Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21157/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato il [...] a [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Verona, via Cesare Battisti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Teresa Vassallo, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si richiama al ricorso introduttivo, con le premesse di cui sopra
quanto alla validità ed efficacia del mandato conferito dal marito
richiedente il ricongiungimento familiare e il visto famiglia e [si]
chiede l'accoglimento del ricorso a fronte di motivazioni insussistenti
dedotte dal quanto al mancato rilascio del visto [e] si CP_1
pagina 1
Italiano, richiedente il ricongiungimento';
Per parte resistente:
'…[si] chiede a codesto Ill.mo Tribunale di rigettare la domanda in
quanto inammissibile quanto al ricorso presentato dalla ricorrente
anche per nullità del mandato alle Parte_2
liti da lei conferito al legale e comunque nel merito infondata in fatto
ed in diritto, spese rifuse';
fatto e diritto
Con la presente azione ropone impugnazione avverso il Parte_1
'…diniego del visto per motivi familiari, richiesta nr. 20240000341
presentata da nata in [...]_2
Domingo – Repubblica Dominicana il 20 settembre 1987, provvedimento emesso dall'Ambasciata Italiana di Santo Domingo in data 19 marzo 2024 prot. 1625 e notificato alla stessa in pari data'.
Premette il ricorrente che '…il provvedimento [impugnato] rigetta il
rilascio del visto per famiglia [la cui istanza era stata presentata da
quale moglie di cittadino italiano Parte_2
con la seguente motivazione “lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno”; [che] il
provvedimento che si impugna, è stat[o] preceduto da una
comunicazione di avvio procedimento che dava le seguenti
motivazioni per il preavviso di rigetto “i coniugi non si sono mai
incontrati dopo le nozze e ciò è desumibile dai movimenti migratori
del cittadino italiano – non vi è prova di una relazione assidua e
pagina 2 costante tra i due coniugi e di un'effettiva volontà di costruire una comunione materiale e giuridica tra i coniugi – non vi sono prove di convivenza”; […] che è chiaro che il rigetto è fondato in astratto sul timore che trattasi di un “matrimonio fittizio” e che quindi, sia stato
emesso secondo la giustificabile logica di filtrare matrimoni solo
formali proprio per arginare il fenomeno;
[…] che [egli] si è recato
negli anni molto spesso a Santo Domingo e [ha] avuto modo di
conoscere in uno dei suoi viaggi la moglie;
che [gli stessi] hanno
continuato a frequentarsi e a contattarsi sui social e in occasione
dell'ultimo viaggio [il medesimo], maturata la conoscenza della
moglie, ha deciso di addivenire a matrimonio, matrimonio celebrato il
14 aprile 2023 nell'Ufficio di Stato Civile della 13 Circoscrizione di
Santo Domingo Este, libro 00009, foglio 0051, atto nr. 000851 Ano
2023, in data 11 maggio 2023, matrimonio poi regolarmente
trascritto nel Comune di Castel d'Azzano di Verona Anno 2023
Numero 28 Parte II Serie C Ufficio 1; che dopo la celebrazione del
CP_ matrimonio [egli] ha fatto rientro in dove lavora;
che
l nell'evidenziare che dopo le nozze non vi sia stata CP_2
convivenza dice il vero, in quanto [lo stesso] è rientrato per motivi
famigliari (accudimento della madre) e per evidenti motivi di lavoro in
CP_
, confidando nell'arrivo a breve della moglie […]; che dopo la
comunicazione di avvio procedimento, vi è stato tra [il medesimo] e
l'Ambasciata Italiana di Santo Domingo uno scambio copioso di
email e corrispondenza, con documentazione attestante la
pregressa conoscenza, con dichiarazione di un conoscente, e con
pagina 3 foto e altra documentazione'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui risulta una '…evidente
discrepanza tra [la] comunicazione di avvio procedimento e le
contestazioni ivi rammostrate e la motivazione del provvedimento
finale' e quest'ultima, peraltro, appalesa un '…evidente difetto di istruttoria'.
Si sono costituiti il Controparte_1
e l a contestando in fatto e
[...] Controparte_2 CP_2
in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Preliminarmente, occorre rilevare come, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione costituita nella propria comparsa di costituzione, il ricorso sia stato proposto da coniuge Parte_1
cittadino italiano della richiedente il rilascio del visto, il quale ha a tal fine rilasciato idonea procura ad litem al difensore.
Sempre in via preliminare, occorre osservare come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il Controparte_1
. Ed invero, l'Ambasciata di in quanto mera
[...] CP_2
articolazione interna del , non presenta una soggettività CP_1
autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Ancora in via preliminare, occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in pagina 4 giudizio del Controparte_1
, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna
[...]
eccezione.
In limine litis deve, infine, osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come con la corrente azione,
l'istante si lamenti dell'illegittimo diniego di rilascio del visto per motivi familiari richiesto ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs 6 febbraio
2007, n. 30. Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa ma il diritto soggettivo dell'istante, cittadino italiano, a ricongiungersi col familiare cittadino straniero non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, la domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, a norma dell'art. 5 del d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, i pagina 5 familiari stranieri di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione europea di cui all'art. 2 del prefato testo normativo, fra i quali viene individuato anche '…il coniuge', '…ferme le disposizioni relative ai
controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, [se] in possesso di un
passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale [ma] sono
assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto
[tenuto conto che] il possesso della carta di soggiorno di cui
all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto'. Quest'ultimo deve essere rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
Ciò posto, ai fini del rilascio del visto di ingresso in oggetto,
l'accertamento demandato all'autorità competente ha ad oggetto, per un verso, il possesso – formale e sostanziale – della qualifica di familiare prescritta dal sopra richiamato art. 2 e, per altro verso, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, del d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30,
l'assenza di '…motivi imperativi di pubblica sicurezza, [i quali] sussistono quando la persona […] abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero alla pubblica
incolumità'.
In particolare, quanto al primo presupposto sopracitato, per quel che qui nello specifico interessa, giova rammentare che la qualità di coniuge deve non solo risultare da documentazione ufficiale, ma, al fine di non incorrere in un abuso del diritto, essere effettiva, di talché
il visto di ingresso non può essere rilasciato in costanza di un pagina 6 matrimonio fittizio o di convenienza. A tal fine, assumono rilievo le
'linee guida' elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il 'manuale' redatto dalla stessa Commissione, recante,
invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.
Quanto, infine, all'onus probandi, al richiedente il visto compete la sola dimostrazione del presupposto per il suo rilascio, ovvero la qualità di coniuge di cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro, mentre grava sull'Amministrazione la dimostrazione che sussistono circostanze impeditive al rilascio.
Orbene, venendo al caso di specie, va ricordato che la Pubblica
amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha rifiutato il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari evidenziando che l'istante
'…non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalita' e alle condizioni del soggiorno previsto', così fornendo una motivazione del tutto generica a fondamento del diniego adottato. Anche a voler considerare che quest'ultimo sia motivato per relationem con riferimento alla comunicazione di preavviso di rigetto di cui all'art. 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale è dato leggere che
'…i coniugi non si sono mai incontrati dopo le nozze e ciò è
desumibile dai movimenti migratori del coniuge cittadino italiano;
non
vi è prova di una relazione assidua e costante tra i due coniugi e di
un'effettiva volontà di costruire una comunione di vita materiale e spirituale tra gli sposi;
non ci sono prove di convivenza', e che,
dunque, il diniego si fondi sulla strumentalità del matrimonio, come pagina 7 esplicitamente dichiarato nella comparsa di costituzione, l'assunto dell'Amministrazione non appare condivisibile.
Preme anzi tutto osservare che la celebrazione del matrimonio,
attestata dalla relativa certificazione prodotta in atti, non è in contestazione tra le parti in lite, avendo la Pubblica amministrazione esclusivamente opposto la strumentalità del medesimo al solo scopo di favorire l'immigrazione. La documentazione in questione evidenzia, in particolare, che il ricorrente e la coniuge hanno contratto matrimonio, nel comune di Santo Domingo (Repubblica
Dominicana) in data 14 aprile 2023 e che la formalità è stata poi
CP_ registrata l'11 maggio 2023 e, successivamente, trascritta in .
Ciò posto, in ordine alla rilevata fittizietà del rapporto, preme anzi tutto osservare come le interviste condotte dall' , elementi CP_2
principali dai quali la stessa ha dedotto la circostanza della strumentalità, risultino a ciò del tutto insufficienti. Ed invero, dalla lettura dei verbali dei colloqui depositati in atti non emergono ictu
oculi incongruenze né è possibile desumere la riferita assenza di un progetto di vita comune fra il ricorrente e la coniuge. Entrambe le interviste appaiono, infatti, condotte senza un reale approfondimento laddove le domande sono formulate in termini generici e le risposte verbalizzate in maniera sintetica, al punto tale che, a tratti, il loro significato resta oscuro.
Inoltre, venendo alla contestata conoscenza dei coniugi nel periodo precedente il matrimonio, preme rilevare come la stessa, pur non essendo elemento indispensabile a fondare l'autenticità del rapporto pagina 8 di coniugio, ben avrebbe potuto essere indagata nel corso delle suddette interviste, al fine di vagliare la sussistenza di una relazione intrattenuta a distanza a mezzo di strumenti telematici, ed invece appare essere circostanza del tutto trascurata.
Quanto, infine, all'evenienza per cui i coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, non si sono più incontrati e non hanno convissuto,
deve osservarsi come la medesima, per sé sola, non appare sufficiente a fondare la fittizietà del rapporto di coniugio, considerato,
peraltro, che lo stesso è stato celebrato in tempi recenti e che l'istante svolge in Italia attività lavorativa e si occupa della madre che vive insieme a lui.
In definitiva, tenuto conto anche della diversa cultura cui la coniuge appartiene, non si rinvengono nel caso di specie marcate contraddizioni o circostanze indicative della volontà di simulare il matrimonio al fine di permettere l'indebito ingresso della moglie del
CP_ ricorrente in .
In assenza di piena prova in punto di strumentalità del vincolo,
tenuto altresì conto che non sono stati allegati né risultano in atti motivi ostativi di pubblica sicurezza, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento della domanda proposta segue la condanna dell'Amministrazione convenuta al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della coniuge Parte_2
nata in [...] il 20
[...]
settembre 1987.
pagina 9
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato sull'insufficiente assolvimento dell'onus probandi in capo all'Amministrazione e tenuto conto della peculiarità del caso concreto, sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- condanna il convenuto al rilascio in favore di CP_1 [...]
nata in [...] Parte_2
Dominicana) il 20 settembre 1987, coniuge dell'odierno ricorrente,
del visto di ingresso per motivi familiari;
- spese interamente compensate.
Si comunichi.
Roma, 20 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 10