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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14038/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, dell'avv. CANNELLA GIUSEPPE MASSIMO che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 31.7.2024 “Nel merito, in via principale:
- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 giugno
2006 tra la sig.ra e il sig. a Cornaredo (MI), con atto al Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A;
- confermare le condizioni della separazione consensuale, omologate con decreto n. cronol.
6048/2018, reso dal Tribunale di Milano il 19 marzo 2018 (n. 17506/2017), ovverosia che la sig.ra
e il sig. non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro e che Pt_1 CP_1
nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario delle spese pari a 15% di diritti ed onorari, IVA e C.P.A. come per legge e successive occorrende tutte”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in CORNAREDO il 24.06.2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORNAREDO
(atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 6048/2018 del 19.3.2018.
Con ricorso depositato il 31.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, confermando, altresì, le condizioni raggiunte (e omologate) in sede di separazione.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.2.2025.
All'udienza del 18.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORNAREDO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14038/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, dell'avv. CANNELLA GIUSEPPE MASSIMO che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 31.7.2024 “Nel merito, in via principale:
- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 giugno
2006 tra la sig.ra e il sig. a Cornaredo (MI), con atto al Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte II, Serie A;
- confermare le condizioni della separazione consensuale, omologate con decreto n. cronol.
6048/2018, reso dal Tribunale di Milano il 19 marzo 2018 (n. 17506/2017), ovverosia che la sig.ra
e il sig. non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro e che Pt_1 CP_1
nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario delle spese pari a 15% di diritti ed onorari, IVA e C.P.A. come per legge e successive occorrende tutte”.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in CORNAREDO il 24.06.2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORNAREDO
(atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 6048/2018 del 19.3.2018.
Con ricorso depositato il 31.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, confermando, altresì, le condizioni raggiunte (e omologate) in sede di separazione.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.2.2025.
All'udienza del 18.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORNAREDO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.