Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7765/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/07/2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano (MI), il 01.07.1964 cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stradelli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Milano, il 06.08.1964 cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stradelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) in data 08.09.2006
(anno 2006 atto n. 1509 reg. 01 parte 1)
In separazione dei beni.
-separati con sentenza n. 1731/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata 05.11.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano;
2) il NO si è già trasferito presso altra abitazione ubicata in Milano (MI), Via Egadi n. 6, in Pt_2 forza di contratto di locazione sottoscritto, ove, peraltro, ha già provveduto a spostare tutti i propri effetti e beni personali, nonchè le proprie suppellettili;
3) per quanto attiene all'unità immobiliare sita in Milano (MI), Via Ercole Ferrario n. 12, adibita a casa familiare, alienata ad una società terza, rimane temporaneamente detenuta, con tutto quanto l'arreda, dalla NOa la quale ivi conviverà con il figlio maggiorenne e si Pt_1 Parte_3 impegna a ricercare una soluzione abitativa alternativa idonea a consentire a quest'ultimo un'attenuazione degli effetti negativi della separazione e la creazione di una condizione di massimo equilibrio ed armonia per la sua crescita;
4) il NO corrisponderà, per il mantenimento del figlio un importo mensile pari ad Pt_2 Parte_3
Euro 1.000,00, che verserà alla madre a favore dell'Iban [...], Credit
Agricole entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato secondo gli indici Istat costo della vita a decorrere dall'anno successivo alla comparizione avanti il Presidente del Tribunale;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivo al corredo di inizio anno. Porre, inoltre, a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive di , da Parte_3 concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo;
corsi di recupero e lezioni private;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese. Per quanto riguarda le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle dentistiche, queste ultime verranno versate nella misura dell'85% dal
NO , in forza di polizza assicurativa contratta dal proprio datore di lavoro ed il residuo Pt_2
15% verrà corrisposto dai coniugi nella misura di metà ciascuno;
5) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di godere entrambi di reddito da lavoro e si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, tanto che ciascuno provvede autonomamente a tutte le proprie esigenze, senza pretesa alcuna nei confronti dell'altro e, dunque, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere nessuna reciproca pretesa di mantenimento e, dunque, nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altra e viceversa;
6) i genitori si impegnano a partecipare della vita del figlio , maggiorenne, ma ancor non Parte_3 economicamente autosufficiente ed a decidere su tutte le scelte inerenti la sua gestione, educazione e formazione, contribuendo al suo mantenimento in maniera paritetica;
7) ciascun genitore godrà, per la parte a sé spettante, dell'assegno unico ed universale per i figli;
8) l'autovettura Citroen C3, targata FL276RH, intestata alla NOa rimane intestata a Pt_1 quest'ultima, la quale risulterà l'esclusiva proprietaria della stessa;
9) i coniugi danno atto di aver estinto il conto corrente acceso presso l'istituto di credito Banco BPM,
Iban [...] intestato ad entrambi;
10) il cane di nome , di proprietà della NOa è stato intestato e rimane assegnato al NO CP_1 Pt_1
, il quale lo custodirà, a proprie integrali ed esclusive cure e spese e rinuncia a domandare Pt_2 alla NOa qualsivoglia contribuzione assistenziale ed economica afferente lo stesso;
Pt_1 Pers 11) il gatto di nome di proprietà della NOa rimane assegnato alla medesima, la quale lo Pt_1 custodirà, a proprie integrali ed esclusive cure e spese e rinuncia a domandare al NO Pt_2 qualsivoglia contribuzione assistenziale ed economica afferente lo stesso;
12) i coniugi dichiarano di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere economico e di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro;
13) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti;
14) i coniugi chiedono che copia del verbale e della sentenza di divorzio vengano trascritti ed annotati al competente Ufficio dello Stato Civile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano (MI), in data 8 settembre 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG