Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 151/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to NASO DOMENICO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to resistente
OGGETTO: “carta del docente”
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/3/2024 la ricorrente ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
2020/2021 al 2023/2024, e per l'effetto, condannare il resistente CP_1
all'attribuzione in favore della docente della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato di essere una docente attualmente in servizio presso la scuola primaria I circolo di Olbia e di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il
[...]
e precisamente - a.s. 2020/2021 (doc.1);- a.s. 2021/2022 Controparte_1
(doc.2);- a.s. 2022/2023 (doc.3); - a.s. 2023/2024 (doc.4);
Ha affermato di non avere fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
Nel merito ha argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Il resistente non si è costituito in causa e pertanto è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
Pag. 2 di 9 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato
Pag. 3 di 9 delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. CP_1
n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
Pag. 4 di 9 della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”; 5) “19. Nel valutare la questione sulla
Pag. 5 di 9 prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta
Pag. 6 di 9 dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il
Pag. 7 di 9 sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto la ricorrente ha comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte iniziati prima del 31/12 sino al 30/6.
Per l'effetto, alla docente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al 30/6/2025 spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della
Pag. 8 di 9 somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso.
24/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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