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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1916 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: azione possessoria (fase di merito).
P R O M O S S A da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MANUEL e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPOTOSTI GINO, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al proprio atto, - PEC:
- Fax: 0744 434002 e PEC: Email_1 Email_2
- Fax: 0744 434002), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei precitati procuratori in Terni,
CAP 05100, via F. Fratini, 21;
ATTORE già ricorrente
C O N T R O (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTINARI PAOLO, posta elettronica certificata e numero di fax Email_3
066872948,
CONVENUTO già resistente conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con ricorso depositato in data 15 aprile 2020, padre della resistente, ha Parte_1 chiesto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in IO (RM), località Lido dei Pini, via delle Camelie, 60 (già n. 40) e via degli Astri, 32, dal quale ha dedotto di esserne stato violentemente spogliato. Ha specificato il ricorrente: che l'immobile in questione è stato acquistato in data 1989 dal medesimo ed intestato alla figlia per motivi meramente fiscali, come risulterebbe da controdichiarazione siglata dalla resistente;
che l'immobile in questione è stata da sempre adibito a residenza familiare, così permanendo anche rispetto alle famiglie formatesi successivamente dei figli ed stante la “vastità” dell'immobile; che tutte le spese di Per_1 CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state sopportate in via esclusiva dal ricorrente e da che il ricorrente ha sempre avuto le chiavi Persona_2 dell'immobile e ne ha sempre goduto senza dover chiedere il permesso a nessuno, dal 1989 a oggi;
che dal giugno 2019 costui è stato illegittimamente spogliato del possesso dell'immobile, sostituendosi arbitrariamente le chiavi dell'immobile e inoltrando lettera di formale interdizione all'accesso. Costituitasi, la resistente, ha dedotto che: la vicenda deve essere inquadrata alla luce del conflitto familiare;
la lettera di interdizione all'accesso non è mai stata indirizzata al ricorrente, bensì al figlio di costui;
che la resistente non ha mai impedito l'accesso del al villino, sino a quando il ricorrente non ha restituito Parte_1 volontariamente le chiavi del villino;
che tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che in data 5 luglio 2019, “il ricorrente ha presentato un esposto ai Carabinieri nel quale dichiarava che la figlia gli impediva di avere notizie della moglie (e madre della resistente) da quando in data 1 luglio 2019 si trovava insieme a costei proprio nel villino di IO (oggetto del presunto spoglio del giugno 2019) e la figlia era sopraggiunta per portare la madre ad una visita odontoiatrica”; l'inesistenza del possesso in capo al ricorrente, il quale deteneva le chiavi dell'immobile solo in virtù del legame parentale. La causa, nella sua fase interdittale, è stata istruita mediante l'audizione di informatori e tramite l'acquisizione delle documentazione depositata tra le parti. Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il G.d. statuiva il ricorso dovesse essere rigettato.
Veniva esperito dal ricorrente reclamo al Collegio avverso la detta ordinanza, con esito di conferma della stessa;
con atto del 22.2.2022 il riassumeva nel merito il procedimento, Parte_1 chiedendo escutersi a testi i citati ed ulteriori soggetti ( Tes_1 Testimone_2
), escussi alle udienze del 9 marzo, e 12 aprile 2023; Testimone_3 alla udienza del 9 ottobre 2024, infine la causa era trattenuta in decisione, sulla scorta delle rassegnate conclusioni e con concessione di termini ex art.190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato, in primo luogo, che il presente giudizio, anche nella fase non piu' a cognizione sommaria è destinato ad appurare l'esistenza del potere di fatto sulla cosa, restando quindi ultronea ogni valutazione giuridica in ordine all'effettiva titolarità del bene controverso, profilo che potrà essere approfondito in successivo giudizio di merito di natura petitoria. E' emerso dagli atti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese dagli informatori, ed anche dai citati testi da ultimo ascoltati, che il villino in questione è stato, sin dall'acquisto, sempre nella disponibilità della famiglia con ciò venendo in rilievo la situazione giuridica del compossesso. Pt_1
In particolare, tale situazione è stata implicitamente riconosciuta dalla resistente, la quale non ha specificamente contestato il fatto che il villino per cui è causa sia stato da sempre adibito a residenza familiare, dall'acquisto fino all'estate del 2019; che l'esercizio della disponibilità materiale dell'immobile, quanto meno sino al giugno 2019, è desumibile dal possesso delle chiavi da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal vicino di casa, il quale ha Testimone_4 confermato la presenza del nucleo familiare presso l'immobile durante le vacanze (“so che in estate trascorrevano le vacanze nell'immobile ma non so che tipo di accordi vi fossero”), riferendo altresì di aver visto il ricorrente sempre occuparsi della manutenzione. Inoltre, l'esercizio dello “animus res sibi habendi” del trova ulteriore conforto Pt_1 indiziario nella controdichiarazione sottoscritta dalla . Controparte_1 Tali circostanze, conducono a ritenere esistente in capo al ricorrente l'esercizio di un compossesso e non anche l'uso dell'immobile sotto la mera tolleranza del proprietario;
invero, la detenzione delle chiavi e l'utilizzo dell'immobile da parte del si sono protratte nel tempo, mentre l'utilizzo sotto l'altrui tolleranza è Pt_1 caratterizzato da saltuarietà e transitorietà. Appurata l'esistenza in capo al ricorrente della disponibilità di fatto, sebbene in forma di compossesso dell'immobile, occorre verificare se sussistano gli elementi dello spoglio previsto dall'art. 1168 c.c. Dagli atti di causa emerge che la resistente, nel giugno 2019, abbia indirizzato al fratello, una diffida a restituire le chiavi dell'immobile e ad asportare i propri beni ivi presenti. Tale atto non può qualificarsi giuridicamente come atto di interversione nel possesso nei confronti del ricorrente atteso che la manifestazione dell'animus interveniendi deve essere rivolta specificamente contro il possessore, ovvero il compossessore che subisce lo spoglio (art. 100 c.p.c.).
Sul punto, il ricorrente assume che la resistente abbia provveduto nel giugno del 2019 a sostituire la serratura;
in merito è stata udita nella fase cautelare l'informatrice che così ha dichiarato: “è vero, percorrevo via delle Camelie e rimasi Testimone_5 incuriosita perché vidi il signore che aveva in mano delle catene insieme a dei lucchetti;
mi sorpresi in quanto sino ad allora avevo sempre visto il con Parte_1 il figlio;
riconobbi il compagno ( o marito, non so) della figlia di , . Parte_1 CP_1
Mi accostai con la macchina e rimasi per circa 5 minuti. Lo vedevo armeggiare e poi sono ripartita con la macchina e sono tornata verso la mia casa; ADR di controparte: era circa metà giugno”. Stando ai fatti dedotti dal ricorrente e a quanto dedotto dall'informatrice, lo spoglio violento dovrebbe collocarsi nella metà del mese di giugno.
Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione introdotta nel giudizio dalla resistente (cfr. doc. 1 note autorizzate), da cui emerge che il ricorrente, successivamente a tale data, si è recato unitamente alla moglie per trascorrere qualche giorno di vacanza presso l'immobile - con ciò dimostrando avere la piena disponibilità dell'immobile (vedi in tal senso deposizioni testi , soprattutto, Tes_3 oltre che compagno della resistente, che è un amico del nucleo familiare e Tes_2 frequentante nella stagione estiva la abitazione dei - e che il suo successivo Pt_1 allontanamento sia in realtà è dipeso dagli esacerbati rapporti familiari. Non vi è dunque prova dell'asserito spoglio contro la volontà del possessore, atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Quanto alla successiva restituzione delle chiavi da parte del ricorrente medesimo, essa è stata confermata dall'informatore, compagno della resistente dal Pt_2
il quale ha esibito busta chiusa con le relative chiavi, mentre la sostituzione
[...] del lucchetto – anche a voler ammettere che sia avvenuta nel giugno 2019 e non anche nel luglio, avrebbe interessato solo una delle due serrature (l'accesso principale di via delle Camelie, e non anche quello secondario di via degli Astri, in cui la sostituzione della serratura con catena e lucchetto rimonta ad alcuni anni prima del preteso spoglio, ed in ordine al quale nulla di preciso è stato eccepito dall'odierno attore), sicché l'accesso all'immobile da parte del ricorrente non ne sarebbe comunque rimasto pregiudicato. Alla luce di tali considerazioni, non sono stati dimostrati gli elementi a sostegno dell'asserito illegittimo spoglio ai sensi dell'art. 1168 c.c., sicché la domanda deve essere rigettata anche nella presente fase, con condanna alle spese di lite del ricorrente del giudizio di merito possessorio.
P.Q.M.
- rigetta la domanda,
- condanna parte attrice, già ricorrente, a rimborsare a parte convenuta, già resistente, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Velletri, 02 gennaio 2025 il Giudice (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1916 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: azione possessoria (fase di merito).
P R O M O S S A da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MANUEL e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPOTOSTI GINO, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al proprio atto, - PEC:
- Fax: 0744 434002 e PEC: Email_1 Email_2
- Fax: 0744 434002), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei precitati procuratori in Terni,
CAP 05100, via F. Fratini, 21;
ATTORE già ricorrente
C O N T R O (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTINARI PAOLO, posta elettronica certificata e numero di fax Email_3
066872948,
CONVENUTO già resistente conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con ricorso depositato in data 15 aprile 2020, padre della resistente, ha Parte_1 chiesto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in IO (RM), località Lido dei Pini, via delle Camelie, 60 (già n. 40) e via degli Astri, 32, dal quale ha dedotto di esserne stato violentemente spogliato. Ha specificato il ricorrente: che l'immobile in questione è stato acquistato in data 1989 dal medesimo ed intestato alla figlia per motivi meramente fiscali, come risulterebbe da controdichiarazione siglata dalla resistente;
che l'immobile in questione è stata da sempre adibito a residenza familiare, così permanendo anche rispetto alle famiglie formatesi successivamente dei figli ed stante la “vastità” dell'immobile; che tutte le spese di Per_1 CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state sopportate in via esclusiva dal ricorrente e da che il ricorrente ha sempre avuto le chiavi Persona_2 dell'immobile e ne ha sempre goduto senza dover chiedere il permesso a nessuno, dal 1989 a oggi;
che dal giugno 2019 costui è stato illegittimamente spogliato del possesso dell'immobile, sostituendosi arbitrariamente le chiavi dell'immobile e inoltrando lettera di formale interdizione all'accesso. Costituitasi, la resistente, ha dedotto che: la vicenda deve essere inquadrata alla luce del conflitto familiare;
la lettera di interdizione all'accesso non è mai stata indirizzata al ricorrente, bensì al figlio di costui;
che la resistente non ha mai impedito l'accesso del al villino, sino a quando il ricorrente non ha restituito Parte_1 volontariamente le chiavi del villino;
che tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che in data 5 luglio 2019, “il ricorrente ha presentato un esposto ai Carabinieri nel quale dichiarava che la figlia gli impediva di avere notizie della moglie (e madre della resistente) da quando in data 1 luglio 2019 si trovava insieme a costei proprio nel villino di IO (oggetto del presunto spoglio del giugno 2019) e la figlia era sopraggiunta per portare la madre ad una visita odontoiatrica”; l'inesistenza del possesso in capo al ricorrente, il quale deteneva le chiavi dell'immobile solo in virtù del legame parentale. La causa, nella sua fase interdittale, è stata istruita mediante l'audizione di informatori e tramite l'acquisizione delle documentazione depositata tra le parti. Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il G.d. statuiva il ricorso dovesse essere rigettato.
Veniva esperito dal ricorrente reclamo al Collegio avverso la detta ordinanza, con esito di conferma della stessa;
con atto del 22.2.2022 il riassumeva nel merito il procedimento, Parte_1 chiedendo escutersi a testi i citati ed ulteriori soggetti ( Tes_1 Testimone_2
), escussi alle udienze del 9 marzo, e 12 aprile 2023; Testimone_3 alla udienza del 9 ottobre 2024, infine la causa era trattenuta in decisione, sulla scorta delle rassegnate conclusioni e con concessione di termini ex art.190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato, in primo luogo, che il presente giudizio, anche nella fase non piu' a cognizione sommaria è destinato ad appurare l'esistenza del potere di fatto sulla cosa, restando quindi ultronea ogni valutazione giuridica in ordine all'effettiva titolarità del bene controverso, profilo che potrà essere approfondito in successivo giudizio di merito di natura petitoria. E' emerso dagli atti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese dagli informatori, ed anche dai citati testi da ultimo ascoltati, che il villino in questione è stato, sin dall'acquisto, sempre nella disponibilità della famiglia con ciò venendo in rilievo la situazione giuridica del compossesso. Pt_1
In particolare, tale situazione è stata implicitamente riconosciuta dalla resistente, la quale non ha specificamente contestato il fatto che il villino per cui è causa sia stato da sempre adibito a residenza familiare, dall'acquisto fino all'estate del 2019; che l'esercizio della disponibilità materiale dell'immobile, quanto meno sino al giugno 2019, è desumibile dal possesso delle chiavi da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal vicino di casa, il quale ha Testimone_4 confermato la presenza del nucleo familiare presso l'immobile durante le vacanze (“so che in estate trascorrevano le vacanze nell'immobile ma non so che tipo di accordi vi fossero”), riferendo altresì di aver visto il ricorrente sempre occuparsi della manutenzione. Inoltre, l'esercizio dello “animus res sibi habendi” del trova ulteriore conforto Pt_1 indiziario nella controdichiarazione sottoscritta dalla . Controparte_1 Tali circostanze, conducono a ritenere esistente in capo al ricorrente l'esercizio di un compossesso e non anche l'uso dell'immobile sotto la mera tolleranza del proprietario;
invero, la detenzione delle chiavi e l'utilizzo dell'immobile da parte del si sono protratte nel tempo, mentre l'utilizzo sotto l'altrui tolleranza è Pt_1 caratterizzato da saltuarietà e transitorietà. Appurata l'esistenza in capo al ricorrente della disponibilità di fatto, sebbene in forma di compossesso dell'immobile, occorre verificare se sussistano gli elementi dello spoglio previsto dall'art. 1168 c.c. Dagli atti di causa emerge che la resistente, nel giugno 2019, abbia indirizzato al fratello, una diffida a restituire le chiavi dell'immobile e ad asportare i propri beni ivi presenti. Tale atto non può qualificarsi giuridicamente come atto di interversione nel possesso nei confronti del ricorrente atteso che la manifestazione dell'animus interveniendi deve essere rivolta specificamente contro il possessore, ovvero il compossessore che subisce lo spoglio (art. 100 c.p.c.).
Sul punto, il ricorrente assume che la resistente abbia provveduto nel giugno del 2019 a sostituire la serratura;
in merito è stata udita nella fase cautelare l'informatrice che così ha dichiarato: “è vero, percorrevo via delle Camelie e rimasi Testimone_5 incuriosita perché vidi il signore che aveva in mano delle catene insieme a dei lucchetti;
mi sorpresi in quanto sino ad allora avevo sempre visto il con Parte_1 il figlio;
riconobbi il compagno ( o marito, non so) della figlia di , . Parte_1 CP_1
Mi accostai con la macchina e rimasi per circa 5 minuti. Lo vedevo armeggiare e poi sono ripartita con la macchina e sono tornata verso la mia casa; ADR di controparte: era circa metà giugno”. Stando ai fatti dedotti dal ricorrente e a quanto dedotto dall'informatrice, lo spoglio violento dovrebbe collocarsi nella metà del mese di giugno.
Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione introdotta nel giudizio dalla resistente (cfr. doc. 1 note autorizzate), da cui emerge che il ricorrente, successivamente a tale data, si è recato unitamente alla moglie per trascorrere qualche giorno di vacanza presso l'immobile - con ciò dimostrando avere la piena disponibilità dell'immobile (vedi in tal senso deposizioni testi , soprattutto, Tes_3 oltre che compagno della resistente, che è un amico del nucleo familiare e Tes_2 frequentante nella stagione estiva la abitazione dei - e che il suo successivo Pt_1 allontanamento sia in realtà è dipeso dagli esacerbati rapporti familiari. Non vi è dunque prova dell'asserito spoglio contro la volontà del possessore, atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Quanto alla successiva restituzione delle chiavi da parte del ricorrente medesimo, essa è stata confermata dall'informatore, compagno della resistente dal Pt_2
il quale ha esibito busta chiusa con le relative chiavi, mentre la sostituzione
[...] del lucchetto – anche a voler ammettere che sia avvenuta nel giugno 2019 e non anche nel luglio, avrebbe interessato solo una delle due serrature (l'accesso principale di via delle Camelie, e non anche quello secondario di via degli Astri, in cui la sostituzione della serratura con catena e lucchetto rimonta ad alcuni anni prima del preteso spoglio, ed in ordine al quale nulla di preciso è stato eccepito dall'odierno attore), sicché l'accesso all'immobile da parte del ricorrente non ne sarebbe comunque rimasto pregiudicato. Alla luce di tali considerazioni, non sono stati dimostrati gli elementi a sostegno dell'asserito illegittimo spoglio ai sensi dell'art. 1168 c.c., sicché la domanda deve essere rigettata anche nella presente fase, con condanna alle spese di lite del ricorrente del giudizio di merito possessorio.
P.Q.M.
- rigetta la domanda,
- condanna parte attrice, già ricorrente, a rimborsare a parte convenuta, già resistente, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Velletri, 02 gennaio 2025 il Giudice (dr.E.Colognesi)