Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale e di Lavoro - Operatori Sanitari Associati - O.S.A. Soc. Coop. Sociale - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Lucia Marianna Valentina Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Croceblu Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Bertoli e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Life Cure S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Bertoli eDario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Unico Consorzio Tra Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc., in persona del elgale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per opporsi alla sentenza breve del TAR Veneto – Sez. III, n. 2129/2025, pubblicata in data 18 novembre 2025, resa sui ricorsi riuniti R.G. nn. 2003/2025 e 2004/2025, conosciuta in data 19 novembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Life Cure S.r.l. e della Croceblu Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Ida OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato in data 19/12/2025 e depositato in data 29/12/2025, la Cooperativa ricorrente:
-ha proposto opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza breve del TAR Veneto, Sez. III, 18 novembre 2025 n. 2129, con la quale, previa riunione dei ricorsi R.G. nn. 2003/2025 e 2004/2025, è stata annullata l’aggiudicazione, disposta in favore del Consorzio Unico Consorzio tra Cooperative Sociali soc. coop. soc., dell’appalto avente ad oggetto il “Servizio di assistenza domiciliare e hospice nel territorio dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti distretto di Belluno per il periodo novembre 2025-ottobre 2028 (CIG n. B6AA94BC07), ed è stata condannata l’Amministrazione resistente (Azienda ULSS n. 1 Dolomiti distretto di Belluno) a disporre l’aggiudicazione del servizio a favore del concorrente secondo graduato, RTI Life Cure s.r.l. – Croce Blu soc. coop. soc., fatti salvi gli ulteriori controlli di legge;
-ha dedotto, articolando plurime censure in diritto, che la statuizione di condanna contenuta nella sentenza in epigrafe, avente ad oggetto l’ordine di disporre l’aggiudicazione in favore del RTI Life Cure s.r.l. – Croce Blu soc. coop. soc., era lesiva della propria posizione di impresa concorrente nella procedura, in quanto, seppure esclusa dalla procedura di gara, il provvedimento di esclusione era stato tempestivamente impugnato con ricorso contrassegnato dal numero di R.G. 1792/2025, ancora sub judice dinanzi a questo T.A.R.;
RILEVATO, altresì, che:
-si costituivano in resistenza la Life Cure s.r.l. e Croce Blu soc. coop. soc., le quali deducevano, preliminarmente, che la sentenza breve qui opposta era stata appellata con ricorso notificato in data 18 dicembre 2025 e depositato in data 23 dicembre 2025 (ricorso di appello contrassegnato con il numero di R.G. 9823/2025, rinviato, all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 28 maggio 2026), mentre l’atto introduttivo della presente opposizione era stato notificato in data 19 dicembre 2025 e depositato in data 29 dicembre 2025, cosicché essa doveva ritenersi inammissibile ancor prima che improcedibile ai sensi dell’art.109, comma 2, c.p.a.;
-all’udienza camerale del 15 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previso avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa passava in decisione;
RITENUTO, preliminarmente, che ricorrano i presupposti per l’adozione della pronuncia nelle forme dell’art.60 c.p.a. (integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria, questione di pronta soluzione, previo avviso alle parti sulla possibile decisione con sentenza in forma semplificata);
RITENUTO che:
-in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza qui opposta, la delibazione circa l’ammissibilità dell’opposizione, sia con riguardo alla questione, invero, assorbente della legittimazione della cooperativa opponente a proporre tale rimedio, in ragione della circostanza della precedente esclusione dalla procedura di gara di detta cooperativa con provvedimento ancora sub judice (la cui impugnativa risulta fissata, per la trattazione del merito, dinanzi alla sez. III di questo T.A.R. all’udienza pubblica del 26/02/2026) , sia con riguardo al possibile concorso tra la pendenza della opposizione di terzo e del proposto appello nei termini di cui all’art.109 c.p.a., debba ritenersi riservata - per la superiore esigenza di evitare il possibile contrasto tra le decisioni, ratio , peraltro, immanente alla previsione di cui all’art.109, comma 2, c.p.a. - al giudice investito dell’appello, la cui trattazione, in sede di merito, risulta fissata per il giorno 28 maggio 2026;
CONSIDERATO, in ogni caso, che, nel processo amministrativo, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito del ricorso e non dalla mera notifica di questo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2016; Cons. Stato, sez. I, 31 ottobre 2013, n. 2990; Cons. Stato, sez. IV, 08/01/2013 n. 2990), cosicché, nel caso di specie, la pendenza del giudizio di appello (ricorso depositato in data 23/12/2025) si è verificata prima della pendenza del giudizio di opposizione (in cui il ricorso, pur notificato prima del ricorso in appello, è stato però successivamente depositato, in data 29/12/2025);
RITENUTO, pertanto, che:
-il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con fissazione, ai sensi dell’art.109, comma 2, c.p.a., all’opponente del termine fino al 15 aprile 2026 per la proposizione dell’intervento nel giudizio di appello, il cui ricorso introduttivo risulta contrassegnato con il numero di R.G. 9823/2025, e la cui trattazione in udienza pubblica è stata fissata, all’esito dell’udienza camerale tenuta per la trattazione dell’istanza cautelare, alla data del 28 maggio 2026;
-le spese del presente giudizio di opposizione debbano essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità della controversia e della novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)fissa all’opponente, ai sensi dell’art.109, comma 2, c.p.a., termine fino al 15 aprile 2026 per la proposizione dell’intervento nel giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, il cui ricorso è contrassegnato con il numero di R.G. 9823/2025;
c)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida OL |
IL SEGRETARIO