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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1998 del ruolo generale per l'anno 2015,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Strianese;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FALCONE CHIARA;
CP_1
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Strianese;
P_
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la restituzione della somma di €. 100.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2015, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
Con comparsa di intervento depositata in data 25.11.2024, si costituiva in P_ giudizio quale erede di e si associava alle domande e alle eccezioni da Parte_1 quest'ultima spiegate.
La domanda proposta da parte attrice deve essere dichiarata improcedibile, non avendo la parte introdotto il procedimento di mediazione.
In proposito, va osservato che – con istanza depositata in data 15.12.2023 – il difensore di
(pur dando atto che la propria assistita era deceduta) ha chiesto Parte_1 modificarsi l'ordinanza depositata in data 06.12.2023, con la concessione di un termine più ampio per introdurre il procedimento di mediazione, in ragione della necessità di dover entrare in contatto con gli eredi della parte. Al contempo, il difensore ha chiesto con tale istanza di non dichiararsi l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Tale istanza è stata implicitamente disattesa dal giudicante poiché la causa era stata rinviata al
28.11.2024 per la verifica dell'utile esperimento della condizione di procedibilità e, pertanto, già era stato concesso un termine ampio per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
All'udienza del 28.11.2024 (pertanto dopo quasi un anno dall'ultima udienza celebrata in data
06.12.2023), le parti hanno rappresentato che la mediazione non era stata avviata.
Atteso che, com'è noto (Cass. 4133/2024), il termine per introdurre la mediazione non è perentorio mentre è necessario – ai fini dell'utile esperimento – che la mediazione si concluda entro il termine dell'udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile, non essendovi prova dell'avvio della mediazione.
Sul punto, giova ricordare che il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , - 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare
(alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Tali considerazioni vanno estese anche all'ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal
Giudice.
In tale senso, chi intende agire, cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non é sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte
d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021).
Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non é posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.
In occasione del "primo incontro", il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento "filtro", egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un'ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno.
La soluzione prospettata appare in linea rispettivamente:
1) con l'intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l'attore) attribuisca all'istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo;
tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell'art. 8, co.
4-bis, cit.;
2) con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass., n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al "primo" incontro destinato anche ad essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria" (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'attivazione della mediazione.
Pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento. Essendosi costituita in giudizio quale erede di P_ PT
, le spese di lite rimangono a carico della parte intervenuta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 7.052,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso