. n. 1392 Parte_1 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Siena il 27 settembre 2022 su ricorso da egli proposto ex art. 702-bis c.p.c. onde ottenere da Controparte_1
(già e in
[...] Controparte_4
Co prosieguo ) e dai soci e la restituzione CP_2 Controparte_3 dell'importo di euro 42.840,00 erogato alla società in più tranches a titolo di mutuo.
Il Tribunale ha respinto la domanda – condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite – sostanzialmente ritenendo che i versamenti effettuati a beneficio della società non fossero riconducibili a
[...]
, bensì a suo figlio . Parte_1 Per_1
Il gravame è affidato a un unico motivo, con il quale l'appellante lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia malamente valutato il materiale probatorio a disposizione.
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 24 ottobre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame, lamenta che il Parte_3
Co Tribunale non abbia ritenuto che i versamenti effettuati a beneficio di – società che il defunto figlio e avevano Per_1 Controparte_2 costituito – fossero stati erogati a titolo di mutuo da lui esclusivamente, atteso che il figlio non disponeva di proprie risorse finanziarie.
Il motivo è destituito di fondamento.
pag. 3/8 Nell'affrontarne la disamina non si può non prendere le mosse dagli orientamenti espressi dalla Corte regolatrice con riferimento a fattispecie analoghe, ossia dal principio per cui «[l]a “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'“accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'“accipiens”, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (ex aliis, Cass. n. 30944 del 2018, in massima).
Dunque, in applicazione del citato principio, era Parte_1 tenuto a dare compiuta dimostrazione del titolo dedotto – il mutuo da egli Co erogato a – fondante l'obbligazione restitutoria, posto che non è in contestazione l'avvenuta consegna, in più soluzioni, della somma di denaro oggetto di domanda.
L'onere probatorio in questione, in difetto di documento contrattuale, può senz'altro essere assolto anche mediante presunzioni, così come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[l]a prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi» (Cass. n.
8829 del 2023, in massima).
pag. 4/8 Tanto sinteticamente premesso, è pacifico, oltre che documentato, che le somme di cui l'appellante chiede la restituzione siano state erogate dal conto cointestato ai , padre e figlio. Parte_1
La circostanza potrebbe, in prima approssimazione, indurre a ritenere che mutuante sia, quantomeno anche, . Parte_1
Questi ha inteso dimostrare di essere l'unico soggetto attivo del rapporto di mutuo, assumendo di averne ottenuto la provvista attraverso la contrazione di un finanziamento per euro 29.000,00 con Compass Banca
s.p.a.
Tuttavia, il finanziamento in questione – per il quale l'appellante non ha prodotto il contratto, pur assumendo di averlo stipulato lui, bensì solo una comunicazione (doc. 9) – risulta riferito al figlio: a prescindere dalle ragioni per le quali la comunicazione sia stata destinata al padre, essa si rivolge al
«cliente» a cui il finanziamento è «intestato» e come cliente viene successivamente indicato . Controparte_6
Non può ritenersi che, come sostenuto dall'appellante, tale indicazione riguardi un diverso finanziamento acceso dal proprio figlio, atteso che, oltre a risultare irragionevole la commistione di riferimenti, in un unico documento, a due rapporti asseritamente riconducibili a soggetti diversi, nella comunicazione viene menzionato come «cliente» Controparte_6 con riguardo specifico alla pratica n. 15963746, che è esattamente l'identificativo riportato nell'«oggetto» della comunicazione medesima, oltre che nella descrizione dell'operazione di accredito sul conto corrente cointestato (doc. 8 fasc. appellante).
A tali considerazioni – che certo non corroborano la tesi sostenuta da
– si aggiunge il rilievo che le contabili dei sei bonifici (doc. Parte_1
2 fasc. appellati) – tutte, tranne quella afferente alla somma più bassa (per euro 600,00) – recano indicazioni che consentono di considerarli effettuati dal figlio . Più in particolare, le contabili recano l'indicazione Per_1
pag. 5/8 «finanziamento socio» o «finanziamento soci» (per euro 27.500,00), salvo in un'occasione «incentivo socio» (per euro 1.740,00) e, in un'altra, «versamento socio» (per euro 13.000,00), che, alla luce del connotato descrittivo, appaiono riferirsi alla causale del bonifico – «[l]a causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso» (Cass. n.
20052 del 2024, in massima), e certo tali non sono gli estratti-conto prodotti dall'appellante (docc. da 2 a 7), che descrivono solo la provenienza dei bonifici – e, soprattutto, dimostrare come l'erogazione, benché operata dal conto cointestato, fosse in realtà effettuata da , l'unico Controparte_6
Co socio di (doc. 1 fasc. appellante), eventualmente attingendo anche – per l'eccedenza rispetto al finanziamento – a risorse affluite sul conto su iniziativa del padre. Ciò che, peraltro, si concilia perfettamente con l'intenzione, dallo stesso ammessa, di agevolare il figlio nell'avviamento dell'attività d'impresa.
Il panorama indiziario a disposizione, dunque, depone senz'altro nel senso che le somme pretese da siano state erogate alla Parte_1 società dal figlio , verosimilmente a titolo di finanziamento soci, Per_1 eventualmente attingendo a quanto messogli a disposizione anche dal padre;
ciò che comunque impedisce di accoglierne la richiesta restitutoria.
L'appello deve dunque essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
2. Ritiene il Collegio che non sussistano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella produzione della Co documentazione afferente a (da egli giudicata utile al fine di dimostrare il proprio assunto) e alla posizione dell'erede minorenne di Controparte_6
(utile alla ricostruzione in punto di fatto) o nella menzione di quanto affermato dalle controparti in occasione della mediazione (che comunque pag. 6/8 non può essere utilizzato in giudizio) un abuso processuale passibile di sanzione, trattandosi di iniziative o funzionali all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito o irrilevanti.
3. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza («[i]l rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte […] non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza […] sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.»: Cass. n. 18036 del 2022, in massima) e si liquidano in dispositivo, applicando i valori minimi – in considerazione della ridotta complessità delle questioni affrontate – dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 rep. n. 1392 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma;
2. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellati;
3. condanna a rifondere a e Parte_1 CP_2 [...]
e a in solido tra loro, le CP_3 Controparte_1 CP_1 spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, liquidate in euro pag. 7/8 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
26 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8