Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr. ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 248/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. SARDISCO LETIZIA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
SARDISCO LETIZIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 18/06/2025
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente, avvenuta in data 05/11/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 13-19/11/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la
- con note in sostituzione di udienza del 18/06/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dal verbale di udienza del 05/11/2024 e come indicate in sentenza di separazione ovvero:
- “1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi, tut- tavia, a darsi reciproca comunicazione in merito ad eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
- 2) Al fine di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto costante, equilibra- to e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono l'affidamento con- diviso delle minori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, che ne seguirà la cura così come l'istruzione e l'educazione, in uno e di concerto con il pa- dre, chiamato a condividere tutte le decisioni e le scelte di maggiore importanza qua- li, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla scuola e allo sport.
- 3) I figli avranno la residenza prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé
i figli per due pomeriggi a settimana, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e a fine settimana alternati. Resta ferma la possibilità di modificare i giorni di visita nell'assoluto rispetto delle reciproche esigenze, previo accordo con l'altro genitore, fatti salvi gli impegni di quest'ultimo precedentemente assunti.
- 4) La casa coniugale resta nella disponibilità della sig.r CP_1
- 5) I ricorrenti dichiarano e riconoscono che è dovere e comune volontà degli stessi operare nello spirito della massima e più efficace tutela delle esigenze dei figli, al fine di evitare loro ogni ulteriore turbamento oltre quello inevitabile della separazione. Al predetto fine, entrambi i ricorrenti si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo, affinché il rapporto tra i figli ed entrambi i genitori venga agevolato e realizzato nella massima serenità possibile. Si impegnano ad evitare di riferire ai figli qualsiasi commento pretestuoso e negativo nei confronti dell'altro genitore.
- 6) Posto che entrambi i ricorrenti sono disoccupati e vivono grazie al sostegno delle rispettive famiglie di origine e dei sussidi sociali, la sig.ra rinuncia a CP_1 qualsiasi contributo di mantenimento per sé da parte del marito. Il sig si impe- Pt_1 gna a corrispondere alla sig.ra un contributo a titolo di mantenimento CP_1 dei minori di euro 100,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 400,00. Le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2019 saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
- 7) In relazione alle vacanze estive, fermo restando il regime di condivisione ordina- rio, entrambi i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli, per due settimane non consecutive nei mesi di luglio ed agosto, in luoghi di vacanza in Italia o all'estero, ma in tale ultimo caso soltanto con il consenso dell'altro genitore da esprimersi ne- cessariamente per la sua validità in forma scritta. In tali periodi è fatto obbligo e do- vere per entrambi i genitori assicurare sempre la massima reperibilità. I bambini in tale circostanza dovranno avere per quanto possibile un rapporto telefonico giorna- liero con l'altro genitore. La scelta delle settimane da trascorrere con i figli dovrà es- sere concordata entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno.
- 8) In relazione alle vacanze invernali, e, segnatamente, quelle natalizie, i figli trascor- reranno alternativamente con ciascun genitore la festività natalizia o quella di Capo- danno. Per la S. Pasqua, alterneranno di anno in anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore.
- 9) In relazione agli arredi, i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione tra loro degli stessi.
- 10) Fermo restando quanto pattuito al punto n. 7 del presente ricorso in relazione al- la necessità del consenso dell'altro coniuge in caso di viaggio all'estero con il figlio minore, per il resto e tra loro reciprocamente gli stessi esprimono fin d'ora il recipro- co consenso al rilascio del passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità competenti. Qualora, tuttavia, il consenso espresso dell'altro coniuge dovesse essere richiesto dall'Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserve e senza ritardi il reciproco assenso.
- 11) Le parti in considerazione delle superiori regolamentazioni dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, vantare o reclamare per qualsivoglia ti- tolo, ragione e casuale conseguente all'intercorso rapporto di coniugio”.
- Inoltre, ad integrazione delle suddette condizioni, è stato precisato a verbale che l'assegno unico verrà interamente utilizzato dalla signor Parte_2
per il mantenimento dei figli.”
[...]
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale (PA), in data
08/10/2014, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte I, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in confor- mità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.