Art. 1. Articolo unico.
Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.
Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.
Il predetto ente si dara' carico dei relativi contributi.
Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.
Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.
Il predetto ente si dara' carico dei relativi contributi.