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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2024, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cavallaro Rosaria e dell'avvocato Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato De Martin Mattiò Annina CP_1
e contro contumace CP_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: attribuire, nella percentuale del 96%, la quota della/e pensione/i di reversibilità spettanti ad Pt_1
, da computarsi al lordo degli importi risultanti presso in conseguenza del decesso dell'ex
[...] CP_2
marito sig. ; Persona_1
pagina 1 di 6 attribuire la quota residua, pari al 4%, alla signora , condannando la stessa a versare CP_1
alla ricorrente le somme in eccesso sin qui percepite e trattenute. ordinare all' di corrispondere, con decorrenza partire dalla data della pubblicazione della CP_2 decisione, le quote ripartite nei termini ut supra”.
Per parte convenuta : CP_1
“NEL MERITO
In ragione di quanto dedotto ed evidenziato, determinarsi ed attribuirsi nella misura del 50% ciascuna ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore alla percentuale del 4% indicata dalla Ricorrente con conseguente equa riduzione della percentuale del 96% avversariamente pretesa, le quote della pensione di reversibiltità spettanti rispettivamente a e a CP_1 [...]
a seguito della morte, il 18.06.2023, del Sig. e per l'effetto: Pt_1 Persona_1
a) disporsi che rimetta a favore di nella misura del 50% ovvero Persona_2 Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, come sopra riderminata, gli importi frattanto percepiti e percepiendi sino alla pubblicazione della pronuncia di Codesto Tribunale, dall' a titolo di CP_2
pensione di reversibilità;
b) disporsi che l' abbia a corrispondere, a far data dalla pubblicazione del richiesto CP_2
provvedimento, la pensione di reversibilità a favore di e di nella CP_1 Parte_1
misura pro quota del 50% ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, come sopra rideterminata.
Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'odierno giudizio si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di
, avvenuto in data 18.6.2023 con ultimo domicilio in Saonara (PD); Persona_1
la ricorrente ex coniuge del ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1 Per_1
23.6.1990 e che il divorzio era intervenuto con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 27.10.2024, con accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti che prevedevano, tra l'altro, un assegno divorzile di e 2.500,00 mensili (ridotti ad € 500,00 una volta estinto il mutuo afferente la casa coniugale) e ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 96% della pensione di reversibilità e l'attribuzione del restante 4% alla sig.ra , con cui il aveva contratto matrimonio CP_1 Per_1
nel 2021; pagina 2 di 6 la convenuta, coniuge superstite del ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di Per_1
reversibilità pari al 50%, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: la durata della effettiva convivenza tra la convenuta e il instauratasi nel 2007 e protrattasi fino al matrimonio nel Per_1
2021; la proprietà, in capo alla ricorrente (che percepisce uno stipendio quale insegnante di circa €
1.800,00/2.000,00 mensili), di un appartamento a Bergamo, pagato dal sig. la percezione, da Per_1
parte della convenuta, di un reddito da lavoro presso la Bookstore s.r.l. di € 3.000,00 mensili per dodici mensilità, oltre alla proprietà di un immobile al 50% con il proprio ex marito;
l' , benché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio;
CP_2
ritenuto che:
l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ.,
Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati;
l'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto
(essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum; il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la pagina 3 di 6 durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge;
la giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004) ha aderito all'interpretazione della norma in commento indicata dal giudice delle leggi, nella prospettiva di adottare una interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale, come suggerito dalla Corte Costituzionale, mediante l'affermazione dei seguenti principi (cfr. Cass.
n.2471/2003 cit.):
l'espressione impiegata dalla norma in esame – secondo cui nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del rapporto – impone al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge l'elemento temporale, nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo;
tuttavia, tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale;
in particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale;
nel caso concreto, ritiene il Collegio in primo luogo che non sia necessaria attività istruttoria, considerandosi esaustive ai fini della decisione le circostanze allegate dalle parti e non specificamente contestate, nonché la documentazione agli atti di causa;
tanto premesso, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile;
quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che la ricorrente è rimasta sposata con dal Persona_1
1990 al 2014 (cfr. sentenza di divorzio doc. 3); considerato, poi, che i coniugi sono comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nell'aprile del 2008 (cfr. verbale e omologa separazione doc. 2) la convivenza effettiva è di 18 anni;
pagina 4 di 6 la ricorrente risulta percepire redditi, svolgendo attività lavorativa quale insegnante, pari a circa €
30.000,00 lordi annui, oltre a circa € 24.000,00 di assegno divorzile corrisposto dal coniuge finché era in vita (cfr. docc. 14, 15 e 16); la stessa è proprietaria esclusiva della ex casa familiare a Bergamo, a seguito di cessione della quota indivisa del Per_1
quanto alla situazione della convenuta, ha allegato di aver instaurato una convivenza CP_1
con il sin dal 2007, dunque all'epoca dell'instaurazione del giudizio di separazione tra i Per_1
coniugi Persona_3
a fronte di tale allegazione, la ricorrente si è limitata a contestare che vi fosse un'unione stabile sin dal
2007, rilevando che il sig. aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Saonara soltanto Per_1 nell'agosto del 2022 (cfr. docc. 12 e 13 ricorrente); la stessa ricorrente, peraltro, ha allegato che i figli del primo matrimonio erano stati “tenuti all'oscuro della nuova relazione sentimentale di sino Per_1
alla primavera del 2012”, così ammettendo implicitamente che la relazione risalisse ad epoca antecedente;
per quanto il sig. all'epoca lavorasse a Bergamo e, dunque, lo stesso non potesse coabitare con Per_1
la durante la settimana, deve comunque ritenersi che vi fosse una stabilità ed effettività della CP_1
comunione di vita prematrimoniale (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5268/2020), tanto che dopo alcuni anni anche i figli del primo matrimonio erano stati resi partecipi di tale circostanza, come ammesso dalla ricorrente;
d'altra parte, la tesi della ricorrente non appare supportata dalla documentazione prodotta, non potendosi ritenere che i due non avessero mai convissuto – al di là delle risultanze dei certificati anagrafici, che come noto hanno mero valore presuntivo – fino a data successiva matrimonio;
deve pertanto ritenersi del tutto verosimile la stabile relazione dedotta dalla convenuta, pari a 14 anni prima del matrimonio contratto nel 2021 e dunque per complessivi 16 anni;
si tratta di fattore di particolare importanza, non potendosi considerare esclusivamente la durata del matrimonio con la per circa un anno e mezzo, come sostenuto dalla ricorrente;
CP_1
il confronto delle rispettive posizioni economiche delle parti favorisce, peraltro, la situazione della ricorrente, considerato che la convenuta percepisce un reddito da lavoro di € 52.310,00 lordi annui oltre ad essere socia al 60% e presidente del consiglio di amministrazione della Bookstore s.r.l. (cfr. docc. 8 convenuta e 9 ricorrente), è comproprietaria al 50% di un immobile con il proprio ex marito e, soprattutto, ha ereditato la quota di 1/3 del patrimonio ereditario del con un valore dell'asse Per_1 ereditario di circa € 350.000,00 complessivi (cfr. doc. 19 ricorrente);
pagina 5 di 6 tenuto conto, infine, che la ricorrente percepiva un assegno divorzile di € 2.000,00, a seguito dell'estinzione del mutuo sulla ex casa familiare nel 2020 (cfr. doc. 4 convenuta) e considerati tutti gli elementi sopra riportati, si stima congruo attribuire alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità pari al 60% e alla parte convenuta la restante quota del 40%; come sopra esposto, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta nelle sue conclusioni, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
le spese di lite, tenendo conto della natura e dell'esito della controversia, vanno compensate tra le parti;
p.q.m.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce ad , nata il [...] a [...], la quota pari al 60% della pensione di Parte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce a , nata il [...] a [...], la quota pari al 40% della pensione di CP_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cavallaro Rosaria e dell'avvocato Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato De Martin Mattiò Annina CP_1
e contro contumace CP_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: attribuire, nella percentuale del 96%, la quota della/e pensione/i di reversibilità spettanti ad Pt_1
, da computarsi al lordo degli importi risultanti presso in conseguenza del decesso dell'ex
[...] CP_2
marito sig. ; Persona_1
pagina 1 di 6 attribuire la quota residua, pari al 4%, alla signora , condannando la stessa a versare CP_1
alla ricorrente le somme in eccesso sin qui percepite e trattenute. ordinare all' di corrispondere, con decorrenza partire dalla data della pubblicazione della CP_2 decisione, le quote ripartite nei termini ut supra”.
Per parte convenuta : CP_1
“NEL MERITO
In ragione di quanto dedotto ed evidenziato, determinarsi ed attribuirsi nella misura del 50% ciascuna ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore alla percentuale del 4% indicata dalla Ricorrente con conseguente equa riduzione della percentuale del 96% avversariamente pretesa, le quote della pensione di reversibiltità spettanti rispettivamente a e a CP_1 [...]
a seguito della morte, il 18.06.2023, del Sig. e per l'effetto: Pt_1 Persona_1
a) disporsi che rimetta a favore di nella misura del 50% ovvero Persona_2 Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, come sopra riderminata, gli importi frattanto percepiti e percepiendi sino alla pubblicazione della pronuncia di Codesto Tribunale, dall' a titolo di CP_2
pensione di reversibilità;
b) disporsi che l' abbia a corrispondere, a far data dalla pubblicazione del richiesto CP_2
provvedimento, la pensione di reversibilità a favore di e di nella CP_1 Parte_1
misura pro quota del 50% ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, come sopra rideterminata.
Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'odierno giudizio si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di
, avvenuto in data 18.6.2023 con ultimo domicilio in Saonara (PD); Persona_1
la ricorrente ex coniuge del ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1 Per_1
23.6.1990 e che il divorzio era intervenuto con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 27.10.2024, con accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti che prevedevano, tra l'altro, un assegno divorzile di e 2.500,00 mensili (ridotti ad € 500,00 una volta estinto il mutuo afferente la casa coniugale) e ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 96% della pensione di reversibilità e l'attribuzione del restante 4% alla sig.ra , con cui il aveva contratto matrimonio CP_1 Per_1
nel 2021; pagina 2 di 6 la convenuta, coniuge superstite del ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di Per_1
reversibilità pari al 50%, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: la durata della effettiva convivenza tra la convenuta e il instauratasi nel 2007 e protrattasi fino al matrimonio nel Per_1
2021; la proprietà, in capo alla ricorrente (che percepisce uno stipendio quale insegnante di circa €
1.800,00/2.000,00 mensili), di un appartamento a Bergamo, pagato dal sig. la percezione, da Per_1
parte della convenuta, di un reddito da lavoro presso la Bookstore s.r.l. di € 3.000,00 mensili per dodici mensilità, oltre alla proprietà di un immobile al 50% con il proprio ex marito;
l' , benché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio;
CP_2
ritenuto che:
l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ.,
Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati;
l'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto
(essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum; il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la pagina 3 di 6 durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge;
la giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004) ha aderito all'interpretazione della norma in commento indicata dal giudice delle leggi, nella prospettiva di adottare una interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale, come suggerito dalla Corte Costituzionale, mediante l'affermazione dei seguenti principi (cfr. Cass.
n.2471/2003 cit.):
l'espressione impiegata dalla norma in esame – secondo cui nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del rapporto – impone al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge l'elemento temporale, nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo;
tuttavia, tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale;
in particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale;
nel caso concreto, ritiene il Collegio in primo luogo che non sia necessaria attività istruttoria, considerandosi esaustive ai fini della decisione le circostanze allegate dalle parti e non specificamente contestate, nonché la documentazione agli atti di causa;
tanto premesso, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile;
quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che la ricorrente è rimasta sposata con dal Persona_1
1990 al 2014 (cfr. sentenza di divorzio doc. 3); considerato, poi, che i coniugi sono comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nell'aprile del 2008 (cfr. verbale e omologa separazione doc. 2) la convivenza effettiva è di 18 anni;
pagina 4 di 6 la ricorrente risulta percepire redditi, svolgendo attività lavorativa quale insegnante, pari a circa €
30.000,00 lordi annui, oltre a circa € 24.000,00 di assegno divorzile corrisposto dal coniuge finché era in vita (cfr. docc. 14, 15 e 16); la stessa è proprietaria esclusiva della ex casa familiare a Bergamo, a seguito di cessione della quota indivisa del Per_1
quanto alla situazione della convenuta, ha allegato di aver instaurato una convivenza CP_1
con il sin dal 2007, dunque all'epoca dell'instaurazione del giudizio di separazione tra i Per_1
coniugi Persona_3
a fronte di tale allegazione, la ricorrente si è limitata a contestare che vi fosse un'unione stabile sin dal
2007, rilevando che il sig. aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Saonara soltanto Per_1 nell'agosto del 2022 (cfr. docc. 12 e 13 ricorrente); la stessa ricorrente, peraltro, ha allegato che i figli del primo matrimonio erano stati “tenuti all'oscuro della nuova relazione sentimentale di sino Per_1
alla primavera del 2012”, così ammettendo implicitamente che la relazione risalisse ad epoca antecedente;
per quanto il sig. all'epoca lavorasse a Bergamo e, dunque, lo stesso non potesse coabitare con Per_1
la durante la settimana, deve comunque ritenersi che vi fosse una stabilità ed effettività della CP_1
comunione di vita prematrimoniale (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5268/2020), tanto che dopo alcuni anni anche i figli del primo matrimonio erano stati resi partecipi di tale circostanza, come ammesso dalla ricorrente;
d'altra parte, la tesi della ricorrente non appare supportata dalla documentazione prodotta, non potendosi ritenere che i due non avessero mai convissuto – al di là delle risultanze dei certificati anagrafici, che come noto hanno mero valore presuntivo – fino a data successiva matrimonio;
deve pertanto ritenersi del tutto verosimile la stabile relazione dedotta dalla convenuta, pari a 14 anni prima del matrimonio contratto nel 2021 e dunque per complessivi 16 anni;
si tratta di fattore di particolare importanza, non potendosi considerare esclusivamente la durata del matrimonio con la per circa un anno e mezzo, come sostenuto dalla ricorrente;
CP_1
il confronto delle rispettive posizioni economiche delle parti favorisce, peraltro, la situazione della ricorrente, considerato che la convenuta percepisce un reddito da lavoro di € 52.310,00 lordi annui oltre ad essere socia al 60% e presidente del consiglio di amministrazione della Bookstore s.r.l. (cfr. docc. 8 convenuta e 9 ricorrente), è comproprietaria al 50% di un immobile con il proprio ex marito e, soprattutto, ha ereditato la quota di 1/3 del patrimonio ereditario del con un valore dell'asse Per_1 ereditario di circa € 350.000,00 complessivi (cfr. doc. 19 ricorrente);
pagina 5 di 6 tenuto conto, infine, che la ricorrente percepiva un assegno divorzile di € 2.000,00, a seguito dell'estinzione del mutuo sulla ex casa familiare nel 2020 (cfr. doc. 4 convenuta) e considerati tutti gli elementi sopra riportati, si stima congruo attribuire alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità pari al 60% e alla parte convenuta la restante quota del 40%; come sopra esposto, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta nelle sue conclusioni, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
le spese di lite, tenendo conto della natura e dell'esito della controversia, vanno compensate tra le parti;
p.q.m.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce ad , nata il [...] a [...], la quota pari al 60% della pensione di Parte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce a , nata il [...] a [...], la quota pari al 40% della pensione di CP_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
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