Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA552 1 /0 1 IN NOME DEL OPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente - R.G.N. 21485/98 11894 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud.27/02/01 - ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 PELLICANO' ANTONINO, elettivamente domiciliato in 1.2 APR. 2001 IL CANCELLIERE ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato PELLICANO', che lo rappresenta e difende,ANTONINO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS-ISTITUTO NAIONALE DELLAPREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 198/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 17/03/98 R.G.N. 408/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 915 udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi, depositati il 6 settembre 1994, IO TO ed altri quindici lavoratori chiedevano al Pretore di Locri la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di differenza tra quanto già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1982/1987 e quanto spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, oltre interessi e rivalutazione. Il Pretore, accogliendo le domande, affermava il diritto dei ricorrenti alle ulteriori somme per l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola già percepita, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda;
compensava per tre quarti le spese processuali e poneva il restante quarto a carico dell'INPS, con attribuzione al procuratore dei lavoratori. Questi appellavano la decisione, lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione sulle differenze riconosciute e l'ingiusta compensazione delle spese, ancorché per tre quarti, all'esito di un giudizio vittorioso. L'INPS, costituitosi, resisteva all'impugnazione. Con sentenza del 10/17 marzo 1998 il Tribunale di Locri, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'INPS al pagamento della rivalutazione sulle somme dovute a titolo di adeguamento della indennità di disoccupazione ordinaria, a far tempo dal 121° giorno successivo alla data della domanda presentata in sede amministrativa;
compensava le spese del giudizio di primo grado in ragione della metà (invece che per tre quarti); condannava l'INPS al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Ometteva, peraltro, di pronunciare sulla richiesta distrazione delle spese 3 processuali in favore del procuratore degli appellanti, richiesta risultante dalle conclusioni trascritte in sentenza. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'avv. Antonino Pellicanò. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 93 c.p.c. e l'omessa pronuncia su un capo della domanda (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che il Tribunale, pur avendo pienamente accolto l'appello, condannando conseguentemente il convenuto INPS al pagamento delle spese processuali del grado e di parte (la metà) di quelle già liquidate dal Pretore nel primo giudizio, ha poi omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore, nonostante l'espressa richiesta contenuta nell'atto introduttivo. Richiama la giurisprudenza della Corte sulla legittimazione del procuratore anticipante a proporre impugnazione sul punto. Il ricorso è fondato. Costituisce orientamento consolidato della Corte che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore è parte nel processo limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo (v., fra le tante, Cass., 6 marzo 1982 n. 1441; 8 marzo 1986 n. 1580; 2 agosto 1995 n. 8458; 9 gennaio 1997 n. 110; 7 aprile 1999 n. 3356; 7 luglio 2000 n. 9097). Dall'esame dei ricorsi introduttivi, della sentenza di primo grado e del ricorso in appello esame consentito alla Corte quando venga denunciato, come nella specie, un error in procedendo - risulta che l'avv. Antonino Pellicanò, procuratore di IO TO e di altri quindici lavoratori, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali nei giudizi, davanti al Pretore di Locri, concernenti la differenza della indennità di disoccupazione agricola percepita dai suoi rappresentati nel periodo 1982/1987; che il Pretore aveva compensato per tre quarti le spese di causa e condannato l'INPS a pagare ai ricorrenti il restante quarto di tali spese, "con distrazione a favore dell'Avv. Antonino Pellicano"; che nell'atto di appello l'avv. Pellicanò, dopo avere, in nome dei propri rappresentati, censurato la sentenza di primo grado in punto di mancata attribuzione della rivalutazione sulle differenze accordate e di compensazione delle spese, riproponeva la richiesta di attribuzione in proprio favore delle spese, tanto di primo grado (nella parte in cui erano state compensate) che di appello. Di ciò la sentenza impugnata dà atto, riportando, prima dello "svolgimento del processo", le “conclusioni sottoposte all'esame del Collegio" (cfr. pag. 3). Il Tribunale, peraltro, ha parzialmente accolto l'appello in punto di compensazione spese di primo grado (riducendo la compensazione da tre quarti alla metà) ed ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di secondo grado (liquidate in complessive lire 1.000.000), ma ha omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione. Ne consegue la cassazione della decisione in relazione a tale omessa pronuncia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non 5 essendo consentito alcun apprezzamento valutativo circa la rispondenza al vero della dichiarazione del difensore sulla anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari), la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della richiesta di attribuzione (art. 394 c.p.c.). Le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'intimato (art. 385 e 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, nella parte relativa alla censura accolta, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la distrazione a favore dell'avv. Antonino Pellicanò delle spese liquidate nella sentenza stessa a carico dell'INPS, per il giudizio di secondo grado, e di quelle non compensate relativamente al giudizio di primo grado. Condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente avv. Antonino Pellicanò le spese del presente giudizio, che liquida in lire 15,000 per spese e in lire 1.000.000 (un milione) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2001. M. Amm a Ilcons. estensore Il Presidente Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria APR. 2001 3 3 5 oggi, . 0 N 1 . 3 T 7 R - A 8 A IL CANCELLIERE ' S - S L 1 L 1 A E T I , D E кое D A I G , S S E O G N P L E E S L L S I O I N B A A G I L O O D L T E A A T D I D T S R E I , O D P O R O M I T S I A G D E E R T N E S E 6