Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel.
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 24/2024 R.G.L., vertente TRA
, CF nato a [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino, via Spagnolo, 12 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nirta, CF
, dal quale è rappresentato e difeso, pec C.F._2 Email_1 fax 0964 61106 appellante CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosa Lombardo, CF
pec C.F._3 Email_2
, fax n.0964/21526), elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Email_3 Contr Affari Legali della medesima sito in Via s. Anna II tronco palazzo Tibi Controparte_1 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 22.09.2022, Parte_1 esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' CP_3
a decorrere dal 28.04.2009 - data di assunzione a seguito a concorso pubblico del
[...] quale era risultato vincitore, inquadrato nella qualifica di Fisioterapista Categoria “D” CCNL del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, con mansione di Collaboratore Professionale Sanitario - fino al 26.01.2022. Con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 20.01.2022, notificata il 26.01.2022, l aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro, Controparte_3 motivata dalla mancata iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza, nonostante il sollecito ricevuto in data 07.05.2021. A tutela delle proprie ragioni, il 09.02.2022 aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato con ordinanza del 17.05.2022, reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. e confermata con ordinanza del 29.07.2022 dal Tribunale, che aveva rigettato il reclamo. Il provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo era illegittimo.
Tra i principali requisiti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo vi era il rispetto dell'obbligo di repechage, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro di verificare che non vi fossero altri posti vacanti in azienda in cui ricollocare il dipendente. La mancata prova dell'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore, gravante sul datore di lavoro, determinava l'illegittimità del licenziamento. L'odierno ricorrente, oltre il diploma di Massofisioterapista, aveva conseguito anche il diploma di Maturità Professionale di “Segretario di Amministrazione” ed era in possesso della “European Computer Driving Licence”, e possedeva tutti i requisiti per essere ricollocato, anche in mansioni differenti da quelle originarie Il datore di lavoro, nonostante fosse a conoscenza dei titoli di studio conseguiti dal ricorrente e dei requisiti posseduti, non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di una ricollocazione del lavoratore anche in mansioni differenti. Chiedeva, dichiarare illegittimo il licenziamento comunicato dall' CP_3 Contr
e, per l'effetto, condannare l alla ricollocazione di esso ricorrente all'interno
[...] dell'Azienda, ed alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dal licenziamento e fino alla data dell'effettiva ricollocazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva ricollocazione nel posto di lavoro. Con vittoria di spese.
Contr Costituitasi, l esponeva che con nota prot.2606, emessa in data 14.01.2022, il direttore GRU aveva chiesto al Presidente dell'
[...]
Controparte_4
, di chiarire l'aspetto della iscrizione dei professionisti di cui
[...] all'elenco, nonché la sussistenza della iscrizione degli stessi all'ordine provinciale TSRM- PSTRP. Con nota prot.209 del 17.01.2022, in risposta alla 2606, il Presidente dell'Ordine aveva comunicato che il versamento dei contributi avrebbe condotto alla sanatoria della posizione amministrativa e che la mancata iscrizione e il mancato pagamento avrebbe integrato gli estremi dell'art. 341 c.p. – esercizio abusivo della professione. Con nota prot.n. 27002, emessa il 07.05.2021, ricevuta in data 13.05.21, il direttore GRU e F. chiedeva al dipendente e, p.c., al Presidente dell'ordine Provinciale
[...]
Controparte_4
di , la sussistenza della sua iscrizione all'ordine
[...] Controparte_1 provinciale TSRM-PSTRP, rammentando che, a decorrere dal 01.07.2018, ai sensi dell'art.4 L. 3/2018, tutti i professionisti sanitari afferenti all'Ordine predetto, erano obbligati all'iscrizione all'albo. All'esito della verifica il ricorrente non risultava iscritto, per come sua specifica ammissione, all'ordine provinciale TSRM-PSTRP, e con nota prot. 64611 del 29.12.2021, avente ad oggetto la comunicazione ex art. 241/90, veniva avviato il procedimento finalizzato alla risoluzione del rapporto di lavoro e veniva contestata la violazione delle seguenti disposizioni: art.5, comma 2 della legge 11.01.2018 n.3; art.1 del D.M 13.03.2018; art.12 della legge 11.01.2018 n.3; art.2, comma 2, del Decreto Leg.vo 165/2001; art 2231 cc.”. In diritto, eccepiva che le difese svolte erano le stesse di quelle formulate nella fase cautelare: vi era insussistenza del titolo abilitante per il suo mantenimento in servizio e la mancata iscrizione all'albo professionale era circostanza pacifica in quanto incontestata. L'unico titolo prodotto era il titolo di massofisioterapista con la relativa iscrizione, titolo inidoneo per la copertura del posto di fisioterapista per come messo a concorso dalla azienda. 3
Le due qualifiche e le due posizioni giuridiche differenti non consentivano di procedere alla riammissione. La questione dedotta in giudizio escludeva che la posizione giuridica rivestita dal ricorrente consentisse l'applicazione della giurisprudenza invocata dal ricorrente, posto che non veniva in discussione né di licenziamento per fini organizzativi, né per soppressione della posizione lavorativa né tantomeno per inidoneità alle mansioni - condizioni non occasionate dal lavoratore ma da questo sofferte, con la conseguenza che non era applicabile l'obbligo di repechage, essendo il licenziamento determinato da un fatto del lavoratore e non per motivi aziendali.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1170/2023 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Il Tribunale, essendo rimaste immutate in sede di merito le questioni in fatto e diritto, riportava le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 17/05/2022, con cui era stata rigettata la domanda cautelare ante causam nel proc n. R.G. 519/2022, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.. Richiamando che ricorrente aveva dedotto di essere in possesso del diploma di Maturità Professionale di “Segretario di Amministrazione” e della “European Computer Driving Licence”; aveva lamentato che il licenziamento era stato comminato per non essere iscritto in un albo professionale, pur esercitando attività sanitaria ed aveva incentrato le proprie doglianze sul mancato rispetto dell'obbligo di repechage, il giudice a quo ricostruiva il quadro normativo di riferimento. La L. 3/2018, all'art. 4: “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, aveva apportato modifiche al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 233/1946, ratificato dalla L. 561/1956, prevedendo che, nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31.12.2012, era costituito, tra gli altri, l'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ( ). Controparte_5 All'art. 5, comma 2, era previsto che “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”. In esecuzione delle modifiche ex L. 3/2018, il D.M. 13.03.2018 aveva previsto all'art. 1, comma 1, l'istituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP), tra cui, alla lettera i), l'albo della professione sanitaria di fisioterapista ed aveva puntualizzato, al successivo comma 5, che “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale era obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 43/2006: “L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il ricorrente aveva allegato di aver presentato in data 23.03.2021 domanda di iscrizione all'albo dei fisioterapisti ed aveva riconosciuto che tale istanza era stata frutto di un suo errore, poiché avrebbe dovuto invece formulare istanza di iscrizione all'elenco speciale dei massofisioterapisti. Era in atti l'attestato di iscrizione alla Federazione Italiana Massoterapisti ed operatori sportivi (sigla FIMOS) del ricorrente rilasciata in data 15/04/2021 in forza del titolo abilitante conseguito nel 2004 e con data di validità sino al 31/12/2021. 4
Posto che la L. 3/2018 aveva introdotto l'obbligatorietà dell'iscrizione in un albo professionale per tutti gli esercenti un'attività sanitaria e tale norma aveva posto questa condizione a carico di tutti i lavoratori, indipendente dalla formula giuridica di esercizio dell'attività lavorativa, il ricorrente, dipendente dell' con Controparte_1 qualifica di Fisioterapista e mansioni di collaboratore Professionale sanitario, era tenuto all'iscrizione all'albo. Dalla documentazione in atti risultava che egli, pur avendone fatto domanda, non era stato iscritto nell'albo dei fisioterapisti per mancanza dei requisiti di legge. Per ottenere l'iscrizione nell'albo dei fisioterapisti - rivestendo la qualifica di fisioterapista con mansioni di collaboratore professionale sanitario presso una struttura pubblica - avrebbe dovuto dare esecuzione a quanto prescritto dalle norma regolatrici DM 09.08.2019 che richiamava l'art. 4, comma
4-bis L. 26 febbraio 1999 n. 42, secondo cui:
“ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. Inoltre, “Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti”, tra cui all'art. 1 lett. i) l'“elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista”. L'unico l'elenco speciale ad essere espressamente disciplinato dal D.M. 9 agosto 2019 era quello dei Massofisioterapisti, per il quale l'art. 5 prevedeva che ”
1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403. 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2. 3. Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. 4. I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.
5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1”. Orbene, l'iscrizione nell'elenco speciale dei massofisioterapista si configurava quale passaggio propedeutico per la definitiva iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro il termine, fissato dall'art. 1 del DM. del 31.12.219, mentre il ricorrente aveva formulato tale istanza solo in data 03.02.022, in un momento a successivo a quello della notifica della risoluzione del rapporto di lavoro, 26.01.2022. Inoltre, il ricorrente, risultava iscritto alla Federazione Italiana Massofisioterapisti alla data del 15.04.2021, di gran lunga successiva a quella indicata dalla legge, ed in una 5
circoscrizione diversa (Bergamo) da quella nella quale egli prestava la propria attività lavorativa ( ). Controparte_1 La carenza dell'iscrizione nell'albo di riferimento impediva l'esercizio dell'attività sanitaria esercitata, ciò dipendendo esclusivamente dal comportamento negligente del lavoratore, per aver omesso le doverose iscrizioni nei termini indicati dalla legge. L'odierno reclamante era stato, infatti, assunto a seguito di concorso pubblico, alle dipendenze della con la qualifica di Fisioterapista Categoria “D” del Controparte_3 CCNL del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, con mansione di Collaboratore Professionale Sanitario e quindi per lo svolgimento di un'attività ben precisa di natura sanitaria per la quale, al fine del regolare svolgimento, era prevista dalla L. 3/2018 l'iscrizione dell'interessato all'albo professionale di riferimento. All'esito delle verifiche disposte dall'amministrazione datrice, era emerso che Pt_1
non era iscritto all'albo suddetto né aveva provveduto a sanare detta mancanza a
[...] seguito degli avvisi e delle diffide dell'Azienda reclamata. Il ricorrente, infatti, in base alle risultanze in atti, si era limitato a presentare richiesta di iscrizione ad un Ordine professionale non corrispondente a quello di competenza, richiesta rigettata per difetto dei requisiti di legge, attivandosi per la corretta instaurazione della stessa solo in data 03.02.2022 e, quindi, in data successiva a quella del licenziamento 26.01.2022. L'inosservanza dell'obbligo di legge aveva pertanto determinato l'amministrazione a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Infondata era la domanda avente ad oggetto l'obbligo di repechage, perché esso riguardava solo i posti disponibili in azienda che richiedessero mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore, anche di livello inferiore e per le quali non fosse necessaria una ulteriore e diversa formazione, non potendo imporsi al datore di lavoro di fornire al lavoratore una ulteriore o diversa formazione per la salvaguardia del posto di lavoro. Niente era emerso in ordine ad eventuali ulteriori e diverse competenze maturate o comunque acquisite dal reclamante, al di là di quelle corrispondenti alla qualifica di assunzione ed era risultato in concreto impossibile ogni utile adempimento dell'obbligo di repechage. Inoltre, il disposto licenziamento non era riconducibile a fatti inerenti all'attività produttiva, o all'organizzazione del lavoro, né si riferiva a determinate situazioni aziendali, variazione organizzativa aziendale bensì a fatto addebitabile al lavoratore e il licenziamento poteva iscriversi alla categoria dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, poiché la mancata iscrizione, peraltro oggetto di specifica richiesta da parte della datrice con nota n. 27002 del 07.05.2021, già di per sé costituiva un inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Il licenziamento, infatti, era avvenuto in conseguenza della sopravvenuta mancanza di titolo abilitante all'esercizio dell'attività per cui era stato assunto, verificatosi per fatto imputabile al lavoratore. La risoluzione del contratto era, dunque, avvenuta ope legis, posto che la mancanza dell'iscrizione all'albo determinava, ex art. 2231 c.c., la risoluzione del contratto, costituendo un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta alla prestazione, rispetto alla quale l'obbligo di repechage era assente. Per tale ragione le istanze istruttorie, volte alla ricerca di possibilità di ricollocazione del lavoratore all'interno dell'Azienda, non erano state accolte. Esse, infatti, risultavano connesse ad un elemento – l'obbligo di repechage- che non era costitutivo del licenziamento in esame. Disponeva come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. 6
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Con l'unico motivo di appello si doleva che il Tribunale non avesse considerato una circostanza decisiva e cioè che il ricorrente, a seguito di un intervento legislativo che aveva riaperto i termini, era stato iscritto, in via definitiva, negli elenchi speciali ad esaurimento per massofisioterapisti istituiti ai sensi dell'articolo 5 del DM Salute 09.08.2019. L'articolo 15-bis L. 56/2023 disponeva che potevano iscriversi al TSRM, negli elenchi speciali ad esaurimento per massofisioterapisti istituiti ai sensi dell'articolo 5 DM Salute 09.08.2019, " tutti coloro che sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026". Erano state riaperte, pertanto, le iscrizioni al TSRM per i massofisioterapisti che al 31/12/2018 non avevano maturato i requisiti lavorativi per iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti, ma di fatto anche per coloro i quali, pur avendo i requisiti, non si erano potuti iscrivere nei termini fissati. L'odierno ricorrente aveva tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per continuare a svolgere la sua attività professionale e non vi era ragione che impedisse la sua riammissione nel posto di lavoro essendo venuto meno l'unico motivo per cui era stata emessa la delibera n. 59 del 20.01.2022 di risoluzione del rapporto di lavoro. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. alla riammissione nel suo posto di lavoro con Parte_1 decorrenza dalla data del licenziamento o in subordine dalla data di iscrizione all'albo professionale;
condannare, l , alla immediata riassunzione del Controparte_3 ricorrente ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e , al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Contr Costituitasi, l chiedeva il rigetto dell'appello, osservando che l'appellante non aveva confutato le motivazioni del Tribunale, né aveva fornito alcuna prova che consentisse una revisione della valutazione, operata correttamente dal Giudice di prime cure. L'appello, oltre a non soddisfare i requisiti prescritti circa la sua ammissibilità era una riproposizione delle medesime doglianza avanzate, ma non recepite in prima istanza, né indicava il vizio in cui sarebbe incorso il giudicante nell'emettere il provvedimento impugnato. Al contrario, nell'atto di appello si confermava la correttezza dei presupposti fattuali a base della sentenza e l'inesistenza del titolo abilitante e della iscrizione all'albo professionale. La mera indicazione del possesso di altro e diverso titolo- –massofisioterapia- da quello di cui al posizione funzionale dell'ex dipendente non rilevava ai fini in esame, in quanto la carenza dei requisiti di accesso al rapporto di lavoro erano condicio sine qua anche per il mantenimento dello stesso. Accertata l'inesistenza dei titoli necessari per l'espletamento della funzione di fisioterapista il contratto era da ritenersi affetto da nullità assoluta ex tunc e l'invocato rapporto era da considerarsi tamquam non esset, a nulla valendo le reiterate disquisizioni sul possesso di un diploma di massofisioterapista –diverso e non costituente titolo per la posizione funzionale di fisioterapista.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 7
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'unico motivo di appello proposto è fondato sull'assunto che l'art. 15-bis L. 56/2023 avesse riaperto le iscrizioni al TSRM, anche per coloro che, pur avendo i requisiti, non si fossero iscritti nei termini precedentemente fissati. Affermava che, iscrittosi nell'elenco speciale dal 30.06.2023 - cfr. certificato depositato nel giudizio di primo grado in data 11.12.2023 e ulteriormente depositato in allegato all'atto di appello - aveva tutti i requisiti richiesti per continuare a svolgere l'attività professionale e non sussisteva alcuna ragione che impedisse la sua riammissione nel posto di lavoro, essendo venuto meno l'unico motivo per cui era stata emessa la delibera n. 59 del 20.01.2022 di risoluzione del rapporto di lavoro. Il motivo di appello è infondato. Invero, il D.L. 30.03.2023 n. 34, conv. con mod in L. 56/2023, all' art. 15 bis, rubricato Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario, ha previsto: “Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 - bis è aggiunto il seguente:
“
4 -ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”. La norma, contrariamente all'assunto dell'appellante, non disciplina una riapertura dei termini per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento, con effetto sanante e retroattivo per coloro che, pur essendovi tenuti nei termini indicati dal D.M. 09.08.2019, tale obbligo non avevano assolto. A tale conclusione deve addivenirsi innanzitutto avuto riguardo alla premessa del comma 4 ter, che espressamente fa salva la posizione pregressa disciplinata dall'articolo 5 del decreto del Ministro della Salute 09.08.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, con ciò lasciando intendere che la nuova disposizione non retroagiva e non disciplinava le fattispecie già regolamentate da quel D.M.. Ancora e al medesimo fine, va osservato che la nuova norma contempla un quid pluris, conferendo ex novo -e non regolamentando retroattivamente -la possibilità di iscrizione nel citato elenco speciale ad esaurimento in favore di coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, avevano conseguito il titolo di massofisioterapista, pur avendo svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. La norma invocata dall'appellante è destinata, dunque, esclusivamente a coloro che dopo aver frequentato i corsi triennali attivati entro il 31.12.2018, e, quindi, dopo i termini fissati dal DM 09.08.2019 e ex art. 4, comma
4-bis L. 26 febbraio 1999 n. 42, avessero conseguito il titolo di massofisioterapista e avessero svolto attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. Non è questa, tuttavia, la fattispecie dedotta in giudizio, in cui: 1) il ricorrente aveva conseguito il titolo di Massaggiatore Massofisioterapista sin dal 15 ottobre 2004; 2) era stato assunto, quale vincitore di concorso, dall' di Locri (RC), il 23.04.2009, Parte_2 con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario -Fisioterapista e svolgeva attività 8
professionale in regime di lavoro dipendente;
3) aveva svolto tale attività per un periodo superiore a trentasei mesi negli ultimi dieci anni. La situazione del ricorrente era e resta, come correttamente affermato dal Tribunale, disciplinata dall'art. 4, comma
4-bis L. 26 febbraio 1999 n. 42, - comma aggiunto dall'articolo 1, comma 537 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. – secondo cui “Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
5. Nell'invocare a proprio favore l'art. 4, comma 4 ter, L. 42/1999 ed infondatamente qualificandone le relative disposizioni come riapertura del termine per l'iscrizione negli elenchi ad esaurimento, iscrizione avvenuta dal 30.06.2023, l'appellante omette di considerare che il thema decidendum non è costituito dal diritto all'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento, bensì dal diritto a continuare lo svolgimento dell'attività Contr professionale alle dipendenze dell' È questo il tema controverso, posto che il ricorrente, affermando il diritto a permanere nel posto di lavoro prima ricoperto, ha avversato la deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, essendo stato accertato che il non aveva documentato la propria Pt_1 iscrizione all'Albo (e, in effetti non era iscritto all'albo, n.d.e.). Consegue da quanto sopra, che la norma regolatrice della fattispecie, pur avendo quale presupposto l'iscrizione nell'elenco speciale, non è il comma 4 ter invocato dall'appellante, bensì il comma 4 bis dell'art 4 L. 42/1999, unica disposizione che si occupa dei presupposti per poter continuare lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si è detto l'art. 4, comma 4 ter non disciplina tale evenienza. Essa, infatti, a differenza del comma 4 bis, non disciplina i presupposti per continuare lo svolgimento dell'attività lavorativa e non ha efficacia retroattiva e sanante del mancato assolvimento degli incombenti richiesti dal comma 4 bis nei termini ivi indicati. A fini decisori, la sopravvenienza invocata dall'appellante tale non si rivela, poiché l'art. 4 ter, non disciplinando i requisiti per la continuazione dell'attività lavorativa, è inidonea a determinare, ora - dal 30.06.2023 - per allora - 20.01.2022 - data della deliberazione n. 50 del Commissario Straordinario con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto, l'insorgenza dei presupposti per continuare l'attività lavorativa. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
1170/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 13.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti