Articolo 1698 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1705Articolo 1707
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1698. Ruolo speciale 1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ((sottotenenti e tenenti)) , trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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